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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte appellante
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1566 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Santo Manes, presso il cui studio in Paola (CS), alla Via
Valitutti n 18, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del Prefetto in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici in Potenza (PZ), al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 38/2021 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In primo grado, con ricorso depositato in cancelleria in data 24.09.2020,
[...]
proponeva, in riassunzione, opposizione avverso il verbale di contestazione Pt_1
n 940138128 elevato e contestato nell'immediatezza dai Carabinieri della Stazione di
EL (PZ) in data 22.04.2018 per la violazione degli art. 148, commi 12 e 16 C.d.s..
In particolare, nel verbale di contestazione opposto si legge quanto segue: “ il conducente del veicolo sopra indicato che percorreva la strada SS. 585 dir. Nord giunto all'altezza del km 25 + 100 ove è ubicata l'intersezione canalizzata ingresso Cont uscita dist. e l'intersezione con la strada comunale del Molingiulo, sorpassava altro veicolo (autovettura). La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura Utg. di
Potenza”.
A fondamento del ricorso, eccepiva l'omessa notifica del verbale di Parte_1
contestazione con conseguente impossibilità di impugnazione del medesimo, nonché del successivo provvedimento di decurtazione dei punti e di sospensione della patente di guida, che riteneva illegittimi per non aver commesso i fatti addebitati, negando altresì di aver rifiutato la consegna del verbale.
In subordine, si riservava di proporre querela di falso nei modi e nei termini di cui agli art. 221 e ss. c.p.c.
Pertanto, concludeva all'adito Giudice di Pace di Lagonegro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità del verbale n. 940138128, redatto in data 22.04.2018 dai Carabinieri della Stazione di
EL;
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità della connessa decurtazione dei punti dalla patente di guida;
- accertare e dichiarare, altresì, la illegittimità e la inefficacia del provvedimento- mai conosciuto e mai notificato- di ritiro e conseguente sospensione della patente di guida per giorni trenta;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Con memoria difensiva, depositata in Cancelleria il 12.11.2020, si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, poi, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Istruita la causa con produzione documentale, la stessa veniva decisa con sentenza n.
38/2021 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, con la quale si dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente, confermando altresì i provvedimenti impugnati e con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione dell'art 112 c.p.c., dato che il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 126 bis C.d.S., nonché sull'esistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
Pertanto, la predetta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
- “ in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello avverso la sentenza
n.38/2021 del 26-3/18/05/2021, comunicata il 21 maggio 2021, resa dal Giudice di
Pace di Lagonegro, nella persona del Giudice, avv. Angelo Maria Esposito, e, per
l'effetto, in accoglimento della domanda:
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità del verbale n. 940138128, redatto in data 22.04.2018 dai Carabinieri della Stazione di
EL;
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità della connessa decurtazione dei punti dalla patente di guida;
- accertare e dichiarare, altresì, la illegittimità e la inefficacia del provvedimento- mai conosciuto e mai notificato- di ritiro e conseguente sospensione della patente di guida per giorni trenta;
- subordinatamente, autorizzare la presentazione della querela di falso ove ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto svolte al riguardo. Vinte le spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 11.04.2022, si costituiva la , la quale contestava l'atto di appello. Controparte_1
In particolare, l'appellata deduceva che il verbale del 22.05.2018 a cui si riferiva il
Giudice di prime cure era il verbale di notifica del provvedimento di sospensione della patente e di comunicazione della restituzione della patente di guida, nonché sosteneva l'irrilevanza dell'omessa notifica del verbale di contestazione, data l'immediata contestazione dell'infrazione.
Inoltre, sulla proposizione della querela di falso da parte dell'appellante, l'appellata eccepiva sia la mancata richiesta di sospensione del giudizio innanzi al Giudice di Pace sia l'assenza di un'autonoma azione innanzi al Giudice competente, nonché
l'inammissibilità dell'istanza per carenza di dati probatori su cui fondare l'accertamento svolto dai militari.
Pertanto, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare l'appello inammissibile, o, in subordine, rigettarlo in quanto privo di fondamento giuridico”.
In data 19.04.2022 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Mutata la persona fisica del Giudicante, all'esito dell'udienza del 17.01.2023, il
Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 10.10.2023.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, con provvedimento del 30.10.2025 il Giudice rinviava per discussione concedendo termine per note illustrative.
Passando al merito della res controversa, l'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civile, sez. I, 7 marzo
2007). Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza di vizi procedurali,
l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di violazioni del codice della strada, la regola secondo cui l'omessa contestazione immediata (ove possibile) o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende all'ipotesi in cui sia intervenuta una immediata contestazione, semplicemente orale, dell'infrazione e detta contestazione risulti accompagnata dalla stesura di un sommario processo verbale, il quale venga consegnato, al termine della redazione, al trasgressore, ovvero rechi l'indicazione dei motivi della mancata consegna immediata, come appunto del fatto che tale consegna sia stata impedita dal rifiuto, opposto dall'interessato, dapprima di sottoscrivere e, quindi, di ricevere in copia il verbale medesimo all'atto della contestazione della violazione, onde, nel caso appunto di un simile rifiuto, il contravventore non può, poi, dedurre, in sede di opposizione, la mancata notifica del verbale, atteso che, essendo il difetto della consegna di quest'ultimo da imputare non già agli organi preposti all'accertamento bensì allo stesso contravventore, la contestazione personale, idonea ad adempiere alla funzione sostitutiva della notificazione degli estremi dell'infrazione, può considerarsi ugualmente avvenuta, così da dispensare dall'obbligo di cui all'art. 201 C.d.S. (Cass. 21 novembre 2002, n. 16420;
Cass. 29 settembre 2005, n. 19025).
Nel caso di specie la contravvenzione è stata contestata immediatamente al trasgressore personalmente il 22.04.2018 e il verbale di contestazione non è stato ricevuto dal trasgressore per sua stessa volontà, dovendo ritenersi la notifica del verbale regolare e completa sin dal momento della contestazione.
La mancata consegna del verbale di infrazione al trasgressore, dalla quale l'appellante pretende di ricavare la necessità della notifica, è dunque irrilevante, risultando pacifico che tale mancata consegna sia dipesa dalla "volontà" del trasgressore e dal rifiuto, in specie, di firmare il verbale e di ritirarlo.
Il rifiuto chiaramente non impedisce la notifica applicando in modo analogico il principio che discende dall'art.138 c.p.c. per il quale se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Parte appellante sostiene, però, la mancata veridicità dell'attestazione secondo la quale avrebbe rifiutato la consegna del verbale con esclusione della validità della notifica.
Orbene, come noto, l' art. 2700 del Codice Civile stabilisce: l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per la quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto (Suprema Corte di
Cassazione ord. 7 maggio 2018, n.10870)
Nel caso di specie, la querela di falso viene proposta tanto in primo grado quanto in appello in via “del tutto subordinata”.
Orbene, ritiene il Tribunale che la querela di falso deve essere proposta con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di falsità e le prove a sostegno. Non è ammissibile una proposizione generica o subordinata a esiti incerti di altre domande.
Argomentare diversamente vorrebbe dire che il Giudice dovrebbe esprimersi sull'ammissibilità della querela, che è antecedente logico rispetto alla decisione, rigettando prima i motivi proposti in via principale e valutando il merito delle questioni.
Si rileva, inoltre, che la relativa querela è inammissibile, non avendo Parte_1
rispettato i requisiti di forma previsti dalla legge.
Ai sensi dell'articolo 221 c.p.c. “La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale dell'udienza”.
L'art. 99 disp.att. c.p.c. prevede che “ la querela proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale”.
L'esigenza che la querela di falso sia proposta con procura speciale rilasciata dal proponente ad hoc al proprio difensore (o, in alternativa, mediante dichiarazione espressamente rilasciata in udienza dinanzi al giudice istruttore dal proponente medesimo) risponde alla necessità di garantire che la querela – tenuto conto della particolare gravità degli effetti che produce in caso di accoglimento, rimuovendo un atto o un documento dal mondo giuridico per accertata falsità – provenga direttamente dal proponente, e riferita inequivocabilmente ad uno o più documenti certamente identificati. Va quindi dato seguito all'orientamento, consolidato in giurisprudenza, per cui la querela di falso “soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela” (ex multis, Cass. Civ. sez.
II, sent. n. 16919 del 19.8.2015).
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l'Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere”.
Alla luce di tale pronunzia emerge che ai fini della proposizione della querela di falso,
è necessario che la procura speciale alle liti sia idonea ad attribuire tale potere anche in via incidentale e che, dalla stessa, debba quindi desumersi l'attribuzione di detto potere e debba recare l'espressa indicazione dell'attività da compiere.
Nel caso di specie, né la procura depositata in allegato all'atto di citazione per il primo grado, né la procura depositata in allegato all'atto di appello contengono la manifestazione esplicita da parte di della volontà di proporre querela Parte_1
in relazione ai documenti indicati in citazione.
In primo grado, inoltre, non veniva indicato alcun mezzo di prova a sostegno della querela proposta.
In secondo grado, se pur l'atto di citazione reca sotto la proposta querela di falso la firma dell'appellante, la stessa non è inserita in apposito mandato alla proposizione, né la firma è stata autenticata dal difensore.
Inoltre, quanto ai mezzi di prova, in appello ci si è limitati ad indicare quale testimone un soggetto per cui non sono stati nemmeno forniti i dati necessari per identificarlo, né sono stati articolati capitoli di prova in modo specifico.
Stante, quindi, la sussistenza della notifica del verbale in assenza di accertamenti contrari in ordine al diniego di consegna del verbale, l'opposizione proposta dall'odierna appellante principale è tardiva e inammissibile dovendosi dunque rigettare il ricorso proposto nei confronti della stessa. Il verbale risulta, infatti, indicare la violazione e presenta i requisiti essenziali e ad esso ha fatto seguito una precisa e dettagliata Annotazione di Servizio del 22 aprile 2018 in cui conformemente al verbale si è dato atto del diniego di firma e consegna del verbale.
Il verbale indicava la sanzione principale pecuniaria, quella del ritiro della patente quale sanzione accessoria nonché il numero dei punti decurtati permettendo al soggetto l'esercizio del suo diritto di difesa o l'adempimento spontaneo del pagamento.
Il verbale rifiutato indicava anche ai sensi dell'art.126 2° comma cds la procedura da seguire.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure sia condivisibile, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate ai Parte_1
sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 38/2021 del Giudice di Pace di Lagonegro;
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore di parte appellata, nella misura pari ad euro € 232,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte appellante
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1566 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Santo Manes, presso il cui studio in Paola (CS), alla Via
Valitutti n 18, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del Prefetto in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici in Potenza (PZ), al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 38/2021 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In primo grado, con ricorso depositato in cancelleria in data 24.09.2020,
[...]
proponeva, in riassunzione, opposizione avverso il verbale di contestazione Pt_1
n 940138128 elevato e contestato nell'immediatezza dai Carabinieri della Stazione di
EL (PZ) in data 22.04.2018 per la violazione degli art. 148, commi 12 e 16 C.d.s..
In particolare, nel verbale di contestazione opposto si legge quanto segue: “ il conducente del veicolo sopra indicato che percorreva la strada SS. 585 dir. Nord giunto all'altezza del km 25 + 100 ove è ubicata l'intersezione canalizzata ingresso Cont uscita dist. e l'intersezione con la strada comunale del Molingiulo, sorpassava altro veicolo (autovettura). La patente è ritirata e sarà inviata alla Prefettura Utg. di
Potenza”.
A fondamento del ricorso, eccepiva l'omessa notifica del verbale di Parte_1
contestazione con conseguente impossibilità di impugnazione del medesimo, nonché del successivo provvedimento di decurtazione dei punti e di sospensione della patente di guida, che riteneva illegittimi per non aver commesso i fatti addebitati, negando altresì di aver rifiutato la consegna del verbale.
In subordine, si riservava di proporre querela di falso nei modi e nei termini di cui agli art. 221 e ss. c.p.c.
Pertanto, concludeva all'adito Giudice di Pace di Lagonegro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità del verbale n. 940138128, redatto in data 22.04.2018 dai Carabinieri della Stazione di
EL;
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità della connessa decurtazione dei punti dalla patente di guida;
- accertare e dichiarare, altresì, la illegittimità e la inefficacia del provvedimento- mai conosciuto e mai notificato- di ritiro e conseguente sospensione della patente di guida per giorni trenta;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Con memoria difensiva, depositata in Cancelleria il 12.11.2020, si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, poi, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Istruita la causa con produzione documentale, la stessa veniva decisa con sentenza n.
38/2021 resa dal Giudice di Pace di Lagonegro, con la quale si dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente, confermando altresì i provvedimenti impugnati e con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione dell'art 112 c.p.c., dato che il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 126 bis C.d.S., nonché sull'esistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso.
Pertanto, la predetta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
- “ in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello avverso la sentenza
n.38/2021 del 26-3/18/05/2021, comunicata il 21 maggio 2021, resa dal Giudice di
Pace di Lagonegro, nella persona del Giudice, avv. Angelo Maria Esposito, e, per
l'effetto, in accoglimento della domanda:
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità del verbale n. 940138128, redatto in data 22.04.2018 dai Carabinieri della Stazione di
EL;
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o l'inefficacia e la conseguente nullità della connessa decurtazione dei punti dalla patente di guida;
- accertare e dichiarare, altresì, la illegittimità e la inefficacia del provvedimento- mai conosciuto e mai notificato- di ritiro e conseguente sospensione della patente di guida per giorni trenta;
- subordinatamente, autorizzare la presentazione della querela di falso ove ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto svolte al riguardo. Vinte le spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 11.04.2022, si costituiva la , la quale contestava l'atto di appello. Controparte_1
In particolare, l'appellata deduceva che il verbale del 22.05.2018 a cui si riferiva il
Giudice di prime cure era il verbale di notifica del provvedimento di sospensione della patente e di comunicazione della restituzione della patente di guida, nonché sosteneva l'irrilevanza dell'omessa notifica del verbale di contestazione, data l'immediata contestazione dell'infrazione.
Inoltre, sulla proposizione della querela di falso da parte dell'appellante, l'appellata eccepiva sia la mancata richiesta di sospensione del giudizio innanzi al Giudice di Pace sia l'assenza di un'autonoma azione innanzi al Giudice competente, nonché
l'inammissibilità dell'istanza per carenza di dati probatori su cui fondare l'accertamento svolto dai militari.
Pertanto, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare l'appello inammissibile, o, in subordine, rigettarlo in quanto privo di fondamento giuridico”.
In data 19.04.2022 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Mutata la persona fisica del Giudicante, all'esito dell'udienza del 17.01.2023, il
Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 10.10.2023.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, con provvedimento del 30.10.2025 il Giudice rinviava per discussione concedendo termine per note illustrative.
Passando al merito della res controversa, l'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
ne consegue pertanto che spetta ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. civile, sez. I, 7 marzo
2007). Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Spetta per contro all'opponente che deduca fatti specifici (esistenza di vizi procedurali,
l'inaffidabilità dei risultati degli accertamenti, la mancata contestazione della trasgressione) fornire la prova del proprio assunto.
Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di violazioni del codice della strada, la regola secondo cui l'omessa contestazione immediata (ove possibile) o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende all'ipotesi in cui sia intervenuta una immediata contestazione, semplicemente orale, dell'infrazione e detta contestazione risulti accompagnata dalla stesura di un sommario processo verbale, il quale venga consegnato, al termine della redazione, al trasgressore, ovvero rechi l'indicazione dei motivi della mancata consegna immediata, come appunto del fatto che tale consegna sia stata impedita dal rifiuto, opposto dall'interessato, dapprima di sottoscrivere e, quindi, di ricevere in copia il verbale medesimo all'atto della contestazione della violazione, onde, nel caso appunto di un simile rifiuto, il contravventore non può, poi, dedurre, in sede di opposizione, la mancata notifica del verbale, atteso che, essendo il difetto della consegna di quest'ultimo da imputare non già agli organi preposti all'accertamento bensì allo stesso contravventore, la contestazione personale, idonea ad adempiere alla funzione sostitutiva della notificazione degli estremi dell'infrazione, può considerarsi ugualmente avvenuta, così da dispensare dall'obbligo di cui all'art. 201 C.d.S. (Cass. 21 novembre 2002, n. 16420;
Cass. 29 settembre 2005, n. 19025).
Nel caso di specie la contravvenzione è stata contestata immediatamente al trasgressore personalmente il 22.04.2018 e il verbale di contestazione non è stato ricevuto dal trasgressore per sua stessa volontà, dovendo ritenersi la notifica del verbale regolare e completa sin dal momento della contestazione.
La mancata consegna del verbale di infrazione al trasgressore, dalla quale l'appellante pretende di ricavare la necessità della notifica, è dunque irrilevante, risultando pacifico che tale mancata consegna sia dipesa dalla "volontà" del trasgressore e dal rifiuto, in specie, di firmare il verbale e di ritirarlo.
Il rifiuto chiaramente non impedisce la notifica applicando in modo analogico il principio che discende dall'art.138 c.p.c. per il quale se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Parte appellante sostiene, però, la mancata veridicità dell'attestazione secondo la quale avrebbe rifiutato la consegna del verbale con esclusione della validità della notifica.
Orbene, come noto, l' art. 2700 del Codice Civile stabilisce: l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per la quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto (Suprema Corte di
Cassazione ord. 7 maggio 2018, n.10870)
Nel caso di specie, la querela di falso viene proposta tanto in primo grado quanto in appello in via “del tutto subordinata”.
Orbene, ritiene il Tribunale che la querela di falso deve essere proposta con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di falsità e le prove a sostegno. Non è ammissibile una proposizione generica o subordinata a esiti incerti di altre domande.
Argomentare diversamente vorrebbe dire che il Giudice dovrebbe esprimersi sull'ammissibilità della querela, che è antecedente logico rispetto alla decisione, rigettando prima i motivi proposti in via principale e valutando il merito delle questioni.
Si rileva, inoltre, che la relativa querela è inammissibile, non avendo Parte_1
rispettato i requisiti di forma previsti dalla legge.
Ai sensi dell'articolo 221 c.p.c. “La querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale dell'udienza”.
L'art. 99 disp.att. c.p.c. prevede che “ la querela proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale”.
L'esigenza che la querela di falso sia proposta con procura speciale rilasciata dal proponente ad hoc al proprio difensore (o, in alternativa, mediante dichiarazione espressamente rilasciata in udienza dinanzi al giudice istruttore dal proponente medesimo) risponde alla necessità di garantire che la querela – tenuto conto della particolare gravità degli effetti che produce in caso di accoglimento, rimuovendo un atto o un documento dal mondo giuridico per accertata falsità – provenga direttamente dal proponente, e riferita inequivocabilmente ad uno o più documenti certamente identificati. Va quindi dato seguito all'orientamento, consolidato in giurisprudenza, per cui la querela di falso “soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela” (ex multis, Cass. Civ. sez.
II, sent. n. 16919 del 19.8.2015).
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con l'Ordinanza n. 1058 del 21/01/2021, hanno enucleato il seguente principio di diritto: “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere”.
Alla luce di tale pronunzia emerge che ai fini della proposizione della querela di falso,
è necessario che la procura speciale alle liti sia idonea ad attribuire tale potere anche in via incidentale e che, dalla stessa, debba quindi desumersi l'attribuzione di detto potere e debba recare l'espressa indicazione dell'attività da compiere.
Nel caso di specie, né la procura depositata in allegato all'atto di citazione per il primo grado, né la procura depositata in allegato all'atto di appello contengono la manifestazione esplicita da parte di della volontà di proporre querela Parte_1
in relazione ai documenti indicati in citazione.
In primo grado, inoltre, non veniva indicato alcun mezzo di prova a sostegno della querela proposta.
In secondo grado, se pur l'atto di citazione reca sotto la proposta querela di falso la firma dell'appellante, la stessa non è inserita in apposito mandato alla proposizione, né la firma è stata autenticata dal difensore.
Inoltre, quanto ai mezzi di prova, in appello ci si è limitati ad indicare quale testimone un soggetto per cui non sono stati nemmeno forniti i dati necessari per identificarlo, né sono stati articolati capitoli di prova in modo specifico.
Stante, quindi, la sussistenza della notifica del verbale in assenza di accertamenti contrari in ordine al diniego di consegna del verbale, l'opposizione proposta dall'odierna appellante principale è tardiva e inammissibile dovendosi dunque rigettare il ricorso proposto nei confronti della stessa. Il verbale risulta, infatti, indicare la violazione e presenta i requisiti essenziali e ad esso ha fatto seguito una precisa e dettagliata Annotazione di Servizio del 22 aprile 2018 in cui conformemente al verbale si è dato atto del diniego di firma e consegna del verbale.
Il verbale indicava la sanzione principale pecuniaria, quella del ritiro della patente quale sanzione accessoria nonché il numero dei punti decurtati permettendo al soggetto l'esercizio del suo diritto di difesa o l'adempimento spontaneo del pagamento.
Il verbale rifiutato indicava anche ai sensi dell'art.126 2° comma cds la procedura da seguire.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure sia condivisibile, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate ai Parte_1
sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi stante la semplicità delle questioni affrontate.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 38/2021 del Giudice di Pace di Lagonegro;
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore di parte appellata, nella misura pari ad euro € 232,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco