Art. 14.
Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 , per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 , in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.
Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 , per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 , in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.