Articolo 64 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1085
Articolo 63Articolo 65
Versione
12 febbraio 1970
Art. 64.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1961-62 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1961-62 (articolo 60)...... L. 81.591.499.864
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 62).......... " 48.388.349.071
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Residui passivi al 30 giugno 1962... L. 129.979.848.935
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Entrata in vigore il 12 febbraio 1970