Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile
Nel procedimento n. 1171 / 2024 R.G. introdotto da
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, con l'avv. Matteo Costantin di Treviso Parte_2
- debitrice opponente –
contro
GIUDIZIALE, (C.F. e P.IVA. Controparte_1
), in persona del Curatore dott. P.IVA_2 CP_2
-creditore opposto -
* * *
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma primo cpc
CONCLUSIONI: per parte opponente come da nota di precisazione delle conclusioni: “Nel merito: rigettate tutte le domande svolte dalla convenuta in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
1. dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità, ovvero annullare l'atto di precetto opposto in quanto illegittimo ed infondato per i motivi di cui in narrativa;
1
2. accertare e dichiarare che non ha diritto a Controparte_3 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in forza della sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 2395/2023 pubblicata in data 13.12.2023;
3. in subordine ridurre le somme precettate per i motivi di cui in atti;
4. In ipotesi inizi o compia l'esecuzione forzata, Controparte_3 condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patiti e patiendi ex art. 96 co. II° c.p.c. con riserva di quantificazione in corso di causa.
Condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite”
Per parte opposta come da atto di citazione:
“In via principale: revocare l'ordinanza di sospensione di efficacia del titolo esecutivo azionato con la notifica dell'atto di precetto del 23.02.2024, per assenza dei presupposti per il suo accoglimento;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice rilevi profili anche parziali di fondatezza dell'istanza, si richiede che la sospensione sia limitata alla causa de qua, in opposizione al precetto, revocando la sospensione del titolo al fine di consentire la tutela del credito per via monitoria
o altra via alternativa;
In via ulteriormente subordinata: Si chiede che venga predisposta idonea cauzione in favore di contemplando il capitale, interessi moratori e le spese con accessori di legge. CP_3
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge del presente giudizio.
In via istruttoria, si producono i documenti in narrativa da 1) a 6), con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e richieste istruttorie nei termini di legge.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto e contestuale istanza di sospensione,
[...]
(nel proseguo anche solo “ o “ ”) ha dedotto che: Parte_1 Pt_1 Parte_1
➢ con sentenza 1218/2020, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la risoluzione di un contratto di compravendita avente ad oggetto dei moduli fotovoltaici e condannato
(nel proseguo anche solo “ ) alla restituzione in Controparte_4 CP_3 favore dell'attrice della somma capitale di E. 152.913,51 versata a titolo Parte_1 di corrispettivo, oltre interessi legali e spese di giudizio;
2 ➢ nelle more del giudizio di appello avverso la predetta pronuncia, la somma era stata puntualmente corrisposta da a;
CP_3 Parte_1
➢ con la sentenza 2395/2023, la Corte d'Appello di Venezia aveva riformato la pronuncia di primo grado, respingendo le domande proposte da ei confronti Pt_1 di “riferite alla fornitura dei moduli fotovoltaici e delle relative componenti di CP_3 montaggio di cui alla fattura n. 26.11.2012”, ponendo a carico di le spese di lite Pt_1 di primo e secondo grado;
➢ con precetto notificato in data 23.02.2024, aveva intimato il pagamento di CP_3 complessivi E. 343.780,10, la cui componente principale è rappresentata dal capitale versato in precedenza in esecuzione della sentenza di primo grado (E. 150.000,00);
L'attrice ha negato che la sentenza di secondo grado costituisca titolo esecutivo per la ripetizione di quanto versato in esecuzione della pronuncia di primo grado, in assenza di un espresso capo condannatorio sul punto e di apposita domanda di parte. Ha eccepito, inoltre, l'erroneità nel calcolo delle ulteriori componenti dell'importo precettato, contestando la debenza degli interessi ex d. lgs. 231/2002 sia sul capitale che sulla somma assegnata, delle spese di esecuzione forzata intentata sulla scorta della sentenza di primo grado, dell'IVA sulle spese legali, ed evidenziando il raddoppio della richiesta delle spese di lite di primo grado.
Pertanto, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'insussistenza in capo a Controparte_3 in liquidazione giudiziale del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in forza del predetto titolo esecutivo giudiziale di secondo grado.
Si è costituita sia nel cautelare che nel merito la società chiedendo il rigetto sia CP_3 dell'istanza di sospensione che dell'opposizione, eventualmente limitata all'importo del precetto non dovuto o subordinandola a idonea cauzione.
L'opposta ha dedotto che la riforma della sentenza di primo grado da parte della pronuncia di secondo grado comporta ipso iure ex art. 336 c.p.c. l'obbligo del ripristino della situazione quo ante, ivi compresa la restituzione delle somme versate sulla base della decisione riformata. Inoltre, ha evidenziato la “fondatezza” delle somme precettate e la correttezza nel loro calcolo.
Con ordinanza del 30.04.2024, il GI ha accolto l'istanza di sospensione.
All'esito della prima udienza, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
3 Nelle more, e precisamente in data 19.08.2024, è intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale di ed è quindi stata disposta l'interruzione del processo. CP_3
A seguito di ricorso in riassunzione di , il Giudice ha fissato udienza per la Parte_1 prosecuzione del giudizio. In quella sede, la controparte, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita né è comparsa, e il Giudice ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termine per il deposito di memoria conclusiva.
Con successivo provvedimento, il Giudice si è riservato il deposito della pronuncia nei successivi 30 giorni.
* * *
A seguito dell'interruzione dichiarata il 17.09.2024 per l'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta, ha regolarmente evocato in giudizio la Parte_1 controparte mediante notifica dell'atto e del decreto al Curatore via PEC in data 08.11.2024; tuttavia, la convenuta non è costituita.
Pertanto, a norma dell'art. 303.4 c.p.c., viene dichiarata contumace nel giudizio CP_3 riassunto.
La presente controversia ha ad oggetto il diritto di a procedere in via esecutiva nei CP_3 confronti di in forza del titolo giudiziale costituito dalla sentenza 2395/2023 Parte_1 della Corte d'Appello di Venezia.
La pretesa creditoria azionata, quantificata nel precetto per complessivi E. 343.780,10, ricomprende le seguenti voci:
➢ E. 150.000,00, a titolo di capitale versato da in forza della sentenza di primo CP_3 grado;
➢ E. 31.061,93 a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sul capitale versato dal giorno del pagamento;
➢ E. 96.225,95, a titolo di somme assegnate a all'esito della procedura esecutiva Pt_1 presso terzi;
➢ E. 29.343,31 (= 4.625,11 E.+ 24.718,20 E.), a titolo di interessi di mora sulle somme assegnate;
4 ➢ E. 37.148,86 a titolo di spese di precetto (per E. 827,32) e processuali liquidate nella sentenza di secondo grado (per E. 36.321,54), relative al giudizio di primo e secondo grado e alla CTU.
Ciò premesso, merita richiamare il contenuto dell'ordinanza cautelare d.d. 30.04.2024:
“L'oggetto del presente giudizio verte su un'unica e preliminare questione di diritto: l'obbligo restitutorio della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata, in assenza della specifica domanda e del relativo capo condannatorio.
Sul punto, in accordo con la prevalente giurisprudenza di legittimità, la pretesa restitutoria deve essere oggetto di apposita domanda formulata in un giudizio ad hoc (ad esempio, con tutela monitoria)
o dinnanzi al giudice d'appello, il quale provvede con statuizione espressa (cfr. da ultimo Cass. civ.
6614/2023). In assenza di una specifica disciplina del codice di rito sulle restituzioni, deve negarsi che esse siano un effetto derivante ipso facto dalla riforma in appello della sentenza di prime cure.
Peraltro, la tesi a favore dell'istituto della “condanna implicita” – pur sostenuta da minoritaria dottrina - si scontra, sul piano letterale, (i) con i presupposti ex art. 474.1 c.p.c. per l'avvio dell'esecuzione forzosa (cioè non solo la certezza, liquidità e esigibilità del credito, ma anche la sussistenza di un titolo esecutivo); (ii) con il dato testuale dell'art. 389 c.p.c., da cui si ricava la necessità che “al ristabilimento coattivo dello status quo ante […] presieda una decisione giudiziale”
(Cass. civ. 2662/2013).”
Inoltre, la formazione del contro – titolo presuppone l'esistenza di una specifica domanda perché la vicenda dell'esecuzione, in quanto successiva alla formazione del titolo, non appartiene naturalmente alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
Agli argomenti spesi a sostegno della tesi qui accolta, l'opposta non ha obiettato alcunché, limitandosi a riproporre anche nel merito alcuni passaggi motivazionali delle pronunce della Cassazione che militano a sostegno dell'istituto della condanna implicita.
Ha richiamato ad esempio la pronuncia n. 33174/2023 in materia di restituzione degli importi corrisposti in forza di ingiunzione poi revocata in sede di opposizione. Ma tale sentenza, che qualifica come mero “accessorio” la domanda restitutoria implicita rispetto all'istanza di revoca del decreto, non convince. Infatti, l'accessorietà è un concetto a – tecnico e frutto di una interpretazione eccessivamente estensiva, perché affermare che un'istanza è accessoria rispetto ad un'altra non significa certo che la prima possa intendersi implicitamente proposta ove venga proposta la seconda.
Vi è poi un'ulteriore, evidente differenza tra l'ipotesi oggetto di causa e la restituzione a seguito di revoca del decreto, sebbene entrambe non trovino alcuna espressa regolamentazione nel codice di rito. Nel secondo caso, a differenza che nel primo, vi è una
5 peculiare configurazione dei rapporti tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione: la decisione di accoglimento dell'opposizione, resa a cognizione piena, elide immediatamente il decreto ingiuntivo, per sua natura sommario, sostituendosi ad esso fin dalla pubblicazione.
Anche il richiamo all'art. 336.2 c.p.c., da parte della convenuta, non coglie nel segno: non vi sono atti o provvedimenti dipendenti di natura processuale, ma effetti di diritto sostanziale rimuovibili solo in forza dell'espressa pronuncia del giudice d'appello.
Nel caso in esame, il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia non contiene alcuna statuizione ai fini della ripetizione della somma di E. 150.000,00, spontaneamente versata da tra il 21.10.21 e il 17.06.22, sicché non costituisce valido CP_3 titolo esecutivo ex art. 474.1. c.p.c per pretenderne coattivamente la restituzione (cfr. doc. 2 opponente).
Né la creditrice opposta ha eccepito di aver tempestivamente proposto apposita domanda di restituzione in sede d'appello.
Discende logicamente da quanto sopra che, in assenza di espressa statuizione nel titolo:
➢ se non è dovuta la somma capitale, allora non sono dovuti su tale somma nemmeno gli interessi al tasso commerciale ex art. 1284.4 c.c., in quanto componente accessoria del capitale (per E. 31.061,93);
➢ simmetricamente, non sono ripetibili le somme assegnate a all'esito Parte_1 del procedimento di esecuzione forzata RG n. 36/2021 (E. 96.225,95), e gli interessi di mora sulle predette somme (4.625,11 E. + 24.718,20 E. per tot. 29.343,31 E.).
Sono invece pacificamente dovute le spese di precetto (per E. 827,32) e le spese processuali liquidate nella sentenza d'appello e relative al giudizio di primo e secondo grado, ATP e
CTU (per E. 36.321,54, e così per complessivi E. 37.148,86), essendovi una espressa statuizione di condanna da parte della Corte d'Appello. Poiché ha correttamente Pt_1 corrisposto tali spese in data 01.03.2024 dopo la notifica del precetto (cfr. doc. 8), in relazione alle medesime il diritto a procedere in esecuzione coattiva è venuto meno per il pagamento spontaneo.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate tenuto conto dei parametri tabellari minimi dello scaglione di riferimento sia per la fase cautelare che per il merito, stante la semplicità delle questioni affrontate dalle parti e la natura documentale della causa. È esclusa dal computo la fase istruttoria, che non si è tenuta.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione, istanza e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara che Controparte_3
non ha diritto a procedere in via esecutiva nei confronti di in
[...] Parte_1 forza del titolo e per le somme di cui al precetto notificato in data 23.02.2024;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_3 delle spese di lite, liquidate in complessivi E. 9.925,00 (di cui 6.025,00 Parte_1 per il merito, e E. 3.900,00) per onorari, oltre anticipazioni (per c.u. pari ad E. 1.241,00), spese generali 15%, cpa e IVA come per legge;
Treviso, 20 maggio 2025
Il Giudice
Bruno Casciarri
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