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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 230/2023 R.G. promossa d a rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI Parte_1
SIMONE VIA FOLL 1 ARDESIO elettivamente domiciliata presso il suo studio OGGETTO:
Vendita di cose mobili APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAQUINTO ASSUNTA, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA FRIZZONI 26 VALLO DELLA LUCANIA
presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1911/2022 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 28/07/2022
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe con cui era stata condannata a versare all'odierno appellato la somma di €
8.600, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in dipendenza di un contratto estimatorio avente ad oggetto l'obbiettivo Canon 800 mm F/5.6, consegnatole in conto vendita.
Con nota del 25.07.2024 la difesa di rappresentava che la sua Parte_1
cliente era stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale con sentenza n.
134/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 03.07.2024 e in data 18.09.2024
il processo era dichiarato interrotto, senza che lo stesso sia stato riassunto nel termine di tre mesi.
Non risultano pervenute indicazioni atte a giustificare l'omessa riassunzione o prosecuzione nel termine di legge, secondo quanto previsto dal capoverso dell'art. 153 c.p.c. a proposito dei presupposti richiesti per la rimessione in termini
(dimostrazione a carico della parte interessata di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile) e la mancata riassunzione può essere rilevata in via officiosa.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata riassunzione del processo nel termine perentorio, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 07 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 230/2023 R.G. promossa d a rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI Parte_1
SIMONE VIA FOLL 1 ARDESIO elettivamente domiciliata presso il suo studio OGGETTO:
Vendita di cose mobili APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAQUINTO ASSUNTA, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA FRIZZONI 26 VALLO DELLA LUCANIA
presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1911/2022 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 28/07/2022
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Parte appellante proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe con cui era stata condannata a versare all'odierno appellato la somma di €
8.600, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in dipendenza di un contratto estimatorio avente ad oggetto l'obbiettivo Canon 800 mm F/5.6, consegnatole in conto vendita.
Con nota del 25.07.2024 la difesa di rappresentava che la sua Parte_1
cliente era stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale con sentenza n.
134/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 03.07.2024 e in data 18.09.2024
il processo era dichiarato interrotto, senza che lo stesso sia stato riassunto nel termine di tre mesi.
Non risultano pervenute indicazioni atte a giustificare l'omessa riassunzione o prosecuzione nel termine di legge, secondo quanto previsto dal capoverso dell'art. 153 c.p.c. a proposito dei presupposti richiesti per la rimessione in termini
(dimostrazione a carico della parte interessata di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile) e la mancata riassunzione può essere rilevata in via officiosa.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata riassunzione del processo nel termine perentorio, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 07 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 3 di 3