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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/09/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 643/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LUCIFORA PIERPAOLO ( ) VIA C.F._2 GROTTE BIANCHE N 150 95128 CATANIA;
, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to COSENTINO SERGIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
E nei confronti di
, contumace CP_2
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti costituite, le quali hanno depositato note, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Con sentenza non definitiva in atti (che si richiama per relationem) è stato accertato il rapporto di lavoro tra le parti.
ILa conseguente C.T.U. all'uopo disposta per la determinazione degli importi dovuti ha consentito di accertare che a parte attrice spettano, al netto di quanto già corrisposto durante il rapporto di lavoro, ed a lordo delle ritenute, €.
€ 17.930,58 (Eurodiciassettemilanovecentotrenta/58) relativamente alla differenza emergente dalle buste paga allegate in atti;
€ 1.176,09 (Euromillecentosettantasei/09) con riguardo alle differenze sul T.F.R.
I risultati della C.T.U. (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta, costituendo essa parte integrante della presente motivazione), appaiono condivisibili, poiché sostenuti da idonea e logica motivazione, frutto di una disamina accurata della fattispecie in scrutinio e neppure oggetto di specifiche contestazioni (v. anche note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.).
Sulle somme sopra indicate, analiticamente indicate dalla relazione del C.T.U., vanno sommati gli interessi e la rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento dei contributi previdenziali, in favore dell' , nei limiti della prescrizione di legge. CP_2
In conclusione, il ricorso va definitivamente accolto in misura parziale, per quanto innanzi specificato e per come risultante anche dalla sentenza non definitiva.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti seguono la soccombenza ex art. 91 C.p.c.
P.Q.M.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, definitivamente decidendo, così statuisce:
CONDANNA parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma indicata in motivazione e nella relazione di CTU, oltre gli accessori (interessi e/o rivalutazione), come per legge, oltre che a regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore, nei limiti di legge;
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €5388 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A., rimborso forfettario al 15%, come per legge;
PONE le spese di C.T.U., nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti a carico del soccombente, ex art. 91 C.p.c.
Così deciso, in Catania, 10/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 643/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LUCIFORA PIERPAOLO ( ) VIA C.F._2 GROTTE BIANCHE N 150 95128 CATANIA;
, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to COSENTINO SERGIO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
E nei confronti di
, contumace CP_2
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti costituite, le quali hanno depositato note, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Con sentenza non definitiva in atti (che si richiama per relationem) è stato accertato il rapporto di lavoro tra le parti.
ILa conseguente C.T.U. all'uopo disposta per la determinazione degli importi dovuti ha consentito di accertare che a parte attrice spettano, al netto di quanto già corrisposto durante il rapporto di lavoro, ed a lordo delle ritenute, €.
€ 17.930,58 (Eurodiciassettemilanovecentotrenta/58) relativamente alla differenza emergente dalle buste paga allegate in atti;
€ 1.176,09 (Euromillecentosettantasei/09) con riguardo alle differenze sul T.F.R.
I risultati della C.T.U. (la cui relazione va qui integralmente richiamata e trascritta, costituendo essa parte integrante della presente motivazione), appaiono condivisibili, poiché sostenuti da idonea e logica motivazione, frutto di una disamina accurata della fattispecie in scrutinio e neppure oggetto di specifiche contestazioni (v. anche note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.).
Sulle somme sopra indicate, analiticamente indicate dalla relazione del C.T.U., vanno sommati gli interessi e la rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento dei contributi previdenziali, in favore dell' , nei limiti della prescrizione di legge. CP_2
In conclusione, il ricorso va definitivamente accolto in misura parziale, per quanto innanzi specificato e per come risultante anche dalla sentenza non definitiva.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti seguono la soccombenza ex art. 91 C.p.c.
P.Q.M.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, definitivamente decidendo, così statuisce:
CONDANNA parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente la somma indicata in motivazione e nella relazione di CTU, oltre gli accessori (interessi e/o rivalutazione), come per legge, oltre che a regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore, nei limiti di legge;
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €5388 per compensi, oltre I.V.A.,
C.P.A., rimborso forfettario al 15%, come per legge;
PONE le spese di C.T.U., nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti a carico del soccombente, ex art. 91 C.p.c.
Così deciso, in Catania, 10/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 3