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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1496/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Vitalizi ed Erika Vivoli
e
(c.f ), con il patrocinio dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Marco Vitalizi ed Erika Vivoli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 23/04/2025, i sig.ri e Parte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo CP_1
473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in San Miniato (PI) in data 09.06.2018 e di esser dalla loro unione nata, in data 17.02.2020, la figlia . Per_1
Con provvedimento in data 17/5/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.7.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10.7.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_1
rdinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
San Miniato (PI), procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Miniato (PI), in data 09.06.2018 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 12 – parte 2 – serie A
– Anno 2018).
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora continuerà ad abitare con la figlia nell'abitazione già di Pt_1 residenza familiare sita in Collesalvetti (LI), Via Roma n.6/A, di proprietà della di lei nonna, mentre il signor andrà ad abitare presso l'abitazione CP_1 dei propri genitori dove provvederà anche a trasferire la residenza entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della medesima. L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando la figlia sarà presso di lui. Le modalità di visita ed i tempi di permanenza della figlia presso il padre, saranno i seguenti: 1° settimana: La minore starà con il padre due giorni alla settimana: il mercoledì, dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante le vacanze scolastiche) sino alla mattina seguente, quando il padre provvederà a riaccompagnare la bambina a scuola (oppure sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche), ed il venerdì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante le vacanze scolastiche) sino alla sera, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre in tempo per la cena. 2° settimana: La figlia starà con il padre il martedì, dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante le vacanze scolastiche) sino alla mattina seguente, quando il padre provvederà a riaccompagnare la bambina a scuola (oppure sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche), nonché dal venerdì dall'uscita della scuola
(o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarla a scuola (oppure sino alle 10 nel
3 periodo delle vacanze scolastiche). Le settimane saranno alternate. In ogni caso, sempre nel rispetto delle esigenze e dei primari interessi della figlia. I signori potranno delegare i propri genitori o altro Parte_2 familiare anche per accompagnare o prelevare la figlia a scuola oppure per accompagnarla nelle altre attività extrascolastiche, nel caso in cui abbiano impegni inderogabili di lavoro. Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere accordate solo se programmate concordemente almeno 24 ore prima. Periodi di vacanza Nel periodo estivo, la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore, almeno due mesi prima. Durante il periodo invernale i genitori potranno tenere con sé la minore per una settimana, anche non consecutiva, previo preavviso di 30 giorni. Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia all'interno del territorio europeo ed extraeuropeo, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono dell'albergo o comunque del luogo in cui soggiorneranno. Festività Per le festività natalizie e pasquali verrà seguita la regola dell'alternanza, nel senso che chi terrà la minore il giorno di Natale, il
31 dicembre e Pasqua, l'anno successivo la terrà il giorno di Santo Stefano,
Capodanno e Lunedì dell'Angelo, salva facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro un mese precedente le festività; la minore trascorrerà la festa del papà e il compleanno del padre con quest'ultimo con modalità che verranno concordate tra i genitori e del pari dicasi per le festività proprie della madre (festa della mamma e compleanno della madre). Comunicazione recapiti telefonici I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé la minore e comunque i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé la minore. 4) Il signor corrisponderà alla signora mediante bonifico CP_1 Pt_1 bancario sul c/c cointestato alla medesima avente codice Iban:
[...], l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore . Detto importo verrà Per_1 rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. L'assegno unico familiare verrà percepito nella misura del 100% direttamente dalla signora Parte_1 ed il signor si obbliga fin d'ora a prestare il suo consenso ed Controparte_1
a sottoscrivere quanto necessario a detto scopo;
anche le detrazioni per figlia a carico saranno percepite al 100% dalla signora Le spese straordinarie Pt_1 quali: spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche e corsi di inglese o similari, dovranno essere
4 preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie. Sono da intendersi spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione) quelle indicate come tali alla pagina n.3 del protocollo del CNF del 29-11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”. Sono altresì da ritenersi “spese obbligatorie” e quindi non soggette al preventivo accordo, le spese relative alla retta della scuola materna “I bimbi del Colle”. In tutti gli altri casi le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sono, comunque, quelle previste dal sopracitato protocollo del CNF del 29-11-2017. Tutte le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno. Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico (anche WhatsApp) oppure tramite e-mail e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 3 giorni dall'invio della richiesta. Per tutte le spese straordinarie il rimborso al genitore che ha effettuato la spesa dovrà avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della ricevuta.
5) Entro 30 gg. dalla sentenza di separazione le parti provvederanno ad estinguere il c/c a loro cointestato presso la n. 1998378 ed a Controparte_2 suddividere tra loro in parti uguali la relativa giacenza, inclusi i proventi che deriveranno dal disinvestimento dei titoli allo stesso collegati.
6) Le parti dichiarano di essere autonome dal punto di vista economico e di non avere più niente a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o causa ad eccezione di quanto previsto e disciplinato nel presente atto. Entro
7) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio anche per la figlia minore, obbligandosi alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo.
8) Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1496/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Vitalizi ed Erika Vivoli
e
(c.f ), con il patrocinio dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Marco Vitalizi ed Erika Vivoli
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 23/04/2025, i sig.ri e Parte_1 [...] chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo CP_1
473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in San Miniato (PI) in data 09.06.2018 e di esser dalla loro unione nata, in data 17.02.2020, la figlia . Per_1
Con provvedimento in data 17/5/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.7.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10.7.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Pt_1
rdinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
San Miniato (PI), procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Miniato (PI), in data 09.06.2018 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 12 – parte 2 – serie A
– Anno 2018).
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora continuerà ad abitare con la figlia nell'abitazione già di Pt_1 residenza familiare sita in Collesalvetti (LI), Via Roma n.6/A, di proprietà della di lei nonna, mentre il signor andrà ad abitare presso l'abitazione CP_1 dei propri genitori dove provvederà anche a trasferire la residenza entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della medesima. L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando la figlia sarà presso di lui. Le modalità di visita ed i tempi di permanenza della figlia presso il padre, saranno i seguenti: 1° settimana: La minore starà con il padre due giorni alla settimana: il mercoledì, dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante le vacanze scolastiche) sino alla mattina seguente, quando il padre provvederà a riaccompagnare la bambina a scuola (oppure sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche), ed il venerdì dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante le vacanze scolastiche) sino alla sera, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre in tempo per la cena. 2° settimana: La figlia starà con il padre il martedì, dall'uscita della scuola (o dalle ore 10 durante le vacanze scolastiche) sino alla mattina seguente, quando il padre provvederà a riaccompagnare la bambina a scuola (oppure sino alle 10 nel periodo delle vacanze scolastiche), nonché dal venerdì dall'uscita della scuola
(o dalle ore 10 durante il periodo di vacanze scolastiche) al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarla a scuola (oppure sino alle 10 nel
3 periodo delle vacanze scolastiche). Le settimane saranno alternate. In ogni caso, sempre nel rispetto delle esigenze e dei primari interessi della figlia. I signori potranno delegare i propri genitori o altro Parte_2 familiare anche per accompagnare o prelevare la figlia a scuola oppure per accompagnarla nelle altre attività extrascolastiche, nel caso in cui abbiano impegni inderogabili di lavoro. Eventuali variazioni al calendario settimanale potranno essere accordate solo se programmate concordemente almeno 24 ore prima. Periodi di vacanza Nel periodo estivo, la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore, almeno due mesi prima. Durante il periodo invernale i genitori potranno tenere con sé la minore per una settimana, anche non consecutiva, previo preavviso di 30 giorni. Entrambi i genitori potranno viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia all'interno del territorio europeo ed extraeuropeo, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono dell'albergo o comunque del luogo in cui soggiorneranno. Festività Per le festività natalizie e pasquali verrà seguita la regola dell'alternanza, nel senso che chi terrà la minore il giorno di Natale, il
31 dicembre e Pasqua, l'anno successivo la terrà il giorno di Santo Stefano,
Capodanno e Lunedì dell'Angelo, salva facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro un mese precedente le festività; la minore trascorrerà la festa del papà e il compleanno del padre con quest'ultimo con modalità che verranno concordate tra i genitori e del pari dicasi per le festività proprie della madre (festa della mamma e compleanno della madre). Comunicazione recapiti telefonici I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé la minore e comunque i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé la minore. 4) Il signor corrisponderà alla signora mediante bonifico CP_1 Pt_1 bancario sul c/c cointestato alla medesima avente codice Iban:
[...], l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore . Detto importo verrà Per_1 rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. L'assegno unico familiare verrà percepito nella misura del 100% direttamente dalla signora Parte_1 ed il signor si obbliga fin d'ora a prestare il suo consenso ed Controparte_1
a sottoscrivere quanto necessario a detto scopo;
anche le detrazioni per figlia a carico saranno percepite al 100% dalla signora Le spese straordinarie Pt_1 quali: spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche e corsi di inglese o similari, dovranno essere
4 preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie. Sono da intendersi spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione) quelle indicate come tali alla pagina n.3 del protocollo del CNF del 29-11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”. Sono altresì da ritenersi “spese obbligatorie” e quindi non soggette al preventivo accordo, le spese relative alla retta della scuola materna “I bimbi del Colle”. In tutti gli altri casi le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sono, comunque, quelle previste dal sopracitato protocollo del CNF del 29-11-2017. Tutte le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno. Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico (anche WhatsApp) oppure tramite e-mail e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 3 giorni dall'invio della richiesta. Per tutte le spese straordinarie il rimborso al genitore che ha effettuato la spesa dovrà avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della ricevuta.
5) Entro 30 gg. dalla sentenza di separazione le parti provvederanno ad estinguere il c/c a loro cointestato presso la n. 1998378 ed a Controparte_2 suddividere tra loro in parti uguali la relativa giacenza, inclusi i proventi che deriveranno dal disinvestimento dei titoli allo stesso collegati.
6) Le parti dichiarano di essere autonome dal punto di vista economico e di non avere più niente a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o causa ad eccezione di quanto previsto e disciplinato nel presente atto. Entro
7) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio anche per la figlia minore, obbligandosi alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo.
8) Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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