Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
La materiale mancanza, in atti, del decreto di espulsione dello straniero, emesso dal prefetto e debitamente notificato al destinatario, non giustifica la disapplicazione, da parte del giudice, del susseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 inserito dall'art. 13, comma primo, lett. b) Legge 30 luglio 2002 n. 189, e non può quindi incidere sulla legittimità dell'arresto (previsto come obbligatorio dal comma 5 quinquies del medesimo art. 14) dello straniero che, in violazione di detto ordine, si sia trattenuto in territorio italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 8068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8068 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 610
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 019945/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di:
1) JO RT N. IL 21/09/1973;
avverso ORDINANZA del 09/04/2003 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. (A.S.R.);
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza del 9.4.2003 il Tribunale di Milano in composizione monocratica non convalidava l'arresto di AA ER (eseguito obbligatoriamente in ordine al reato di cui all'art. 14, commi 5-ter d.lgs. n. 286/98, ins. dall'art. 13.1 lett. b l. n. 189/02, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di lasciare il medesimo territorio), sul rilievo della mancanza in atti del decreto prefettizio di espulsione notificato all'arrestato. 2.- Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso per Cassazione con il quale il P.M. ha denunziato violazione di legge del suddetto provvedimento poiché, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il controllo del giudice non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria circa i presupposti richiesti per la privazione dello status ubertatis dell'indagato.
Nella specie, il relativo potere discrezionale era stato indubbiamente esercitato secondo corrette modalità, avuto riguardo alle concrete circostanze dinanzi alle quali la polizia giudiziaria aveva operato l'arresto, quale in particolare l'esistenza del provvedimento amministrativo, immediatamente esecutivo, del Questore di allontanamento dal territorio nazionale, attestante tra l'altro in premessa l'esistenza del decreto prefettizio di espulsione. Il giudice della convalida è pertanto pervenuto alla conclusione, viziata da violazione di legge, di immediata disapplicabilità del provvedimento del Questore, sull'erroneo rilievo della contingente carenza documentale di base, mentre l'acquisizione degli atti presupposti, quali il decreto prefettizio e l'atto attestante la sua notificazione, ben poteva essere compiuta ex officio dallo stesso giudice, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura, ovvero nella successiva fase del giudizio.
Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnato diniego di convalida dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004