Art. 30.
Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla, data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o, perito principale di 2ª classe mediante:
a) scrutinio per merito comparativo;
b) concorso per merito distinto o esame di idoneita', ai sensi dell'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prescindendo dall'anzianita'.
Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilita' di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera a», ha Uno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneita' nel concorso di merito per la promozione alle qualifiche anzidette.
Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla, data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o, perito principale di 2ª classe mediante:
a) scrutinio per merito comparativo;
b) concorso per merito distinto o esame di idoneita', ai sensi dell'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prescindendo dall'anzianita'.
Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilita' di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera a», ha Uno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneita' nel concorso di merito per la promozione alle qualifiche anzidette.