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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R . G . 4 4 1 1 / 2 0 2 3
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 20/02/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 429 c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente,
con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4411 del 2023, promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANETTI ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA - ricorrente contro
, rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2
dall'avv. COLLODET FABIO - resistente
* * *
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente:
“In Via Preliminare di rito: rigettarsi per i motivi tutti dedotti in esposto e per essere totalmente infondate, le domande tutte svolte dal resistente di mutamento, conversione del rito nonché di sospensione del presente procedimento;
In Via preliminare sulla domanda riconvenzionale: contrariis reisectis dichiararsi la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto resistente, inammissibile per la carenza di presupposti in diritto come sopra esposto e per la genericità della domanda;
Nel merito sulla domanda riconvenzionale: rigettarsi per le ragioni tutte sopra esposte la domanda riconvenzionale perché generica non provata ed infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito: ogni contraria istanza anche in via preliminare di merito ed istruttoria disattesa, accertato che il sig. occupa sine titulo a far data dall'udienza del 13.10.2022 l'immobile sito in Controparte_1
2 TT ET (TV), Via Monte Cristallo n. 10 Int.6, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
condannarsi lo stesso a rilasciare immediatamente il predetto immobile nonché a liberarlo dai propri oggetti personali, cose e persone anche interposte;
- condannarsi, da ultimo, il sig. alla corresponsione in favore di parte ricorrente della somma CP_1
che l'Ecc.mo Tribunale adito Vorrà determinare equitativamente e di cui all'art. 12 bis d.lgs.28/2010 introdotto dal d.lgs. 149/2020 a titolo di mancata partecipazione dello stesso al primo incontro di mediazione obbligatoria.
In via istruttoria: alla luce delle eventuali difese avversarie formulate in via istruttoria dichiararsi le stesse inammissibili per le ragioni esposte ed in ogni caso, senza che ciò significhi inversione dell'onere probatorio e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova richiesta da controparte, chiede ammettersi prova contraria con gli stessi testi e con i testi di seguito indicati:
, residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...]n.76 in 31010-Sarmede (Tv); Controparte_2
, residente in [...] in 31029 -TT ET (Tv). CP_3
In ogni caso: Spese, diritti e competenze di causa interamente rifusi”
- per parte resistente:
“Nel merito:
1- respingere per le motivazioni tutte la domanda di rilascio formulata ovvero, in ipotesi di accoglimento subordinare il rilascio al pagamento da parte della attrice della somma di euro 9.296,58=, ovvero quella maggiore o minore che risultare di giustizia, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata.
2- in ogni caso dichiarare la nullità della domanda per l'attivazione della procedura di mediazione promossa dalla attrice signora ed in ogni caso, accertare che non la promossa procedura di Parte_1
mediazione non è mediazione obbligatoria e per l'effetto respingersi la richiesta di condanna del convenuto ex art. 12 D.lgs. n,28/2010.
Con vittoria diritti spese ed onorari di causa.
Ulteriormente nel merito sia di eccezione che di domanda riconvenzionale: accertata la sussistenza di un contratto di mutuo intervenuto tra e ovvero in subordine, ex art. 2033 Controparte_1 Parte_1
cc o ex art. 2041 cc, condannare l'attrice a pagare al concludente la somma di euro 9.296,98=, ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi maturati dai singoli versamenti alla domanda e oltre agli interessi maturandi, ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, sul capitale.
3 In istruttoria: senza che ciò valga quale inversione degli oneri probatori
A) ammettersi prova per interpello della attrice e testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che a fine 1998, la moglie trasferitasi all'estero per lavoro come insegnante, ha preteso che il marito affrontasse da solo il pagamento del 100% delle spese di casa, e altresì, unico a godere dell'appartamento di via Monte Cristallo,
il pagamento delle rate del mutuo, giusto atto a rogiti notaio , che prodotta sub.09, si Persona_1
rammostra al teste. 2) Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede, a fine 1998, la moglie signora richiese al marito signor di effettuare il versamento mensile, nel Parte_1 Controparte_1
suo conto corrente, della somma di lire 500.000. 3) Vero che il signor dal gennaio 1999 Controparte_1
al dicembre 2001, ha provveduto a versare, mensilmente, nel conto corrente della moglie la somma mensile di 500.000= lire (euro 258.23), come da documentazione che prodotta sub.10/11), si rammostra al teste.
4) Vero che detti versamenti mensili di lire 500.000, effettuati dal signor a mezzo Controparte_1
bonifico sul conto corrente della signora dal gennaio 1999 al dicembre 2001, sono stati Parte_1
utilizzati dalla moglie per pagare le rate del mutuo, acceso da quest'ultima moglie, per l'acquisto dell'immobile, in data 19/10/1998, come da contratti che prodotti sub.08/09, si rammostrano al teste. 5)
Vero che la signora detiene dall'acquisto, le chiavi per accedere all'appartamento sito in Parte_1
TT ET, via Monte Cristallo, n.10. 6) Vero che in detto appartamento la signora Parte_1
detiene e ha depositato i propri beni mobili, quali vestiti, oggetti vari, documenti contabili e non, ed altro.
7) Vero che la signora anche dopo aver lasciato la casa coniugale il 09.02.2022, ha fatto Parte_1
accesso all'appartamento sito in TT ET, via Monte Cristallo. n.10, con le proprie chiavi, anche presente il marito all'interno dell'immobile Anche a prova contraria. 8) Vero che Controparte_1
successivamente, nell'anno scolastico 2009/2010, destinata per lavoro in Francia (Marsiglia), la moglie, all'esito del rientro a casa del dall'ospedale, in convalescenza e con cagionevole salute, CP_1
imponeva a questi di recarsi all'estero (Marsiglia- Francia) con lei. 9) Vero che la moglie giustificava la richiesta di accompagnarla in Francia con la necessità che il marito si occupasse, mentre lei era al lavoro, delle faccende domestiche e della spese quotidiane, affermando che gli avrebbe garantito vitto e alloggio e il rimborso delle spese sostenute. 10) Vero che la moglie, percepì, per il lavoro a Marsiglia, Francia, uno stipendio/indennità netta di servizio mensile pari 3.791,98=, comprensiva della “maggiorazione per il coniuge” di euro 659,47= al mese. 11) Vero che detta maggiorazione non è stata totalmente corrisposta al
. Controparte_1
4 Si indicano a testi con riserva di altri indicarli, anche all'esito delle ulteriori difese avversarie: 1)
, residente in [...]; 2) residente in [...]; 3) Testimone_2 Controparte_4
, res a PP IO (TV); 4) residente a [...]; Controparte_5 Testimone_3
5) res a Pieve di LI (TV); 6) direttore filiale , già Testimone_4 Controparte_6 [...]
, agenzia di San Giacomo di Veglia, TT ET;
7) direttore Controparte_7
filiale Intesa San Paolo spa, già Banco agenzia di TT ET (TV); altri Controparte_8
occorrendo riservati
B) Ordinarsi alla ricorrente ovvero alla Parte_1 Controparte_9
, con sede in Treviso, ora , agenzia di San Giacomo, TT ET (TV),
[...] Controparte_6
c/c n.6035/62191/007022841570, ex art.210 e 213 cpc la produzione e/o esibizione in giudizio degli estratti conti del conto corrente n.06035/62191 007022841570, anni 1999/2000/2001.
C) Ammettersi CTU contabile volta ad accertare, sulla base della documentazione prodotta e quella reperibile presso l'attrice e/o presso terzi, l'ammontare delle somme bonificate alla signora Parte_1
dal marito, , dal gennaio 1999 al dicembre 2001, determinandone il valore complessivo. Controparte_1
Anche a prova contraria:
D) Ordinarsi ex art. 210cpc, alla signora e/o al Ministero dell'istruzione ovvero al Ministero Parte_1
degli affari Esteri e/o ai consolati generali di Italia di Marsiglia Francia o di Stoccarda - Germania, il deposito e/o esibizione delle buste paga anni 1991-2021, ricevute in pendenza dei rapporti di lavoro.
E) Acquisirsi, ex art.213 cpc, copia del fascicolo di causa e fascicoli di parte del procedimento per la pronuncia della separazione personale tra le parti, pendente avanti il Tribunale di Treviso, GI dott.ssa
Righi, RGN 1794/2022, ultima udienza di precisazione delle conclusioni 29.02.2024
Ci si richiama alla documentazione già dimessa con gli atti difensivi depositati, nonché a prova contraria la documentazione sopra richiamata”;
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1 agosto 2023, proposto ex art. 447 bis c.p.c., ha agito nei Parte_1
confronti di al fine di conseguire nei suoi confronti ordinanza di Controparte_1
immediato rilascio dell'immobile sito in TT ET (TV), in Via Monte Cristallo n.10 / interno 6, di proprietà esclusiva della ricorrente stessa, libero da oggetti personali e da persone anche interposte, in quanto occupato sine titulo dal resistente a seguito dell'emissione dei
5 provvedimenti provvisori resi in sede di separazione e, in particolare, dell'autorizzazione delle parti a vivere separate, in assenza di alcuna disposizione di assegnazione della casa coniugale al marito.
si è costituito in giudizio, chiedendo in via preliminare il mutamento del rito Controparte_1
da speciale ad ordinario ex art. 427 c.p.c. e, in subordine, la sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. fino all'esito del giudizio di separazione personale pendente tra le medesime parti. Il resistente, nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda di rilascio e, in subordine, di subordinarne l'esecuzione al pagamento da parte dell'odierna attrice della somma di € 9.296,58,
in accoglimento della domanda ed eccezione riconvenzionale formulata, ovvero di accertamento della sussistenza di un contratto di mutuo intervenuto tra le parti (in ulteriore subordine ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.)
E' stata pertanto differita la data della prima udienza, ex art. 416 c.p.c.
Con memoria depositata ex art. 418 c.p.c. la ricorrente ha replicato alle domande del resistente, eccependo l'inammissibilità di quanto chiesto in via riconvenzionale e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Le parti hanno successivamente depositato note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., nell'alveo delle quali il resistente ha chiesto anche di celebrare la successiva udienza in presenza, a fini conciliativi.
E' stato emesso il seguente provvedimento interlocutorio, all'esito della celebrazione della prima udienza con modalità cartolari, ovvero:
“… viste le note ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che entrambe le parti hanno ritenuto di replicare alle note ex art. 127 ter c.p.c. avversarie;
dato atto che spetta al Magistrato impartire disposizioni sullo svolgimento del giudizio, nonché a tutela del contraddittorio, con riserva di ogni più ampia valutazione sulla questione;
rilevato, sotto diverso profilo, che il resistente non aveva chiesto di celebrare la precedente udienza in presenza, non essendo peraltro prevista la presenza di soggetti diversi da parti, difensori, parti, pubblico ministero o ausiliari;
considerato, inoltre, che gli incombenti preliminari finalizzati alla conciliazione vengono ora più compiutamente espletati;
6 rilevato, preliminarmente, che la domanda risulta formulata prospettando la sopravvenuta occupazione sine titulo di immobile di proprietà, a far data dall'autorizzazione del Presidente ai coniugi a vivere separati (avendo dedotto la ricorrente che la disponibilità del bene – di sua esclusiva proprietà - era stata in precedenza concessa anche a suo marito destinando la casa ad abitazione coniugale);
ritenuto, sommariamente, che il rapporto in questione appaia qualificabile quale comodato, con conseguente applicazione del rito locatizio;
considerato che
alla prosecuzione con rito speciale non osterebbe la formulazione di domanda riconvenzionale ad opera del resistente, attesa la previsione di cui all'art. 40 comma III c.p.c. (da esaminarsi, ove ammissibile); osservato, a tal riguardo e sempre sommariamente, che la riconvenzionale proposta risulta di dubbia ammissibilità, per come avanzata in questa sede, in quanto non appare dipendente dal titolo dedotto in giudizio, né appartenere alla causa come mezzo di eccezione;
preso atto, infine, che a far data dal 18 aprile 2023, ovvero prima della proposizione del presente giudizio,
l'odierno resistente ha espressamente chiesto, in sede di deposito di I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di cui alla separazione pendente tra le parti, di “assegnare al marito l'abitazione Controparte_1
coniugale in TT ET, via Monte Cristallo, n.10, con gli arredi in essa contenuti” (cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente); considerato che in questa sede va stabilito se sia comunque possibile una delibazione sommaria dell'ammissibilità – o meno – della predetta domanda, per come formulata dal resistente nell'antecedente giudizio di separazione, nonché dell'effettiva sussistenza – o meno – della concreta necessità di risolvere una diversa controversia - ad opera di altro giudice - dalla cui soluzione dipenda (direttamente) la decisione di questo giudizio (proposto dalla ricorrente a seguito dell'autorizzazione del Presidente ai coniugi a vivere separati del 13 ottobre 2022 – cfr. doc. 1 di cui al fascicolo di parte ricorrente); rilevato sommariamente che, nel caso di specie, non risulta la presenza di figli non economicamente autosufficienti;
ritenuto nondimeno opportuno verificare gli esiti dell'imminente giudizio di separazione, il quale per quanto riferito risulta già trattenuto in decisione ed in ordine al quale stanno decorrendo i termini per il deposito degli scritti conclusivi (ciò anche al fine di verificare la possibilità di una più ampia ricomposizione del contenzioso in essere tra le parti, nonché il complessivo assetto patrimoniale oggetto di imminente disciplina in sede di separazione);
7
considerato che
può essere tuttavia sin d'ora formalizzata proposta di conciliazione alle parti, in adesione alla previsione di cui all'art. 420 c.c.;
CP_10
[...]
la seguente proposta di conciliazione, allo stato degli atti e con riserva di ogni ulteriore, più ampia e diversa valutazione, sotto ogni profilo oggetto di preliminare e sommaria disamina:
1) rilascio dell'immobile ad opera del convenuto, entro il 16 settembre 2024;
2) dichiarazione di nulla avere a che pretendere reciprocamente con riguardo alla questione dell'occupazione dell'immobile per cui è causa, impregiudicata ogni valutazione sulle ulteriori questioni controverse tra le parti nelle diverse sedi competenti (salvi diversi accordi tra le parti);
3) spese di lite integralmente compensate;
FISSA nuova udienza al 26 settembre 2024, alle ore 11.50, per gli incombenti conseguenti alla valutazione della proposta ed impregiudicate all'esito ulteriori valutazioni sulla prosecuzione (con la precisazione che in tale occasione le parti verranno invitate a fornire chiarimenti sullo stato del giudizio di separazione)…”.
E' stata celebrata l'udienza in presenza del 26 settembre 2024, alla quale non ha partecipato il resistente, per ragioni di salute rappresentate dal suo procuratore.
La ricorrente, in detta occasione, ha riferito: a) che il resistente non ha ancora rilasciato l'immobile occupato;
b) che è intervenuta sentenza di separazione, ove la domanda di assegnazione della casa familiare è stata rigettata, pur non essendo ancora passata la sentenza in giudicato, per quanto notificata in data 26 settembre 2024; c) che in sede di divorzio sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, nulla disponendo in ordine alla questione della casa familiare, per quanto anche in detta sede il abbia proposto domanda di CP_1
assegnazione della stessa.
Il resistente ha precisato, per il tramite del suo procuratore, di essersi recato presso gli enti pubblici per verificare la possibilità di un alloggio popolare, senza esito, oltre che presso agenzie immobiliari del vittoriese, sempre senza esito. Si è inoltre opposto alla richiesta di emissione di provvedimenti provvisori di rilascio, in quanto inammissibile.
Nessuna delle parti ha aderito alla proposta di conciliazione formulata.
8 E' stato assegnato termine sino al 18 novembre 2024, per produrre i provvedimenti giudiziari esibiti e per documentare l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Espletato tale incombente, la causa è stata quindi ritenuta di natura documentale e matura per la decisione.
E' stato assegnato termine per il deposito di note conclusive sino al 20 gennaio 2025.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va innanzitutto premesso che la controversia va trattata ex art. 447 bis c.p.c., atteso che il presente rito è applicabile anche nell'ipotesi in cui venga meno un titolo - anche solo lato sensu locatizio quale il comodato - originariamente esistente (come nella fattispecie attuale, in cui si discute del venir meno del contratto di comodato, in ragione dell'emissione di provvedimenti di autorizzazione dei coniugi a vivere separati ed in assenza di alcuna disposizione di assegnazione della casa coniugale al marito).
Per quanto riguarda l'istanza ex art. 295 c.p.c., peraltro non coltivata dal resistente, per completezza di disamina e trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, si osserva che non sussistono i requisiti per la sospensione del presente giudizio, in quanto è stato definito con sentenza passata in giudicato l'antecedente giudizio di separazione, nel cui alveo, a far data dal
18 aprile 2023, ovvero prima della proposizione del presente giudizio, in sede di deposito di I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., l'odierno resistente aveva espressamente chiesto, di
“assegnare al marito l'abitazione coniugale in TT ET, via Monte Cristallo, Controparte_1
n.10, con gli arredi in essa contenuti” (cfr. doc. 2, fascicolo di parte resistente).
In particolare, con sentenza n. 1588 / 24 del 18 settembre 2024, il Tribunale ha così statuito sulla questione, ovvero:
9 “Il resistente ha richiesto di vedersi riconosciuta l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita a TT
Parte ET in via Monte Cristallo, n.10, int.6, di proprietà della sig.ra nel quale è rimasto a vivere dopo che la ricorrente si è trasferita.
Orbene, le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, non si ravvisano i presupposti per un provvedimento di assegnazione della casa familiare in ragione del fatto che la coppia non ha avuto figli.
Pertanto, in assenza di figli, il giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione dato che il godimento dell'immobile è regolato dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda. In
assenza di figli, l'assegnazione non potrebbe essere disposta dal giudice nemmeno per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale (Corte di Cassazione n. 6979 22/03/2007).
La domanda non può dunque trovare accoglimento” (cfr. pagina 7, citata sentenza).
Risulta pertanto irrilevante, in questa sede, ogni ulteriore considerazione in ordine all'assenza di figli minori della coppia, atteso che non sussiste alcuna controversia pendente, precedente all'introduzione di questo giudizio, dalla cui soluzione dipenda (direttamente) la decisione di questo giudizio (proposto dalla ricorrente a seguito dell'autorizzazione del Presidente ai coniugi a vivere separati del 13 ottobre 2022 – cfr. doc. 1 di cui al fascicolo di parte ricorrente –
e del decorso del termine concesso per lo spontaneo rilascio – cfr. doc. 3 di cui al fascicolo della ricorrente).
Per quanto concerne il merito di questa controversia, si rileva che la domanda della ricorrente è stata formulata prospettando la sopravvenuta occupazione sine titulo di un immobile di proprietà, già casa coniugale, a far data dall'autorizzazione del Presidente ai coniugi a vivere separati del 13 ottobre 2022, avendo dedotto la ricorrente che la disponibilità del bene – di sua esclusiva proprietà - era stata in precedenza concessa anche a suo marito destinando appunto la casa ad abitazione coniugale.
Il rapporto in questione va pertanto qualificato quale comodato, essendo il resistente tenuto alla restituzione del bene all'esito dell'autorizzazione del Presidente ai coniugi a vivere separati del
10 13 ottobre 2022, nonché del decorso del termine di cui alla successiva diffida alla restituzione entro giorni trenta (ricevuta dal resistente in data 14 marzo 2023, cfr. doc. 3, fascicolo della ricorrente).
E' infatti venuto meno il titolo che giustificava la detenzione dell'immobile, ovvero il rapporto di convivenza tra le parti, essendosi il resistente servito della cosa in conformità rispetto al titolo giustificativo venuto successivamente meno, ex art. 1809 c.c. (cfr. Tribunale di Livorno, n. 155 del 9 febbraio 2017, banca dati de jure, secondo cui “nel momento in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, ed in assenza di una assegnazione della casa coniugale, è venuto meno il rapporto di comodato, fatto che legittima il proprietario a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. Decorso inutilmente il termine concesso dal comodante, sussiste il diritto dell'attore alla restituzione dell'immobile, la cui permanenza determina poi una occupazione senza titolo, risarcibile” in conformità
a Sezioni Unite n. 20448 del 29 settembre 2014 secondo cui il comodato concesso per i bisogni della famiglia è riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., per cui, sorgendo per un uso determinato ed in assenza di una espressa indicazione della scadenza, ha una durata determinabile "per relationem" con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare ed è destinato a venir meno con il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile).
In ragione di quanto sin qui esposto il ricorso viene accolto, accertando che a far data dal 15 aprile 2023, ovvero alla scadenza del termine concesso dalla ricorrente per il rilascio - a seguito dell'emissione dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione del 13 ottobre 2022 - il resistente occupa sine titulo l'immobile sito in TT ET (TV), in Via Monte Cristallo n.10
/ interno 6, di proprietà esclusiva della ricorrente (cfr. doc. 2, fascicolo della ricorrente).
Risultano privi di particolare rilievo le lamentate difficoltà economiche ed i lamentati problemi di salute del atteso che si tratta di aspetti che possono al più giustificare la fissazione CP_1
di una data di rilascio secondo tempistiche più dilatate.
Nella fattispecie, nondimeno, è equo stabilire in giorni 45 la data di rilascio dell'immobile,
valorizzando il fatto che i provvedimenti presidenziali resi in sede di separazione risalgono all'ottobre 2022 e che la causa è stata introdotta in data 1 agosto 2023 e risultando irrilevante la questione della mancata espressa richiesta del c.d. termine a sanatoria, in quanto istituto previsto in materia di convalida di sfratto per morosità.
11 Per tutto quanto sin qui esposto, previo rigetto della richiesta di mutamento del rito ex art. 427
c.p.c. e non sussistendo ragioni per l'emissione di provvedimenti ex art. 295 c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato che a far data dal 15 aprile 2023, ovvero alla scadenza del termine concesso per il rilascio - a seguito dell'emissione dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione del 13 ottobre 2022 - il resistente occupa sine titulo l'immobile sito in TT
ET (TV), in Via Monte Cristallo n.10 / interno 6, di proprietà esclusiva della ricorrente, ne ordina il rilascio entro giorni 45, libero da oggetti personali e da persone anche interposte.
2. La domanda riconvenzionale formulata dal resistente è inammissibile, per come avanzata in questa sede, in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, né appartenente alla causa come mezzo di eccezione, posto che l'esistenza del dedotto diritto di credito non ha alcun collegamento negoziale con l'occupazione sine titulo di cui si discute e, in ogni caso, l'esistenza di detto asserito credito non avrebbe alcuna incidenza in ordine alla domanda per cui è causa, ovvero quella di voler disporre l'immediato rilascio dell'immobile (si rammenta, infatti, che in questa sede non è stata formulata alcuna domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione ad opera della ricorrente, a fronte della quale debba valutarsi l'esistenza di un credito da compensare).
3. Va di converso rigettata la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 12 bis di cui al d.lgs. 28
/ 2010, non sussistendone i requisiti. Il resistente, infatti, ha in precedenza fornito una specifica e dettagliata motivazione, a mezzo del proprio procuratore, volta a chiarire le ragioni per cui non avrebbe partecipato alla mediazione, essendo irrilevante - agli invocati fini - il fatto che le suddette giustificazioni – per come esaminate in questa sede quali specifiche eccezioni di parte e domanda riconvenzionale – si siano rivelate infondate e/o inammissibili (cfr. doc. 7, fascicolo di parte resistente). Il concetto di partecipazione ingiustificata di cui alla norma precitata non è infatti sovrapponibile a quello dell'accertata infondatezza – in rito e/o nel merito - delle difese giudiziali della parte che – sulla base di tali assunti e motivazioni personali – non abbia in precedenza partecipato alla mediazione obbligatoria.
4. Il rigetto della domanda della ricorrente di cui al punto 3) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di 1/3.
Le spese di lite seguono la soccombenza per la restante frazione di 2/3 e vengono liquidate a carico del resistente, in detta frazione già ridotta di 2/3, in € 2.258,00 complessivi per compensi
12 professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% ed oltre alla rifusione di € 557,70 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, sulla base dello scaglione dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa, ovvero sino ad € 26.000,00, tenendo conto dei valori medi delle prime due fasi e minimi delle successive, in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio, istruito documentalmente e definito ex art. 429 c.p.c. con modalità cartolari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) previo rigetto della richiesta di mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. e non sussistendo ragioni per l'emissione di provvedimenti ex art. 295 c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato che a far data dal 15 aprile 2023, ovvero alla scadenza del termine concesso per il rilascio, a seguito dell'emissione dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione del 13 ottobre 2022, il resistente occupa sine titulo l'immobile sito in TT ET (TV), in Via Monte Cristallo n.10 / interno 6, di proprietà esclusiva della ricorrente, ne ordina il rilascio entro giorni 45, libero da oggetti personali e da persone anche interposte;
2) rigetta la domanda di parte ricorrente ex art. 12 bis di cui al d.lgs. n. 28 / 2010, in quanto infondata;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal resistente;
4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente i 2/3 delle spese di lite che liquida, in detta frazione già
ridotta di 2/3, in complessivi € 2.258,00, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali
15% ed oltre alla rifusione di € 557,70 per anticipazioni documentate;
compensa le spese di lite tra le parti per la restante frazione di 1/3.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 20/02/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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