Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:
a) convenzione europea sulla sicurezza sociale;
b) accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.
a) convenzione europea sulla sicurezza sociale;
b) accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.