CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 20.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 419/2024, pubblicata il 20/03/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in P.O. BOX 686 DUBAI, con il patrocinio dell'Avv. PIERALLINI LAURA
(C.F. ) e dell'Avv. MARCHEGIANI MARCO C.F._1
( ) VIALE LIEGI, 28 ROMA;
elettivamente domiciliato/a in VIALE C.F._2
LIEGI, 28 00198 ROMA presso lo Studio dell'Avv. PIERALLINI LAURA e dell'Avv.
MARCHEGIANI MARCO ( ) VIALE LIEGI, 28 ROMA, giusta C.F._2
delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, con il patrocinio dell'Avv.
Ramazzotti Marco ( ) VIALE CASTRO PRETORIO N. 118 00185 C.F._3
ROMA e dell'avv. Di Giugno Marco;
elettivamente domiciliato presso la sede legale dell in VIALE CASTRO PRETORIO N. 118 00185 ROMA, giusta delega in atti;
CP_1
-APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 419/2024, pubblicata il 20/03/2024, in materia di Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per (come da ricorso): “Voglia accogliere l'opposizione proposta da e Pt_1 Pt_1
riformare la sentenza n. 419/2023, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza all'esito del procedimento di cui al numero di ruolo 4754/2023, e, per l'effetto, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza di ingiunzione ovvero, in subordine, modificarla riducendo
l'entità della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 12 d.lgs 1 dicembre 2011, n. 150. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre, rimborso delle spese generali, Iva e Cpa. Con le più ampie salvezze.”
Per (come da comparsa di Controparte_1 costituzione): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa richiesta di eccezione, rigettare l'appello avversario, nonché ogni correlata istanza, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito, confermando, per l'effetto, le ordinanze- ingiunzioni nn 2/2023 e 3/2023. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre spese generali e oneri riflessi del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023, la società ha impugnato due distinte ordinanze Pt_1
ingiunzioni emesse nei suoi confronti dall' Controparte_1 ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981, per l'importo di € 10.000,00 ciascuna.
In particolare, l' aveva notificato alla , in data Controparte_1 Controparte_2
20.10.2023, l'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 con la quale irrogava la sanzione di € 10.000,00 per “la violazione dell' articolo 5 del Regolamento (CE) n.261/2004, che prevede, in caso di cancellazione del volo: il diritto dei passeggeri di ricevere l'assistenza prevista dall'art.9; il diritto dei passeggeri di poter scegliere, a norma dell'art.8, tra il riavviamento su altro volo o il rimborso del biglietto;
il pagamento da parte della compagnia aerea, ai passeggeri che non sono informati della cancellazione stessa secondo la tempistica in esso indicata, una compensazione pecuniaria, come stabilito dall'art. 7 del medesimo regolamento” e, in pari data,
l'ordinanza ingiunzione n. 3/2023 con la quale irrogava la sanzione di € 10.000,00 per “la violazione dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento (CE) n.261/2004, che prevede, in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, che il vettore aereo operativo provveda
pagina 2 di 8 immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'art. 7 e presti loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha precisato di non aver commesso le violazioni contestate e, inoltre, ha denunciato l'illegittimità di entrambe le ordinanze in quanto emesse in violazione: i) degli artt. 7 e 8 della l. n. 212/2000, non essendovi l'allegazione dei verbali di accertamento cui i provvedimenti si riferivano, né essendo indicata la data di notifica degli stessi;
ii) dell'art. 3, l. n. 241/1990, non essendovi adeguata motivazione e indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa sanzionatoria;
iii) dell'art. 2 del D.P.R n. 496/97, essendo intervenuta la notifica delle ordinanze oltre il termine di decadenza ivi previsto.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione. Ha premesso che il D.P.R. 496/97
(“Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”) non è applicabile al caso di specie, essendo destinato ad applicarsi a fattispecie del tutto diverse da quelle oggetto di causa, che riguardano la violazione delle disposizioni del Regolamento eurounitario in materia di trasporto aereo di passeggeri. Ha poi precisato che le ordinanze ingiunzione risultavano adeguatamente e ampiamente motivate, chiarendo, nel corpo dei provvedimenti, le vicende fattuali da cui era scaturita l'irrogazione delle sanzioni, la diversa ricostruzione della Compagnia aerea, l'inidoneità della stessa ad inficiare le contestazioni mosse dall' CP_1
Nel merito, quanto all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023, il Tribunale ha precisato che l'obbligo di tempestiva comunicazione ai passeggeri della cancellazione del volo non può ritenersi ottemperato con una comunicazione affidata all'agente di viaggio e che è onere della compagnia aerea organizzarsi in modo da poter assolvere a tale obbligo, acquisendo tempestivamente i contatti dei passeggeri necessari allo scopo.
Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 3/2023, la non aveva provato adeguatamente Pt_1
l'esistenza di una circostanza esimente con riguardo alla cancellazione del volo EK701. Se infatti in data 30.12.2019 vi era stato, sulle isole IT, il passaggio di un uragano e lo stesso aveva avuto rilevanti ripercussioni sul traffico aereo, non era stato provato che l'effettuazione del volo interessato fosse stata impedita dall'uragano e, al contrario, era emerso che il volo era stato regolarmente effettuato. La Compagnia, ad avviso del Tribunale, avrebbe dovuto provare l'effettiva chiusura dell'aeroporto, la durata della chiusura stessa, l'emanazione di provvedimenti restrittivi delle autorità aeroportuali e il contenuto di detti provvedimenti, al fine di potersi apprezzare l'impossibilità del volo in questione al momento in cui ne veniva comunicata la cancellazione e la necessità di assicurare la sicurezza dei voli attraverso la loro pagina 3 di 8 riprogrammazione, allo scopo di evitare il pericolo rappresentato dall'evento atmosferico in atto.
ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_2
1) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 2/23, omessa o errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie nella parte della sentenza, in cui il Giudice ha ritenuto di non accogliere le eccezioni svolte da circa la tempestiva Pt_1
comunicazione della cancellazione del volo.
Il primo Giudice avrebbe commesso un errore di interpretazione della giurisprudenza comunitaria, soffermandosi sulla prima parte della sentenza richiamata - nella quale è statuito l'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria in capo al vettore operativo anche nel caso abbia quest'ultimo avvisato con un anticipo superiore ai 14 giorni l'agente di viaggi con il quale i passeggeri abbiano stipulato il contratto di trasporto - e omettendo di richiamare la seconda parte della pronuncia, che così recita: “anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione almeno due settimane prima di tale orario, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.” Tale ulteriore precisazione - secondo l'appellante - va interpretata nel senso che il vettore operativo è obbligato a corrispondere la compensazione pecuniaria, solo nel caso in cui abbia avvisato tempestivamente l'agente di viaggio della cancellazione del volo e quest'ultimo gli abbia comunicato la lista completa dei passeggeri (con generalità e contatti) e la circostanza di non averli avvisati del disservizio.
Nel caso di specie, aveva comunicato all'agente di viaggio la cancellazione del volo Pt_1
e indicato un volo di riprotezione per il 20.12.2020. Il rimborso del volo non usufruito sarebbe poi spettato al vettore contrattuale Air IT.
Secondo l'appellante, il vettore operativo non poteva pertanto essere ritenuto responsabile della mancata comunicazione tempestiva ai passeggeri della cancellazione del volo.
2) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 3/2023, omessa o errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie ed illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte di sentenza in cui il Giudice ha centrato la parte motiva della sentenza sulla ammissibilità/sufficienza di allegazioni circa le avverse condizioni meteo invocate da in primo grado. Pt_1
L'ingiunzione n. 3/2023 aveva applicato la sanzione a fronte di un (non provato) ingiusto negato imbarco di una passeggera.
Il Giudice aveva invece confermato l'ordinanza ingiunzione non sulla base di un ingiusto negato imbarco della passeggera, ma sulla base di una presunta mancanza di allegazioni da pagina 4 di 8 parte di circa le avverse condizioni meteo evocate, poste alla base della cancellazione Pt_1
del volo originario sul quale avrebbe dovuto viaggiare la passeggera.
In realtà, il 31 dicembre 2019 aveva comunicato alla passeggera la cancellazione del Pt_1
volo EK091 AI (a causa del passaggio di un uragano, l'aeroporto della IT era stato chiuso); la passeggera, a seguito di contatti presi personalmente con la Air IT, otteneva un volo di riprotezione AI in data 3 gennaio 2020; ella aveva deciso, quindi, di usufruire della prima tratta del volo da Malpensa a Dubai e di rimanere a Dubai per i tre giorni successivi;
successivamente, la passeggera aveva appreso che il volo originariamente cancellato, era stato regolarmente effettuato.
In sostanza, la passeggera aveva deciso di riprogrammare il volo da Dubai e nessun mancato imbarco vi era stato, ma un no-show volontario della passeggera.
Il primo Giudice aveva pertanto deciso sulla base di un presupposto di fatto errato ed effettuando un ragionamento giuridico illogico.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'ente appellato ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellato chiesto solo una nuova valutazione delle prove offerte in primo grado, senza denunciare alcuna violazione di legge da parte del primo giudice.
Nel merito, quanto all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023, ha rilevato che l'appellante non CP_1
aveva provato di aver avvisato i passeggeri della cancellazione del volo, almeno 14 giorni prima, né di aver rimborsato il biglietto e prestato l'assistenza di cui all'art. 9 Reg. 261/04. Dal tenore letterale dell'art. 5 Reg. CE 261/04, risulta che incombono sul vettore operativo gli obblighi: di rimborso del biglietto o riavviamento;
di prestare assistenza;
di versare la compensazione pecuniaria. Sempre sul vettore operativo incombe l'onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo.
Quanto all'ordinanza n. 3/2023, rilevava che la società aveva comunicato la CP_1 Pt_1
cancellazione di un volo che invece era stato regolarmente effettuato, al solo scopo di indurre il passeggero a riprogrammare il viaggio, al fine di evitare le conseguenze negative per il vettore, derivanti dal negato imbarco.
Va premesso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta, individuando il ricorso in appello in modo sufficientemente chiaro i capi della sentenza impugnati e le censure mosse alla sentenza, quanto alla ricostruzione dei fatti, risultando irrilevante che non venga denunziata una violazione di legge, ben potendo l'appello fondarsi sull'asserita errata ricostruzione dei fatti o valutazione delle prove da parte del primo giudice.
Nel merito, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
pagina 5 di 8 Quanto all'ordinanza ingiunzione 2/2023, emerge dalla documentazione come Parte_2 abbia avvisato della cancellazione del volo l'agenzia viaggi (ved. verbale di accertamento) e non i passeggeri e come non abbia fornito agli stessi l'assistenza prevista e il rimborso del biglietto.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di tempestiva comunicazione della cancellazione del volo non può ritenersi ottemperato mediante una comunicazione affidata all'agente di viaggio. Nessuna prova è stata peraltro fornita circa una tempestiva comunicazione della cancellazione del volo da parte dell'agenzia viaggi ai passeggeri.
L'art. 5 del Reg. CE 261/04 prevede quanto segue:
Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando
l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato,
l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo
7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto
e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
pagina 6 di 8 La Corte di Giustizia dell'UE (sentenza sezione ottava, 11.5.2017, n. 302/2017) ha chiarito che
“l'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.”
E' poi irrilevante che i biglietti fossero stati venduti dal vettore contrattuale Air IT, stante il chiaro tenore del citato art. 5 del Regolamento, che pone gli obblighi di assistenza e di compensazione pecuniaria a carico del vettore operativo.
Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 3/2023, va rilevato che la stessa trova fondamento nella mancata erogazione di compensazione pecuniaria a seguito di negato imbarco della passeggera da parte di su un volo da Dubai alle IT. Pt_3 Pt_1
Nell'atto di appello, l'appellante rileva che non sarebbe stato provato tale negato imbarco e sostiene che la sig.ra avrebbe liberamente deciso di posticipare la partenza da Dubai di Pt_3
tre giorni. Il primo Giudice avrebbe errato nel fondare la propria decisione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio con riferimento al verificarsi di un evento atmosferico eccezionale, impeditivo del volo.
L'appello è infondato.
Come emerge nel ricorso di avanti al Tribunale di Busto Arsizio, la società ricorrente Pt_1 aveva invocato l'esimente delle circostanze eccezionali impeditive del viaggio (avverse condizioni atmosferiche, del tutto eccezionali). Se la sig.ra decise di riprogrammare la Pt_3
seconda tratta del viaggio, restando a Dubai per tre giorni, tale decisione non fu evidentemente frutto di una libera scelta, ma dipese dalla comunicazione da parte di del fatto che le Pt_1 avverse condizioni atmosferiche impedivano l'effettuazione del volo AI programmato per il 31.12.2019 e che tale volo era stato cancellato.
In realtà, è circostanza pacifica che il volo del 31.12.2019 da Dubai venne regolarmente effettuato e che l'aeroporto a IT il 31.12.2019 funzionava regolarmente, nonostante l'uragano abbattutosi il giorno precedente. non ha pertanto in alcun modo provato le circostanze eccezionali impeditive del volo, Pt_1 circostanze che aveva allegato ai sensi dell'art. 5, 3° co Reg 261/2004, quali condizioni esimenti, che avevano giustificato la cancellazione del volo e, in forza delle quali, non era dovuta alcuna compensazione pecuniaria.
pagina 7 di 8 Per tutti i motivi esposti, anche i motivi di appello di cui al punto 2 sono infondati.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione dei valori medi a tutte le quattro fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ontro l avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Busto Arsizio n. 419/2024, pubblicata il 20/03/2024, così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese di lite, che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre a spese generali ed oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in Milano il 11/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 20.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 419/2024, pubblicata il 20/03/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in P.O. BOX 686 DUBAI, con il patrocinio dell'Avv. PIERALLINI LAURA
(C.F. ) e dell'Avv. MARCHEGIANI MARCO C.F._1
( ) VIALE LIEGI, 28 ROMA;
elettivamente domiciliato/a in VIALE C.F._2
LIEGI, 28 00198 ROMA presso lo Studio dell'Avv. PIERALLINI LAURA e dell'Avv.
MARCHEGIANI MARCO ( ) VIALE LIEGI, 28 ROMA, giusta C.F._2
delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, con il patrocinio dell'Avv.
Ramazzotti Marco ( ) VIALE CASTRO PRETORIO N. 118 00185 C.F._3
ROMA e dell'avv. Di Giugno Marco;
elettivamente domiciliato presso la sede legale dell in VIALE CASTRO PRETORIO N. 118 00185 ROMA, giusta delega in atti;
CP_1
-APPELLATO
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 419/2024, pubblicata il 20/03/2024, in materia di Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81.
CONCLUSIONI:
Per (come da ricorso): “Voglia accogliere l'opposizione proposta da e Pt_1 Pt_1
riformare la sentenza n. 419/2023, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza all'esito del procedimento di cui al numero di ruolo 4754/2023, e, per l'effetto, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza di ingiunzione ovvero, in subordine, modificarla riducendo
l'entità della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 12 d.lgs 1 dicembre 2011, n. 150. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre, rimborso delle spese generali, Iva e Cpa. Con le più ampie salvezze.”
Per (come da comparsa di Controparte_1 costituzione): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa richiesta di eccezione, rigettare l'appello avversario, nonché ogni correlata istanza, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito, confermando, per l'effetto, le ordinanze- ingiunzioni nn 2/2023 e 3/2023. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre spese generali e oneri riflessi del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023, la società ha impugnato due distinte ordinanze Pt_1
ingiunzioni emesse nei suoi confronti dall' Controparte_1 ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981, per l'importo di € 10.000,00 ciascuna.
In particolare, l' aveva notificato alla , in data Controparte_1 Controparte_2
20.10.2023, l'ordinanza ingiunzione n. 2/2023 con la quale irrogava la sanzione di € 10.000,00 per “la violazione dell' articolo 5 del Regolamento (CE) n.261/2004, che prevede, in caso di cancellazione del volo: il diritto dei passeggeri di ricevere l'assistenza prevista dall'art.9; il diritto dei passeggeri di poter scegliere, a norma dell'art.8, tra il riavviamento su altro volo o il rimborso del biglietto;
il pagamento da parte della compagnia aerea, ai passeggeri che non sono informati della cancellazione stessa secondo la tempistica in esso indicata, una compensazione pecuniaria, come stabilito dall'art. 7 del medesimo regolamento” e, in pari data,
l'ordinanza ingiunzione n. 3/2023 con la quale irrogava la sanzione di € 10.000,00 per “la violazione dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento (CE) n.261/2004, che prevede, in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, che il vettore aereo operativo provveda
pagina 2 di 8 immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'art. 7 e presti loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha precisato di non aver commesso le violazioni contestate e, inoltre, ha denunciato l'illegittimità di entrambe le ordinanze in quanto emesse in violazione: i) degli artt. 7 e 8 della l. n. 212/2000, non essendovi l'allegazione dei verbali di accertamento cui i provvedimenti si riferivano, né essendo indicata la data di notifica degli stessi;
ii) dell'art. 3, l. n. 241/1990, non essendovi adeguata motivazione e indicazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa sanzionatoria;
iii) dell'art. 2 del D.P.R n. 496/97, essendo intervenuta la notifica delle ordinanze oltre il termine di decadenza ivi previsto.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione. Ha premesso che il D.P.R. 496/97
(“Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”) non è applicabile al caso di specie, essendo destinato ad applicarsi a fattispecie del tutto diverse da quelle oggetto di causa, che riguardano la violazione delle disposizioni del Regolamento eurounitario in materia di trasporto aereo di passeggeri. Ha poi precisato che le ordinanze ingiunzione risultavano adeguatamente e ampiamente motivate, chiarendo, nel corpo dei provvedimenti, le vicende fattuali da cui era scaturita l'irrogazione delle sanzioni, la diversa ricostruzione della Compagnia aerea, l'inidoneità della stessa ad inficiare le contestazioni mosse dall' CP_1
Nel merito, quanto all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023, il Tribunale ha precisato che l'obbligo di tempestiva comunicazione ai passeggeri della cancellazione del volo non può ritenersi ottemperato con una comunicazione affidata all'agente di viaggio e che è onere della compagnia aerea organizzarsi in modo da poter assolvere a tale obbligo, acquisendo tempestivamente i contatti dei passeggeri necessari allo scopo.
Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 3/2023, la non aveva provato adeguatamente Pt_1
l'esistenza di una circostanza esimente con riguardo alla cancellazione del volo EK701. Se infatti in data 30.12.2019 vi era stato, sulle isole IT, il passaggio di un uragano e lo stesso aveva avuto rilevanti ripercussioni sul traffico aereo, non era stato provato che l'effettuazione del volo interessato fosse stata impedita dall'uragano e, al contrario, era emerso che il volo era stato regolarmente effettuato. La Compagnia, ad avviso del Tribunale, avrebbe dovuto provare l'effettiva chiusura dell'aeroporto, la durata della chiusura stessa, l'emanazione di provvedimenti restrittivi delle autorità aeroportuali e il contenuto di detti provvedimenti, al fine di potersi apprezzare l'impossibilità del volo in questione al momento in cui ne veniva comunicata la cancellazione e la necessità di assicurare la sicurezza dei voli attraverso la loro pagina 3 di 8 riprogrammazione, allo scopo di evitare il pericolo rappresentato dall'evento atmosferico in atto.
ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_2
1) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 2/23, omessa o errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie nella parte della sentenza, in cui il Giudice ha ritenuto di non accogliere le eccezioni svolte da circa la tempestiva Pt_1
comunicazione della cancellazione del volo.
Il primo Giudice avrebbe commesso un errore di interpretazione della giurisprudenza comunitaria, soffermandosi sulla prima parte della sentenza richiamata - nella quale è statuito l'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria in capo al vettore operativo anche nel caso abbia quest'ultimo avvisato con un anticipo superiore ai 14 giorni l'agente di viaggi con il quale i passeggeri abbiano stipulato il contratto di trasporto - e omettendo di richiamare la seconda parte della pronuncia, che così recita: “anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione almeno due settimane prima di tale orario, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.” Tale ulteriore precisazione - secondo l'appellante - va interpretata nel senso che il vettore operativo è obbligato a corrispondere la compensazione pecuniaria, solo nel caso in cui abbia avvisato tempestivamente l'agente di viaggio della cancellazione del volo e quest'ultimo gli abbia comunicato la lista completa dei passeggeri (con generalità e contatti) e la circostanza di non averli avvisati del disservizio.
Nel caso di specie, aveva comunicato all'agente di viaggio la cancellazione del volo Pt_1
e indicato un volo di riprotezione per il 20.12.2020. Il rimborso del volo non usufruito sarebbe poi spettato al vettore contrattuale Air IT.
Secondo l'appellante, il vettore operativo non poteva pertanto essere ritenuto responsabile della mancata comunicazione tempestiva ai passeggeri della cancellazione del volo.
2) Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 3/2023, omessa o errata valutazione delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie ed illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte di sentenza in cui il Giudice ha centrato la parte motiva della sentenza sulla ammissibilità/sufficienza di allegazioni circa le avverse condizioni meteo invocate da in primo grado. Pt_1
L'ingiunzione n. 3/2023 aveva applicato la sanzione a fronte di un (non provato) ingiusto negato imbarco di una passeggera.
Il Giudice aveva invece confermato l'ordinanza ingiunzione non sulla base di un ingiusto negato imbarco della passeggera, ma sulla base di una presunta mancanza di allegazioni da pagina 4 di 8 parte di circa le avverse condizioni meteo evocate, poste alla base della cancellazione Pt_1
del volo originario sul quale avrebbe dovuto viaggiare la passeggera.
In realtà, il 31 dicembre 2019 aveva comunicato alla passeggera la cancellazione del Pt_1
volo EK091 AI (a causa del passaggio di un uragano, l'aeroporto della IT era stato chiuso); la passeggera, a seguito di contatti presi personalmente con la Air IT, otteneva un volo di riprotezione AI in data 3 gennaio 2020; ella aveva deciso, quindi, di usufruire della prima tratta del volo da Malpensa a Dubai e di rimanere a Dubai per i tre giorni successivi;
successivamente, la passeggera aveva appreso che il volo originariamente cancellato, era stato regolarmente effettuato.
In sostanza, la passeggera aveva deciso di riprogrammare il volo da Dubai e nessun mancato imbarco vi era stato, ma un no-show volontario della passeggera.
Il primo Giudice aveva pertanto deciso sulla base di un presupposto di fatto errato ed effettuando un ragionamento giuridico illogico.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'ente appellato ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellato chiesto solo una nuova valutazione delle prove offerte in primo grado, senza denunciare alcuna violazione di legge da parte del primo giudice.
Nel merito, quanto all'ordinanza ingiunzione n. 2/2023, ha rilevato che l'appellante non CP_1
aveva provato di aver avvisato i passeggeri della cancellazione del volo, almeno 14 giorni prima, né di aver rimborsato il biglietto e prestato l'assistenza di cui all'art. 9 Reg. 261/04. Dal tenore letterale dell'art. 5 Reg. CE 261/04, risulta che incombono sul vettore operativo gli obblighi: di rimborso del biglietto o riavviamento;
di prestare assistenza;
di versare la compensazione pecuniaria. Sempre sul vettore operativo incombe l'onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo.
Quanto all'ordinanza n. 3/2023, rilevava che la società aveva comunicato la CP_1 Pt_1
cancellazione di un volo che invece era stato regolarmente effettuato, al solo scopo di indurre il passeggero a riprogrammare il viaggio, al fine di evitare le conseguenze negative per il vettore, derivanti dal negato imbarco.
Va premesso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere accolta, individuando il ricorso in appello in modo sufficientemente chiaro i capi della sentenza impugnati e le censure mosse alla sentenza, quanto alla ricostruzione dei fatti, risultando irrilevante che non venga denunziata una violazione di legge, ben potendo l'appello fondarsi sull'asserita errata ricostruzione dei fatti o valutazione delle prove da parte del primo giudice.
Nel merito, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
pagina 5 di 8 Quanto all'ordinanza ingiunzione 2/2023, emerge dalla documentazione come Parte_2 abbia avvisato della cancellazione del volo l'agenzia viaggi (ved. verbale di accertamento) e non i passeggeri e come non abbia fornito agli stessi l'assistenza prevista e il rimborso del biglietto.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di tempestiva comunicazione della cancellazione del volo non può ritenersi ottemperato mediante una comunicazione affidata all'agente di viaggio. Nessuna prova è stata peraltro fornita circa una tempestiva comunicazione della cancellazione del volo da parte dell'agenzia viaggi ai passeggeri.
L'art. 5 del Reg. CE 261/04 prevede quanto segue:
Cancellazione del volo
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando
l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato,
l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo
7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto
e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
pagina 6 di 8 La Corte di Giustizia dell'UE (sentenza sezione ottava, 11.5.2017, n. 302/2017) ha chiarito che
“l'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l'agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest'ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.”
E' poi irrilevante che i biglietti fossero stati venduti dal vettore contrattuale Air IT, stante il chiaro tenore del citato art. 5 del Regolamento, che pone gli obblighi di assistenza e di compensazione pecuniaria a carico del vettore operativo.
Quanto all'ordinanza ingiunzione n. 3/2023, va rilevato che la stessa trova fondamento nella mancata erogazione di compensazione pecuniaria a seguito di negato imbarco della passeggera da parte di su un volo da Dubai alle IT. Pt_3 Pt_1
Nell'atto di appello, l'appellante rileva che non sarebbe stato provato tale negato imbarco e sostiene che la sig.ra avrebbe liberamente deciso di posticipare la partenza da Dubai di Pt_3
tre giorni. Il primo Giudice avrebbe errato nel fondare la propria decisione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio con riferimento al verificarsi di un evento atmosferico eccezionale, impeditivo del volo.
L'appello è infondato.
Come emerge nel ricorso di avanti al Tribunale di Busto Arsizio, la società ricorrente Pt_1 aveva invocato l'esimente delle circostanze eccezionali impeditive del viaggio (avverse condizioni atmosferiche, del tutto eccezionali). Se la sig.ra decise di riprogrammare la Pt_3
seconda tratta del viaggio, restando a Dubai per tre giorni, tale decisione non fu evidentemente frutto di una libera scelta, ma dipese dalla comunicazione da parte di del fatto che le Pt_1 avverse condizioni atmosferiche impedivano l'effettuazione del volo AI programmato per il 31.12.2019 e che tale volo era stato cancellato.
In realtà, è circostanza pacifica che il volo del 31.12.2019 da Dubai venne regolarmente effettuato e che l'aeroporto a IT il 31.12.2019 funzionava regolarmente, nonostante l'uragano abbattutosi il giorno precedente. non ha pertanto in alcun modo provato le circostanze eccezionali impeditive del volo, Pt_1 circostanze che aveva allegato ai sensi dell'art. 5, 3° co Reg 261/2004, quali condizioni esimenti, che avevano giustificato la cancellazione del volo e, in forza delle quali, non era dovuta alcuna compensazione pecuniaria.
pagina 7 di 8 Per tutti i motivi esposti, anche i motivi di appello di cui al punto 2 sono infondati.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione dei valori medi a tutte le quattro fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ontro l avverso la sentenza Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Busto Arsizio n. 419/2024, pubblicata il 20/03/2024, così provvede:
- Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Ente appellato, delle spese di lite, che liquida in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre a spese generali ed oneri riflessi;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in Milano il 11/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8