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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1224/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGHI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA TABACCHI N. 139 41123 MODENA presso il difensore avv. PIGHI FRANCESCO.
APPELLANTE contro
C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 26/3/2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante, ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 21.06.2024.
In particolare, l'appellante ha chiesto, testualmente, “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa ex art.281 sexies c.p.c. e comunicata il 21.06.2024 all'esito del procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 5154/22 R.G. dal Tribunale di Modena,
Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico dott. Alessandro Bagnoli, fermi i restanti capi e statuizioni: in riforma dei capi 7 e 9 della sentenza e conseguente parte del dispositivo condannare a restituire ad la Controparte_2 Parte_1 somma di € 29.280,00, oltre ad interessi legali dal 05.08.2019 ovvero, in subordine dalla data del 16.01.2020 di messa in mora ovvero del 25.08.2020 di conclusiva risoluzione del contratto • in riforma dei capi 8 e 9 della sentenza e conseguente parte del dispositivo condannare a risarcire ad la Controparte_2 Parte_1 mancata fruizione del pacchetto “industria 4.0” di cui alla L. 145/2018 per complessivi
32.640 € (di cui 15.096 € per il mancato rimborso IRES sulla commessa 119/APE e
17.544 € per il mancato rimborso IRES sulla commessa 120/APE) o quella diversa o maggiore somma risulterà di giustizia • in riforma dei capi 8 e 9 della sentenza e conseguente parte del dispositivo condannare a risarcire ad Controparte_2 la somma di 19.520,00 € pari al prezzo per l'acquisto da Tecnovac Parte_1
S.r.l. di un macchinario non diversamente utilizzabile che doveva Parte_1
impiegare nella linea dei macchinari cui alla commessa 119/APE e che, non venendo più realizzata, ha rottamato • in riforma del capo 10 della sentenza Parte_1
condannare a risarcire ad la somma di Controparte_2 Parte_1
7.577,00 € pari alle spese vive di assistenza tecnica (c.t.u. come liquidate dal presidente del Tribunale di Modena, c.t.p.) affrontate per il procedimento ex art.696 bis c.p.c. n.
1379/2021 R.G. Tribunale di Modena e le spese di lite da questa affrontate per il procedimento e di primo grado e per quello prodromico ex art.696 bis c.p.c. n. 1379/21 pagina 2 di 3 R.G. Tribunale di Modena. Fermo il resto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
In pendenza del giudizio come sopra promosso, la società appellante, con nota difensiva depositata in via telematica il 26 marzo 2025, per mezzo del proprio difensore a ciò abilitato in procura, ha formalmente dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e, pertanto, ha concluso chiedendo declaratoria di estinzione della causa.
Fatte queste premesse e dato atto della mancata costituzione in giudizio della società appellata, ritiene la Corte che, in considerazione della ritualità della rinuncia agli atti del giudizio come sopra formalizzata dall'appellante, come noto, non necessitante di accettazione da parte dell'appellata non costituita in giudizio, ricorrano, nella fattispecie in esame, le condizioni per dichiarare, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione della presente causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1224/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGHI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA TABACCHI N. 139 41123 MODENA presso il difensore avv. PIGHI FRANCESCO.
APPELLANTE contro
C.F. ). Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da nota difensiva depositata in data 26/3/2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante, ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, proponendo appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 21.06.2024.
In particolare, l'appellante ha chiesto, testualmente, “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa ex art.281 sexies c.p.c. e comunicata il 21.06.2024 all'esito del procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 5154/22 R.G. dal Tribunale di Modena,
Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico dott. Alessandro Bagnoli, fermi i restanti capi e statuizioni: in riforma dei capi 7 e 9 della sentenza e conseguente parte del dispositivo condannare a restituire ad la Controparte_2 Parte_1 somma di € 29.280,00, oltre ad interessi legali dal 05.08.2019 ovvero, in subordine dalla data del 16.01.2020 di messa in mora ovvero del 25.08.2020 di conclusiva risoluzione del contratto • in riforma dei capi 8 e 9 della sentenza e conseguente parte del dispositivo condannare a risarcire ad la Controparte_2 Parte_1 mancata fruizione del pacchetto “industria 4.0” di cui alla L. 145/2018 per complessivi
32.640 € (di cui 15.096 € per il mancato rimborso IRES sulla commessa 119/APE e
17.544 € per il mancato rimborso IRES sulla commessa 120/APE) o quella diversa o maggiore somma risulterà di giustizia • in riforma dei capi 8 e 9 della sentenza e conseguente parte del dispositivo condannare a risarcire ad Controparte_2 la somma di 19.520,00 € pari al prezzo per l'acquisto da Tecnovac Parte_1
S.r.l. di un macchinario non diversamente utilizzabile che doveva Parte_1
impiegare nella linea dei macchinari cui alla commessa 119/APE e che, non venendo più realizzata, ha rottamato • in riforma del capo 10 della sentenza Parte_1
condannare a risarcire ad la somma di Controparte_2 Parte_1
7.577,00 € pari alle spese vive di assistenza tecnica (c.t.u. come liquidate dal presidente del Tribunale di Modena, c.t.p.) affrontate per il procedimento ex art.696 bis c.p.c. n.
1379/2021 R.G. Tribunale di Modena e le spese di lite da questa affrontate per il procedimento e di primo grado e per quello prodromico ex art.696 bis c.p.c. n. 1379/21 pagina 2 di 3 R.G. Tribunale di Modena. Fermo il resto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
In pendenza del giudizio come sopra promosso, la società appellante, con nota difensiva depositata in via telematica il 26 marzo 2025, per mezzo del proprio difensore a ciò abilitato in procura, ha formalmente dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio e, pertanto, ha concluso chiedendo declaratoria di estinzione della causa.
Fatte queste premesse e dato atto della mancata costituzione in giudizio della società appellata, ritiene la Corte che, in considerazione della ritualità della rinuncia agli atti del giudizio come sopra formalizzata dall'appellante, come noto, non necessitante di accettazione da parte dell'appellata non costituita in giudizio, ricorrano, nella fattispecie in esame, le condizioni per dichiarare, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione della presente causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 3 di 3