Articolo 3 della Legge 7 giugno 1990, n. 145
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 giugno 1990
Art. 3. Alimentazione del fondo 1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e' considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attivita' di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di punzonatura di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640 .
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 640/1950 si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 14 giugno 1990
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