Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 dicembre 1983
Art. 2.
Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
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