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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/10/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8503/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 8503/2023, avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Fasano, il secondo, C.F._2 dall'avv. Damiano Alemanno Cavalera, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.12.2024 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 15.12.2023, e Parte_1 Parte_2 rappresentando di aver contratto matrimonio in data 10.03.2007 e di non aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 15.02.2024 ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 1585/2024, pubblicata in data 29.04.2024, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 03.12.2024, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
18.10.1967. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi col rito civile in Matino il 10.03.2007, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 1585/2024 pubblicata in data 29.04.2024. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 15.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Matino il 10.03.2007 da Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] (Atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 1, Parte I, Anno 2007);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Matino la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 30.09.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 8503/2023, avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Fasano, il secondo, C.F._2 dall'avv. Damiano Alemanno Cavalera, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti- Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.12.2024 Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto, depositato in data 15.12.2023, e Parte_1 Parte_2 rappresentando di aver contratto matrimonio in data 10.03.2007 e di non aver generato figli, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale di Lecce, disposta la comparizione dei coniugi all'udienza del 15.02.2024 ove quest'ultimi si riportavano al ricorso introduttivo, con sentenza n. 1585/2024, pubblicata in data 29.04.2024, omologava la separazione personale e, con coeva ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 03.12.2024, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
18.10.1967. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
1 Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi col rito civile in Matino il 10.03.2007, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 1585/2024 pubblicata in data 29.04.2024. Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 15.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Matino il 10.03.2007 da Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] (Atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 1, Parte I, Anno 2007);
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Matino la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 30.09.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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