Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 230
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione tributaria

    La Corte ha ritenuto inammissibili le eccezioni sollevate dalla contribuente con memoria illustrativa successiva al ricorso introduttivo, poiché non proposte con motivi aggiunti, unico rimedio previsto per contestare vizi emersi a seguito del deposito di documenti non conosciuti da parte della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 230
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo