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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 822 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Matilde Giammarco, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Antonello Remigio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta”, depositate in vista dell'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che, in modifica delle condizioni Parte_1
di separazione, sia revocato l'assegno di mantenimento che è tenuto a versare in favore della resistente , previsto nell'accordo per separazione consensuale omologato con Controparte_1
decreto del 26 settembre 2022; in via subordinata, ha chiesto che l'assegno di mantenimento sia rimodulato in una somma inferiore a quella attualmente prevista, che tenga conto delle peggiorate condizioni economiche.
A sostegno della propria domanda, ha rappresentato che dal momento della separazione la propria condizione economica ha subito un notevole e peggiorativo cambiamento, poiché egli, allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa, stante l'involontaria interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 31 marzo 2024. Prima di tale data, era stato posto in cassa integrazione, mentre attualmente percepisce esclusivamente la NASPI e così per circa € 984,00; al momento della separazione il suo reddito mensile medio era di circa € 1.700,00. Il ricorrente inoltre deve sostenere gli oneri economici relativi alle utenze dell'immobile dove vive nonché provvedere a quanto a lui necessario, oltre al pagamento delle rate di un finanziamento per circa € 229,00 mensili.
Costituendosi in giudizio, la resistente , in via principale, ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda del e, in via subordinata, ha manifestato la disponibilità ad una Pt_1
riduzione dell'assegno di mantenimento che tenga conto anche delle sue esigenze.
Ora va osservato che nel corso del giudizio, a seguito di un rinvio teso a consentire di trovare una soluzione conciliativa, le parti hanno rappresentato congiuntamente di aver trovato un accordo, che tenga in considerazione delle effettive peggiorate condizioni economiche del ricorrente e, in vista dell'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., congiuntamente hanno richiesto al tribunale di “revocare il disposto assegno di mantenimento in favore della IG.ra , prevedendo che il IG. Controparte_1 Parte_1
stante l'attuale situazione reddituale, provveda al pagamento di tutte le utenze relative all'immobile, di proprietà comune, ove risiede la IG.ra ”. Controparte_1
2 A parere del Tribunale, la modifica prevista, sulla quale le parti hanno trovato un accordo,
non presenta profili di criticità che induce a richiedere chiarimenti, non risulta contraria a norme imperative e all'interesse di persone fragili.
Ne consegue che l'accordo raggiunto dalle parti può essere omologato dal Tribunale.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- omologa la modifica delle condizioni di separazione tra le parti stabilita con l'accordo depositato in data 2 dicembre 2024;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 822 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Matilde Giammarco, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Antonello Remigio, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta”, depositate in vista dell'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che, in modifica delle condizioni Parte_1
di separazione, sia revocato l'assegno di mantenimento che è tenuto a versare in favore della resistente , previsto nell'accordo per separazione consensuale omologato con Controparte_1
decreto del 26 settembre 2022; in via subordinata, ha chiesto che l'assegno di mantenimento sia rimodulato in una somma inferiore a quella attualmente prevista, che tenga conto delle peggiorate condizioni economiche.
A sostegno della propria domanda, ha rappresentato che dal momento della separazione la propria condizione economica ha subito un notevole e peggiorativo cambiamento, poiché egli, allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa, stante l'involontaria interruzione del rapporto di lavoro a far data dal 31 marzo 2024. Prima di tale data, era stato posto in cassa integrazione, mentre attualmente percepisce esclusivamente la NASPI e così per circa € 984,00; al momento della separazione il suo reddito mensile medio era di circa € 1.700,00. Il ricorrente inoltre deve sostenere gli oneri economici relativi alle utenze dell'immobile dove vive nonché provvedere a quanto a lui necessario, oltre al pagamento delle rate di un finanziamento per circa € 229,00 mensili.
Costituendosi in giudizio, la resistente , in via principale, ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda del e, in via subordinata, ha manifestato la disponibilità ad una Pt_1
riduzione dell'assegno di mantenimento che tenga conto anche delle sue esigenze.
Ora va osservato che nel corso del giudizio, a seguito di un rinvio teso a consentire di trovare una soluzione conciliativa, le parti hanno rappresentato congiuntamente di aver trovato un accordo, che tenga in considerazione delle effettive peggiorate condizioni economiche del ricorrente e, in vista dell'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., congiuntamente hanno richiesto al tribunale di “revocare il disposto assegno di mantenimento in favore della IG.ra , prevedendo che il IG. Controparte_1 Parte_1
stante l'attuale situazione reddituale, provveda al pagamento di tutte le utenze relative all'immobile, di proprietà comune, ove risiede la IG.ra ”. Controparte_1
2 A parere del Tribunale, la modifica prevista, sulla quale le parti hanno trovato un accordo,
non presenta profili di criticità che induce a richiedere chiarimenti, non risulta contraria a norme imperative e all'interesse di persone fragili.
Ne consegue che l'accordo raggiunto dalle parti può essere omologato dal Tribunale.
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- omologa la modifica delle condizioni di separazione tra le parti stabilita con l'accordo depositato in data 2 dicembre 2024;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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