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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TR SA AN IC, Presidente MAIONE AN MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2766/2024 depositato il 21/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_Ricorrente
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Regione Calabria
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 613/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTODEL PROCESSO
Con la sentenza n. 613/2024, depositata il 10/06/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI Valentia rigettava il ricorso della contribuente Società_1 Snc di Ricorrente_1, proposto avverso intimazione di pagamento, limitatamente alle tasse automobilistiche per gli anni
2005,2006, 2009, 2010, 2011,2013 e 2014, richieste dall'ADER, per conto della Regione Calabria.
Il primo giudice sottolineava che apparivano inammissibili le eccezioni sollevate dalla contribuente solo con la memoria illustrativa datata 25/04/2024, successiva al ricorso introduttivo;
memoria questa che era stata depositata da essa contribuente in seguito alla produzione, effettuata dall'ADER, di plurime intimazione di pagamento interruttive della prescrizione triennale dei tributi.
Proponeva gravame la predetta contribuente che, sostanzialmente riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado, riguardanti la asserita prescrizione della pretesa tributaria, in particolare lamentava la erroneità della sentenza appellata, deducendo che la predetta memoria illustrativa ex art.32 del D.Lgs. 546/90, depositata in data 25/04/2024 non avrebbe modificato la domanda iniziale o ampliato il thema decidendum, sul punto asserendo che le deduzioni successive al ricorso introduttivo, testualmente: “integrano una controeccezione in senso lato”.
2 Pertanto, chiedeva che, in riforma integrale della sentenza appellata, si volesse dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, limitatamente e in relazione alle predette tasse automobilistiche, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio e distrazione a favore del difensore.
Si costituiva la Regione Calabria, che contestava quanto lamentato dalla appellante, asserendo che nel caso trattato non sarebbe maturata alcuna prescrizione- decadenza triennale della pretesa tributaria.
Pertanto, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Successivamente, detta Regione, con memorie illustrative dell'11/12/2025, sostenendo che il termine prescrizionale da rispettare post cartella era decennale ex art. 2946 c.c., ribadiva le conclusioni di cui sopra.
Con successive memorie illustrative datate 9/01/2026, essa contribuente, nel ribadire i motivi del proposto gravame e nel contestare quanto dedotto e richiesto dalla Regione Calabria, insisteva per l'accoglimento dell'appello.
Inoltre, si costituiva l'ADER, osservando che, quale unico motivo di gravame, la società appellante aveva erroneamente lamentato la asserita non corretta interpretazione dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92 da parte del primo giudice che, conseguentemente, aveva dichiarato la inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla contribuente con le predette memorie illustrative.
Pertanto, sostenendo la correttezza di quanto deciso dal giudice di prime cure, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione a favore del difensore ex art.93c.p.c..
All'udienza del 26 gennaio 2026 l'appello viene deciso sulle sopra ripotate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, diversamente da quanto rappresentato e richiesto dalla società appellante, si riscontra la correttezza della sentenza appellata, per quanto sarà di seguito illustrato.
3 Si premette che, nel caso in esame, trattandosi di documenti riguardanti intimazioni di pagamento interruttive della prescrizioni, prodotti dall'Agenzia della riscossione in primo grado con le proprie controdeduzioni, detti documenti apparivano fondamentali ai fini della decisione.
Da una semplice lettura del ricorso introduttivo della Società_1 Snc di Ricorrente_1 , non é dato riscontrare traccia alcuna delle predette intimazioni di pagamento, con la conseguenza che i suddetti documenti prodotti dall'AADER sono da considerare non conosciuti da essa contribuente.
Si rileva, quindi, che le eccezioni riguardanti le predette intimazioni di pagamento sollevate da essa contribuente solo con la memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, datata 25/04/2024 successiva al ricorso introduttivo - con la quale non si possono ampliare i motivi di impugnazione, ma solo illustrare quelli già addotti con il ricorso - dovevano essere sollevate con la proposizione di motivi aggiunti, per contestare nuovi vizi, emersi a seguito del deposito effettuato dalla controparte di documenti non conosciuti.
Pertanto, le eccezioni della contribuente di cui alle memoria illustrativa di primo grado depositata il
25 aprile 2024, non sollevate con la proposizione di motivi aggiunti, apparivano ed appaiono inammissibili, in linea con quando evidenziato dal primo giudice, restando perciò tale circostanza assorbente delle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
Tanto illustrato, appare opportuno evidenziare che i motivi aggiunti, ex art.24 del D.Lgs. 546/92, garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, preme sottolineare che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto impositivo, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione, che il contribuente deve specificatamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione.
Per l'effetto, il giudice resta obbligato ad attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti nel ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti , i quali, ai sensi
4 dell'art.24 del D.Lgs. n.546/92, sono richiesti, come unico rimedio, in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti, come nel caso trattato, o per ordine della Corte.
Pertanto, era onere (non assolto) della contribuente di proporre motivi aggiunti, assolutamente necessari in seguito alla produzione di controparte, con le controdeduzioni di primo grado, di documenti non conosciuti, relativi alla affermata esistenza di intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, non conosciute dalla contribuente.
Infatti, i motivi aggiunti sono l'unico rimedio previsto dal predetto art. 24 del D.Lgs. n.546/92, da proporre entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, come nel caso in esame. e non la memoria illustrativa ex art. 32 del D.Lgs.
n.546/92, finalizzata unicamente ad illustrare i motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo e non a modificare o ampliare la domanda iniziale.
Pertanto non appare condivisibile quanto diversamente e affrettatamente ritenuto dalla appellante, ovvero che le depositate memorie ex art. 32 del D.Lgs.546/92 non avrebbero apportato alcuna modifica alla domanda iniziale, trattandosi di deduzioni che integrerebbero “una controeccezione in senso lato”.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto.
Tuttavia, avuto riguardo alla peculiarità della questione di diritto esaminata, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
5
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TR SA AN IC, Presidente MAIONE AN MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2766/2024 depositato il 21/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_Ricorrente
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Regione Calabria
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 613/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002067136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTODEL PROCESSO
Con la sentenza n. 613/2024, depositata il 10/06/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI Valentia rigettava il ricorso della contribuente Società_1 Snc di Ricorrente_1, proposto avverso intimazione di pagamento, limitatamente alle tasse automobilistiche per gli anni
2005,2006, 2009, 2010, 2011,2013 e 2014, richieste dall'ADER, per conto della Regione Calabria.
Il primo giudice sottolineava che apparivano inammissibili le eccezioni sollevate dalla contribuente solo con la memoria illustrativa datata 25/04/2024, successiva al ricorso introduttivo;
memoria questa che era stata depositata da essa contribuente in seguito alla produzione, effettuata dall'ADER, di plurime intimazione di pagamento interruttive della prescrizione triennale dei tributi.
Proponeva gravame la predetta contribuente che, sostanzialmente riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado, riguardanti la asserita prescrizione della pretesa tributaria, in particolare lamentava la erroneità della sentenza appellata, deducendo che la predetta memoria illustrativa ex art.32 del D.Lgs. 546/90, depositata in data 25/04/2024 non avrebbe modificato la domanda iniziale o ampliato il thema decidendum, sul punto asserendo che le deduzioni successive al ricorso introduttivo, testualmente: “integrano una controeccezione in senso lato”.
2 Pertanto, chiedeva che, in riforma integrale della sentenza appellata, si volesse dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, limitatamente e in relazione alle predette tasse automobilistiche, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio e distrazione a favore del difensore.
Si costituiva la Regione Calabria, che contestava quanto lamentato dalla appellante, asserendo che nel caso trattato non sarebbe maturata alcuna prescrizione- decadenza triennale della pretesa tributaria.
Pertanto, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Successivamente, detta Regione, con memorie illustrative dell'11/12/2025, sostenendo che il termine prescrizionale da rispettare post cartella era decennale ex art. 2946 c.c., ribadiva le conclusioni di cui sopra.
Con successive memorie illustrative datate 9/01/2026, essa contribuente, nel ribadire i motivi del proposto gravame e nel contestare quanto dedotto e richiesto dalla Regione Calabria, insisteva per l'accoglimento dell'appello.
Inoltre, si costituiva l'ADER, osservando che, quale unico motivo di gravame, la società appellante aveva erroneamente lamentato la asserita non corretta interpretazione dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92 da parte del primo giudice che, conseguentemente, aveva dichiarato la inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla contribuente con le predette memorie illustrative.
Pertanto, sostenendo la correttezza di quanto deciso dal giudice di prime cure, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione a favore del difensore ex art.93c.p.c..
All'udienza del 26 gennaio 2026 l'appello viene deciso sulle sopra ripotate conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, diversamente da quanto rappresentato e richiesto dalla società appellante, si riscontra la correttezza della sentenza appellata, per quanto sarà di seguito illustrato.
3 Si premette che, nel caso in esame, trattandosi di documenti riguardanti intimazioni di pagamento interruttive della prescrizioni, prodotti dall'Agenzia della riscossione in primo grado con le proprie controdeduzioni, detti documenti apparivano fondamentali ai fini della decisione.
Da una semplice lettura del ricorso introduttivo della Società_1 Snc di Ricorrente_1 , non é dato riscontrare traccia alcuna delle predette intimazioni di pagamento, con la conseguenza che i suddetti documenti prodotti dall'AADER sono da considerare non conosciuti da essa contribuente.
Si rileva, quindi, che le eccezioni riguardanti le predette intimazioni di pagamento sollevate da essa contribuente solo con la memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92, datata 25/04/2024 successiva al ricorso introduttivo - con la quale non si possono ampliare i motivi di impugnazione, ma solo illustrare quelli già addotti con il ricorso - dovevano essere sollevate con la proposizione di motivi aggiunti, per contestare nuovi vizi, emersi a seguito del deposito effettuato dalla controparte di documenti non conosciuti.
Pertanto, le eccezioni della contribuente di cui alle memoria illustrativa di primo grado depositata il
25 aprile 2024, non sollevate con la proposizione di motivi aggiunti, apparivano ed appaiono inammissibili, in linea con quando evidenziato dal primo giudice, restando perciò tale circostanza assorbente delle ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
Tanto illustrato, appare opportuno evidenziare che i motivi aggiunti, ex art.24 del D.Lgs. 546/92, garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, preme sottolineare che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto impositivo, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione, che il contribuente deve specificatamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione.
Per l'effetto, il giudice resta obbligato ad attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti nel ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti , i quali, ai sensi
4 dell'art.24 del D.Lgs. n.546/92, sono richiesti, come unico rimedio, in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti, come nel caso trattato, o per ordine della Corte.
Pertanto, era onere (non assolto) della contribuente di proporre motivi aggiunti, assolutamente necessari in seguito alla produzione di controparte, con le controdeduzioni di primo grado, di documenti non conosciuti, relativi alla affermata esistenza di intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, non conosciute dalla contribuente.
Infatti, i motivi aggiunti sono l'unico rimedio previsto dal predetto art. 24 del D.Lgs. n.546/92, da proporre entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, come nel caso in esame. e non la memoria illustrativa ex art. 32 del D.Lgs.
n.546/92, finalizzata unicamente ad illustrare i motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo e non a modificare o ampliare la domanda iniziale.
Pertanto non appare condivisibile quanto diversamente e affrettatamente ritenuto dalla appellante, ovvero che le depositate memorie ex art. 32 del D.Lgs.546/92 non avrebbero apportato alcuna modifica alla domanda iniziale, trattandosi di deduzioni che integrerebbero “una controeccezione in senso lato”.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto.
Tuttavia, avuto riguardo alla peculiarità della questione di diritto esaminata, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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