CASS
Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2024, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA IN IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2023 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Francesco Formicola, che ha concluso riportandosi integralmente ai motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7539 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/04/2023, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava IN IN responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis I n. 401/1989 e lo condannava alla pena di euro cinquecento di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IN IN, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 533-535,544,125 comma 3 e 192 comma 1 cod.proc.pen., vizio di motivazione e travisamento della prova. Argomenta che il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni rese dal teste EL, la quale aveva dichiarato che il ND aveva consegnato all'imputato solo un foglietto e non anche una somma di denaro;
la giocata di cinque euro consegnata al ND era stata effettuata dal IN senza alcun corrispettivo e quale puro atto di liberalità; il giudizio di inattendibifità del teste Palomba era argomentato in maniera generica ed apodittica e basato sul travisamento della prova in merito alla capacità mentale del predetto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 3. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 2 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la condotta dei ricorrente aveva integrato un'illecita intermediazione, non essendosi limitato a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, ma aveva raccolto la giocata rilasciando la ricevuta dopo aver riscosso il denaro dallo scommettitore con utilizzo di un conto a distanza intestato allo stesso imputato. Va ricordato che è configurabile il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione, nella condotta del gestore di un centro di servizio il quale, anziché limitarsi a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario, interferisca nell'attività di scommessa del cliente (Sez.3,n.49392 del 10/11/2009, Rv.245711 - 01; Sez.3, n. 42077 del 06/10/2011,Rv.251311 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Francesco Formicola, che ha concluso riportandosi integralmente ai motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7539 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/04/2023, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava IN IN responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis I n. 401/1989 e lo condannava alla pena di euro cinquecento di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IN IN, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 533-535,544,125 comma 3 e 192 comma 1 cod.proc.pen., vizio di motivazione e travisamento della prova. Argomenta che il Tribunale aveva travisato le dichiarazioni rese dal teste EL, la quale aveva dichiarato che il ND aveva consegnato all'imputato solo un foglietto e non anche una somma di denaro;
la giocata di cinque euro consegnata al ND era stata effettuata dal IN senza alcun corrispettivo e quale puro atto di liberalità; il giudizio di inattendibifità del teste Palomba era argomentato in maniera generica ed apodittica e basato sul travisamento della prova in merito alla capacità mentale del predetto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. 2. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 3. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 2 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la condotta dei ricorrente aveva integrato un'illecita intermediazione, non essendosi limitato a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, ma aveva raccolto la giocata rilasciando la ricevuta dopo aver riscosso il denaro dallo scommettitore con utilizzo di un conto a distanza intestato allo stesso imputato. Va ricordato che è configurabile il reato di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta, per via telematica, di scommesse senza autorizzazione, "sub specie" di illecita intermediazione, nella condotta del gestore di un centro di servizio il quale, anziché limitarsi a svolgere un'attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario, interferisca nell'attività di scommessa del cliente (Sez.3,n.49392 del 10/11/2009, Rv.245711 - 01; Sez.3, n. 42077 del 06/10/2011,Rv.251311 - 01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2024