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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/10/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ON
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
ER EL UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 03/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. NEGRI GIANMARCO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ON
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 09/10/2025; Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 03/07/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con attribuzione del nome . Per_1
Deduceva parte ricorrente che, fin dai primi anni dell'infanzia, aveva mostrato una predilezione per giochi e attività tipicamente maschili, fino a quando, con l'avanzare dell'età, l'aspetto fisico e quello psicologico si erano inequivocabilmente indirizzati verso il sesso maschile. In particolare, deduceva parte ricorrente che, nel 2018, aveva richiesto una consulenza psicologica finalizzata a valutare la proprie caratteristiche così come emerse.
Dunque, assunta piena consapevolezza della propria identificazione con il genere maschile, accertato un quadro clinico compatibile con la diagnosi di “Disforia di Genere”, esponeva Parte_1 di aver intrapreso un percorso di cambiamento, con l'aiuto di esperti nel campo della medicina e della psicologia. In particolare, specificava parte ricorrente che, nel mese di agosto 2018, aveva iniziato un percorso psicologico e una terapia ormonale sostitutiva presso l'istituto Auxologico di Milano, e nel
2022 si era sottoposta a un intervento di mastectomia.
Sulla scorta di tali evidenze, domandava la rettificazione dei dati anagrafici, Parte_1
operazione ritenuta fondamentale per contribuire alla costruzione di una propria identità sociale, come già mutata e percepita internamente.
All'udienza del 09/10/2025, parte ricorrente ribadiva il proprio convincimento dinanzi al UD, esponendo di aver accettato pienamente la propria situazione dopo un lungo percorso e di essere pienamente consapevole e convinta della scelta. Specificava inoltre parte ricorrente di essere ormai conosciuta nell'ambiente sociale come “ , nome utilizzato anche in ambito familiare. Per_1
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
*
Le domande della parte ricorrente vanno accolte.
Giova premettere che questo Tribunale, già da tempo, in linea con l'orientamento dominante della giurisprudenza di merito, ritiene che non sia necessario un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso anagrafico. Al riguardo, va considerata e valorizzata la circostanza che, nel testo dell' art. 31 d.lgs. 150/2011, il legislatore non ha riproposto la disposizione della seconda parte dell'art. 3 l. 164/1982 precedentemente in vigore, disposizione che prevedeva un rapporto necessariamente consequenziale fra la pronuncia di autorizzazione al trattamento medico chirurgico dei caratteri sessuali e la pronuncia di rettificazione degli atti dello stato civile. Del resto, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi internazionali prescritti nella CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, non può ritenersi necessario il previo intervento chirurgico di rimozione e/o modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari affinché siano rettificati i dati contenuti nei registri di stato civile.
Deve poi considerarsi che, di recente, si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23/07/2024 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione del Tribunale per procedere con trattamenti medico-chirurgici di transizione di genere, anche quando le modificazioni già intervenute fossero già considerate sufficienti dallo stesso Tribunale per approvare la rettificazione di sesso.
Deve dunque ritenersi che, oggi, in presenza dei presupposti per disporre la rettificazione anagrafica, non sia necessaria l'autorizzazione per consentire all'individuo di sottoporsi a interventi chirurgici di riassegnazione sessuale, potendovi il soggetto accedere nella misura e con i tempi ritenuti adeguati al percorso di transizione.
Tanto premesso, deve ulteriormente constatarsi, dal punto di vista processuale, che la Procura della
Repubblica è stata informata del procedimento, mediante notifica del ricorso;
il contraddittorio risulta quindi correttamente integrato, non risultando altri soggetti da notiziare (in particolare, coniuge o figli della parte istante).
Ciò posto, nel merito del presente giudizio, deve rilevarsi che a documentato la Parte_1
propria diagnosi di disforia di genere ed ha altresì dato prova di aver intrapreso un percorso psicologico e una terapia ormonale, idonea a determinare mutamenti anche fisici ed estetici.
In specie, può sottolinearsi che il prof. ha fin da subito riscontrato la situazione psico- Persona_2 fisica di esponendo che: “in base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici: Parte_1
- è possibile formulare pienamente una diagnosi di “incongruenza di genere” - è possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva (…) - il paziente comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico a cui vuole sottoporsi per completare la transazione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile (…) - il processo di transazione sociale medica risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità - alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del paziente con il genere maschile: l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
il significativo miglioramento della qualità di vita della paziente a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica;
- il paziente è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere” (v. relazione in atti).
Dunque, il dott. ha concluso: “pertanto alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente Per_2
non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di istero-annessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il sig. si attribuisce ed il suo diritto all'autodeterminazione, sono funzionale Pt_1
ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare gravi disagi qui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita- per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali.” (v. relazione del 27/01/2025). Quanto accertato dal personale sanitario trova conferma nelle parole della stessa parte ricorrente che ha manifestato, con sicurezza, lo stato di benessere psico-fisico raggiunto grazie al percorso intrapreso, avendo oggi affermato la propria identità maschile anche nell'ambiente familiare e sociale.
Orbene, esaminate le relazioni offerte dai professionisti che hanno seguito, nel tempo, l'istante, sentite le dichiarazioni rese personalmente in udienza, la scelta di parte attrice di transizione sessuale appare ponderata e matura, sia dal punto di vista soggettivo, per definitività ed univocità nel tempo, sia dal punto di vista oggettivo, per le mutazioni dei caratteri sessuali secondari intervenute sulla persona di persona attrice, anche mediante il percorso ormonale in atto e l'intervento di mastectomia eseguito nel 2022.
In definitiva, è apparso che la volontà espressa dalla parte ricorrente sia irreversibile e seria e connessa alla necessità di adeguamento dei caratteri fisici a quelli psichici, già resi ampiamente noti nel contesto sociale. In questo quadro di riferimento, la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire a parte ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi da anni.
All'attribuzione del sesso maschile deve necessariamente conseguire l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al genere, al fine di evitare una discrepanza da ritenersi inammissibile, come si evince dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve essere pertanto rettificato conformemente a quanto richiesto, da “ a , risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Per_1
quale la persona interessata è conosciuta da tempo nel mondo esterno.
In ragione della peculiare natura della controversia e del suo carattere necessitato, evidenziato che peraltro non è data alcuna parte soccombente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a (CF: Parte_1
, nato a [...] il [...], attribuendo il sesso maschile e il C.F._1 prenome;
Per_1
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di procedere alla rettificazione degli atti relativi a mediante annotazione della presente Parte_1
sentenza e di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ , e non altrimenti;
Per_1
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ON
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
ER EL UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 03/07/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. NEGRI GIANMARCO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ON
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate all'udienza del 09/10/2025; Parte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 03/07/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile, con attribuzione del nome . Per_1
Deduceva parte ricorrente che, fin dai primi anni dell'infanzia, aveva mostrato una predilezione per giochi e attività tipicamente maschili, fino a quando, con l'avanzare dell'età, l'aspetto fisico e quello psicologico si erano inequivocabilmente indirizzati verso il sesso maschile. In particolare, deduceva parte ricorrente che, nel 2018, aveva richiesto una consulenza psicologica finalizzata a valutare la proprie caratteristiche così come emerse.
Dunque, assunta piena consapevolezza della propria identificazione con il genere maschile, accertato un quadro clinico compatibile con la diagnosi di “Disforia di Genere”, esponeva Parte_1 di aver intrapreso un percorso di cambiamento, con l'aiuto di esperti nel campo della medicina e della psicologia. In particolare, specificava parte ricorrente che, nel mese di agosto 2018, aveva iniziato un percorso psicologico e una terapia ormonale sostitutiva presso l'istituto Auxologico di Milano, e nel
2022 si era sottoposta a un intervento di mastectomia.
Sulla scorta di tali evidenze, domandava la rettificazione dei dati anagrafici, Parte_1
operazione ritenuta fondamentale per contribuire alla costruzione di una propria identità sociale, come già mutata e percepita internamente.
All'udienza del 09/10/2025, parte ricorrente ribadiva il proprio convincimento dinanzi al UD, esponendo di aver accettato pienamente la propria situazione dopo un lungo percorso e di essere pienamente consapevole e convinta della scelta. Specificava inoltre parte ricorrente di essere ormai conosciuta nell'ambiente sociale come “ , nome utilizzato anche in ambito familiare. Per_1
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
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Le domande della parte ricorrente vanno accolte.
Giova premettere che questo Tribunale, già da tempo, in linea con l'orientamento dominante della giurisprudenza di merito, ritiene che non sia necessario un intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso anagrafico. Al riguardo, va considerata e valorizzata la circostanza che, nel testo dell' art. 31 d.lgs. 150/2011, il legislatore non ha riproposto la disposizione della seconda parte dell'art. 3 l. 164/1982 precedentemente in vigore, disposizione che prevedeva un rapporto necessariamente consequenziale fra la pronuncia di autorizzazione al trattamento medico chirurgico dei caratteri sessuali e la pronuncia di rettificazione degli atti dello stato civile. Del resto, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi internazionali prescritti nella CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, non può ritenersi necessario il previo intervento chirurgico di rimozione e/o modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari affinché siano rettificati i dati contenuti nei registri di stato civile.
Deve poi considerarsi che, di recente, si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23/07/2024 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione del Tribunale per procedere con trattamenti medico-chirurgici di transizione di genere, anche quando le modificazioni già intervenute fossero già considerate sufficienti dallo stesso Tribunale per approvare la rettificazione di sesso.
Deve dunque ritenersi che, oggi, in presenza dei presupposti per disporre la rettificazione anagrafica, non sia necessaria l'autorizzazione per consentire all'individuo di sottoporsi a interventi chirurgici di riassegnazione sessuale, potendovi il soggetto accedere nella misura e con i tempi ritenuti adeguati al percorso di transizione.
Tanto premesso, deve ulteriormente constatarsi, dal punto di vista processuale, che la Procura della
Repubblica è stata informata del procedimento, mediante notifica del ricorso;
il contraddittorio risulta quindi correttamente integrato, non risultando altri soggetti da notiziare (in particolare, coniuge o figli della parte istante).
Ciò posto, nel merito del presente giudizio, deve rilevarsi che a documentato la Parte_1
propria diagnosi di disforia di genere ed ha altresì dato prova di aver intrapreso un percorso psicologico e una terapia ormonale, idonea a determinare mutamenti anche fisici ed estetici.
In specie, può sottolinearsi che il prof. ha fin da subito riscontrato la situazione psico- Persona_2 fisica di esponendo che: “in base alle informazioni raccolte nei colloqui clinici: Parte_1
- è possibile formulare pienamente una diagnosi di “incongruenza di genere” - è possibile escludere concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva (…) - il paziente comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico a cui vuole sottoporsi per completare la transazione di genere, incluso il suo carattere radicale e irreversibile (…) - il processo di transazione sociale medica risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità - alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del paziente con il genere maschile: l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante;
il significativo miglioramento della qualità di vita della paziente a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica;
- il paziente è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere” (v. relazione in atti).
Dunque, il dott. ha concluso: “pertanto alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente Per_2
non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di istero-annessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. sulla base degli elementi emersi, tali interventi risultano anzi caldamente auspicabili in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il sig. si attribuisce ed il suo diritto all'autodeterminazione, sono funzionale Pt_1
ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica e a evitare gravi disagi qui è potenzialmente esposto - ogni giorno della sua vita- per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali.” (v. relazione del 27/01/2025). Quanto accertato dal personale sanitario trova conferma nelle parole della stessa parte ricorrente che ha manifestato, con sicurezza, lo stato di benessere psico-fisico raggiunto grazie al percorso intrapreso, avendo oggi affermato la propria identità maschile anche nell'ambiente familiare e sociale.
Orbene, esaminate le relazioni offerte dai professionisti che hanno seguito, nel tempo, l'istante, sentite le dichiarazioni rese personalmente in udienza, la scelta di parte attrice di transizione sessuale appare ponderata e matura, sia dal punto di vista soggettivo, per definitività ed univocità nel tempo, sia dal punto di vista oggettivo, per le mutazioni dei caratteri sessuali secondari intervenute sulla persona di persona attrice, anche mediante il percorso ormonale in atto e l'intervento di mastectomia eseguito nel 2022.
In definitiva, è apparso che la volontà espressa dalla parte ricorrente sia irreversibile e seria e connessa alla necessità di adeguamento dei caratteri fisici a quelli psichici, già resi ampiamente noti nel contesto sociale. In questo quadro di riferimento, la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire a parte ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi da anni.
All'attribuzione del sesso maschile deve necessariamente conseguire l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al genere, al fine di evitare una discrepanza da ritenersi inammissibile, come si evince dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona debba corrispondere al sesso. Il prenome di parte attrice deve essere pertanto rettificato conformemente a quanto richiesto, da “ a , risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Per_1
quale la persona interessata è conosciuta da tempo nel mondo esterno.
In ragione della peculiare natura della controversia e del suo carattere necessitato, evidenziato che peraltro non è data alcuna parte soccombente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a (CF: Parte_1
, nato a [...] il [...], attribuendo il sesso maschile e il C.F._1 prenome;
Per_1
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di procedere alla rettificazione degli atti relativi a mediante annotazione della presente Parte_1
sentenza e di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ , e non altrimenti;
Per_1
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato