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1 agosto 1974
1 agosto 1974
Art. 39. Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate
Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprieta' del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.
L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.
L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.
La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.
Qualora le cose oggetto di trasporto siano gia' sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalita' diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - puo' disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.
Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprieta' del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.
L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.
L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.
La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.
Qualora le cose oggetto di trasporto siano gia' sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalita' diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - puo' disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 24/07/1989 n. 625938 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 24 luglio 1989 · 5.547491
[…] atteso che con propri decreti del 26 febbraio 1984 e del 13 aprile 1979 il suddetto Ministero ha utilizzato la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti quale documento per il trasporto di cose in conto proprio, in applicazione dell\'ultimo comma dell\'art. 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e quale documento di trasporto integrativo della lettera di vettura.
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2024, n. 32457Provvedimento: […] comma 1, legge 298/1974, omessa applicazione dell'art. 31 della medesima legge e del relativo art. 6 del regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 783/1977, omessa applicazione dell'art. 39 sempre della legge 298/1974 e del relativo art. 10, comma 3 del regolamento di attuazione, omessa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 13 aprile 1979: nel caso di specie ricorrono tutte e tre le condizioni richieste dall'art. 31 della legge 298/1974, in quanto il trasporto è stato effettuato con mezzo di proprietà, […]Leggi di più...
- art. 46 legge 298/1974·
- art. 31 legge 298/1974·
- contributo unificato·
- documento accompagnatorio·
- fermo amministrativo·
- sanzione pecuniaria·
- trasporto in conto proprio·
- trasporto abusivo·
- licenza di trasporto merci