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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/11/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14991/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14991/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Alberto RAUSA C.F._1
ATTORE
ATTORE
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. Marianna SPARTA'
CONVENUTO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e nei confronti di
CON RIFERIMENTO AL Controparte_2
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. BZ8C040035P (codice fiscale e partita IVA , in persona della dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3
quale Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, con il patrocinio dell'avv. Giorgio GRASSO
ER HI
CONCLUSIONI Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del
28.04.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento (29.04.2025).
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale, quantificati in € 18.515,26 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che nel 2008, a seguito di sinistro stradale, Parte_1 conferiva mandato all'avv. per difenderlo in giudizio. Il legale depositava comparsa di CP_1
risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (NA) e domanda riconvenzionale nei suoi confronti, quest'ultima dichiarata in parte inammissibile, e la causa si concludeva con condanna di al risarcimento e alle spese. Successivamente, la Parte_1
sentenza veniva notificata il 09.10.2018 presso lo studio del convenuto, ma quest'ultimo comunicava l'esito al cliente solo il 19.11.2018, oltre il termine utile per proporre appello, impedendo ogni possibilità di gravame.
pagina 2 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva la sussistenza di due profili di responsabilità del difensore quale violazione dei doveri di diligenza e informazione ex artt. 1176 e 2230 c.c., e, segnatamente, per avere omesso di proporre appello nei termini, compromettendo la chance di riforma della sentenza, e di avere svolto difesa inadeguata nel primo grado proponendo nei confronti di NA domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile. Chiedeva, pertanto, accertare la responsabilità contrattuale del convenuto e condannarlo al risarcimento dei danni specificamente indicati e corrispondenti alle spese a vario titolo poste a suo carico all'esito del giudizio avanti al tribunale, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
§§§§§ si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, fissare nuova udienza CP_1
per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa CP_2 Controparte_2
ancora in via preliminare, in rito, chiedeva dichiarare la nullità della citazione per difetto
[...] di rappresentanza e per mancato rispetto dei termini a comparire;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
In subordine, parte convenuta chiedeva che il convenuto fosse tenuto indenne dalla Compagnia assicurativa.
La difesa di contestava la fondatezza, nel merito, dei profili di responsabilità CP_1
indicati dall'attore e rappresentava che già nel 2008 l'attore aveva manifestato espressa volontà di non proseguire la causa e non aveva fornito ulteriori elementi probatori proprio sui profili sui quali era fondata la domanda nei confronti di NA, limitandosi a trasmettere solo un attestato della Polizia Locale (quello prodotto in giudizio). La sentenza del 2018 aveva accertato la responsabilità esclusiva del per il tamponamento a catena che aveva Parte_1
determinato l'avvio del giudizio, ritenendo la insussistenza dei profili addotti per contrastare la domanda risarcitoria.
pagina 3 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che non vi fosse nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato e che la tardiva comunicazione della sentenza non aveva prodotto alcun pregiudizio, poiché l'appello sarebbe stato comunque rigettato.
§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa di la Compagnia si Controparte_2
costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal e, in subordine, il rigetto della chiamata in garanzia o, in ulteriore subordine, CP_4
il contenimento dell'eventuale obbligazione di garanzia nei limiti di polizza (massimale €
500.000,00 e franchigia € 1.000,00) e secondo le condizioni contrattuali.
La difesa della Compagnia sosteneva come la domanda del doveva considerarsi CP_4 infondata evidenziando che la sentenza di condanna del Tribunale aveva accertato la sua responsabilità esclusiva nel sinistro, e non vi era alcun elemento che dimostrava che un eventuale appello avrebbe avuto esito favorevole.
Quanto alla domanda di manleva, la difesa della Compagnia sosteneva come la stessa fosse comunque inoperante perché la polizza non copriva il caso di specie (pregressa conoscenza di circostanze idonee a generare richiesta di risarcimento, inosservanza di obblighi contrattuali, eventuale dolo, e altre esclusioni).
In subordine, anche in ipotesi di operatività della polizza, veniva evidenziato che la garanzia avrebbe dovuto essere limitata dal massimale e dalla franchigia, e subordinata all'assenza di altre assicurazioni.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. ribadendo le rispettive posizioni e articolando istanze istruttorie.
Con ordinanza del 20.11.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie.
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Indi, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.04.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento (29.04.2025).
§§§§§
Procedendo con l'esame del merito, deve premettersi che i profili di responsabilità del professionista convenuto risultano articolati in una duplice contestazione:
a) mancanza di diligenza nella decisione di svolgere, nei confronti della chiamata in causa di NA, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal
(oltre che domanda di garanzia impropria per tenere indenne il CP_4
con riguardo ai danni subiti dall'attore di quel giudizio); CP_4
b) mancanza di diligenza nella comunicazione dell'esito del giudizio, operata in epoca successiva alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione.
Deve premettersi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente in capo al cliente, quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato (ove provato), l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
In altri termini, non è sufficiente allegare e provare il contestato inadempimento ma è necessario, con giudizio controfattuale, provare che il diverso comportamento professionale avrebbe condotto, in termini probabilistici (più probabile che non) al raggiungimento del risultato sperato:
'Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni, che a norma dell'art. 1223
c.c. devono essere dimostrati in concreto e consistere in una diminuzione patrimoniale, conseguiti alla mancata comunicazione dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole, con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione, deve dimostrare che questa, ove proposta, avrebbe avuto concrete probabilità di essere
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accolta. Quindi il cliente non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto, secondo il criterio del “più probabile che non”, poiché l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa attraverso
l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n.20828; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005 n.16846; Cass. civ., sez. II, 27 marzo
2006 n.6967; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2007 n.974; Cass. civ., sez. II, 27 maggio
2009 n.12354; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013 n.2638; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre
2017 n.25112; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020 n.13873; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio
2024 n.2109; Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2024 n.24007; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024 n.28903).
§§§§§
In punto di fatto, parte attrice ha contestato la violazione dei doveri professionali sotto il profilo della mancanza di diligenza e 'per carenza di allegazione' ed ha quantificato i danni nelle seguenti 'poste':
a) euro 3.427,00 oltre interessi, pari alla somma per la quale è stato condannato il in sentenza Parte_1
b) € 4.500,00 oltre rimborso spese, CPA ed IVA, come da sentenza, pari alle spese liquidate in favore dell'attore;
c) € 4.500,00 oltre rimborso spese, CPA ed IVA, come da sentenza per le spese liquidate in favore della terza chiamata NA
d) € 1.000,00 pari all'ammontare della condanna ex art.96 c.p.c.;
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e) € 956,18 pari alle spese liquidate in favore del CTU
Il giudizio nel quale l'avv. aveva difeso il come già più volte detto, si CP_1 CP_4
era concluso con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del e con la CP_4 esclusione di responsabilità in capo all'NA; inoltre, in corso di causa la Compagnia assicuratrice aveva proceduto a pagamento parziale (euro 12.500,00), con la conseguenza che, operata definitiva quantificazione in euro 15.927,40, il e la Compagnia erano Parte_1 state condannate, in solido, al pagamento del residuo danno di euro 3.427,00.
§§§§§
Nell'ambito del presente giudizio la domanda non contiene alcuna indicazione in ordine alla diversa allegazione che il difensore avrebbe dovuto operare in primo grado per contrastare la domanda risarcitoria.
La sentenza del Tribunale che aveva definito quel giudizio dava atto del fatto che la difesa del non aveva svolto sufficiente allegazione con riguardo alle circostanze che Parte_1 avrebbero potuto determinare una responsabilità dell'NA.
Tuttavia in questo giudizio, in aderenza ai principi interpretativi sopra riportati, non sono state a sua loro volta allegate le ulteriori e diverse circostanze che nell'ambito di quel giudizio avrebbero dovuto essere allegate o per contrastare le domande dell'attore o per sostenere la responsabilità dell'NA.
Pertanto, già sotto questo preliminare profilo, non può ritenersi sussistente alcuna mancanza di diligenza nella gestione della difesa in quanto non risultano chiariti i comportamenti processuali che l'avv. avrebbe dovuto tenere per evitare la affermazione di CP_1
responsabilità esclusiva del e, conseguentemente, per evitare la condanna al Parte_1 pagamento del danno che residuava dopo il pagamento parziale operato dalla Compagnia.
La conseguenza è che con riguardo alle 'poste' sub a), b), c) ed e) sopra indicate non sussiste alcuna responsabilità ascrivibile al professionista in quanto la condanna è esclusivamente conseguenza della condotta tenuta dal in occasione del sinistro e non risulta Parte_1
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offerto alcun elemento in ipotesi favorevole al utile per pervenire ad un Parte_1 risultato processuale differente;
con l'ulteriore conseguenza che:
- nessuna responsabilità per la condanna al pagamento del residuo danno può ritenersi sussistente in capo all'avv. 'posta' sub a); CP_1
- nessuna responsabilità può, ancora, ritenersi sussistente in capo all'avv. per CP_1
la condanna del al pagamento delle spese in favore dell'attore e Parte_1
della terza chiamata in causa ('poste' sub b e c) nonché al pagamento delle spese di
C.T.U. (posta sub e), costituendo tali pronunce consequenziale applicazione del principio di soccombenza.
La mancanza di elementi nei termini sopra specificati comporta che la insussistenza di tali
'voci' di danno esclude possibili responsabilità del professionista ove fosse provato (profilo che sarà esaminato in seguito) che il aveva perso la possibilità di proporre appello. Parte_1
Ed invero, non risultando provato e, ancor prima allegato, che l'appello avrebbe consentito di pervenire ad una pronuncia di esclusione di responsabilità del per i danni Parte_1
conseguenti al sinistro oggetto di quel giudizio, non può profilarsi alcuna responsabilità per la mancata impugnazione della sentenza.
§§§§§
Quanto alla 'posta' sub e), quella collegata alla condanna ex art.96 c.p.c., dalla sentenza risulta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente responsabilità aggravata del nei Parte_1 seguenti termini:
'Le spese del primo grado non sono rifondibili in questa sede. Infatti sono state espressamente compensate in sentenza e casomai si doveva proporre appello avverso quel capo della decisione. La condotta del che ha esposto Parte_1
immotivatamente l'attore ad altro giudizio innanzi al Tribunale ed alle conseguenti spese è, invece, valutabile ex art.96 c.p.c.' (cfr. pag.5 della sentenza).
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In dispositivo, poi, si legge: 'condanna il al pagamento ex art.96 c.p.c. a Parte_1 pagare all'attore la somma di euro 1.000,00'.
Ebbene, la motivazione della sentenza di primo grado n.3149/2018 del 24.07.2018 in parte qua, sebbene in termini molto sintetici, tratta in un unico periodo (nei termini testualmente riportati)
1) la questione relativa alle spese processuali del giudizio che si era svolto avanti al giudice di pace di Paternò (indicandolo quale 'giudizio di primo grado') avanti al quale era stato originariamente convenuto il e definito con sentenza Parte_1 in rito (di incompetenza per valore);
2) la ritenuta sussistenza di profili di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
La parte sub 1) è estranea ed irrilevante nella presente sede.
La parte sub 2), posto che il non ha introdotto il giudizio che, invece, era stato Parte_1
prima avviato avanti al giudice di pace dal danneggiato e poi dallo stesso riassunto avanti al
Tribunale, fa riferimento, verosimilmente, al fatto che la difesa del si era Parte_1
sviluppata ampliando il tema, coinvolgendo nel giudizio, quale terzo chiamato in causa,
l'NA.
Con riguardo a tale chiamata in causa, con la quale il sulla base di prospettata Parte_1 responsabilità dell'NA nella manutenzione della strada, aveva da un lato chiesto di essere tenuta indenne dagli effetti della domanda dell'attore, dall'altro di essere risarcita dei danni patiti direttamente a seguito del sinistro.
La prima domanda svolta nei confronti di NA è stata qualificata come di 'garanzia propria' ed è stato affermato che 'per questa part la domanda è ammissibile'. Per quel che rileva, con la chiamata in causa il convenuto intendeva, più propriamente, affermare che il terzo chiamato era tenuto al risarcimento direttamente nei confronti dell'attore, secondo uno schema sicuramente ammissibile (Cass. civ., sez. VI, 1 giugno 2021 n.15232).
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La seconda, quella 'volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro stradale', è stata ritenuta inammissibile.
La speciale condanna ex art.96 c.p.c. appare collegata alla iniziativa, ritenuta inammissibile, di domanda riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato.
Ora, delle due l'una:
- o la decisione del Tribunale sul punto doveva ritenersi corretta, e allora appare profilabile la responsabilità del professionista, attesa la natura squisitamente tecnica della ritenuta inammissibilità e, quindi, della ritenuta temerarietà della domanda;
- o la decisione del Tribunale sul punto non poteva ritenersi corretta o sotto il profilo della inammissibilità o sotto il profilo della temerarietà, e allora sussistevano ragioni per proporre appello per riformare sul punto la sentenza e, così, fare venire meno la condanna ex art.96 c.p.c..
La difesa di parte convenuta non ha svolto censure sulla specifica valutazione del Tribunale circa la inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti dal svolta nei confronti di NA, né sulla ritenuta temerarietà. Parte_1
Poiché tale iniziativa processuale, valutata come temeraria, ha comportato la condanna del al pagamento della somma di euro 1.000,00, limitatamente a tale somma deve Parte_1 ritenersi sussistente responsabilità professionale dell'avv. CP_1
Pertanto, posto che la condanna del al risarcimento dei danni e le Parte_1 consequenziali condanne al pagamento delle spese di lite e di C.T.U. non hanno avuto genesi in comportamenti professionalmente censurabili del professionista convenuto, per tali profili non sussiste responsabilità; il mancato appello non avrebbe potuto modificare tali parti della sentenza in quanto non risulta offerto alcun elemento per ritenere che in secondo grado sarebbe stata esclusa o limitata la ritenuta responsabilità esclusiva del e che non Parte_1 avrebbe trovato applicazione, quanto alle spese, il principio di soccombenza.
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§§§§§
Solo per completezza di esposizione, va anche evidenziata la irrilevanza della pronuncia del
Tribunale che, con riferimento alla posizione della Compagnia, aveva ritenuto di compensare le spese processuali 'attesa la condotta processuale della convenuta'.
Al di là del fatto che il Tribunale aveva ritenuto di potere compensare le spese per ragioni specifiche riguardanti la convenuta Compagnia, che quindi non avrebbero potuto 'estendersi' al deve comunque evidenziarsi che la statuizione, sintetica (nei termini Parte_1
testualmente sopra riportati), non chiarisce le ragioni per le quali fosse stato possibile discostarsi dalla applicazione dei principi di cui all'art.91 c.p.c.; ed invero, il pagamento operato dalla Compagnia è stato parziale, senza alcun ristoro per spese legali ed è stato effettuato in corso di causa, tanto che parte attrice ha avuto necessità di proseguire il giudizio ottenendo un risarcimento in termini più ampi;
in questi termini avrebbe dovuto ritenersi sussistente l'obbligo della Compagnia di corrispondere all'attore le spese del giudizio sotto il duplice profilo della soccombenza e della causalità.
Pertanto, la pronuncia sulle spese adottata nei confronti della non avrebbe potuto Parte_2 giovare in alcun modo, in caso di appello, in favore del Parte_1
§§§§§
Accertata la responsabilità del professionista limitatamente alla condanna del Parte_1
ex art.96 c.p.c. ed alle ragioni per le quali l'appello avrebbe dovuto considerarsi alternativamente utile (ove la pronuncia fosse stata considerata errata) o inutile (ove la pronuncia fosse stata considerata corretta), devono considerarsi assorbiti i motivi legati alla sostenuta tardività della comunicazione della sentenza ed alla conseguente perdita della possibilità di proporre impugnazione.
Ed invero, ove tali ragioni fossero considerate fondate, il avrebbe avuto diritto Parte_1 al risarcimento delle sole somme oggetto della condanna ex art.96 c.p.c.; ove fossero considerate infondate, resterebbe, come già detto, responsabilità del convenuto per la condanna pagina 11 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ex at.96 c.p.c. per temerarietà della iniziativa svolta nei confronti di NA di richiesta di risarcimento dei danni patiti dallo stesso Parte_1
§§§§§
In conclusione, la domanda può ritenersi fonata nei limiti sopra specificati, ed il danno può quantificarsi nella somma oggetto di condanna ex art.96 c.p.c., pari ad euro 1.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Con riferimento alla posizione della convenuta con specifico Controparte_2 riferimento alla copertura assicurativa ed alla posizione di garanzia, ritiene questo giudice che le cause di esclusione sostenute dalla difesa debbano considerarsi infondate.
Anzitutto va affermato come sia pacifico inter partes che il convenuto aveva sottoscritto polizza assicurativa che era valida ed efficace con riguardo al sinistro denunciato, oggetto del presente giudizio.
La difesa della Compagnia ha sostenuto la operatività della causa di esclusione costituita dalla pregressa conoscenza (rispetto alla conclusione del contratto) della richiesta di risarcimento e ciò sotto il profilo della sussistenza di '…qualsiasi circostanza di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una RICHIESTA DI
RISARCIMENTO nei confronti dell'ASSICURATO'.
In particolare, la difesa ha sostenuto che in data 12.12.2018, allorché fu sottoscritto il contratto assicurativo, l'avv. ra a conoscenza della mancata proposizione dell'appello e, ancora, CP_1 nel caso specifico doveva considerarsi una 'omissione volontaria' o comunque, un
'comportamento gravemente negligente'; ancora più gravemente, veniva sostenuta la sussistenza di 'dolo dell'assicurato' per atti intenzionalmente compiuti ('sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi').
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Ritiene questo giudice che non possa considerarsi sussistente alcuna delle cause di esclusione sostenuta dalla difesa della Compagnia.
Ed invero, al momento della conclusione del contratto l'avv. on poteva avere alcuna CP_1 univoca cognizione del fatto che la mancata proposizione dell'appello avrebbe potuto essergli in qualche modo addebitata dal cliente e, d'altra parte, nemmeno la Compagnia ha argomentato circa la positiva prospettiva, in termini prognostici, di un esito favorevole dell'appello.
Ancor meno può ritenersi la sussistenza del 'dolo dell'assicurato'; tale situazione implica condotte intenzionalmente poste in essere dal professionista in danno del cliente mentre nel caso specifico è emersa unicamente una non corretta valutazione circa la praticabilità di domanda riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato che aveva determinato una condanna ex art.96 c.p.c. o una colposa mancata impugnazione per ottenere annullamento della sentenza limitatamente a tale parte.
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcun danno derivante da 'fatto doloso'.
§§§§§
La chiamata in garanzia, quindi, deve ritenersi perfettamente operante;
tuttavia, deve considerarsi il limite di franchigia, pari ad euro 1.000,00.
Pertanto, nel caos specifico di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
1.000,00 oltre interesse, la garanzia potrà ritenersi operante solo per la parte eccedente la somma di euro 1.000,00.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla parziale soccombenza di entrambe le parti, con riconoscimento di responsabilità nei limitati termini sopra evidenziati, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.14991/2021 R.G., in parziale accoglimento delle domande,
DA il convenuto al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo; DA la terza chiamata a tenere indenne il Controparte_2
convenuto per ogni somma ulteriore rispetto alla franchigia di euro 1.000,00 CP_1 che sarà corrisposta a titolo di condanna ex art.96 c.p.c. dipendente dalla sentenza n.3149/2018 di questo Tribunale;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 15 novembre 2025.
IL GIUDICE
NI IO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice NI IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14991/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Alberto RAUSA C.F._1
ATTORE
ATTORE
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. Marianna SPARTA'
CONVENUTO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e nei confronti di
CON RIFERIMENTO AL Controparte_2
RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. BZ8C040035P (codice fiscale e partita IVA , in persona della dott.ssa P.IVA_1 Controparte_3
quale Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, con il patrocinio dell'avv. Giorgio GRASSO
ER HI
CONCLUSIONI Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del
28.04.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento (29.04.2025).
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio chiedendo la Parte_1 CP_1 condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti per responsabilità professionale, quantificati in € 18.515,26 o nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La difesa di parte attrice esponeva che nel 2008, a seguito di sinistro stradale, Parte_1 conferiva mandato all'avv. per difenderlo in giudizio. Il legale depositava comparsa di CP_1
risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo (NA) e domanda riconvenzionale nei suoi confronti, quest'ultima dichiarata in parte inammissibile, e la causa si concludeva con condanna di al risarcimento e alle spese. Successivamente, la Parte_1
sentenza veniva notificata il 09.10.2018 presso lo studio del convenuto, ma quest'ultimo comunicava l'esito al cliente solo il 19.11.2018, oltre il termine utile per proporre appello, impedendo ogni possibilità di gravame.
pagina 2 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva la sussistenza di due profili di responsabilità del difensore quale violazione dei doveri di diligenza e informazione ex artt. 1176 e 2230 c.c., e, segnatamente, per avere omesso di proporre appello nei termini, compromettendo la chance di riforma della sentenza, e di avere svolto difesa inadeguata nel primo grado proponendo nei confronti di NA domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile. Chiedeva, pertanto, accertare la responsabilità contrattuale del convenuto e condannarlo al risarcimento dei danni specificamente indicati e corrispondenti alle spese a vario titolo poste a suo carico all'esito del giudizio avanti al tribunale, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
§§§§§ si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, fissare nuova udienza CP_1
per consentire la chiamata in causa della compagnia assicurativa CP_2 Controparte_2
ancora in via preliminare, in rito, chiedeva dichiarare la nullità della citazione per difetto
[...] di rappresentanza e per mancato rispetto dei termini a comparire;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
In subordine, parte convenuta chiedeva che il convenuto fosse tenuto indenne dalla Compagnia assicurativa.
La difesa di contestava la fondatezza, nel merito, dei profili di responsabilità CP_1
indicati dall'attore e rappresentava che già nel 2008 l'attore aveva manifestato espressa volontà di non proseguire la causa e non aveva fornito ulteriori elementi probatori proprio sui profili sui quali era fondata la domanda nei confronti di NA, limitandosi a trasmettere solo un attestato della Polizia Locale (quello prodotto in giudizio). La sentenza del 2018 aveva accertato la responsabilità esclusiva del per il tamponamento a catena che aveva Parte_1
determinato l'avvio del giudizio, ritenendo la insussistenza dei profili addotti per contrastare la domanda risarcitoria.
pagina 3 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che non vi fosse nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato e che la tardiva comunicazione della sentenza non aveva prodotto alcun pregiudizio, poiché l'appello sarebbe stato comunque rigettato.
§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa di la Compagnia si Controparte_2
costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal e, in subordine, il rigetto della chiamata in garanzia o, in ulteriore subordine, CP_4
il contenimento dell'eventuale obbligazione di garanzia nei limiti di polizza (massimale €
500.000,00 e franchigia € 1.000,00) e secondo le condizioni contrattuali.
La difesa della Compagnia sosteneva come la domanda del doveva considerarsi CP_4 infondata evidenziando che la sentenza di condanna del Tribunale aveva accertato la sua responsabilità esclusiva nel sinistro, e non vi era alcun elemento che dimostrava che un eventuale appello avrebbe avuto esito favorevole.
Quanto alla domanda di manleva, la difesa della Compagnia sosteneva come la stessa fosse comunque inoperante perché la polizza non copriva il caso di specie (pregressa conoscenza di circostanze idonee a generare richiesta di risarcimento, inosservanza di obblighi contrattuali, eventuale dolo, e altre esclusioni).
In subordine, anche in ipotesi di operatività della polizza, veniva evidenziato che la garanzia avrebbe dovuto essere limitata dal massimale e dalla franchigia, e subordinata all'assenza di altre assicurazioni.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. ribadendo le rispettive posizioni e articolando istanze istruttorie.
Con ordinanza del 20.11.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie.
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Indi, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 28.04.2025 la causa veniva posta in decisione con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento (29.04.2025).
§§§§§
Procedendo con l'esame del merito, deve premettersi che i profili di responsabilità del professionista convenuto risultano articolati in una duplice contestazione:
a) mancanza di diligenza nella decisione di svolgere, nei confronti della chiamata in causa di NA, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal
(oltre che domanda di garanzia impropria per tenere indenne il CP_4
con riguardo ai danni subiti dall'attore di quel giudizio); CP_4
b) mancanza di diligenza nella comunicazione dell'esito del giudizio, operata in epoca successiva alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione.
Deve premettersi che, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente in capo al cliente, quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato (ove provato), l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto.
In altri termini, non è sufficiente allegare e provare il contestato inadempimento ma è necessario, con giudizio controfattuale, provare che il diverso comportamento professionale avrebbe condotto, in termini probabilistici (più probabile che non) al raggiungimento del risultato sperato:
'Il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni, che a norma dell'art. 1223
c.c. devono essere dimostrati in concreto e consistere in una diminuzione patrimoniale, conseguiti alla mancata comunicazione dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole, con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione, deve dimostrare che questa, ove proposta, avrebbe avuto concrete probabilità di essere
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accolta. Quindi il cliente non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello di tale pronuncia in senso a lui favorevole, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia in questione oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto, secondo il criterio del “più probabile che non”, poiché l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa attraverso
l'enunciato “controfattuale” che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato' (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n.20828; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005 n.16846; Cass. civ., sez. II, 27 marzo
2006 n.6967; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2007 n.974; Cass. civ., sez. II, 27 maggio
2009 n.12354; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013 n.2638; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre
2017 n.25112; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020 n.13873; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio
2024 n.2109; Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2024 n.24007; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024 n.28903).
§§§§§
In punto di fatto, parte attrice ha contestato la violazione dei doveri professionali sotto il profilo della mancanza di diligenza e 'per carenza di allegazione' ed ha quantificato i danni nelle seguenti 'poste':
a) euro 3.427,00 oltre interessi, pari alla somma per la quale è stato condannato il in sentenza Parte_1
b) € 4.500,00 oltre rimborso spese, CPA ed IVA, come da sentenza, pari alle spese liquidate in favore dell'attore;
c) € 4.500,00 oltre rimborso spese, CPA ed IVA, come da sentenza per le spese liquidate in favore della terza chiamata NA
d) € 1.000,00 pari all'ammontare della condanna ex art.96 c.p.c.;
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e) € 956,18 pari alle spese liquidate in favore del CTU
Il giudizio nel quale l'avv. aveva difeso il come già più volte detto, si CP_1 CP_4
era concluso con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del e con la CP_4 esclusione di responsabilità in capo all'NA; inoltre, in corso di causa la Compagnia assicuratrice aveva proceduto a pagamento parziale (euro 12.500,00), con la conseguenza che, operata definitiva quantificazione in euro 15.927,40, il e la Compagnia erano Parte_1 state condannate, in solido, al pagamento del residuo danno di euro 3.427,00.
§§§§§
Nell'ambito del presente giudizio la domanda non contiene alcuna indicazione in ordine alla diversa allegazione che il difensore avrebbe dovuto operare in primo grado per contrastare la domanda risarcitoria.
La sentenza del Tribunale che aveva definito quel giudizio dava atto del fatto che la difesa del non aveva svolto sufficiente allegazione con riguardo alle circostanze che Parte_1 avrebbero potuto determinare una responsabilità dell'NA.
Tuttavia in questo giudizio, in aderenza ai principi interpretativi sopra riportati, non sono state a sua loro volta allegate le ulteriori e diverse circostanze che nell'ambito di quel giudizio avrebbero dovuto essere allegate o per contrastare le domande dell'attore o per sostenere la responsabilità dell'NA.
Pertanto, già sotto questo preliminare profilo, non può ritenersi sussistente alcuna mancanza di diligenza nella gestione della difesa in quanto non risultano chiariti i comportamenti processuali che l'avv. avrebbe dovuto tenere per evitare la affermazione di CP_1
responsabilità esclusiva del e, conseguentemente, per evitare la condanna al Parte_1 pagamento del danno che residuava dopo il pagamento parziale operato dalla Compagnia.
La conseguenza è che con riguardo alle 'poste' sub a), b), c) ed e) sopra indicate non sussiste alcuna responsabilità ascrivibile al professionista in quanto la condanna è esclusivamente conseguenza della condotta tenuta dal in occasione del sinistro e non risulta Parte_1
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offerto alcun elemento in ipotesi favorevole al utile per pervenire ad un Parte_1 risultato processuale differente;
con l'ulteriore conseguenza che:
- nessuna responsabilità per la condanna al pagamento del residuo danno può ritenersi sussistente in capo all'avv. 'posta' sub a); CP_1
- nessuna responsabilità può, ancora, ritenersi sussistente in capo all'avv. per CP_1
la condanna del al pagamento delle spese in favore dell'attore e Parte_1
della terza chiamata in causa ('poste' sub b e c) nonché al pagamento delle spese di
C.T.U. (posta sub e), costituendo tali pronunce consequenziale applicazione del principio di soccombenza.
La mancanza di elementi nei termini sopra specificati comporta che la insussistenza di tali
'voci' di danno esclude possibili responsabilità del professionista ove fosse provato (profilo che sarà esaminato in seguito) che il aveva perso la possibilità di proporre appello. Parte_1
Ed invero, non risultando provato e, ancor prima allegato, che l'appello avrebbe consentito di pervenire ad una pronuncia di esclusione di responsabilità del per i danni Parte_1
conseguenti al sinistro oggetto di quel giudizio, non può profilarsi alcuna responsabilità per la mancata impugnazione della sentenza.
§§§§§
Quanto alla 'posta' sub e), quella collegata alla condanna ex art.96 c.p.c., dalla sentenza risulta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente responsabilità aggravata del nei Parte_1 seguenti termini:
'Le spese del primo grado non sono rifondibili in questa sede. Infatti sono state espressamente compensate in sentenza e casomai si doveva proporre appello avverso quel capo della decisione. La condotta del che ha esposto Parte_1
immotivatamente l'attore ad altro giudizio innanzi al Tribunale ed alle conseguenti spese è, invece, valutabile ex art.96 c.p.c.' (cfr. pag.5 della sentenza).
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In dispositivo, poi, si legge: 'condanna il al pagamento ex art.96 c.p.c. a Parte_1 pagare all'attore la somma di euro 1.000,00'.
Ebbene, la motivazione della sentenza di primo grado n.3149/2018 del 24.07.2018 in parte qua, sebbene in termini molto sintetici, tratta in un unico periodo (nei termini testualmente riportati)
1) la questione relativa alle spese processuali del giudizio che si era svolto avanti al giudice di pace di Paternò (indicandolo quale 'giudizio di primo grado') avanti al quale era stato originariamente convenuto il e definito con sentenza Parte_1 in rito (di incompetenza per valore);
2) la ritenuta sussistenza di profili di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
La parte sub 1) è estranea ed irrilevante nella presente sede.
La parte sub 2), posto che il non ha introdotto il giudizio che, invece, era stato Parte_1
prima avviato avanti al giudice di pace dal danneggiato e poi dallo stesso riassunto avanti al
Tribunale, fa riferimento, verosimilmente, al fatto che la difesa del si era Parte_1
sviluppata ampliando il tema, coinvolgendo nel giudizio, quale terzo chiamato in causa,
l'NA.
Con riguardo a tale chiamata in causa, con la quale il sulla base di prospettata Parte_1 responsabilità dell'NA nella manutenzione della strada, aveva da un lato chiesto di essere tenuta indenne dagli effetti della domanda dell'attore, dall'altro di essere risarcita dei danni patiti direttamente a seguito del sinistro.
La prima domanda svolta nei confronti di NA è stata qualificata come di 'garanzia propria' ed è stato affermato che 'per questa part la domanda è ammissibile'. Per quel che rileva, con la chiamata in causa il convenuto intendeva, più propriamente, affermare che il terzo chiamato era tenuto al risarcimento direttamente nei confronti dell'attore, secondo uno schema sicuramente ammissibile (Cass. civ., sez. VI, 1 giugno 2021 n.15232).
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La seconda, quella 'volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro stradale', è stata ritenuta inammissibile.
La speciale condanna ex art.96 c.p.c. appare collegata alla iniziativa, ritenuta inammissibile, di domanda riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato.
Ora, delle due l'una:
- o la decisione del Tribunale sul punto doveva ritenersi corretta, e allora appare profilabile la responsabilità del professionista, attesa la natura squisitamente tecnica della ritenuta inammissibilità e, quindi, della ritenuta temerarietà della domanda;
- o la decisione del Tribunale sul punto non poteva ritenersi corretta o sotto il profilo della inammissibilità o sotto il profilo della temerarietà, e allora sussistevano ragioni per proporre appello per riformare sul punto la sentenza e, così, fare venire meno la condanna ex art.96 c.p.c..
La difesa di parte convenuta non ha svolto censure sulla specifica valutazione del Tribunale circa la inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti dal svolta nei confronti di NA, né sulla ritenuta temerarietà. Parte_1
Poiché tale iniziativa processuale, valutata come temeraria, ha comportato la condanna del al pagamento della somma di euro 1.000,00, limitatamente a tale somma deve Parte_1 ritenersi sussistente responsabilità professionale dell'avv. CP_1
Pertanto, posto che la condanna del al risarcimento dei danni e le Parte_1 consequenziali condanne al pagamento delle spese di lite e di C.T.U. non hanno avuto genesi in comportamenti professionalmente censurabili del professionista convenuto, per tali profili non sussiste responsabilità; il mancato appello non avrebbe potuto modificare tali parti della sentenza in quanto non risulta offerto alcun elemento per ritenere che in secondo grado sarebbe stata esclusa o limitata la ritenuta responsabilità esclusiva del e che non Parte_1 avrebbe trovato applicazione, quanto alle spese, il principio di soccombenza.
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§§§§§
Solo per completezza di esposizione, va anche evidenziata la irrilevanza della pronuncia del
Tribunale che, con riferimento alla posizione della Compagnia, aveva ritenuto di compensare le spese processuali 'attesa la condotta processuale della convenuta'.
Al di là del fatto che il Tribunale aveva ritenuto di potere compensare le spese per ragioni specifiche riguardanti la convenuta Compagnia, che quindi non avrebbero potuto 'estendersi' al deve comunque evidenziarsi che la statuizione, sintetica (nei termini Parte_1
testualmente sopra riportati), non chiarisce le ragioni per le quali fosse stato possibile discostarsi dalla applicazione dei principi di cui all'art.91 c.p.c.; ed invero, il pagamento operato dalla Compagnia è stato parziale, senza alcun ristoro per spese legali ed è stato effettuato in corso di causa, tanto che parte attrice ha avuto necessità di proseguire il giudizio ottenendo un risarcimento in termini più ampi;
in questi termini avrebbe dovuto ritenersi sussistente l'obbligo della Compagnia di corrispondere all'attore le spese del giudizio sotto il duplice profilo della soccombenza e della causalità.
Pertanto, la pronuncia sulle spese adottata nei confronti della non avrebbe potuto Parte_2 giovare in alcun modo, in caso di appello, in favore del Parte_1
§§§§§
Accertata la responsabilità del professionista limitatamente alla condanna del Parte_1
ex art.96 c.p.c. ed alle ragioni per le quali l'appello avrebbe dovuto considerarsi alternativamente utile (ove la pronuncia fosse stata considerata errata) o inutile (ove la pronuncia fosse stata considerata corretta), devono considerarsi assorbiti i motivi legati alla sostenuta tardività della comunicazione della sentenza ed alla conseguente perdita della possibilità di proporre impugnazione.
Ed invero, ove tali ragioni fossero considerate fondate, il avrebbe avuto diritto Parte_1 al risarcimento delle sole somme oggetto della condanna ex art.96 c.p.c.; ove fossero considerate infondate, resterebbe, come già detto, responsabilità del convenuto per la condanna pagina 11 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ex at.96 c.p.c. per temerarietà della iniziativa svolta nei confronti di NA di richiesta di risarcimento dei danni patiti dallo stesso Parte_1
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In conclusione, la domanda può ritenersi fonata nei limiti sopra specificati, ed il danno può quantificarsi nella somma oggetto di condanna ex art.96 c.p.c., pari ad euro 1.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Con riferimento alla posizione della convenuta con specifico Controparte_2 riferimento alla copertura assicurativa ed alla posizione di garanzia, ritiene questo giudice che le cause di esclusione sostenute dalla difesa debbano considerarsi infondate.
Anzitutto va affermato come sia pacifico inter partes che il convenuto aveva sottoscritto polizza assicurativa che era valida ed efficace con riguardo al sinistro denunciato, oggetto del presente giudizio.
La difesa della Compagnia ha sostenuto la operatività della causa di esclusione costituita dalla pregressa conoscenza (rispetto alla conclusione del contratto) della richiesta di risarcimento e ciò sotto il profilo della sussistenza di '…qualsiasi circostanza di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una RICHIESTA DI
RISARCIMENTO nei confronti dell'ASSICURATO'.
In particolare, la difesa ha sostenuto che in data 12.12.2018, allorché fu sottoscritto il contratto assicurativo, l'avv. ra a conoscenza della mancata proposizione dell'appello e, ancora, CP_1 nel caso specifico doveva considerarsi una 'omissione volontaria' o comunque, un
'comportamento gravemente negligente'; ancora più gravemente, veniva sostenuta la sussistenza di 'dolo dell'assicurato' per atti intenzionalmente compiuti ('sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi').
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Ritiene questo giudice che non possa considerarsi sussistente alcuna delle cause di esclusione sostenuta dalla difesa della Compagnia.
Ed invero, al momento della conclusione del contratto l'avv. on poteva avere alcuna CP_1 univoca cognizione del fatto che la mancata proposizione dell'appello avrebbe potuto essergli in qualche modo addebitata dal cliente e, d'altra parte, nemmeno la Compagnia ha argomentato circa la positiva prospettiva, in termini prognostici, di un esito favorevole dell'appello.
Ancor meno può ritenersi la sussistenza del 'dolo dell'assicurato'; tale situazione implica condotte intenzionalmente poste in essere dal professionista in danno del cliente mentre nel caso specifico è emersa unicamente una non corretta valutazione circa la praticabilità di domanda riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato che aveva determinato una condanna ex art.96 c.p.c. o una colposa mancata impugnazione per ottenere annullamento della sentenza limitatamente a tale parte.
Pertanto, non può ritenersi sussistente alcun danno derivante da 'fatto doloso'.
§§§§§
La chiamata in garanzia, quindi, deve ritenersi perfettamente operante;
tuttavia, deve considerarsi il limite di franchigia, pari ad euro 1.000,00.
Pertanto, nel caos specifico di condanna del convenuto al pagamento della somma di euro
1.000,00 oltre interesse, la garanzia potrà ritenersi operante solo per la parte eccedente la somma di euro 1.000,00.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla parziale soccombenza di entrambe le parti, con riconoscimento di responsabilità nei limitati termini sopra evidenziati, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.14991/2021 R.G., in parziale accoglimento delle domande,
DA il convenuto al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo; DA la terza chiamata a tenere indenne il Controparte_2
convenuto per ogni somma ulteriore rispetto alla franchigia di euro 1.000,00 CP_1 che sarà corrisposta a titolo di condanna ex art.96 c.p.c. dipendente dalla sentenza n.3149/2018 di questo Tribunale;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Catania, 15 novembre 2025.
IL GIUDICE
NI IO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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