Ordinanza collegiale 20 luglio 2021
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 20/07/2021, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 01316/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2020, proposto da
Gelmini Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Cacciari e Michele Ottani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Piacentini, Giovanni Caputi, Matteo Corbo ed Elena Mitzman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
- serbato dall'Istituto resistente sulla diffida inviata da Gelmini s.r.l. in data 20.2.2020, con la quale quest'ultima ha intimato l'Istituto medesimo a perfezionare l'iter della procedura di gara indetta per la concessione della coltivazione della cava di marmo di proprietà dell'Istituto sita in località "Bisele", assegnando a tal fine all'Ente concedente il termine di 15 giorni e riservandosi ogni iniziativa in ipotesi di esito negativo della diffida;
- per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla suddetta diffida e della fondatezza della relativa pretesa, con la condanna dell'Istituto resistente a procedere all'espletamento della gara;
- per la nomina, per il caso di perdurante inadempimento, di un commissario ad acta, affinché provveda in sostituzione dell'Istituto resistente;
¬- per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c.;
- per il risarcimento del danno da ritardo e/o dell'indennizzo anche ai sensi dell'art. 2bis, legge n. 241/1990 derivante dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di gara e/o dal ritardo nella conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente, nulla opponendo il difensore dell’Istituto resistente, ha chiesto il rinvio dell’udienza;
Ritenuto, in accoglimento dell’istanza, di rinviare la causa all’udienza camerale del 15 dicembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) rinvia la causa all’udienza camerale del 15 dicembre 2021.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO