Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2455/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE
All'esito dell'udienza cartolare di discussione, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e pronuncia sentenza mediante deposito del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 6, d.lgs.
n. 150/2011 c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 2.10.2020 di opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
prot. 5641 del 13.08.2020 e vertente t r a
(c.f. , con l'avv. Alessandra Burgio;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
e
1
(c.f. ) rappresentata dal Direttore
[...] P.IVA_1
dott.ssa e dal suo delegato dott. ; Controparte_2 Controparte_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
La ricorrente si è opposta all'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, Parte_1
con la quale l' le ha irrogato la sanzione amministrativa Controparte_1
di 4.000,00 euro, prevista dall'art. 110, comma 9, lett. c) del R.D. n. 773/1931 (TULPS),
con riferimento all'art. 1, lett. m) del decreto direttoriale 4.12.2003 (come modificato dal decreto direttoriale 19.9.2006). Le disposizioni normative citate sanzionano la manomissione del dispositivo di controllo di cui sono dotati gli apparecchi di gioco d'azzardo (c.d. “slot machine”) e che consentono all' di controllare il rispetto di CP_1
determinate regola tecniche.
L'apparecchio oggetto della sanzione ha il codice identificativo n. ON04670271A e risulta di proprietà di (parimenti attinto dalla medesima sanzione con Parte_2
diversa ordinanza-ingiunzione, oggetto di altro procedimento di opposizione). L'odierna ricorrente è stata sanzionata in qualità di socia accomandataria della società che gestisce il “Bar -Caffè Tavola Calda di Gueli Antonina”, per aver installato e consentito l'uso del dispositivo asseritamente manomesso.
L'Amministrazione si è ritualmente costituita depositato la documentazione relativa agli accertamenti effettuali e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è giunta in decisione.
A detta della ricorrente-opponente, l'Amministrazione non avrebbe dato prova della manomissione dell'apparecchio di gioco, come definita dall'artt. 1, comma 4, lett. m) del decreto direttoriale relativo alle regole tecniche degli apparecchi di gioco, ossia: “alterazione
2 od il danneggiamento del dispositivo di controllo di dei contatori, dei componenti CP_4
hardware e software della scheda di gioco o dell'apparecchio di gioco, nonché dei relativi dispositivi di protezione”. In subordine, ha chiesto comunque l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione in applicazione dell'esimente dell'errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente (art. 3, comma 2, l. n. 689/1981).
L'amministrazione ha invece affermato di aver operato correttamente in quanto l'apparecchio in questione è risultato non conforme alle regole tecniche;
ciò sarebbe emerso dall'analisi dei dati trasmessi dal Sistema del Concessionario al Sistema di Controllo dell'Agenzia, analisi che ha evidenziato una discrepanza tra i dati afferenti agli incassi
(CNTTOTIN) e le vincite (CNTTOTOT) registrate sulla scheda di gioco dell'apparecchio e i relativi dati registrati sui dispositivi di controllo dell' stessa. CP_1
Dalla lettura del verbale di contestazione del 14.12.2027, invero, emerge che gli agenti della hanno effettuato un controllo presso il bar gestito Controparte_1
dalla società dopo aver riscontrato, nei dati in loro Controparte_5
possesso, la menzionata discrepanza. Tuttavia, dallo stesso verbale risulta che, a seguito dell'apertura dell'apparecchio da parte del proprietario, è stato accertato dagli agenti quanto segue: “la scheda di gioco era protetta dal e i sigilli regolarmente apposti, CP_6
non risultano segni di manomissione, era altresì, presente all'interno del la scheda CP_7
esplicativa con libretto delle manutenzioni”.
Ora, poiché la sanzione irrogata fa espresso riferimento all'art. 1, comma 4, lett. m) del decreto direttoriale relativo alle regole tecniche degli apparecchi di gioco, alla luce dell'accertamento compiuto dagli agenti dell'Agenzia non consta quale sia stata la manomissione attuata dall'opponente. Il dato certo è la discrepanza tra i dati registrati sulla scheda di gioco (comunicati all'Agenzia dal ) e i dati registrati sul CP_8
dispositivo di controllo della stessa. Tuttavia, l'amministrazione non ha provato CP_1
che questa discrepanza abbia implicato necessariamente una manomissione, pur in presenza di un accertamento di senso contrario operato dagli agenti sull'apparecchio fisico
3 (risultato, come detto, privo di segni di manomissione in quanto la scheda era protetta e i sigilli antieffrazione regolarmente apposti). Del resto, in diversi precedenti citati dall a supporto delle proprie argomentazioni, gli agenti avevano verbalizzato la CP_1
presenza di segni fisici di manomissione (ad esempio i sigilli sollevati – v. sent. Tribunale
di Agrigento n. 461/2022 del 6.4.2022), cosa non avvenuta nel caso di specie.
Di conseguenza, non è possibile ritenere che vi siano sufficienti prove della responsabilità dell'opponente, non potendosi escludere errori tecnici nella trasmissione dei dati non dipendenti dalla manomissione dell'apparecchio.
Il comportamento processuale dell'opponente (che dopo la prima udienza non ha più
depositato note di trattazione scritta, nonostante la regolare comunicazione dei decreti di fissazione) depone per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza-ingiunzione n. prot. 5641 del 13.08.2020, emessa da CP_9
per la Sicilia, sezione distaccata di Agrigento;
[...]
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 10.3.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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