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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4332/2022 – 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 4332/2022 e n. 1099/2024 R.G promosse da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...], residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Rinaldo Occhipinti
OPPONENTE contro
(P. Iva ), con sede in Modica, Via G.B. Vico n. 34/A, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Paolo Catra
OPPOSTA
e contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Floriana Cappello
OPPOSTA
Avv. PAOLO CATRA (C.F. ) nato il [...], con studio professionale in C.F._3 Ragusa, Via Sacra Famiglia n. 5
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizioni agli atti esecutivi. Fase sommaria e fase di merito.
CONCLUSIONI: nel procedimento RG n. 4332/2022 per la parte opponente: “Accertare e dichiarare la nullità e /o la inefficacia dell'atto di precetto notificato alla IG.ra ; - Dichiarare la nullità e/o la inefficacia dell'atto di intervento Parte_1 spiegato da in data 07.12.2022; - Dichiarare la nullità e/o inefficacia del Controparte_2 pignoramento trascritto al n. RG 14815, n. 11008 del Registro particolare, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari - Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 1 di 7 per la parte opposta “preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della CP_1 procedura esecutiva, irrituale, inammissibile ed, in ogni caso, in quanto mancano del tutto i gravi motivi richiesti in tal senso dal disposto di cui all'art. 624 c.p.c.; nel merito, rigettare la spiegata opposizione all'esecuzione per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi”. per l'altra parte opposta “preliminarmente, rigettare l'istanza di Controparte_2 sospensione della procedura esecutiva, in quanto irrituale, inammissibile ed infondata, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 624 c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla debitrice sig.ra , per tutti i motivi dedotti in narrativa;
condannare, quindi, l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. nel procedimento RG n. 1099/2024: per parte opponente: “Insiste per l'accoglimento dell'opposizione, la dichiarazione di nullità degli atti esecutivi e la sospensione/esclusione dell'esecuzione; Chiede la rimessione della causa sul ruolo e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
Si riporta integralmente a tutte le eccezioni e deduzioni già svolte nei precedenti atti e nelle memorie depositate”; per la parte opposta “preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della CP_1 procedura esecutiva immobiliare, irrituale, inammissibile ed, in ogni caso, in quanto mancano del tutto i gravi motivi richiesti in tal senso dal disposto di cui all'art. 624 c.p.c.; nel merito, respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla sig.ra , in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile, tardiva, del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente dilatoria, per i motivi ampiamente articolati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2022, proponeva opposizione, Parte_1 che qualificava all'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, incardinata ai propri danni dalla iscritta al n. 177/2022 RGE del Tribunale di Ragusa, in cui era altresì CP_1 intervenuto il creditore Deduceva, in particolare, di non essere mai stata Controparte_2 raggiunta dalla notifica né del titolo esecutivo né dell'atto di precetto, prodromico all'avvio della procedura esecutiva di cui, pertanto, avrebbe appreso casualmente attraverso l'acquisizione, in data 25.11.2022, di una ispezione ipotecaria sui propri immobili. In particolare, l'opponente rappresentava di aver ricevuto avviso di giacenza di notifica atto giudiziario che, tuttavia, l'Ufficio Postale di Ragusa si sarebbe rifiutato di consegnare in quanto indirizzato alla medesima ma con Parte_1 indirizzo “Via Austria n. 25”, mentre l'odierna opponente è residente in [...]. In ragione di ciò, deduceva la nullità della predetta notifica e dei successivi atti, compreso l'atto di intervento spiegato dal terzo creditore . Deduceva di aver parimenti depositato, in data Controparte_2 28.11.2022, analogo ricorso oppositivo e per le medesime ragioni innanzi al giudice dell'esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
Anche in questa sede, in ragione dei vizi lamentati, chiedeva disporsi preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e dell'intervento spiegato dal terzo creditore.
Si costituivano tempestivamente in giudizio entrambi gli opposti, resistendo all'opposizione proposta ritenendola preliminarmente inammissibile per incompetenza funzionale del giudice della cognizione in favore del giudice dell'esecuzione, peraltro già investito della medesima opposizione;
in ogni caso pagina 2 di 7 tardiva, trattandosi, invero, di opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di 20 giorni dalla regolare (e non contestata) notifica dell'atto di pignoramento, e comunque infondata nel merito, essendo regolare la notifica tanto del titolo esecutivo quanto del precetto.
Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione, concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Le parti scambiavano le relative memorie e, in particolare, l'opponente articolava prova orale la cui ammissibilità veniva contestata dalle opposte.
Rigettata la richiesta di prova orale, superflua ed irrilevante, e ritenuta, già prima facie, l'improcedibilità della opposizione, essendo già stato incardinato altro procedimento oppositivo innanzi al competente G.E., il giudice rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note.
Successivamente al deposito delle note conclusionali, le parti ottenevano la fissazione di nuova udienza di discussione, stante la pendenza di trattative per la definizione bonaria della lite che, tuttavia, non addivenivano a buon fine. Le parti pertanto, all'udienza cartolare del 2.04.2025, discutevano la causa rimettendosi, ciascuna, ai propri scritti difensivi.
Con provvedimento del 02.04.2025, il Giudice disponeva la riunione, al presente procedimento, della causa iscritta al n. 1009/2024 R.G., stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, per la decisione unitaria.
Nello specifico, la causa iscritta al n. 1009/2024 R.G. veniva incardinata con atto di citazione notificato in data 10.04.2024, quale fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 177/2022, la cui fase sommaria innanzi al G.E. si era conclusa con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione. Quantunque non dedotti nel ricorso che ha dato avvio alla fase sommaria e cautelare dell'opposizione, in questa sede di merito, l'opponente deduceva l'inesistenza dei crediti azionati esecutivamente dagli opposti, in quanto i titoli esecutivi sarebbero fondati su documentazione recante sottoscrizione apocrifa dell'opponente e artatamente costituita. Vieppiù, in relazione al precetto di cui si assume l'omessa notifica, contestava altresì – diversamente che nella fase sommaria- l'erroneità del calcolo degli interessi di mora, determinati ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 quantunque non applicabile trattandosi di somme eventualmente dovute in forza di una penale e non di transazione commerciale. Insisteva per la sospensione dell'esecuzione ed articolava richieste istruttorie.
Si costituiva la sola società eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità CP_1 dell'opposizione per non essere stata notificata la citazione introduttiva del giudizio di merito, nel termine perentorio concesso dal G.E., a tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, nonché la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi e l'infondatezza nel merito dei vizi fatti valere, eccependo altresì l'inammissibilità degli ulteriori motivi di opposizione irritualmente ed inammissibilmente introdotti con una “opposizione per motivi aggiunti”. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, dell'istanza di sospensione, immotivata ed infondata.
Con provvedimento del 5.11.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc con termine per note che le parti costituite scambiavano.
Su istanza delle parti, la causa veniva rinviata a successiva udienza per tentare il bonario componimento della lite;
in mancanza di alcun accordo transattivo, il procedimento veniva riunito a quello iscritto al n. 4332/2022, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. La causa veniva pertanto posta in decisione all'udienza cartolare del 02.04.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica che le parti costituite regolarmente scambiavano.
pagina 3 di 7 ***
Le opposizioni sono infondate e vanno integralmente rigettate per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione, tempestivamente sollevata dalle opposte, di incompetenza funzionale inderogabile del Giudice della cognizione in favore del Giudice dell'Esecuzione rispetto alla opposizione a precetto introitata con citazione notificata in data 14.12.2022 (RG n. 4332/2022), allorquando era già iniziata l'esecuzione (atto di pignoramento notificato il 22.08.2022).
L'opposizione proposta, invero, in ragione dei motivi fatti valere, attinenti esclusivamente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, senza contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, va riqualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 2, c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 617 c.p.c., infatti, “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Anche la Corte nomofilattica ha più volte sancito che “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096).
Ciò posto, ritiene la Corte suprema che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (Cass. civ. n. 25170/2018).
Ne discende che la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, successiva all'inizio dell'esecuzione, avanzata direttamente in sede di merito (con citazione iscritta nel ruolo contenzioso degli affari civili, RG n. 4332/2022) senza il preventivo svolgimento della indefettibile fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618 c.p.c., è improcedibile.
Pur nondimeno, la fase cautelare e sommaria dell'opposizione ha comunque avuto regolare svolgimento davanti al competente giudice dell'esecuzione, stante che l'opponente ha provveduto a depositare il ricorso oppositivo in data 28.11.2022 (dunque persino anteriormente alla notifica della citazione di cui sopra) nel fascicolo dell'esecuzione già pendente, conclusasi con un'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e la fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con la citazione notificata in data 10.04.2024, pertanto, è stata tempestivamente introitata la fase pagina 4 di 7 cognitiva di merito dell'opposizione agli atti esecutivi.
Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione dell'opposta di inammissibilità ed CP_1 improcedibilità dell'opposizione per non essere stato rispettato il termine perentorio all'uopo fissato ex art. 618 c.p.c., in ragione dell'omissione della notifica di ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza agli altri creditori intervenuti nel processo esecutivo, benchè litisconsorti necessari.
Invero, la notifica dell'atto di opposizione, pacificamente eseguita nei termini di legge nei confronti di uno dei litisconsorti, ossia del creditore procedente, ha introdotto validamente il giudizio, imponendo, tuttalpiù, al giudice di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. (in motivazione, Cass. civ. 30491/2022, ma più in generale, come rilevato già in passato “nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché in tali ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio”, cfr. Cass. civ. n. 1574/1991).
Ora, la citazione introduttiva della fase di merito dell'opposizione risulta notificata, a mezzo pec, oltre che al creditore procedente, anche ai creditori intervenuti Avv. Paolo Catra (in proprio) e CP_2
ancorché quest'ultimo ex art. 489 cpc al domicilio eletto presso il procuratore costituito nella
[...] procedura esecutiva, avv. Paolo Catra, diverso dal procuratore costituito nella fase sommaria dell'opposizione, avv. Cappello. In ogni caso, l'intervenuta riunione di tale procedimento a quello iscritto al n. 4332/2022, in cui entrambi i creditori intervenuti sono costituiti, rende l'eventuale litisconsorte pretermesso parte rituale dell'unico giudizio così determinatosi (Cass. civ. n. 7413/1997).
Vieppiù. Vale il principio affermato in tema di impugnazione secondo cui, ove la stessa sia manifestamente inammissibile e/o infondata, il giudice può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei pretermessi;
sarebbe infatti superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali (Cass. civ. 4850/2017).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.
L'opponente introduce in questa fase di merito motivi di contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (titoli esecutivi formatisi sulla scorta di documentazione artefatta, erronea liquidazione degli interessi di mora), estranei alla fase sommaria.
Tali motivi sono inammissibili. In primo luogo, perché è pacifico che l'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione non può contenere domande o eccezioni nuove (cd. mutatio libelli) rispetto a quelle proposte con l'opposizione agli atti esecutivi (“l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ferma la facoltà dell'opponente di rinunciare ad uno o più degli originari motivi riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi” (cfr. Cass. civ. n. 1012/2013).
Ne consegue che l'introduzione nella fase di merito di nuovi motivi di opposizione rispetto al thema decidendum cristallizzato nella fase sommaria determina l'inammissibilità degli stessi (Cass. civ. n. 18761/2013).
Ancora, l'inammissibilità deriva altresì dalla circostanza che “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a
pagina 5 di 7 ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011). Ciò considerato sul piano generale, appare evidente che nel caso in esame non si ravvisano contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo ovvero su fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, ma solo doglianze articolate dall'opponente con esclusivo riguardo al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'espropriazione forzata (e persino già valutate dal giudice dell'appello, che le ha rigettate). Considerato, tuttavia, che nel giudizio di opposizione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, come manifestamente nel caso di specie, la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità dei motivi di opposizione proposti (Cass. Civ. n. 22402/2008) che, pertanto, tali vanno dichiarati.
Quanto alle doglianze sui vizi della notifica dell'atto esecutivo e del precetto (che, per vero, appaiono insussistenti, stante che la notifica del titolo esecutivo è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 01.02.2013, al pari della notifica del precetto, eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e perfezionatasi per compiuta giacenza il 25.06.2022), fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, è assorbente rilevare che la stessa si appalesa tardiva alla luce della notifica dell'atto di pignoramento del 22.8.2022 (primo atto di esecuzione), risalendo la notifica dell'atto di citazione al 14.12.2022 (e il ricorso davanti al GE il 28.11.22), allorquando il termine decadenziale di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. era già ampiamente decorso.
Anche tali motivi di opposizione, pertanto, devono dichiararsi inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.
La palese inammissibilità dei motivi di opposizione, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave nell'aver proposto opposizione nella consapevolezza (o non comprendendo con grave negligenza), che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto. La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma, 3 c.c. la parte che non abbia adoperato la normale diligenza peer acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criterio e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. civ. n. 18057/2016). Appare pertanto adeguata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della resistente di una ulteriore somma, equitativamente determinata, liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nei procedimenti riuniti iscritti ai n. 4332/2022 e n. 1099/2024 R.G.:
• dichiara inammissibili le opposizioni proposte;
• condanna l'opponente a rifondere in favore degli opposti costituiti e CP_1 le spese del giudizio iscritto al n. 4332/2022 che si Controparte_2 liquidano (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valori minimi, con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito) nella misura di €2.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori antistatari;
• condanna l'opponente, a rifondere in favore dell'opposto costituito le spese CP_1 pagina 6 di 7 del giudizio iscritto al n. 1099/2024 che si liquidano (per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi, con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito) nella misura di €800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• condanna altresì l'opponente al pagamento in favore degli opposti costituiti CP_1 della somma di €1.000,00 ciascuno, equitativamente Controparte_2 determinata, a titolo di sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ragusa, 23/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai n. R.G. 4332/2022 e n. 1099/2024 R.G promosse da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...], residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Rinaldo Occhipinti
OPPONENTE contro
(P. Iva ), con sede in Modica, Via G.B. Vico n. 34/A, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Paolo Catra
OPPOSTA
e contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Floriana Cappello
OPPOSTA
Avv. PAOLO CATRA (C.F. ) nato il [...], con studio professionale in C.F._3 Ragusa, Via Sacra Famiglia n. 5
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizioni agli atti esecutivi. Fase sommaria e fase di merito.
CONCLUSIONI: nel procedimento RG n. 4332/2022 per la parte opponente: “Accertare e dichiarare la nullità e /o la inefficacia dell'atto di precetto notificato alla IG.ra ; - Dichiarare la nullità e/o la inefficacia dell'atto di intervento Parte_1 spiegato da in data 07.12.2022; - Dichiarare la nullità e/o inefficacia del Controparte_2 pignoramento trascritto al n. RG 14815, n. 11008 del Registro particolare, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari - Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 1 di 7 per la parte opposta “preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della CP_1 procedura esecutiva, irrituale, inammissibile ed, in ogni caso, in quanto mancano del tutto i gravi motivi richiesti in tal senso dal disposto di cui all'art. 624 c.p.c.; nel merito, rigettare la spiegata opposizione all'esecuzione per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi”. per l'altra parte opposta “preliminarmente, rigettare l'istanza di Controparte_2 sospensione della procedura esecutiva, in quanto irrituale, inammissibile ed infondata, non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 624 c.p.c.; nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla debitrice sig.ra , per tutti i motivi dedotti in narrativa;
condannare, quindi, l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. nel procedimento RG n. 1099/2024: per parte opponente: “Insiste per l'accoglimento dell'opposizione, la dichiarazione di nullità degli atti esecutivi e la sospensione/esclusione dell'esecuzione; Chiede la rimessione della causa sul ruolo e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti;
Si riporta integralmente a tutte le eccezioni e deduzioni già svolte nei precedenti atti e nelle memorie depositate”; per la parte opposta “preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della CP_1 procedura esecutiva immobiliare, irrituale, inammissibile ed, in ogni caso, in quanto mancano del tutto i gravi motivi richiesti in tal senso dal disposto di cui all'art. 624 c.p.c.; nel merito, respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dalla sig.ra , in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile, tardiva, del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché meramente dilatoria, per i motivi ampiamente articolati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2022, proponeva opposizione, Parte_1 che qualificava all'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, incardinata ai propri danni dalla iscritta al n. 177/2022 RGE del Tribunale di Ragusa, in cui era altresì CP_1 intervenuto il creditore Deduceva, in particolare, di non essere mai stata Controparte_2 raggiunta dalla notifica né del titolo esecutivo né dell'atto di precetto, prodromico all'avvio della procedura esecutiva di cui, pertanto, avrebbe appreso casualmente attraverso l'acquisizione, in data 25.11.2022, di una ispezione ipotecaria sui propri immobili. In particolare, l'opponente rappresentava di aver ricevuto avviso di giacenza di notifica atto giudiziario che, tuttavia, l'Ufficio Postale di Ragusa si sarebbe rifiutato di consegnare in quanto indirizzato alla medesima ma con Parte_1 indirizzo “Via Austria n. 25”, mentre l'odierna opponente è residente in [...]. In ragione di ciò, deduceva la nullità della predetta notifica e dei successivi atti, compreso l'atto di intervento spiegato dal terzo creditore . Deduceva di aver parimenti depositato, in data Controparte_2 28.11.2022, analogo ricorso oppositivo e per le medesime ragioni innanzi al giudice dell'esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
Anche in questa sede, in ragione dei vizi lamentati, chiedeva disporsi preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, dichiararsi la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e dell'intervento spiegato dal terzo creditore.
Si costituivano tempestivamente in giudizio entrambi gli opposti, resistendo all'opposizione proposta ritenendola preliminarmente inammissibile per incompetenza funzionale del giudice della cognizione in favore del giudice dell'esecuzione, peraltro già investito della medesima opposizione;
in ogni caso pagina 2 di 7 tardiva, trattandosi, invero, di opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di 20 giorni dalla regolare (e non contestata) notifica dell'atto di pignoramento, e comunque infondata nel merito, essendo regolare la notifica tanto del titolo esecutivo quanto del precetto.
Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione, concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Le parti scambiavano le relative memorie e, in particolare, l'opponente articolava prova orale la cui ammissibilità veniva contestata dalle opposte.
Rigettata la richiesta di prova orale, superflua ed irrilevante, e ritenuta, già prima facie, l'improcedibilità della opposizione, essendo già stato incardinato altro procedimento oppositivo innanzi al competente G.E., il giudice rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note.
Successivamente al deposito delle note conclusionali, le parti ottenevano la fissazione di nuova udienza di discussione, stante la pendenza di trattative per la definizione bonaria della lite che, tuttavia, non addivenivano a buon fine. Le parti pertanto, all'udienza cartolare del 2.04.2025, discutevano la causa rimettendosi, ciascuna, ai propri scritti difensivi.
Con provvedimento del 02.04.2025, il Giudice disponeva la riunione, al presente procedimento, della causa iscritta al n. 1009/2024 R.G., stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, per la decisione unitaria.
Nello specifico, la causa iscritta al n. 1009/2024 R.G. veniva incardinata con atto di citazione notificato in data 10.04.2024, quale fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 177/2022, la cui fase sommaria innanzi al G.E. si era conclusa con il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione. Quantunque non dedotti nel ricorso che ha dato avvio alla fase sommaria e cautelare dell'opposizione, in questa sede di merito, l'opponente deduceva l'inesistenza dei crediti azionati esecutivamente dagli opposti, in quanto i titoli esecutivi sarebbero fondati su documentazione recante sottoscrizione apocrifa dell'opponente e artatamente costituita. Vieppiù, in relazione al precetto di cui si assume l'omessa notifica, contestava altresì – diversamente che nella fase sommaria- l'erroneità del calcolo degli interessi di mora, determinati ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 quantunque non applicabile trattandosi di somme eventualmente dovute in forza di una penale e non di transazione commerciale. Insisteva per la sospensione dell'esecuzione ed articolava richieste istruttorie.
Si costituiva la sola società eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità CP_1 dell'opposizione per non essere stata notificata la citazione introduttiva del giudizio di merito, nel termine perentorio concesso dal G.E., a tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, nonché la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi e l'infondatezza nel merito dei vizi fatti valere, eccependo altresì l'inammissibilità degli ulteriori motivi di opposizione irritualmente ed inammissibilmente introdotti con una “opposizione per motivi aggiunti”. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, dell'istanza di sospensione, immotivata ed infondata.
Con provvedimento del 5.11.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc con termine per note che le parti costituite scambiavano.
Su istanza delle parti, la causa veniva rinviata a successiva udienza per tentare il bonario componimento della lite;
in mancanza di alcun accordo transattivo, il procedimento veniva riunito a quello iscritto al n. 4332/2022, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. La causa veniva pertanto posta in decisione all'udienza cartolare del 02.04.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica che le parti costituite regolarmente scambiavano.
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Le opposizioni sono infondate e vanno integralmente rigettate per i motivi che seguono.
Preliminarmente, deve accogliersi l'eccezione, tempestivamente sollevata dalle opposte, di incompetenza funzionale inderogabile del Giudice della cognizione in favore del Giudice dell'Esecuzione rispetto alla opposizione a precetto introitata con citazione notificata in data 14.12.2022 (RG n. 4332/2022), allorquando era già iniziata l'esecuzione (atto di pignoramento notificato il 22.08.2022).
L'opposizione proposta, invero, in ragione dei motivi fatti valere, attinenti esclusivamente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, senza contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, va riqualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 2, c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 617 c.p.c., infatti, “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Anche la Corte nomofilattica ha più volte sancito che “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096).
Ciò posto, ritiene la Corte suprema che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena…” (Cass. civ. n. 25170/2018).
Ne discende che la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, successiva all'inizio dell'esecuzione, avanzata direttamente in sede di merito (con citazione iscritta nel ruolo contenzioso degli affari civili, RG n. 4332/2022) senza il preventivo svolgimento della indefettibile fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 617 c.p.c., comma 2, e art. 618 c.p.c., è improcedibile.
Pur nondimeno, la fase cautelare e sommaria dell'opposizione ha comunque avuto regolare svolgimento davanti al competente giudice dell'esecuzione, stante che l'opponente ha provveduto a depositare il ricorso oppositivo in data 28.11.2022 (dunque persino anteriormente alla notifica della citazione di cui sopra) nel fascicolo dell'esecuzione già pendente, conclusasi con un'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e la fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con la citazione notificata in data 10.04.2024, pertanto, è stata tempestivamente introitata la fase pagina 4 di 7 cognitiva di merito dell'opposizione agli atti esecutivi.
Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione dell'opposta di inammissibilità ed CP_1 improcedibilità dell'opposizione per non essere stato rispettato il termine perentorio all'uopo fissato ex art. 618 c.p.c., in ragione dell'omissione della notifica di ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza agli altri creditori intervenuti nel processo esecutivo, benchè litisconsorti necessari.
Invero, la notifica dell'atto di opposizione, pacificamente eseguita nei termini di legge nei confronti di uno dei litisconsorti, ossia del creditore procedente, ha introdotto validamente il giudizio, imponendo, tuttalpiù, al giudice di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. (in motivazione, Cass. civ. 30491/2022, ma più in generale, come rilevato già in passato “nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché in tali ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio”, cfr. Cass. civ. n. 1574/1991).
Ora, la citazione introduttiva della fase di merito dell'opposizione risulta notificata, a mezzo pec, oltre che al creditore procedente, anche ai creditori intervenuti Avv. Paolo Catra (in proprio) e CP_2
ancorché quest'ultimo ex art. 489 cpc al domicilio eletto presso il procuratore costituito nella
[...] procedura esecutiva, avv. Paolo Catra, diverso dal procuratore costituito nella fase sommaria dell'opposizione, avv. Cappello. In ogni caso, l'intervenuta riunione di tale procedimento a quello iscritto al n. 4332/2022, in cui entrambi i creditori intervenuti sono costituiti, rende l'eventuale litisconsorte pretermesso parte rituale dell'unico giudizio così determinatosi (Cass. civ. n. 7413/1997).
Vieppiù. Vale il principio affermato in tema di impugnazione secondo cui, ove la stessa sia manifestamente inammissibile e/o infondata, il giudice può omettere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei pretermessi;
sarebbe infatti superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali (Cass. civ. 4850/2017).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie.
L'opponente introduce in questa fase di merito motivi di contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (titoli esecutivi formatisi sulla scorta di documentazione artefatta, erronea liquidazione degli interessi di mora), estranei alla fase sommaria.
Tali motivi sono inammissibili. In primo luogo, perché è pacifico che l'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione non può contenere domande o eccezioni nuove (cd. mutatio libelli) rispetto a quelle proposte con l'opposizione agli atti esecutivi (“l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ferma la facoltà dell'opponente di rinunciare ad uno o più degli originari motivi riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi” (cfr. Cass. civ. n. 1012/2013).
Ne consegue che l'introduzione nella fase di merito di nuovi motivi di opposizione rispetto al thema decidendum cristallizzato nella fase sommaria determina l'inammissibilità degli stessi (Cass. civ. n. 18761/2013).
Ancora, l'inammissibilità deriva altresì dalla circostanza che “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a
pagina 5 di 7 ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011). Ciò considerato sul piano generale, appare evidente che nel caso in esame non si ravvisano contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo ovvero su fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, ma solo doglianze articolate dall'opponente con esclusivo riguardo al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'espropriazione forzata (e persino già valutate dal giudice dell'appello, che le ha rigettate). Considerato, tuttavia, che nel giudizio di opposizione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, come manifestamente nel caso di specie, la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità dei motivi di opposizione proposti (Cass. Civ. n. 22402/2008) che, pertanto, tali vanno dichiarati.
Quanto alle doglianze sui vizi della notifica dell'atto esecutivo e del precetto (che, per vero, appaiono insussistenti, stante che la notifica del titolo esecutivo è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 01.02.2013, al pari della notifica del precetto, eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e perfezionatasi per compiuta giacenza il 25.06.2022), fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, è assorbente rilevare che la stessa si appalesa tardiva alla luce della notifica dell'atto di pignoramento del 22.8.2022 (primo atto di esecuzione), risalendo la notifica dell'atto di citazione al 14.12.2022 (e il ricorso davanti al GE il 28.11.22), allorquando il termine decadenziale di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. era già ampiamente decorso.
Anche tali motivi di opposizione, pertanto, devono dichiararsi inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc.
La palese inammissibilità dei motivi di opposizione, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave nell'aver proposto opposizione nella consapevolezza (o non comprendendo con grave negligenza), che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto. La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma, 3 c.c. la parte che non abbia adoperato la normale diligenza peer acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criterio e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. civ. n. 18057/2016). Appare pertanto adeguata la condanna dell'opponente al pagamento in favore della resistente di una ulteriore somma, equitativamente determinata, liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nei procedimenti riuniti iscritti ai n. 4332/2022 e n. 1099/2024 R.G.:
• dichiara inammissibili le opposizioni proposte;
• condanna l'opponente a rifondere in favore degli opposti costituiti e CP_1 le spese del giudizio iscritto al n. 4332/2022 che si Controparte_2 liquidano (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valori minimi, con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito) nella misura di €2.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei rispettivi procuratori antistatari;
• condanna l'opponente, a rifondere in favore dell'opposto costituito le spese CP_1 pagina 6 di 7 del giudizio iscritto al n. 1099/2024 che si liquidano (per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi, con la riduzione del 50% per la pronuncia in rito) nella misura di €800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• condanna altresì l'opponente al pagamento in favore degli opposti costituiti CP_1 della somma di €1.000,00 ciascuno, equitativamente Controparte_2 determinata, a titolo di sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ragusa, 23/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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