Articolo 14 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 ottobre 1971
Art. 14.
Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390 , per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 , in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971
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