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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 6692/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Altre ipotesi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. MANNA Parte_1
IO
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. RAINONE ARTURO CUTOLO GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, la parte ricorrente ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola il convenuto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E CP_1
DICHIARARE che il ricorrente lavora alle dipendenze della resistente a far data 02-03 agosto
2004;
2. Alla luce della documentazione versata in atti e della sentenza del Tribunale di Nola, dott.
CE CC n. 383/2020 (passata in giudicato) ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento posto in essere dal convenuto in occasione del sinistro occorso al sig. Parte_1 in data 3/4/2014 per violazione dell'art. 2087 c.c. secondo cui “L'imprenditore è tenuto
[...] ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
3. ACCERTARE E DICHIARARE, pertanto, la esclusiva responsabilità della datrice di lavoro nella causazione del sinistro subito dal sig. all'esito del quale Parte_1 ha riportato un danno biologico che nel corso del giudizio recante RG 5537/2017 –Tribunale di
Nola, sezione lavoro –è stato quantificato al 60%;
4. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, già accertato nella misura del 60%, come da sentenza 383/2020 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, dott. CC CE, e complessivamente pari ad € 604.466,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al dì del soddisfo, così come da tabelle di Milano, ovvero altra somma, maggiore e/o minore, che
l'adito Giudicante, in Sua Giustizia, riterrà doversi riconoscere all'odierno istante;
5.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo del convenuto al pagamento del danno CP_1 differenziale pari ad € 584.813,17, così come innanzi determinato in virtù del pagamento parziale già effettuato dall'Inail, ovvero altra somma, maggiore e/o minore, che l'adito Giudicante, in Sua
Giustizia, riterrà doversi riconoscere all'odierno istante;
6. CONDANNARE, conseguentemente, il
convenuto al risarcimento del danno biologico differenziale da intendersi quale CP_1 differenza tra l'importo liquidato dall'Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico e il danno biologico effettivamente subito a causa dell'infortunio sul lavoro da stabilirsi in misura non inferiore ad € 584.813,17, ovvero altra somma, maggiore e/o minore, che l'adito Giudicante, in
Sua Giustizia, riterrà doversi riconoscere all'odierno istante;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al dì del soddisfo;
7. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al risarcimento dei danni morali, esistenziali patiti dal sig. in conseguenza del grave sinistro Pt_1 descritto in premessa da quantificarsi anche mediante c.t.u., ai sensi dell'articolo 1226 c.c. e dell'articolo 432 c.p.c.;8. CONDANNARE, per questo motivo, il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni ulteriori (morale, esistenziale ecc) subiti dal ricorrente per l'infortunio occorsogli;
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al dì del soddisfo
9. Ammettere i chiesti mezzi di prova, salvo ogni altra richiesta in considerazione del comportamento processuale a porsi in essere “ex adverso”; 10. DISPORRE, inoltre, CTU medica per l'accertamento e la quantificazione del danno biologico differenziale da liquidare limitatamente ai richiedendi danni morale, esistenziale;
11. CONDANNARE, in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese della presente lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di essere stato assunto dal , giusto Controparte_2 contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto il 02/08/2004 con decorrenza dal 03/08/2004;
- di essere stato inquadrato nella categoria A posizione economica A1, di cui al nuovo sistema di classificazione del personale del CCNL Comuni Enti Locali, “operatore giardiniere”;
- di aver svolto presso il cimitero di , fin dalla data di assunzione, le seguenti attività: lavori CP_1 di giardiniere solo per un brevissimo arco temporale di circa 15 giorni (dal 03/08/2004 al
18/08/2004), successivamente attività di necroforo: in particolare, provvedeva alla inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, così come disposto dai suoi diretti superiori
(sig. e sig. per il periodo che va dall'anno 2004 al 2012) che si sono CP_3 Controparte_4 succeduti negli anni, mentre, a partire dall'anno 2012, gli ordini circa le attività lavorative da svolgere, venivano impartiti dalla sig.ra Parte_2
- di aver subito, in data 03/04/2014, in località , un gravissimo incidente sul lavoro CP_1 all'interno del cimitero comunale di presso cui prestava servizio: in particolare, alle ore CP_1
9:30 circa del mattino, una donna che si trovava nel cimitero gli chiedeva di prelevare i resti di un proprio defunto riposte, ad asciugare, su un ripiano ubicato a circa 3 m dal piano di calpestio ed egli, dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della sua diretta superiore, sig.ra
, saliva su di una scala in ferro (alta oltre 4 m), ivi presente, tenendo sotto il Parte_2 braccio sinistro una cassettina di zinco di dimensioni di circa 70 cm di lunghezza per 30 cm di larghezza e circa 50 cm di profondità, per raggiungere il suddetto ripiano;
tuttavia, la scala fornita dal datore di lavoro al sig. quale strumento indispensabile per lo svolgimento delle Pt_1 mansioni comandate, era “a pioli in ferro, priva di protezioni e senza la necessaria presenza della cintura di sicurezza”; una volta giunto a metà scala, ad un'altezza superiore a 2 metri, il piede sinistro perdeva aderenza sul piolo ed egli perdeva l'equilibrio e, in mancanza di appigli, cadeva, battendo con la schiena ed il bacino al suolo, lamentando, già nelle immediatezze, fortissimi e lancinanti dolori;
- che la sig.ra , avendo assistito all'incidente, chiamava immediatamente il sig. Parte_2
(un impiegato amministrativo) che soccorreva il ricorrente, trasportandolo presso il Controparte_5
Pronto Soccorso della Casa di cura Trusso di , ove i medici delle prime cure formulavano CP_1 diagnosi di algia lombare e arto inferiore destro, e, dopo averlo trattato con antidolorifici, lo dimettevano con 5 gg di prognosi;
- che, decorsi i cinque giorni di prognosi, il ricorrente rientrava regolarmente al lavoro, ma si accorgeva di un decremento di forza e sensibilità agli arti inferiori associati a disturbi urinari che peggioravano fino a costringerlo all'allettamento;
- che, in data 28/04/2014, si recava presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Casa di
Cura Villa dei Fiori di Acerra”, dove veniva diagnosticata lesione ELA ed ECA a destra ed inviato presso l'azienda ospedaliera di Caserta - reparto di neurochirurgia - con terapia cortisonica, per le cure specialistiche del caso;
- che, in data 29/04/2014, veniva ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Caserta, con diagnosi di sospetta sindrome della cauda equina post traumatica e il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia e discectomia L4-L5 e laminectomia L4 per la presenza, in corrispondenza di L4-L5, di una voluminosa ernia del disco mediana e paramediana con grosso frammento erniario ad iniziale decorso ascendente che comprimeva il sacco durale e le terminazioni nervose;
- che, in data 27/05/2014, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico a seguito della Par ripetizione della che evidenziava la presenza di un ulteriore voluminoso frammento erniario nello spazio L4-L5;
- che, in data 04/06/2014, il sig. dopo essere stato dimesso dall'Azienda Ospedaliera Pt_1
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, veniva ricoverato presso l'U.O. di Gravi mediolesioni della
Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del lavoro e della riabilitazione I.R.C.C.S. di Telese, dalla quale veniva dimesso il 4 agosto 2014, con la seguente diagnosi: paraparesi con maggior espressione a destra, disturbi sfinteriali e della sensibilità in recente espulsione di grossolana ernia
L4 -L5 su base traumatica trattata chirurgicamente;
- che, in data 20/03/2015, - previa denuncia del sinistro da parte del datore di lavoro - l 'INAIL di Nola, con apposito certificato medico di infortunio, rendeva la diagnosi di “trauma lombare complicato con paraparesi e disturbi genito-sfinterici da voluminosa ernia espulsa in soggetto con preesistente ernio-mielopatia lombosacrale trattata chirurgicamente. Stabilizzato con postumi.
L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il 23/03/2015 previa effettuazione di una visita medica da parte del medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione ai sensi del decreto legislativo 106/2009”;
- che, in data 27/03/2015, veniva sottoposto a visita dal medico competente d'idoneità alla mansione a seguito del ritorno da infortunio oltre i 60 giorni con il seguente esito: “inidoneo temporaneamente alla mansione di giardiniere”;
- che, in data 29/06/2015, veniva sottoposto nuovamente a visita dal medico competente di idoneità alla mansione per ritorno da infortunio superiore ai 60 giorni con il seguente esito
“inidoneo temporaneamente alla mansione di giardiniere. Idoneo alla mansione di necroforo.
Idoneo alla sola attività di pulizia delle ossa”;
- che, a seguito della valutazione medico legale delle lesioni e dei relativi postumi, l'Inail di
Nola a mezzo apposita comunicazione, datata 22/05/2015, riconosceva al ricorrente un'invalidità permanente delle 52%, accertando la seguente menomazione: “paraparesi con deficit di forza di media entità, con maggiore espressività a destra con deambulazione consentita con appoggio in soggetto invalido civile per ernia lombare produttiva di mielopatia erniaria”; inoltre in detta comunicazione l'Inail informava il ricorrente che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 D.Lgs. 38/2000 e D.M. 12/07/2000, veniva costituita in suo favore una rendita a decorrere dal 23/03/2015;
- che, in data 15/12/2015, il ricorrente, giusto certificato di idoneità alla mansione a firma del dott. veniva dichiarato: “non idoneo permanentemente alle attività di giardiniere, Persona_1 necroforo, non idoneo permanentemente ad attività lavorative che si svolgono in ambiente esterno esponendo il lavoratore ad intemperie. Idoneo con limitazione ad attività sedentarie (impiegatizie che si svolgono in un ufficio o in un altro ambiente nel rispetto della categoria contrattuale di appartenenza)”;
- che, a seguito del sinistro il sig. ha subito un peggioramento generale della Parte_1 qualità della vita, attesa la oggettiva limitazione di attività precedentemente svolte, quali a titolo esemplificativo, e non tassativo: vita matrimoniale, rapporti intimi con il coniuge, assistenza alla famiglia, godimento dei nipoti, svaghi quali vacanze e viaggi, attività sportive e ludiche, ecc.;
- che, in data 26/7/2017, il ricorrente depositava innanzi il Tribunale di Nola, sezione lavoro, ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere l'accertamento della menomazione della indennità psico- fisica in conseguenza del sinistro de quo;
- che tale giudizio recante RG 5537/2017, a seguito di rituale CTU redatta dal dr.
[...]
, si concludeva mediante sentenza n. 683/2020 con il riconoscimento del grado di Per_2 invalidità pari al 60% e con l'ordine all'INAIL di ricostruzione della rendita INAIL per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 60%, con conseguente condanna dell' a CP_6 liquidare detta prestazione nella misura corrispondente all'accertato stato di invalidità oltre interessi;
- che il sig. sulla scorta della sentenza de qua, riceveva dall'INAIL la somma Pt_1 complessiva di € 19.652,83, così come da lettera INAIL n. 2233/2020 contenente il prospetto di liquidazione;
- che l'indennizzo Inail non ha coperto, né copre interamente il danno biologico calcolato secondo le regole civilistiche, ammontante, odiernamente, ad € 604.466,00 (compreso il 25% della personalizzazione massima, come da relazione tecnica d'ufficio del dr. ), ovvero altra Per_2 somma maggiore e/o minore che l'adito Giudicante riterrà doversi riconoscere al sig. in Pt_1 virtù del danno morale ed esistenziale connesso alle pesanti lesioni riportate nel sinistro in oggetto.
Infatti, dall'infortunio de quo, complessivamente sono derivate “Paraparesi con deficit di forza di media entità, deambulazione consentita con appoggio” e contemporanea presenza di “disturbi genito-sfinterici (disfunzione erettile, incontinenza vescicale e rettale);
- che, infatti, la descritta fattispecie rientra nel cd “danno differenziale” che si identifica con il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro/malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa svolta e l'infortunio occorsogli, richiamata la responsabilità del convenuto , per non aver adottato CP_1 tutte le misure necessarie per garantire la incolumità psicofisica secondo quanto prescritto dall'art. 2087 c.c. e, specificamente, per aver consentito al ricorrente di lavorare in assenza di dispositivi di protezione individuale e senza alcuna previa formazione, ha chiesto la condanna dello stesso al pagamento delle somme specificamente indicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale da intendersi quale differenza tra l'importo liquidato dall'Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico e il danno biologico effettivamente subito a causa dell'infortunio sul lavoro.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il chiedeva, in via preliminare, nel merito, CP_1 il rigetto del ricorso, essendo l'evento dannoso imputabile all'esclusiva condotta del ricorrente (cd. colpa elettiva).
Incardinata la controversia dinanzi al precedente titolare del ruolo e sottoposta all'attenzione dello scrivente magistrato per la prima volta in data 1.10.2025, la stessa veniva rinviata per discussione all'odierna udienza.
Esaurita la fase istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, sentiti i testimoni, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 9.12.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
Oggetto del presente giudizio è il risarcimento da parte del soggetto datore di lavoro del danno subito dal dipendente durante la prestazione lavorativa.
Deve innanzi tutto darsi atto che alla fattispecie in esame si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 38/2000, applicabile ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali, denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
E' noto che l'art. 13 d.lgs. 38/2000 estende la copertura assicurativa dell'INAIL non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata (ossia al cd. danno biologico identificato dal medesimo art. 13 come la lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale), per cui le somme eventualmente erogate dall' a CP_6 tale titolo non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato. Si è rimarcata, in proposito, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico che preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall' possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto Controparte_7 al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore.
È opportuno premettere taluni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - rilevanti ai fini della delibazione dei motivi di ricorso - in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, nonché affermare specifici principi riguardo al criterio di raffronto tra risarcimento del danno (civilistico) ed indennizzo erogato dall'INAIL.
“La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000
e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr.
Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass., Sez. Lay., n. 23263, entrambe del 2017)”. (in tal senso, Cass. Sentenza n. n. 9112 del 2019).
Avendo la responsabilità del datore di lavoro - che è tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore - natura contrattuale, grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione, oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica ed al nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento dell'attività lavorativa.
Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile.
In termini, la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 24742/2018: « L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.»
Tanto premesso, nel caso di specie è pacifica la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente, così come la stessa sia stata occasionata dall'esercizio dell'attività lavorativa, per cui il vero punctum dolens è rappresentato dall'ascrivibilità del danno al mancato assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione del lavoratore o piuttosto ad una condotta abnorme di quest'ultimo in grado di assurgere in via esclusiva ad elemento causale del fatto (sul punto Cass., sentenza n. 27127 del 04/12/2013 secondo la quale “In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica,
è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza”. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione impugnata in quanto il lavoratore era stato incaricato di sostituire una lampada di emergenza posta ad una altezza di circa quattro metri, avvalendosi di una scala inidonea per aver i lati aperti sul vuoto e priva di ogni mezzo di protezione, senza che fosse fornita alcuna vigilanza).
Ebbene, dall'esito dell'istruttoria espletata, ad avviso del Giudice risulta fortemente accreditata la sussistenza di un inadempimento del datore di lavoro, sotto il profilo della mancata formazione del lavoratore in ordine ai rischi specifici della sua mansione, sotto, inoltre, il profilo del mancato esercizio di un potere di vigilanza circa l'effettivo utilizzo dei DPI e, ancora, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche che le scale utilizzate per le lavorazioni devono presentare (artt. 18, 36, 37 e
118 d.lgs.. n. 81/2008).
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese da , teste di parte ricorrente e Testimone_1 collega dello stesso:
“Indifferente verso il ricorrente. Sono collega di lavoro del Sig. sin dal 26.09.2007, Pt_1 data della mia assunzione alle dipendenze del del cimitero di Ottaviano-San Giuseppe CP_1
Ves.no. entrambi prestiamo attività lavorativa presso il cimitero consortile che si trova ad
. Io svolgo le mansioni di operaio necroforo. So che il ricorrente lavora presso il CP_1
già dal 2005; tanto posso dire in quanto dal ricorrente riferitomi. Sin da quando ho CP_1 iniziato a lavorare insieme al ricorrente, posso riferire che entrambi ci siamo occupati della inumazione ed esumazione, della tumulazione delle salme nonché di tutto ciò che riguarda i rifiuti, oltre ad occuparci dello spazzamento delle aree cimiteriali, della potatura delle piante basse del cimitero. All'interno del cimitero, vi è un ufficio in cui si trova un'addetta che ci indica ogni mattina le attività che dobbiamo compiere. Attualmente tale addetta è la Sig. negli Persona_3 anni precedenti vi era la Sig. , prima ancora il Sig. . Dopo la morte del Parte_2 CP_4
Sig. , dal 2012 al 2013, ho svolto mansioni di addetto all'ufficio in parola. Dopo questo Per_4 periodo, è subentrata la Sig.ra e la Sig.ra appartenenti entrambi alla Pt_2 Parte_4 categoria B, che si sono occupate delle attività amministrative e di direzione del personale. Io ero in ferie il giorno in cui si è infortunato il Sig. e sono stato richiamato a rientrare a lavoro Pt_1 nei giorni successivi. Mi è stato riferito, dalla Sig.ra e dagli altri colleghi presenti quel Pt_2 giorno, che il Sig. si è infortunato cadendo da una scala che noi utilizzavamo per riporre i Pt_1 resti mortali su di un soffitto. Si tratta di una scala in ferro, con dei pioli in ferro, alta circa 3-4 metri, con scalini di una larghezza di circa 30 cm. Dal 2020 al 2021 la scala non è più utilizzata in quanto è stata creata un'apposita stanza in cui riporre i resti dei defunti cosicché non viene più utilizzato il soffitto come deposito dei resti. Preciso che i pioli della scala avevano una forma arrotondata. La scala non presentava protezioni laterali. Posso riferire che quando utilizzavamo questa scala non indossavamo alcun dispositivo di sicurezza. Posso riferire che il non ha CP_1 mai effettuato corsi di formazione per l'espletamento delle mansioni di operaio necrofilo né per
l'utilizzo di strumenti di lavoro connessi a tali mansioni. Posso riferire di aver io personalmente superato una prova, teorica e pratica, relativa all'esumazione delle salme e poi successivamente sono stato assunto. Posso riferire che i lavoratori già presenti in struttura venivano seguiti, durante
l'attività di esumazione, da quelli più anziani. Mi è stato riferito che il ricorrente è stato trasportato al PS il giorno dell'incidente; successivamente, atteso il mancato rientro n servizio, ho contattato la moglie la quale mi ha riferito che era stato ricoverato presso l'ospedale di Caserta, presso cui mi sono recato per fargli visita dopo che è stato operato per gravi problemi alla schiena. Mi sono recato presso l'ospedale di Caserta alla fine dell'aprile 2014 e preciso che il ha subito Pt_1 questo infortunio agli inizi di aprile 2014. Posso riferire che il Sig. ha sicuramente subito Pt_1 delle ripercussioni dall'incidente in quanto, mentre prima era una persona capace di muoversi e di spostarsi rapidamente, ora non lo è più, utilizzando sempre le stampelle, essendo cateterizzato e non avendo il controllo degli sfinteri, come gli è stato diagnosticato. So che il ricorrente, come mi è stato riferito, si sottopone a continui controlli per monitorare il suo stato di salute, per tutte le conseguenze derivanti dall'infortunio. Dopo l'infortunio, al ricorrente è stato dato un apposito ufficio in cui poter continuare a lavorare, anche se la sua attività non è più quella di prima ed è capitato che, recandoci presso il suo ufficio, l'abbiamo trovato che piangeva;
mi è capitato di averlo visto in questo stato 2-3 volte dal suo rientro, avvenuto nel 2015.
ADR posso riferire che è capitato che un altro collega abbia dovuto sostituire il pannolone al ricorrente quando era in servizio, non avendo il controllo degli sfinteri e non essendo in grado di farlo da solo. In tal caso si è provveduto anche al cambio dei pantaloni, essendo noi dotati di una apposita divisa per l'esumazione. Il collega che ha provveduto a tanto è il Sig. Parte_5
ADR so che il ricorrente continua ad avere questi problemi, ossia non ha il controllo dello sfintere e utilizza anche il catetere, che cambia ogni 24 ore. Tanto posso riferire in quanto è visibile.
ADR posso riferire che prima dell'infortunio il ricorrente deambulava correttamente e svolgeva tutte le mansioni che ci venivano assegnate.
ADR l'attività di esumazione veniva compiuta da una sola persona dopo aver, insieme ad un altro collega, tolto la lastra di marmo che copriva il defunto. Le attività di inumazione venivano compiute da più persone, circa 3-4. Io ho sempre lavorato insieme al ricorrente. Preciso che vi è stato un periodo in cui eravamo solo 4 dipendenti: io, il ricorrente, ET ER, Per_5
; ciò è avvenuto nel periodo dal 2012 al 2015. Nel 2016 è stato effettuato un concorso per
[...]
l'assunzione di altro personale.
ADR per la potatura delle piante alte, venivano effettuate apposite gare dal in quanto CP_1 noi potevamo operare solo ad altezza uomo. Lavoravamo per 36 ore settimanali.
ADR nel 2014 le direttive ci venivano impartite dalla Sig.ra ed . Parte_2 Parte_4
ADR la Sig.ra mi disse che, uscita dall'ufficio, aveva visto il Sig. a terra che Pt_2 Pt_1 era caduto dalla scala dopo che lei gli aveva ordinato di riporre delle ossa sul ripostiglio. Mi disse, inoltre, che aveva chiamato il Sig. , il quale aveva accompagnato poi il ricorrente Controparte_5 al Pronto Soccorso.
ADR non so, né mi è stato riferito, se vicino al ci fosse qualcun altro mentre compiva Pt_1 quest'operazione. Di regola, noi salivamo sulla scala con in mano una cassettina contenente le ossa del defunto. Si trattava più che di una cassetta di un bidone di dimensioni, con capacità di 50 litri, più o meno delle dimensioni del cestino della spazzatura che vedo qui di fronte a me. Noi salivamo la scala con tale bidone già in mano ed era un'operazione che compivamo normalmente.
Non vi era nessun altro operaio che manteneva il bidone mentre si saliva sulla scala.
Vengono mostrate al teste le foto di cui all'allegato 12 del ricorso ed il teste riconosce nelle foto mostrate la scala a pioli che ho descritto;
le ossa venivano inserite nello spazio sovrastante il solaio del locale con la porta aperta che si vede in foto. L'altezza era di circa 3 metri.”.
Ancora, le dichiarazioni di : “Indifferente verso il ricorrente. sono dipendente Controparte_5 del dal 01.03.2001 e sono responsabile del servizio Parte_6 amministrativo. Mi occupo delle delibere, di atti relativi al Consiglio di amministrazione e della parte giuridica relativa all'amministrazione del personale e non quella relativa alla parte economica. Mi occupavo in particolare di come dovevano ad esempio essere concesse ferie e permessi, coordinandomi con il responsabile del servizio tecnico, in modo da garantire la presenza del personale nel cimitero. Mi occupavo altresì della gestione amministrativa delle esumazioni, tumulazioni, traslazioni, coordinandomi con l'addetto all'ufficio del custode. La mia sede del mio ufficio è posta a 2km dal cimitero. Ammirati è una mia collega di lavoro, inquadrata nella Parte_2 categoria B, attualmente in pensione, e la sede principale del suo ufficio era, come per me, a distanza di 2km circa dal cimitero. Preciso che, per un periodo di tempo, la alternandosi Pt_2 con un'altra collega, sempre di categoria B, ha lavorato presso la sede del Cimitero di CP_1 in quanto in quel momento il dipendente che rivestiva l'incarico è venuto a mancare. Non ricordo con precisione gli anni in cui ciò è accaduto. L' quando lavorava presso la sede del Pt_2
Cimitero, collaborava con l'utenza alla compilazione delle richieste di esumazione oppure rilasciava attestazione ai Comuni di o per il trasferimento all'esterno di CP_1 CP_1 eventuali resti mortali. So che l' poi, ad esempio, poteva capitare che avesse Parte_2 sulla sua scrivania nel cimitero una richiesta di esumazione e in tal caso chiamava gli operatori, categoria A, per provvedere all'attività richiesta. Gli operai, insieme all' stabilivano il Pt_2 turno settimanale, previo concerto tra di loro. Conosco il ricorrente, ha lavorato per il CP_1 sicuramente da più di 10 anni. Che io sappia il ricorrente svolgeva di sua spontanea volontà tutte le attività principali che rientravano nella categoria A di appartenenza, come ad esempio tumulazioni, esumazioni, giardinaggio. Le attività che ho indicato rientrano nell'ambito delle mansioni della categoria A. io ho visto il ricorrente, le volte in cui mi è capitato di recarmi al cimitero per altre incombenze, svolgere queste attività insieme ai suoi colleghi di categoria. Il ricorrente, così come gli altri lavoratori addetti al cimitero, sono stati sempre dotati di tutti i dispositivi di protezione previsti per le mansioni svolte: guanti, mascherine, scarpette antinfortunistiche, tute bianche. Ogni due-tre anni il vestiario viene cambiato, comprese le scarpe antinfortunistiche. Io mi recavo al cimitero ogniqualvolta c'erano da risolvere questioni o da dare chiarimenti in ordine ad attività di tumulazione, esumazione. Poteva capitare che per queste ragioni mi recassi al cimitero 3-4 volte a settimana, a volte poteva capitare che non mi recassi affatto ed altre, viceversa, poteva capitare che succedesse più volte. Io mi recavo al cimitero al fine di risolvere questioni particolari che erano sorte in ordine alle attività di tumulazione, esumazione ecc. So che gli operai, ivi compreso il ricorrente, utilizzavano una scala, munita di dispositivo antiscivolo, ma nessuno dei dipendenti del ha mai detto agli operai di utilizzarla, che io CP_1 sappia. Io non ho mai indicato agli operai di utilizzare quella scala. Credo che fosse il responsabile della sicurezza a dover verificare che non utilizzassero questa scala. Di certo, non rientrava nei poteri di controllo miei e della Sig. Gli operai sapevano cosa dovevano fare e quali Pt_2 strumenti utilizzare.”
Vengono mostrate al teste le foto di cui al capo 12) del ricorso ed il teste dichiara:
“la scala di cui ho parlato è quella ritratta nelle foto che mi sono mostrate. Io non ero presente il giorno in cui si è verificato l'infortunio.
ADR la scala che mi è stata mostrata nella foto non doveva essere utilizzata dagli operai e non solo dal ricorrente, tuttavia, per svolgere le proprie mansioni lo facevano comunque.
ADR non sono arrivate mai segnalazioni in ordine all'utilizzo di questa scala, che avrebbero potuto comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari. Ribadisco che la utilizzavano di propria iniziativa. Nessuno gli ha mai detto di utilizzare quella scala. Escludo nel modo più assoluto che la possa aver detto, quel giorno, al ricorrente di utilizzare quella scala anche perché non Pt_2 avrebbe potuto farlo.
ADR posso riferire che da circa 50 anni i resti mortali venivano posti su di un soffitto per farli asciugare in quanto è una consuetudine. Posso dire che, prima dell'infortunio, era stata prevista una modifica di alcuni locali del cimitero adibiti a spogliatoio degli operai, adiacente alla stanza dove si effettuava la ripulitura dei resti. Attualmente, questa ristrutturazione ha comportato che in questa stanza si svolga sia attività di asciugatura che di ripulitura dei resti.
ADR non vi era nessuna persona del consorzio addetta a verificare e controllare che gli operai usassero i dispositivi di protezione di cui erano forniti. Voglio precisare che gli operai erano ben consapevoli di dover utilizzare i dispositivi in loro dotazione come atto di responsabilità verso la propria mansione. Contr non sono a conoscenza delle attuali condizioni di salute del ricorrente a seguito dell'incidente.”
E, da ultimo, le dichiarazioni rese da , teste sia di parte ricorrente che di parte Parte_2 resistente: “Indifferente verso il ricorrente. sono stata dipendente del resistente CP_1 dall'ottobre 1991 al settembre 2018. Attualmente sono in pensione. Io svolgevo mansioni di impiegata amministrativa e in particolare curavo dal punto di vista amministrativo le pratiche di tumulazione ed esumazione. Il mio ufficio era collocato all'interno del vecchio cimitero. Preciso che i primi tempi mi alternavo con un'altra collega a lavorare presso l'ufficio nel cimitero e, poi, negli ultimi 3 anni/3 anni e mezzo ho svolto le mansioni sempre all'interno del cimitero. Io preparavo le pratiche di esumazione e poi, una volta pronte, indicavo agli operai che doveva essere compiuta tale attività e si organizzavano tra di loro per stabilire chi doveva eseguirla. Conosco il ricorrente, egli era giardiniere però insieme agli altri operai faceva un po' di tutto. Io non avevo poteri dirigenziali, convocavo gli operai, gli dicevo che attività c'era da svolgere e poi loro si organizzavano per svolgere le attività che dovevano essere eseguite nella giornata che io indicavo.
Io ero a lavoro il giorno in cui si è verificato l'infortunio del ricorrente, ero in ufficio, quando improvvisamente sentii urlare delle persone che dicevano “è caduto, è caduto”, io uscii dall'ufficio, andai sul posto e vidi il ricorrente seduto a terra che si lamentava di un dolore alla schiena dicendo che non poteva muoversi. Io allora chiamai l'ufficio amministrativo del che dista CP_1
2km dal cimitero. Parlai con il Sig. , che venne sul luogo, e constatata la situazione Controparte_5 il ricorrente fu portato con la macchina al pronto soccorso. Non ricordo con precisione l'attività che quella mattina il ricorrente doveva eseguire;
preciso che ogni mattina si trattava di svolgere più o meno le stesse cose, per questo adesso non riesco a ricordare. Preciso che nel caso in cui bisognava controllare se i resti di un defunto si fossero asciugati a tanto vi avrebbero provveduto o direttamente gli operai su richiesta dei familiari oppure questi venivano da me ed io li indirizzavo dagli operai, dicendogli di verificare chi operaio era libero per controllare i resti mortali. Di solito
i resti mortali da asciugare venivano posti su di una piccola soffitta, ognuno nel proprio cassettino in modo tale da farli asciugare se era bel tempo;
d'inverno o quando era brutto tempo, venivano messi, i resti mortali, in una stanzetta. Per poter salire su questo soffitto si utilizzava la scala che io poi ho visto a fianco al ricorrente quando è caduto. Preciso che quella scala era posizionata lì in maniera fissa ed era utilizzata da tutti. Preciso che io non ho visto che cosa sesse facendo il ricorrente e quando è caduto perché sono accorsa sul luogo dell'incidente richiamato da altre persone che poi mi hanno detto che il ricorrente era caduto dalla scala”
Vengono mostrate al teste le foto di cui al capo 12) del ricorso ed il teste riconosce nelle foto mostrate sia la scala di cui ha parlato sia il soffitto su cui venivano posti i resti mortali.
“io non ho dato alcuna autorizzazione al ricorrente di utilizzare la scala. In genere, quando si trattava di svolgere le attività, anche mediante l'utilizzo di una scala, non venivano a chiedere né a me né ad altri l'autorizzazione. Non so se il ricorrente sia stato formato per lo svolgimento delle mansioni di operaio necrofilo. So che anche dopo l'incidente del ricorrente, almeno finché io non sono andata in pensione, la scala era sempre lì ed era utilizzata dagli operai. Ho sentito parlare della scelta di voler spostare i resti mortali da asciugare in un'altra posizione ma non so nulla di preciso al riguardo, non so se sia stato fatto. Non so che cosa sia successo realmente con riguardo all'attività per asciugare i resti mortali. Come ho detto non si trattava di un'attività di cui mi occupavo e quando venivano i familiari a chiedermelo gli dicevo di rivolgermi agli operai. Io mi occupavo delle attività di inumazione, esumazione e tumulazione. Ricordo che dopo l'infortunio il ricorrente ebbe 5 giorni di riposo, se non erro, dai medici del pronto soccorso. Successivamente il ricorrente si recò al lavoro, ma iniziò a lamentarsi e a non stare più bene. null'altro so sulle condizioni del ricorrente. so che si è sottoposto ad una serie di interventi.
ADR posso riferire che il ricorrente, quando era venuto a lavoro, si lamentava sempre perché non si sentiva bene ma non sono in grado di aggiungere altro. Si lamentava che non stava bene e che doveva effettuare uno svuotamento ma io non so null'altro al riguardo.”
Sulla base delle prove esposte, occorre ricostruire la dinamica dell'infortunio.
Ebbene, non vi è dubbio che il ricorrente alla data del 3 aprile 2014 era intento a riporre i resti mortali di un defunto su un soffitto, a tal uopo utilizzando una scala in ferro alta circa 3-4 metri, dalla quale precipitava.
Che si utilizzasse sempre tale scala per compiere siffatto tipo di attività, è ben testimoniato da tutte le persone sentite.
Particolarmente eloquenti sono, invero, le dichiarazioni rese dai testi sentiti che appaiono perfettamente concordanti circa la prassi dell'utilizzo di una scala a pioli, priva di alcun tipo di protezione, da parte dei dipendenti del consorzio che si occupano di tumulazioni ed esumazioni: in particolare, la scala raffigurata nelle foto allegate al ricorso introduttivo, mostrata ai testi e da tutti riconosciuta, era utilizzata per riporre i resti mortali - che necessitavano di essere “asciugati” - su di un soffitto posto a 3 metri di altezza dal suolo e, poi, per recuperarli una volta asciutti, pratica invalsa fino all'anno 2020/2021 (quando il Consorzio cimiteriale decide di destinare un'apposita stanza allo svolgimento di questa attività).
Inoltre, come precisato dal teste , collega di lavoro del ricorrente e addetto alle medesime Tes_1 mansioni del sig. per svolgere il compito di esumazione, gli operai erano soliti salire sulla Pt_1 scala, reggendo in mano una cassettina, con capacità di 50 litri, contenente, appunto, i resti dei defunti.
Per quanto concerne l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei dipendenti, va osservato che, sebbene dalla produzione di parte ricorrente emerge che il avesse CP_1 consegnato al ricorrente in data 13.6.2013 abbigliamento da lavoro e di sicurezza (circostanza confermata anche dal teste - che dichiara che il con una frequenza di due/tre anni CP_5 CP_1 provvedeva a rifornire dei DPI i lavoratori – e non smentita dal teste che dichiara che gli Tes_1 operai avevano in dotazione una divisa per l'esumazione), tuttavia il teste precisa che nessun Tes_1 dipendente, quando saliva sulla scala per compiere le operazioni di esumazione, indossava dispositivi di protezione e lo stesso dichiara che non vi era nessuna persona del consorzio CP_5 addetta a verificare e controllare che gli operai usassero i dispositivi di protezione di cui erano forniti.
Appare evidente, quindi, dall'istruttoria condotta, l'inosservanza da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi imposti dalla legge.
Del resto, con riferimento alla carenza di controllo dei luoghi di lavoro al tempo dell'incidente, oltre alle testimonianze di e , milita anche il dato dell'assenza di vigilanza alcuna al CP_5 Tes_1 momento dell'infortunio del lavoratore.
Dunque, non è stata fornita alcuna vigilanza sul lavoro svolto dal ricorrente che ha utilizzato una scala del tutto inidonea all'uso cui era destinata;
non è stata provata l'installazione di dispositivi antisdrucciolevoli o di ganci di trattenuta sulla scala (né di un sistema di idoneo ancoraggio delle scale).
Non vi è prova nemmeno che vi sia stata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta sul posto di lavoro, sulle misure e sulle attività di prevenzione adottate, sui rischi specifici dell'attività svolta, sulle procedure per il primo soccorso, sulle normative di sicurezza e sulle -eventuali- disposizioni aziendali in materia.
Nei confronti del si configura un vero e proprio obbligo di adottare tutte le misure di CP_1 sicurezza idonee a tutelare e garantire l'integrità fisica del lavoratore e di avvalersi di tutti gli accorgimenti necessari ad assicurarne l'effettiva esecuzione. Tale onere comporta anche la sua responsabilità per omissione, essendo dovere del datore di lavoro prevenire il verificarsi di qualsiasi condotta lesiva del dipendente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Risulta, dunque, provato dal lavoratore di aver subito un danno e il nesso causale con lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Quale ulteriore conferma dell'esistenza dell'infortunio, deve darsi atto anche dell'indennizzo riconosciuto da INAIL per la caduta dall'alto di cui è stato vittima il ricorrente. Il lavoratore ha, altresì, allegato l'inadempimento del datore rispetto alle obbligazioni antinfortunistiche previste dall'art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/2008 e in particolare:
- mancato controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti e sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (art. 18, lett. f, d.lgs. 81/2008);
- mancato adempimento degli obblighi di informazione e formazione (artt. 18 comma 1 lett. l) e 36
e 37 d.lgs. 81/2008);
- mancanza dei requisiti di sicurezza delle scale (art. 113 d. lsg. N. 81/2008)
Sulla scorta di tali osservazioni, non appare pertanto condivisibile la difesa della parte resistente fondata sull'esistenza di una condotta del lavoratore, tale da porsi in via esclusiva quale causa dell'accaduto.
Il tema del cd. rischio elettivo è stato affrontato dalla Cassazione nella sentenza sez. L, n. 798 del
13-1-2017 che ha affermato che “In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto. Ne consegue
l'esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale solo quando l'attività non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso”.
Per costante giurisprudenza, invero, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte d-del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore;
con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore e' esonerato da responsabilita' solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormita', inopinabilita' ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicita' ed eccezionalita', cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr., ex plurimis, Cass. 5493/06;
Cass. 9689/09; Cass. 19494/09; Cass. 4656/11).
E' stato altresì affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché'
"imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 8 aprile 2002 n.
5024; Cass. 3213/04; Cass. 1994/12).
Nessun esonero di responsabilità del datore, allora, può aversi per l'utilizzo di una scala inidonea a compiere l'operazione di esumazione: la responsabilità del datore è ravvisata, comunque, nella mancata predisposizione di misure organizzative atte ad assicurare l'osservanza e vigilanza sulla effettiva adozione delle misure di sicurezza stante la peculiarità del lavoro che doveva essere eseguito.
In conclusione, ad avviso del giudice non può supporsi un'ipotesi di rischio elettivo e la responsabilità dell'infortunio occorso al ricorrente è senz'altro da imputare al
[...]
nei termini di inadempimento agli obblighi di protezione sugli Controparte_9 stessi incombenti, con consequenziale irrilevanza di un eventuale concorso di colpa del lavoratore alla luce della già richiamata sentenza della Cassazione n. 798/17 (sul punto particolarmente chiara
è anche la sentenza Cass. sez. L. n. 3213/2004).
“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza”.
(Sentenza n. 22818 del 28/10/2009) (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante concorso di colpa della società datoriale nella causazione dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, può ritenersi che mentre il ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico, parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'adempimento degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 c.c.
Conclusivamente il sinistro occorso al ricorrente in data 3.4.2014 era senz'altro prevedibile ed evitabile, di talché sussistono i presupposti per la configurabilità della responsabilità per violazione della specifica normativa antinfortunistica, nonché del principio generale di cui all'art. 2087 c.c. e il diritto della ricorrente al risarcimento del danno biologico (differenziale).
Sul punto è stata ammessa CTU medica al fine di accertare la natura delle lesioni patite a causa dell'infortunio e le conseguenze del medesimo sulla salute della ricorrente.
Il CTU ha affermato, con motivazione che questo Giudice condivide, poiché fondata su un corretto esame della fattispecie e siccome immune da errori tecnici o logici, che il sig. a Pt_1 causa del sinistro ha riportato gli esiti permanenti dettagliatamente descritti in perizia ovvero
“Paraparesi con deficit di forza di media entità e disturbi genito-sfinterici (disfunzione erettile, incontinenza vescicale e rettale) da trauma lombare complicato da espulsione di preesistente voluminosa ernia lombare già produttiva di mielopatia erniaria, trattata con intervento di erniectomia e discectomia L4-L5 e laminectomia di L4 e successivo reintervento di asportazione di ulteriore frammento erniario ascendente”.
Dalle conclusioni medico – legali emerge che alle lesioni è conseguita una inabilità temporanea assoluta (100%) pari ad un totale di giorni 120 e nessuna una inabilità temporanea parziale, in quanto già all'atto della dimissione del periziando dalla Fondazione Maugeri le condizioni cliniche dello stesso risultavano stabilizzate. Il ctu ha concluso che la permanente menomazione dell'integrità psico – fisica (danno biologico) è pari al 60%, precisando che il livello di sofferenza conseguito alle lesioni riportate dal periziato nell'infortunio lavorativo del 3/4/14, dei conseguenti postumi dismorfici e disfunzionali già descritti, dei riverberi sulla sua estrinsecazione affettiva, familiare, sessuale, ludica, lavorativa e sociale, nonché del travagliato iter diagnostico-terapeutico documentato, secondo le comuni conoscenze mediche derivanti dalla esperienza clinica, è di grado
“medio”. Tali risultanze sono state confermate dal consulente del Tribunale anche a seguito della valutazione delle osservazioni alla bozza peritale sollevate dai ctp di parte ricorrente e resistente, apparendo correttamente supportate dall'esame di tutta la documentazione medica in atti e congruamente motivate e pertanto si reputano attendibili.
Deve quindi essere risarcito il danno conseguente alla lesione della integrità psicofisica e quindi il danno non patrimoniale complessivamente inteso, secondo quanto statuito dalla sentenza della
Suprema Corte (Cass. S.U. 26972/2008), essendo il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti nonché alla commissione di un fatto costituente illecito penale.
La Suprema Corte ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi” biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Per quanto attiene, in particolare, al danno morale soggettivo, che tradizionalmente veniva fatto coincidere con un pati, cioè con la sofferenza interiore per sua natura transeunte, occorre evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza del 2008 hanno ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale (cfr. in motivazione in particolare ha chiarito sotto tale profilo il supremo giudice di nomofilachia che: viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.)
Alla luce di tale osservazione, onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo, dunque, non va liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Alla luce di tali criteri, nel caso di specie il danno non patrimoniale può essere quindi liquidato applicando le tabelle formulate dal Tribunale di Milano (cfr. in relazione alla liquidazione equitativa del danno Cass., 12408/2011: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014).
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, si evidenzia che esse prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, effettuando già nella determinazione della somma liquidabile in relazione ai singoli punti di invalidità una maggiorazione per il danno morale, anch'esso componente del danno non patrimoniale, rispetto al “punto biologico”; le medesime tabelle, poi, prevedono la possibilità di un ulteriore aumento del danno così liquidato, in relazione alla personalizzazione dello stesso.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea totale, in base alle tabelle del Tribunale di Milano, va riconosciuto l'importo di € 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta;
il ctu ha riconosciuto giorni 120 al 100% e dunque spetta la somma di €
13.800,00
Nulla, invece, spetta a titolo di inabilità temporanea parziale, avendo il CTU precisato che già all'atto della dimissione del periziando dalla Fondazione Maugeri le condizioni cliniche del ricorrente risultavano stabilizzate.
Tanto premesso, stante la valutazione delle menomazioni a cura del C.T.U. (60%), tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano, al ricorrente (nato il [...]) spetterebbe la somma di €
569.815,00 (di cui € 379.877,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e € 189.938,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore, quest'ultima pari al 50% del massimo tabellare di 8.385,80, atteso il grado di sofferenza “media” indicata dal ctu) a titolo di danno non patrimoniale conseguente da lesione “permanente” dell'integrità psicofisica e conseguente dalle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, tenuto conto dell'età (50 anni) al tempo (non dell'infortunio avvenuto il 3.4.2014, ma) della cessazione dell'invalidità temporanea (3.8.2014, come calcolato dal ctu essendo durata 120 giorni), perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. 3121 / 2017).
Si rileva, inoltre, che sulla predetta somma può riconoscersi l'ulteriore percentuale di aumento del 25% a titolo di “personalizzazione”, essendo state nel caso concreto allegate e provate dal ricorrente peculiarità attinenti agli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, tali da rendere la liquidazione effettuata in base alle tabelle interamente satisfattiva del danno subito. Al riguardo, dalla stessa consulenza emerge che “In rapporto alla sostanziale compromissione della stazione eretta e, soprattutto, della deambulazione autonoma, possibile solo con uso della molla di e con appoggio bilaterale, alla natura ed all'entità del quadro CP_10 clinico-obiettivo riscontrato con anestesia a sella, disfunzione erettile, incontinenza sfinterica urinaria e rettale con necessità di catetere vescicale a permanenza, risultano del tutto evidenti i gravi riverberi sulla estrinsecazione del periziato nella sfera individuale (con compromissione dell'autonomo svolgimento degli atti e delle funzioni della vita quotidiana, delle attività sportive amatoriali anche semplici, quali lunghe passeggiate o frequentare una palestra, di attività ludiche, quali il cinema o il ballo, di effettuare spostamenti e viaggi prolungati) e nella sfera relazionale in ambito familiare, affettivo, sessuale e sociale” (cfr. perizia in atti).
Peraltro, l'elevato grado di sofferenza fisica e psichica patito dal sig. è riscontrato Pt_1 anche dalle testimonianze assunte.
Invero, il sig. ha dichiarato: “Posso riferire che il Sig. ha sicuramente Testimone_1 Pt_1 subito delle ripercussioni dall'incidente in quanto, mentre prima era una persona capace di muoversi e di spostarsi rapidamente, ora non lo è più, utilizzando sempre le stampelle, essendo cateterizzato e non avendo il controllo degli sfinteri, come gli è stato diagnosticato. So che il ricorrente, come mi è stato riferito, si sottopone a continui controlli per monitorare il suo stato di salute, per tutte le conseguenze derivanti dall'infortunio. Dopo l'infortunio, al ricorrente è stato dato un apposito ufficio in cui poter continuare a lavorare, anche se la sua attività non è più quella di prima ed è capitato che, recandoci presso il suo ufficio, l'abbiamo trovato che piangeva. […]
Posso riferire che è capitato che un altro collega abbia dovuto sostituire il pannolone al ricorrente quando era in servizio, non avendo il controllo degli sfinteri e non essendo in grado di farlo da solo. In tal caso si è provveduto anche al cambio dei pantaloni”, aggiungendo che il catetere è visibile.
E, allo stesso modo, anche la teste sig.ra ha dichiarato: “posso riferire che il Parte_2 ricorrente, quando era venuto a lavoro, si lamentava sempre perché non si sentiva bene ma non sono in grado di aggiungere altro. Si lamentava che non stava bene e che doveva effettuare uno svuotamento ma io non so null'altro al riguardo”.
In conclusione, spetta in totale alla ricorrente l'importo di € 678.584,00.
Tanto premesso, dalle somme così calcolate va detratto l'importo di € 215.324,69 risultante dal prospetto rilasciato dall'INAIL come dovuto a titolo di rendita per danno biologico.
Al fine di procedere per partite omogenee, come appare tecnicamente corretto (v. da ultimo
Cass., nr. 8580 del 2019), si rende innanzitutto necessario scorporare dall'importo che si è accertato come dovuto a titolo di danno non patrimoniale (€ 664.784,00) le due voci del danno biologico e morale, atteso che il danno non patrimoniale sub specie di danno biologico rientra nel cd. danno differenziale e, quindi, deve essere risarcito dal datore di lavoro solo nella misura eccedente l'indennizzo liquidabile dall'Inail, mentre il danno non patrimoniale sub specie di danno morale, integrando un danno complementare non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni Inail, va posto interamente a carico del datore di lavoro.
Posto che per quanto si è detto le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, per una menomazione del 60% in relazione all'età del al momento del sinistro, conducono ad Pt_1 risarcimento per danno biologico permanente pari ad € 664.784,00, ne deriva che di tale importo €
379.877,00 sia riferibile al danno biologico in senso stretto ed € 284.907,00 al restante danno non patrimoniale da personalizzazione.
Più in particolare al sig. è dovuto: Pt_1
- l'importo di € 13.800,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
- l'importo di € 284.907,00 per danno non patrimoniale diverso dal biologico derivante dalla personalizzazione;
- l'importo di € 164.552,31 quale differenza tra il biologico calcolato secondo le tabelle di Milano e quello a carico dell'INAIL.
In conclusione, spetterà l'importo totale di € 463.259,31 a titolo di danno differenziale, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione.
Va sottolineato come tale operazione di calcolo della differenza dovuta da parte datoriale è stata effettuata provvedendo a detrarre il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare in forza dell'art. 13 d.lgs 38/2000 il solo danno biologico e non anche della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. 20807/2016 e Cass. 27669/17).
Ne discende che la parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 463.259,31, oltre agli interessi legali che devono essere calcolati sul capitale secondo il suo valore al momento del verificarsi del danno alla data del 3.4.2014 poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo (cfr. anche Cass. 15.12.2003,
n. 19188; Id. 8.4.2003, n. 5503).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario, applicando i parametri medi. Tuttavia, tenuto conto della complessità dell'accertamento e dell'istruttoria svolta, appare equo compensarle della metà.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva della parte resistente nella causazione dell'infortunio occorso a in data 3.4.2014; Parte_1
2) condanna per l'effetto la parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in motivazione, la somma capitale (da intendersi rivalutata all'attualità) di €
463.259,31, già detratto quanto già percepito dal ricorrente per le medesime causali come in motivazione, oltre interessi legali calcolati sul capitale secondo il suo valore nel mese di aprile del
2014, poi via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo;
3) previa compensazione della metà, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, in misura già ridotta, in € 9.458,50 oltre iva e cpa, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico della parte resistente.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 18/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 6692/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Altre ipotesi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. MANNA Parte_1
IO
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall'avv. RAINONE ARTURO CUTOLO GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, la parte ricorrente ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola il convenuto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E CP_1
DICHIARARE che il ricorrente lavora alle dipendenze della resistente a far data 02-03 agosto
2004;
2. Alla luce della documentazione versata in atti e della sentenza del Tribunale di Nola, dott.
CE CC n. 383/2020 (passata in giudicato) ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento posto in essere dal convenuto in occasione del sinistro occorso al sig. Parte_1 in data 3/4/2014 per violazione dell'art. 2087 c.c. secondo cui “L'imprenditore è tenuto
[...] ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
3. ACCERTARE E DICHIARARE, pertanto, la esclusiva responsabilità della datrice di lavoro nella causazione del sinistro subito dal sig. all'esito del quale Parte_1 ha riportato un danno biologico che nel corso del giudizio recante RG 5537/2017 –Tribunale di
Nola, sezione lavoro –è stato quantificato al 60%;
4. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, già accertato nella misura del 60%, come da sentenza 383/2020 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, dott. CC CE, e complessivamente pari ad € 604.466,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al dì del soddisfo, così come da tabelle di Milano, ovvero altra somma, maggiore e/o minore, che
l'adito Giudicante, in Sua Giustizia, riterrà doversi riconoscere all'odierno istante;
5.
ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo del convenuto al pagamento del danno CP_1 differenziale pari ad € 584.813,17, così come innanzi determinato in virtù del pagamento parziale già effettuato dall'Inail, ovvero altra somma, maggiore e/o minore, che l'adito Giudicante, in Sua
Giustizia, riterrà doversi riconoscere all'odierno istante;
6. CONDANNARE, conseguentemente, il
convenuto al risarcimento del danno biologico differenziale da intendersi quale CP_1 differenza tra l'importo liquidato dall'Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico e il danno biologico effettivamente subito a causa dell'infortunio sul lavoro da stabilirsi in misura non inferiore ad € 584.813,17, ovvero altra somma, maggiore e/o minore, che l'adito Giudicante, in
Sua Giustizia, riterrà doversi riconoscere all'odierno istante;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al dì del soddisfo;
7. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al risarcimento dei danni morali, esistenziali patiti dal sig. in conseguenza del grave sinistro Pt_1 descritto in premessa da quantificarsi anche mediante c.t.u., ai sensi dell'articolo 1226 c.c. e dell'articolo 432 c.p.c.;8. CONDANNARE, per questo motivo, il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni ulteriori (morale, esistenziale ecc) subiti dal ricorrente per l'infortunio occorsogli;
oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al dì del soddisfo
9. Ammettere i chiesti mezzi di prova, salvo ogni altra richiesta in considerazione del comportamento processuale a porsi in essere “ex adverso”; 10. DISPORRE, inoltre, CTU medica per l'accertamento e la quantificazione del danno biologico differenziale da liquidare limitatamente ai richiedendi danni morale, esistenziale;
11. CONDANNARE, in ogni caso, la controparte al pagamento delle spese della presente lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di essere stato assunto dal , giusto Controparte_2 contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto il 02/08/2004 con decorrenza dal 03/08/2004;
- di essere stato inquadrato nella categoria A posizione economica A1, di cui al nuovo sistema di classificazione del personale del CCNL Comuni Enti Locali, “operatore giardiniere”;
- di aver svolto presso il cimitero di , fin dalla data di assunzione, le seguenti attività: lavori CP_1 di giardiniere solo per un brevissimo arco temporale di circa 15 giorni (dal 03/08/2004 al
18/08/2004), successivamente attività di necroforo: in particolare, provvedeva alla inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, così come disposto dai suoi diretti superiori
(sig. e sig. per il periodo che va dall'anno 2004 al 2012) che si sono CP_3 Controparte_4 succeduti negli anni, mentre, a partire dall'anno 2012, gli ordini circa le attività lavorative da svolgere, venivano impartiti dalla sig.ra Parte_2
- di aver subito, in data 03/04/2014, in località , un gravissimo incidente sul lavoro CP_1 all'interno del cimitero comunale di presso cui prestava servizio: in particolare, alle ore CP_1
9:30 circa del mattino, una donna che si trovava nel cimitero gli chiedeva di prelevare i resti di un proprio defunto riposte, ad asciugare, su un ripiano ubicato a circa 3 m dal piano di calpestio ed egli, dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della sua diretta superiore, sig.ra
, saliva su di una scala in ferro (alta oltre 4 m), ivi presente, tenendo sotto il Parte_2 braccio sinistro una cassettina di zinco di dimensioni di circa 70 cm di lunghezza per 30 cm di larghezza e circa 50 cm di profondità, per raggiungere il suddetto ripiano;
tuttavia, la scala fornita dal datore di lavoro al sig. quale strumento indispensabile per lo svolgimento delle Pt_1 mansioni comandate, era “a pioli in ferro, priva di protezioni e senza la necessaria presenza della cintura di sicurezza”; una volta giunto a metà scala, ad un'altezza superiore a 2 metri, il piede sinistro perdeva aderenza sul piolo ed egli perdeva l'equilibrio e, in mancanza di appigli, cadeva, battendo con la schiena ed il bacino al suolo, lamentando, già nelle immediatezze, fortissimi e lancinanti dolori;
- che la sig.ra , avendo assistito all'incidente, chiamava immediatamente il sig. Parte_2
(un impiegato amministrativo) che soccorreva il ricorrente, trasportandolo presso il Controparte_5
Pronto Soccorso della Casa di cura Trusso di , ove i medici delle prime cure formulavano CP_1 diagnosi di algia lombare e arto inferiore destro, e, dopo averlo trattato con antidolorifici, lo dimettevano con 5 gg di prognosi;
- che, decorsi i cinque giorni di prognosi, il ricorrente rientrava regolarmente al lavoro, ma si accorgeva di un decremento di forza e sensibilità agli arti inferiori associati a disturbi urinari che peggioravano fino a costringerlo all'allettamento;
- che, in data 28/04/2014, si recava presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Casa di
Cura Villa dei Fiori di Acerra”, dove veniva diagnosticata lesione ELA ed ECA a destra ed inviato presso l'azienda ospedaliera di Caserta - reparto di neurochirurgia - con terapia cortisonica, per le cure specialistiche del caso;
- che, in data 29/04/2014, veniva ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Caserta, con diagnosi di sospetta sindrome della cauda equina post traumatica e il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia e discectomia L4-L5 e laminectomia L4 per la presenza, in corrispondenza di L4-L5, di una voluminosa ernia del disco mediana e paramediana con grosso frammento erniario ad iniziale decorso ascendente che comprimeva il sacco durale e le terminazioni nervose;
- che, in data 27/05/2014, veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico a seguito della Par ripetizione della che evidenziava la presenza di un ulteriore voluminoso frammento erniario nello spazio L4-L5;
- che, in data 04/06/2014, il sig. dopo essere stato dimesso dall'Azienda Ospedaliera Pt_1
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, veniva ricoverato presso l'U.O. di Gravi mediolesioni della
Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del lavoro e della riabilitazione I.R.C.C.S. di Telese, dalla quale veniva dimesso il 4 agosto 2014, con la seguente diagnosi: paraparesi con maggior espressione a destra, disturbi sfinteriali e della sensibilità in recente espulsione di grossolana ernia
L4 -L5 su base traumatica trattata chirurgicamente;
- che, in data 20/03/2015, - previa denuncia del sinistro da parte del datore di lavoro - l 'INAIL di Nola, con apposito certificato medico di infortunio, rendeva la diagnosi di “trauma lombare complicato con paraparesi e disturbi genito-sfinterici da voluminosa ernia espulsa in soggetto con preesistente ernio-mielopatia lombosacrale trattata chirurgicamente. Stabilizzato con postumi.
L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere il lavoro il 23/03/2015 previa effettuazione di una visita medica da parte del medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione ai sensi del decreto legislativo 106/2009”;
- che, in data 27/03/2015, veniva sottoposto a visita dal medico competente d'idoneità alla mansione a seguito del ritorno da infortunio oltre i 60 giorni con il seguente esito: “inidoneo temporaneamente alla mansione di giardiniere”;
- che, in data 29/06/2015, veniva sottoposto nuovamente a visita dal medico competente di idoneità alla mansione per ritorno da infortunio superiore ai 60 giorni con il seguente esito
“inidoneo temporaneamente alla mansione di giardiniere. Idoneo alla mansione di necroforo.
Idoneo alla sola attività di pulizia delle ossa”;
- che, a seguito della valutazione medico legale delle lesioni e dei relativi postumi, l'Inail di
Nola a mezzo apposita comunicazione, datata 22/05/2015, riconosceva al ricorrente un'invalidità permanente delle 52%, accertando la seguente menomazione: “paraparesi con deficit di forza di media entità, con maggiore espressività a destra con deambulazione consentita con appoggio in soggetto invalido civile per ernia lombare produttiva di mielopatia erniaria”; inoltre in detta comunicazione l'Inail informava il ricorrente che, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 D.Lgs. 38/2000 e D.M. 12/07/2000, veniva costituita in suo favore una rendita a decorrere dal 23/03/2015;
- che, in data 15/12/2015, il ricorrente, giusto certificato di idoneità alla mansione a firma del dott. veniva dichiarato: “non idoneo permanentemente alle attività di giardiniere, Persona_1 necroforo, non idoneo permanentemente ad attività lavorative che si svolgono in ambiente esterno esponendo il lavoratore ad intemperie. Idoneo con limitazione ad attività sedentarie (impiegatizie che si svolgono in un ufficio o in un altro ambiente nel rispetto della categoria contrattuale di appartenenza)”;
- che, a seguito del sinistro il sig. ha subito un peggioramento generale della Parte_1 qualità della vita, attesa la oggettiva limitazione di attività precedentemente svolte, quali a titolo esemplificativo, e non tassativo: vita matrimoniale, rapporti intimi con il coniuge, assistenza alla famiglia, godimento dei nipoti, svaghi quali vacanze e viaggi, attività sportive e ludiche, ecc.;
- che, in data 26/7/2017, il ricorrente depositava innanzi il Tribunale di Nola, sezione lavoro, ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere l'accertamento della menomazione della indennità psico- fisica in conseguenza del sinistro de quo;
- che tale giudizio recante RG 5537/2017, a seguito di rituale CTU redatta dal dr.
[...]
, si concludeva mediante sentenza n. 683/2020 con il riconoscimento del grado di Per_2 invalidità pari al 60% e con l'ordine all'INAIL di ricostruzione della rendita INAIL per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 60%, con conseguente condanna dell' a CP_6 liquidare detta prestazione nella misura corrispondente all'accertato stato di invalidità oltre interessi;
- che il sig. sulla scorta della sentenza de qua, riceveva dall'INAIL la somma Pt_1 complessiva di € 19.652,83, così come da lettera INAIL n. 2233/2020 contenente il prospetto di liquidazione;
- che l'indennizzo Inail non ha coperto, né copre interamente il danno biologico calcolato secondo le regole civilistiche, ammontante, odiernamente, ad € 604.466,00 (compreso il 25% della personalizzazione massima, come da relazione tecnica d'ufficio del dr. ), ovvero altra Per_2 somma maggiore e/o minore che l'adito Giudicante riterrà doversi riconoscere al sig. in Pt_1 virtù del danno morale ed esistenziale connesso alle pesanti lesioni riportate nel sinistro in oggetto.
Infatti, dall'infortunio de quo, complessivamente sono derivate “Paraparesi con deficit di forza di media entità, deambulazione consentita con appoggio” e contemporanea presenza di “disturbi genito-sfinterici (disfunzione erettile, incontinenza vescicale e rettale);
- che, infatti, la descritta fattispecie rientra nel cd “danno differenziale” che si identifica con il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall'Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro/malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa svolta e l'infortunio occorsogli, richiamata la responsabilità del convenuto , per non aver adottato CP_1 tutte le misure necessarie per garantire la incolumità psicofisica secondo quanto prescritto dall'art. 2087 c.c. e, specificamente, per aver consentito al ricorrente di lavorare in assenza di dispositivi di protezione individuale e senza alcuna previa formazione, ha chiesto la condanna dello stesso al pagamento delle somme specificamente indicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale da intendersi quale differenza tra l'importo liquidato dall'Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico e il danno biologico effettivamente subito a causa dell'infortunio sul lavoro.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, il chiedeva, in via preliminare, nel merito, CP_1 il rigetto del ricorso, essendo l'evento dannoso imputabile all'esclusiva condotta del ricorrente (cd. colpa elettiva).
Incardinata la controversia dinanzi al precedente titolare del ruolo e sottoposta all'attenzione dello scrivente magistrato per la prima volta in data 1.10.2025, la stessa veniva rinviata per discussione all'odierna udienza.
Esaurita la fase istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, sentiti i testimoni, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 9.12.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
Oggetto del presente giudizio è il risarcimento da parte del soggetto datore di lavoro del danno subito dal dipendente durante la prestazione lavorativa.
Deve innanzi tutto darsi atto che alla fattispecie in esame si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 38/2000, applicabile ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali, denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
E' noto che l'art. 13 d.lgs. 38/2000 estende la copertura assicurativa dell'INAIL non soltanto al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa generica, ma anche all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata (ossia al cd. danno biologico identificato dal medesimo art. 13 come la lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale), per cui le somme eventualmente erogate dall' a CP_6 tale titolo non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato. Si è rimarcata, in proposito, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico che preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall' possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto Controparte_7 al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore.
È opportuno premettere taluni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità - rilevanti ai fini della delibazione dei motivi di ricorso - in ordine al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, nonché affermare specifici principi riguardo al criterio di raffronto tra risarcimento del danno (civilistico) ed indennizzo erogato dall'INAIL.
“La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000
e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost. L'assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr.
Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass., Sez. Lay., n. 23263, entrambe del 2017)”. (in tal senso, Cass. Sentenza n. n. 9112 del 2019).
Avendo la responsabilità del datore di lavoro - che è tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore - natura contrattuale, grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione, oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica ed al nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento dell'attività lavorativa.
Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile.
In termini, la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 24742/2018: « L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.»
Tanto premesso, nel caso di specie è pacifica la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente, così come la stessa sia stata occasionata dall'esercizio dell'attività lavorativa, per cui il vero punctum dolens è rappresentato dall'ascrivibilità del danno al mancato assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione del lavoratore o piuttosto ad una condotta abnorme di quest'ultimo in grado di assurgere in via esclusiva ad elemento causale del fatto (sul punto Cass., sentenza n. 27127 del 04/12/2013 secondo la quale “In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica,
è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza”. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione impugnata in quanto il lavoratore era stato incaricato di sostituire una lampada di emergenza posta ad una altezza di circa quattro metri, avvalendosi di una scala inidonea per aver i lati aperti sul vuoto e priva di ogni mezzo di protezione, senza che fosse fornita alcuna vigilanza).
Ebbene, dall'esito dell'istruttoria espletata, ad avviso del Giudice risulta fortemente accreditata la sussistenza di un inadempimento del datore di lavoro, sotto il profilo della mancata formazione del lavoratore in ordine ai rischi specifici della sua mansione, sotto, inoltre, il profilo del mancato esercizio di un potere di vigilanza circa l'effettivo utilizzo dei DPI e, ancora, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche che le scale utilizzate per le lavorazioni devono presentare (artt. 18, 36, 37 e
118 d.lgs.. n. 81/2008).
Sul punto, si riportano le dichiarazioni rese da , teste di parte ricorrente e Testimone_1 collega dello stesso:
“Indifferente verso il ricorrente. Sono collega di lavoro del Sig. sin dal 26.09.2007, Pt_1 data della mia assunzione alle dipendenze del del cimitero di Ottaviano-San Giuseppe CP_1
Ves.no. entrambi prestiamo attività lavorativa presso il cimitero consortile che si trova ad
. Io svolgo le mansioni di operaio necroforo. So che il ricorrente lavora presso il CP_1
già dal 2005; tanto posso dire in quanto dal ricorrente riferitomi. Sin da quando ho CP_1 iniziato a lavorare insieme al ricorrente, posso riferire che entrambi ci siamo occupati della inumazione ed esumazione, della tumulazione delle salme nonché di tutto ciò che riguarda i rifiuti, oltre ad occuparci dello spazzamento delle aree cimiteriali, della potatura delle piante basse del cimitero. All'interno del cimitero, vi è un ufficio in cui si trova un'addetta che ci indica ogni mattina le attività che dobbiamo compiere. Attualmente tale addetta è la Sig. negli Persona_3 anni precedenti vi era la Sig. , prima ancora il Sig. . Dopo la morte del Parte_2 CP_4
Sig. , dal 2012 al 2013, ho svolto mansioni di addetto all'ufficio in parola. Dopo questo Per_4 periodo, è subentrata la Sig.ra e la Sig.ra appartenenti entrambi alla Pt_2 Parte_4 categoria B, che si sono occupate delle attività amministrative e di direzione del personale. Io ero in ferie il giorno in cui si è infortunato il Sig. e sono stato richiamato a rientrare a lavoro Pt_1 nei giorni successivi. Mi è stato riferito, dalla Sig.ra e dagli altri colleghi presenti quel Pt_2 giorno, che il Sig. si è infortunato cadendo da una scala che noi utilizzavamo per riporre i Pt_1 resti mortali su di un soffitto. Si tratta di una scala in ferro, con dei pioli in ferro, alta circa 3-4 metri, con scalini di una larghezza di circa 30 cm. Dal 2020 al 2021 la scala non è più utilizzata in quanto è stata creata un'apposita stanza in cui riporre i resti dei defunti cosicché non viene più utilizzato il soffitto come deposito dei resti. Preciso che i pioli della scala avevano una forma arrotondata. La scala non presentava protezioni laterali. Posso riferire che quando utilizzavamo questa scala non indossavamo alcun dispositivo di sicurezza. Posso riferire che il non ha CP_1 mai effettuato corsi di formazione per l'espletamento delle mansioni di operaio necrofilo né per
l'utilizzo di strumenti di lavoro connessi a tali mansioni. Posso riferire di aver io personalmente superato una prova, teorica e pratica, relativa all'esumazione delle salme e poi successivamente sono stato assunto. Posso riferire che i lavoratori già presenti in struttura venivano seguiti, durante
l'attività di esumazione, da quelli più anziani. Mi è stato riferito che il ricorrente è stato trasportato al PS il giorno dell'incidente; successivamente, atteso il mancato rientro n servizio, ho contattato la moglie la quale mi ha riferito che era stato ricoverato presso l'ospedale di Caserta, presso cui mi sono recato per fargli visita dopo che è stato operato per gravi problemi alla schiena. Mi sono recato presso l'ospedale di Caserta alla fine dell'aprile 2014 e preciso che il ha subito Pt_1 questo infortunio agli inizi di aprile 2014. Posso riferire che il Sig. ha sicuramente subito Pt_1 delle ripercussioni dall'incidente in quanto, mentre prima era una persona capace di muoversi e di spostarsi rapidamente, ora non lo è più, utilizzando sempre le stampelle, essendo cateterizzato e non avendo il controllo degli sfinteri, come gli è stato diagnosticato. So che il ricorrente, come mi è stato riferito, si sottopone a continui controlli per monitorare il suo stato di salute, per tutte le conseguenze derivanti dall'infortunio. Dopo l'infortunio, al ricorrente è stato dato un apposito ufficio in cui poter continuare a lavorare, anche se la sua attività non è più quella di prima ed è capitato che, recandoci presso il suo ufficio, l'abbiamo trovato che piangeva;
mi è capitato di averlo visto in questo stato 2-3 volte dal suo rientro, avvenuto nel 2015.
ADR posso riferire che è capitato che un altro collega abbia dovuto sostituire il pannolone al ricorrente quando era in servizio, non avendo il controllo degli sfinteri e non essendo in grado di farlo da solo. In tal caso si è provveduto anche al cambio dei pantaloni, essendo noi dotati di una apposita divisa per l'esumazione. Il collega che ha provveduto a tanto è il Sig. Parte_5
ADR so che il ricorrente continua ad avere questi problemi, ossia non ha il controllo dello sfintere e utilizza anche il catetere, che cambia ogni 24 ore. Tanto posso riferire in quanto è visibile.
ADR posso riferire che prima dell'infortunio il ricorrente deambulava correttamente e svolgeva tutte le mansioni che ci venivano assegnate.
ADR l'attività di esumazione veniva compiuta da una sola persona dopo aver, insieme ad un altro collega, tolto la lastra di marmo che copriva il defunto. Le attività di inumazione venivano compiute da più persone, circa 3-4. Io ho sempre lavorato insieme al ricorrente. Preciso che vi è stato un periodo in cui eravamo solo 4 dipendenti: io, il ricorrente, ET ER, Per_5
; ciò è avvenuto nel periodo dal 2012 al 2015. Nel 2016 è stato effettuato un concorso per
[...]
l'assunzione di altro personale.
ADR per la potatura delle piante alte, venivano effettuate apposite gare dal in quanto CP_1 noi potevamo operare solo ad altezza uomo. Lavoravamo per 36 ore settimanali.
ADR nel 2014 le direttive ci venivano impartite dalla Sig.ra ed . Parte_2 Parte_4
ADR la Sig.ra mi disse che, uscita dall'ufficio, aveva visto il Sig. a terra che Pt_2 Pt_1 era caduto dalla scala dopo che lei gli aveva ordinato di riporre delle ossa sul ripostiglio. Mi disse, inoltre, che aveva chiamato il Sig. , il quale aveva accompagnato poi il ricorrente Controparte_5 al Pronto Soccorso.
ADR non so, né mi è stato riferito, se vicino al ci fosse qualcun altro mentre compiva Pt_1 quest'operazione. Di regola, noi salivamo sulla scala con in mano una cassettina contenente le ossa del defunto. Si trattava più che di una cassetta di un bidone di dimensioni, con capacità di 50 litri, più o meno delle dimensioni del cestino della spazzatura che vedo qui di fronte a me. Noi salivamo la scala con tale bidone già in mano ed era un'operazione che compivamo normalmente.
Non vi era nessun altro operaio che manteneva il bidone mentre si saliva sulla scala.
Vengono mostrate al teste le foto di cui all'allegato 12 del ricorso ed il teste riconosce nelle foto mostrate la scala a pioli che ho descritto;
le ossa venivano inserite nello spazio sovrastante il solaio del locale con la porta aperta che si vede in foto. L'altezza era di circa 3 metri.”.
Ancora, le dichiarazioni di : “Indifferente verso il ricorrente. sono dipendente Controparte_5 del dal 01.03.2001 e sono responsabile del servizio Parte_6 amministrativo. Mi occupo delle delibere, di atti relativi al Consiglio di amministrazione e della parte giuridica relativa all'amministrazione del personale e non quella relativa alla parte economica. Mi occupavo in particolare di come dovevano ad esempio essere concesse ferie e permessi, coordinandomi con il responsabile del servizio tecnico, in modo da garantire la presenza del personale nel cimitero. Mi occupavo altresì della gestione amministrativa delle esumazioni, tumulazioni, traslazioni, coordinandomi con l'addetto all'ufficio del custode. La mia sede del mio ufficio è posta a 2km dal cimitero. Ammirati è una mia collega di lavoro, inquadrata nella Parte_2 categoria B, attualmente in pensione, e la sede principale del suo ufficio era, come per me, a distanza di 2km circa dal cimitero. Preciso che, per un periodo di tempo, la alternandosi Pt_2 con un'altra collega, sempre di categoria B, ha lavorato presso la sede del Cimitero di CP_1 in quanto in quel momento il dipendente che rivestiva l'incarico è venuto a mancare. Non ricordo con precisione gli anni in cui ciò è accaduto. L' quando lavorava presso la sede del Pt_2
Cimitero, collaborava con l'utenza alla compilazione delle richieste di esumazione oppure rilasciava attestazione ai Comuni di o per il trasferimento all'esterno di CP_1 CP_1 eventuali resti mortali. So che l' poi, ad esempio, poteva capitare che avesse Parte_2 sulla sua scrivania nel cimitero una richiesta di esumazione e in tal caso chiamava gli operatori, categoria A, per provvedere all'attività richiesta. Gli operai, insieme all' stabilivano il Pt_2 turno settimanale, previo concerto tra di loro. Conosco il ricorrente, ha lavorato per il CP_1 sicuramente da più di 10 anni. Che io sappia il ricorrente svolgeva di sua spontanea volontà tutte le attività principali che rientravano nella categoria A di appartenenza, come ad esempio tumulazioni, esumazioni, giardinaggio. Le attività che ho indicato rientrano nell'ambito delle mansioni della categoria A. io ho visto il ricorrente, le volte in cui mi è capitato di recarmi al cimitero per altre incombenze, svolgere queste attività insieme ai suoi colleghi di categoria. Il ricorrente, così come gli altri lavoratori addetti al cimitero, sono stati sempre dotati di tutti i dispositivi di protezione previsti per le mansioni svolte: guanti, mascherine, scarpette antinfortunistiche, tute bianche. Ogni due-tre anni il vestiario viene cambiato, comprese le scarpe antinfortunistiche. Io mi recavo al cimitero ogniqualvolta c'erano da risolvere questioni o da dare chiarimenti in ordine ad attività di tumulazione, esumazione. Poteva capitare che per queste ragioni mi recassi al cimitero 3-4 volte a settimana, a volte poteva capitare che non mi recassi affatto ed altre, viceversa, poteva capitare che succedesse più volte. Io mi recavo al cimitero al fine di risolvere questioni particolari che erano sorte in ordine alle attività di tumulazione, esumazione ecc. So che gli operai, ivi compreso il ricorrente, utilizzavano una scala, munita di dispositivo antiscivolo, ma nessuno dei dipendenti del ha mai detto agli operai di utilizzarla, che io CP_1 sappia. Io non ho mai indicato agli operai di utilizzare quella scala. Credo che fosse il responsabile della sicurezza a dover verificare che non utilizzassero questa scala. Di certo, non rientrava nei poteri di controllo miei e della Sig. Gli operai sapevano cosa dovevano fare e quali Pt_2 strumenti utilizzare.”
Vengono mostrate al teste le foto di cui al capo 12) del ricorso ed il teste dichiara:
“la scala di cui ho parlato è quella ritratta nelle foto che mi sono mostrate. Io non ero presente il giorno in cui si è verificato l'infortunio.
ADR la scala che mi è stata mostrata nella foto non doveva essere utilizzata dagli operai e non solo dal ricorrente, tuttavia, per svolgere le proprie mansioni lo facevano comunque.
ADR non sono arrivate mai segnalazioni in ordine all'utilizzo di questa scala, che avrebbero potuto comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari. Ribadisco che la utilizzavano di propria iniziativa. Nessuno gli ha mai detto di utilizzare quella scala. Escludo nel modo più assoluto che la possa aver detto, quel giorno, al ricorrente di utilizzare quella scala anche perché non Pt_2 avrebbe potuto farlo.
ADR posso riferire che da circa 50 anni i resti mortali venivano posti su di un soffitto per farli asciugare in quanto è una consuetudine. Posso dire che, prima dell'infortunio, era stata prevista una modifica di alcuni locali del cimitero adibiti a spogliatoio degli operai, adiacente alla stanza dove si effettuava la ripulitura dei resti. Attualmente, questa ristrutturazione ha comportato che in questa stanza si svolga sia attività di asciugatura che di ripulitura dei resti.
ADR non vi era nessuna persona del consorzio addetta a verificare e controllare che gli operai usassero i dispositivi di protezione di cui erano forniti. Voglio precisare che gli operai erano ben consapevoli di dover utilizzare i dispositivi in loro dotazione come atto di responsabilità verso la propria mansione. Contr non sono a conoscenza delle attuali condizioni di salute del ricorrente a seguito dell'incidente.”
E, da ultimo, le dichiarazioni rese da , teste sia di parte ricorrente che di parte Parte_2 resistente: “Indifferente verso il ricorrente. sono stata dipendente del resistente CP_1 dall'ottobre 1991 al settembre 2018. Attualmente sono in pensione. Io svolgevo mansioni di impiegata amministrativa e in particolare curavo dal punto di vista amministrativo le pratiche di tumulazione ed esumazione. Il mio ufficio era collocato all'interno del vecchio cimitero. Preciso che i primi tempi mi alternavo con un'altra collega a lavorare presso l'ufficio nel cimitero e, poi, negli ultimi 3 anni/3 anni e mezzo ho svolto le mansioni sempre all'interno del cimitero. Io preparavo le pratiche di esumazione e poi, una volta pronte, indicavo agli operai che doveva essere compiuta tale attività e si organizzavano tra di loro per stabilire chi doveva eseguirla. Conosco il ricorrente, egli era giardiniere però insieme agli altri operai faceva un po' di tutto. Io non avevo poteri dirigenziali, convocavo gli operai, gli dicevo che attività c'era da svolgere e poi loro si organizzavano per svolgere le attività che dovevano essere eseguite nella giornata che io indicavo.
Io ero a lavoro il giorno in cui si è verificato l'infortunio del ricorrente, ero in ufficio, quando improvvisamente sentii urlare delle persone che dicevano “è caduto, è caduto”, io uscii dall'ufficio, andai sul posto e vidi il ricorrente seduto a terra che si lamentava di un dolore alla schiena dicendo che non poteva muoversi. Io allora chiamai l'ufficio amministrativo del che dista CP_1
2km dal cimitero. Parlai con il Sig. , che venne sul luogo, e constatata la situazione Controparte_5 il ricorrente fu portato con la macchina al pronto soccorso. Non ricordo con precisione l'attività che quella mattina il ricorrente doveva eseguire;
preciso che ogni mattina si trattava di svolgere più o meno le stesse cose, per questo adesso non riesco a ricordare. Preciso che nel caso in cui bisognava controllare se i resti di un defunto si fossero asciugati a tanto vi avrebbero provveduto o direttamente gli operai su richiesta dei familiari oppure questi venivano da me ed io li indirizzavo dagli operai, dicendogli di verificare chi operaio era libero per controllare i resti mortali. Di solito
i resti mortali da asciugare venivano posti su di una piccola soffitta, ognuno nel proprio cassettino in modo tale da farli asciugare se era bel tempo;
d'inverno o quando era brutto tempo, venivano messi, i resti mortali, in una stanzetta. Per poter salire su questo soffitto si utilizzava la scala che io poi ho visto a fianco al ricorrente quando è caduto. Preciso che quella scala era posizionata lì in maniera fissa ed era utilizzata da tutti. Preciso che io non ho visto che cosa sesse facendo il ricorrente e quando è caduto perché sono accorsa sul luogo dell'incidente richiamato da altre persone che poi mi hanno detto che il ricorrente era caduto dalla scala”
Vengono mostrate al teste le foto di cui al capo 12) del ricorso ed il teste riconosce nelle foto mostrate sia la scala di cui ha parlato sia il soffitto su cui venivano posti i resti mortali.
“io non ho dato alcuna autorizzazione al ricorrente di utilizzare la scala. In genere, quando si trattava di svolgere le attività, anche mediante l'utilizzo di una scala, non venivano a chiedere né a me né ad altri l'autorizzazione. Non so se il ricorrente sia stato formato per lo svolgimento delle mansioni di operaio necrofilo. So che anche dopo l'incidente del ricorrente, almeno finché io non sono andata in pensione, la scala era sempre lì ed era utilizzata dagli operai. Ho sentito parlare della scelta di voler spostare i resti mortali da asciugare in un'altra posizione ma non so nulla di preciso al riguardo, non so se sia stato fatto. Non so che cosa sia successo realmente con riguardo all'attività per asciugare i resti mortali. Come ho detto non si trattava di un'attività di cui mi occupavo e quando venivano i familiari a chiedermelo gli dicevo di rivolgermi agli operai. Io mi occupavo delle attività di inumazione, esumazione e tumulazione. Ricordo che dopo l'infortunio il ricorrente ebbe 5 giorni di riposo, se non erro, dai medici del pronto soccorso. Successivamente il ricorrente si recò al lavoro, ma iniziò a lamentarsi e a non stare più bene. null'altro so sulle condizioni del ricorrente. so che si è sottoposto ad una serie di interventi.
ADR posso riferire che il ricorrente, quando era venuto a lavoro, si lamentava sempre perché non si sentiva bene ma non sono in grado di aggiungere altro. Si lamentava che non stava bene e che doveva effettuare uno svuotamento ma io non so null'altro al riguardo.”
Sulla base delle prove esposte, occorre ricostruire la dinamica dell'infortunio.
Ebbene, non vi è dubbio che il ricorrente alla data del 3 aprile 2014 era intento a riporre i resti mortali di un defunto su un soffitto, a tal uopo utilizzando una scala in ferro alta circa 3-4 metri, dalla quale precipitava.
Che si utilizzasse sempre tale scala per compiere siffatto tipo di attività, è ben testimoniato da tutte le persone sentite.
Particolarmente eloquenti sono, invero, le dichiarazioni rese dai testi sentiti che appaiono perfettamente concordanti circa la prassi dell'utilizzo di una scala a pioli, priva di alcun tipo di protezione, da parte dei dipendenti del consorzio che si occupano di tumulazioni ed esumazioni: in particolare, la scala raffigurata nelle foto allegate al ricorso introduttivo, mostrata ai testi e da tutti riconosciuta, era utilizzata per riporre i resti mortali - che necessitavano di essere “asciugati” - su di un soffitto posto a 3 metri di altezza dal suolo e, poi, per recuperarli una volta asciutti, pratica invalsa fino all'anno 2020/2021 (quando il Consorzio cimiteriale decide di destinare un'apposita stanza allo svolgimento di questa attività).
Inoltre, come precisato dal teste , collega di lavoro del ricorrente e addetto alle medesime Tes_1 mansioni del sig. per svolgere il compito di esumazione, gli operai erano soliti salire sulla Pt_1 scala, reggendo in mano una cassettina, con capacità di 50 litri, contenente, appunto, i resti dei defunti.
Per quanto concerne l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei dipendenti, va osservato che, sebbene dalla produzione di parte ricorrente emerge che il avesse CP_1 consegnato al ricorrente in data 13.6.2013 abbigliamento da lavoro e di sicurezza (circostanza confermata anche dal teste - che dichiara che il con una frequenza di due/tre anni CP_5 CP_1 provvedeva a rifornire dei DPI i lavoratori – e non smentita dal teste che dichiara che gli Tes_1 operai avevano in dotazione una divisa per l'esumazione), tuttavia il teste precisa che nessun Tes_1 dipendente, quando saliva sulla scala per compiere le operazioni di esumazione, indossava dispositivi di protezione e lo stesso dichiara che non vi era nessuna persona del consorzio CP_5 addetta a verificare e controllare che gli operai usassero i dispositivi di protezione di cui erano forniti.
Appare evidente, quindi, dall'istruttoria condotta, l'inosservanza da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi imposti dalla legge.
Del resto, con riferimento alla carenza di controllo dei luoghi di lavoro al tempo dell'incidente, oltre alle testimonianze di e , milita anche il dato dell'assenza di vigilanza alcuna al CP_5 Tes_1 momento dell'infortunio del lavoratore.
Dunque, non è stata fornita alcuna vigilanza sul lavoro svolto dal ricorrente che ha utilizzato una scala del tutto inidonea all'uso cui era destinata;
non è stata provata l'installazione di dispositivi antisdrucciolevoli o di ganci di trattenuta sulla scala (né di un sistema di idoneo ancoraggio delle scale).
Non vi è prova nemmeno che vi sia stata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta sul posto di lavoro, sulle misure e sulle attività di prevenzione adottate, sui rischi specifici dell'attività svolta, sulle procedure per il primo soccorso, sulle normative di sicurezza e sulle -eventuali- disposizioni aziendali in materia.
Nei confronti del si configura un vero e proprio obbligo di adottare tutte le misure di CP_1 sicurezza idonee a tutelare e garantire l'integrità fisica del lavoratore e di avvalersi di tutti gli accorgimenti necessari ad assicurarne l'effettiva esecuzione. Tale onere comporta anche la sua responsabilità per omissione, essendo dovere del datore di lavoro prevenire il verificarsi di qualsiasi condotta lesiva del dipendente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Risulta, dunque, provato dal lavoratore di aver subito un danno e il nesso causale con lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Quale ulteriore conferma dell'esistenza dell'infortunio, deve darsi atto anche dell'indennizzo riconosciuto da INAIL per la caduta dall'alto di cui è stato vittima il ricorrente. Il lavoratore ha, altresì, allegato l'inadempimento del datore rispetto alle obbligazioni antinfortunistiche previste dall'art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/2008 e in particolare:
- mancato controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti e sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (art. 18, lett. f, d.lgs. 81/2008);
- mancato adempimento degli obblighi di informazione e formazione (artt. 18 comma 1 lett. l) e 36
e 37 d.lgs. 81/2008);
- mancanza dei requisiti di sicurezza delle scale (art. 113 d. lsg. N. 81/2008)
Sulla scorta di tali osservazioni, non appare pertanto condivisibile la difesa della parte resistente fondata sull'esistenza di una condotta del lavoratore, tale da porsi in via esclusiva quale causa dell'accaduto.
Il tema del cd. rischio elettivo è stato affrontato dalla Cassazione nella sentenza sez. L, n. 798 del
13-1-2017 che ha affermato che “In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto. Ne consegue
l'esclusione, in tale ipotesi, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale solo quando l'attività non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso”.
Per costante giurisprudenza, invero, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso;
ne consegue che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte d-del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore;
con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore e' esonerato da responsabilita' solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormita', inopinabilita' ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicita' ed eccezionalita', cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr., ex plurimis, Cass. 5493/06;
Cass. 9689/09; Cass. 19494/09; Cass. 4656/11).
E' stato altresì affermato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché'
"imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 8 aprile 2002 n.
5024; Cass. 3213/04; Cass. 1994/12).
Nessun esonero di responsabilità del datore, allora, può aversi per l'utilizzo di una scala inidonea a compiere l'operazione di esumazione: la responsabilità del datore è ravvisata, comunque, nella mancata predisposizione di misure organizzative atte ad assicurare l'osservanza e vigilanza sulla effettiva adozione delle misure di sicurezza stante la peculiarità del lavoro che doveva essere eseguito.
In conclusione, ad avviso del giudice non può supporsi un'ipotesi di rischio elettivo e la responsabilità dell'infortunio occorso al ricorrente è senz'altro da imputare al
[...]
nei termini di inadempimento agli obblighi di protezione sugli Controparte_9 stessi incombenti, con consequenziale irrilevanza di un eventuale concorso di colpa del lavoratore alla luce della già richiamata sentenza della Cassazione n. 798/17 (sul punto particolarmente chiara
è anche la sentenza Cass. sez. L. n. 3213/2004).
“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza”.
(Sentenza n. 22818 del 28/10/2009) (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante concorso di colpa della società datoriale nella causazione dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, può ritenersi che mentre il ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico, parte convenuta non ha fornito alcuna prova dell'adempimento degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 c.c.
Conclusivamente il sinistro occorso al ricorrente in data 3.4.2014 era senz'altro prevedibile ed evitabile, di talché sussistono i presupposti per la configurabilità della responsabilità per violazione della specifica normativa antinfortunistica, nonché del principio generale di cui all'art. 2087 c.c. e il diritto della ricorrente al risarcimento del danno biologico (differenziale).
Sul punto è stata ammessa CTU medica al fine di accertare la natura delle lesioni patite a causa dell'infortunio e le conseguenze del medesimo sulla salute della ricorrente.
Il CTU ha affermato, con motivazione che questo Giudice condivide, poiché fondata su un corretto esame della fattispecie e siccome immune da errori tecnici o logici, che il sig. a Pt_1 causa del sinistro ha riportato gli esiti permanenti dettagliatamente descritti in perizia ovvero
“Paraparesi con deficit di forza di media entità e disturbi genito-sfinterici (disfunzione erettile, incontinenza vescicale e rettale) da trauma lombare complicato da espulsione di preesistente voluminosa ernia lombare già produttiva di mielopatia erniaria, trattata con intervento di erniectomia e discectomia L4-L5 e laminectomia di L4 e successivo reintervento di asportazione di ulteriore frammento erniario ascendente”.
Dalle conclusioni medico – legali emerge che alle lesioni è conseguita una inabilità temporanea assoluta (100%) pari ad un totale di giorni 120 e nessuna una inabilità temporanea parziale, in quanto già all'atto della dimissione del periziando dalla Fondazione Maugeri le condizioni cliniche dello stesso risultavano stabilizzate. Il ctu ha concluso che la permanente menomazione dell'integrità psico – fisica (danno biologico) è pari al 60%, precisando che il livello di sofferenza conseguito alle lesioni riportate dal periziato nell'infortunio lavorativo del 3/4/14, dei conseguenti postumi dismorfici e disfunzionali già descritti, dei riverberi sulla sua estrinsecazione affettiva, familiare, sessuale, ludica, lavorativa e sociale, nonché del travagliato iter diagnostico-terapeutico documentato, secondo le comuni conoscenze mediche derivanti dalla esperienza clinica, è di grado
“medio”. Tali risultanze sono state confermate dal consulente del Tribunale anche a seguito della valutazione delle osservazioni alla bozza peritale sollevate dai ctp di parte ricorrente e resistente, apparendo correttamente supportate dall'esame di tutta la documentazione medica in atti e congruamente motivate e pertanto si reputano attendibili.
Deve quindi essere risarcito il danno conseguente alla lesione della integrità psicofisica e quindi il danno non patrimoniale complessivamente inteso, secondo quanto statuito dalla sentenza della
Suprema Corte (Cass. S.U. 26972/2008), essendo il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti nonché alla commissione di un fatto costituente illecito penale.
La Suprema Corte ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi” biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Per quanto attiene, in particolare, al danno morale soggettivo, che tradizionalmente veniva fatto coincidere con un pati, cioè con la sofferenza interiore per sua natura transeunte, occorre evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza del 2008 hanno ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale (cfr. in motivazione in particolare ha chiarito sotto tale profilo il supremo giudice di nomofilachia che: viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.)
Alla luce di tale osservazione, onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo, dunque, non va liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Alla luce di tali criteri, nel caso di specie il danno non patrimoniale può essere quindi liquidato applicando le tabelle formulate dal Tribunale di Milano (cfr. in relazione alla liquidazione equitativa del danno Cass., 12408/2011: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 06/03/2014).
Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, si evidenzia che esse prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, effettuando già nella determinazione della somma liquidabile in relazione ai singoli punti di invalidità una maggiorazione per il danno morale, anch'esso componente del danno non patrimoniale, rispetto al “punto biologico”; le medesime tabelle, poi, prevedono la possibilità di un ulteriore aumento del danno così liquidato, in relazione alla personalizzazione dello stesso.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea totale, in base alle tabelle del Tribunale di Milano, va riconosciuto l'importo di € 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta;
il ctu ha riconosciuto giorni 120 al 100% e dunque spetta la somma di €
13.800,00
Nulla, invece, spetta a titolo di inabilità temporanea parziale, avendo il CTU precisato che già all'atto della dimissione del periziando dalla Fondazione Maugeri le condizioni cliniche del ricorrente risultavano stabilizzate.
Tanto premesso, stante la valutazione delle menomazioni a cura del C.T.U. (60%), tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano, al ricorrente (nato il [...]) spetterebbe la somma di €
569.815,00 (di cui € 379.877,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e € 189.938,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore, quest'ultima pari al 50% del massimo tabellare di 8.385,80, atteso il grado di sofferenza “media” indicata dal ctu) a titolo di danno non patrimoniale conseguente da lesione “permanente” dell'integrità psicofisica e conseguente dalle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, tenuto conto dell'età (50 anni) al tempo (non dell'infortunio avvenuto il 3.4.2014, ma) della cessazione dell'invalidità temporanea (3.8.2014, come calcolato dal ctu essendo durata 120 giorni), perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. 3121 / 2017).
Si rileva, inoltre, che sulla predetta somma può riconoscersi l'ulteriore percentuale di aumento del 25% a titolo di “personalizzazione”, essendo state nel caso concreto allegate e provate dal ricorrente peculiarità attinenti agli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, tali da rendere la liquidazione effettuata in base alle tabelle interamente satisfattiva del danno subito. Al riguardo, dalla stessa consulenza emerge che “In rapporto alla sostanziale compromissione della stazione eretta e, soprattutto, della deambulazione autonoma, possibile solo con uso della molla di e con appoggio bilaterale, alla natura ed all'entità del quadro CP_10 clinico-obiettivo riscontrato con anestesia a sella, disfunzione erettile, incontinenza sfinterica urinaria e rettale con necessità di catetere vescicale a permanenza, risultano del tutto evidenti i gravi riverberi sulla estrinsecazione del periziato nella sfera individuale (con compromissione dell'autonomo svolgimento degli atti e delle funzioni della vita quotidiana, delle attività sportive amatoriali anche semplici, quali lunghe passeggiate o frequentare una palestra, di attività ludiche, quali il cinema o il ballo, di effettuare spostamenti e viaggi prolungati) e nella sfera relazionale in ambito familiare, affettivo, sessuale e sociale” (cfr. perizia in atti).
Peraltro, l'elevato grado di sofferenza fisica e psichica patito dal sig. è riscontrato Pt_1 anche dalle testimonianze assunte.
Invero, il sig. ha dichiarato: “Posso riferire che il Sig. ha sicuramente Testimone_1 Pt_1 subito delle ripercussioni dall'incidente in quanto, mentre prima era una persona capace di muoversi e di spostarsi rapidamente, ora non lo è più, utilizzando sempre le stampelle, essendo cateterizzato e non avendo il controllo degli sfinteri, come gli è stato diagnosticato. So che il ricorrente, come mi è stato riferito, si sottopone a continui controlli per monitorare il suo stato di salute, per tutte le conseguenze derivanti dall'infortunio. Dopo l'infortunio, al ricorrente è stato dato un apposito ufficio in cui poter continuare a lavorare, anche se la sua attività non è più quella di prima ed è capitato che, recandoci presso il suo ufficio, l'abbiamo trovato che piangeva. […]
Posso riferire che è capitato che un altro collega abbia dovuto sostituire il pannolone al ricorrente quando era in servizio, non avendo il controllo degli sfinteri e non essendo in grado di farlo da solo. In tal caso si è provveduto anche al cambio dei pantaloni”, aggiungendo che il catetere è visibile.
E, allo stesso modo, anche la teste sig.ra ha dichiarato: “posso riferire che il Parte_2 ricorrente, quando era venuto a lavoro, si lamentava sempre perché non si sentiva bene ma non sono in grado di aggiungere altro. Si lamentava che non stava bene e che doveva effettuare uno svuotamento ma io non so null'altro al riguardo”.
In conclusione, spetta in totale alla ricorrente l'importo di € 678.584,00.
Tanto premesso, dalle somme così calcolate va detratto l'importo di € 215.324,69 risultante dal prospetto rilasciato dall'INAIL come dovuto a titolo di rendita per danno biologico.
Al fine di procedere per partite omogenee, come appare tecnicamente corretto (v. da ultimo
Cass., nr. 8580 del 2019), si rende innanzitutto necessario scorporare dall'importo che si è accertato come dovuto a titolo di danno non patrimoniale (€ 664.784,00) le due voci del danno biologico e morale, atteso che il danno non patrimoniale sub specie di danno biologico rientra nel cd. danno differenziale e, quindi, deve essere risarcito dal datore di lavoro solo nella misura eccedente l'indennizzo liquidabile dall'Inail, mentre il danno non patrimoniale sub specie di danno morale, integrando un danno complementare non coperto dall'assicurazione contro gli infortuni Inail, va posto interamente a carico del datore di lavoro.
Posto che per quanto si è detto le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024, per una menomazione del 60% in relazione all'età del al momento del sinistro, conducono ad Pt_1 risarcimento per danno biologico permanente pari ad € 664.784,00, ne deriva che di tale importo €
379.877,00 sia riferibile al danno biologico in senso stretto ed € 284.907,00 al restante danno non patrimoniale da personalizzazione.
Più in particolare al sig. è dovuto: Pt_1
- l'importo di € 13.800,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
- l'importo di € 284.907,00 per danno non patrimoniale diverso dal biologico derivante dalla personalizzazione;
- l'importo di € 164.552,31 quale differenza tra il biologico calcolato secondo le tabelle di Milano e quello a carico dell'INAIL.
In conclusione, spetterà l'importo totale di € 463.259,31 a titolo di danno differenziale, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione.
Va sottolineato come tale operazione di calcolo della differenza dovuta da parte datoriale è stata effettuata provvedendo a detrarre il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare in forza dell'art. 13 d.lgs 38/2000 il solo danno biologico e non anche della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. 20807/2016 e Cass. 27669/17).
Ne discende che la parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 463.259,31, oltre agli interessi legali che devono essere calcolati sul capitale secondo il suo valore al momento del verificarsi del danno alla data del 3.4.2014 poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo (cfr. anche Cass. 15.12.2003,
n. 19188; Id. 8.4.2003, n. 5503).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore anticipatario, applicando i parametri medi. Tuttavia, tenuto conto della complessità dell'accertamento e dell'istruttoria svolta, appare equo compensarle della metà.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico delle parti resistenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva della parte resistente nella causazione dell'infortunio occorso a in data 3.4.2014; Parte_1
2) condanna per l'effetto la parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in motivazione, la somma capitale (da intendersi rivalutata all'attualità) di €
463.259,31, già detratto quanto già percepito dal ricorrente per le medesime causali come in motivazione, oltre interessi legali calcolati sul capitale secondo il suo valore nel mese di aprile del
2014, poi via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo;
3) previa compensazione della metà, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, in misura già ridotta, in € 9.458,50 oltre iva e cpa, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico della parte resistente.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 18/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano