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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO IN, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8911/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249034072323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4391/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Inammissibilità e comunque infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tramite PEC certificata, consegnata in data 12.11.24 a Regione Sicilia Dipartimento
Finanze ed al soggetto esattore di imposta, AGENZIA delle Entrate RISCOSSIONE, ricorso poi depositato il 20.11.24, Ricorrente_1 nata a [...] e residente in [...], come in atti rappresentata e difesa, impugnava innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria, l'intimazione di pagamento n. 29320249034072323 000, notificata in data 15.10.24, avente quale atto presupposto e del pari ivi richiamato, la cartella di pagamento n. 29320210128563721 000 asseritamente notificata in data
27.01.23 relativa ad omesso versamento Tassa Auto Anno 2016, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 595,66.
A sostegno del ricorso, la ricorrente adduce:
1) la mancata notifica della sottostante cartella di pagamento;
2) la mancata notifica dei previ atti di accertamento;
3) la decadenza e comunque prescrizione;
4) il difetto di motivazione.
Si costituiva successivamente in data 18.06.25, e nel rispetto del termine di produzione documentale di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92, Agenzia delle Entrate Riscossione.
Eccepiva la inammissibilità del ricorso per avvenuta notifica della cartella, ed in particolare documentava che la cartella di pagamento 29320210128563721 000 relativa a Tassa Auto 2016 (come da referto allegato all'atto di costituzione) è stata notificata via Pec alla destinataria all'indirizzo Ricorrente_1 . Email_4 in data 27.01.23 (in comparsa diffondendosi sulla giurisprudenza su art. 140 c.p.c., non rilevante nella fattispecie). Da ciò derivava, in ossequio al citato art. 21 D. lgs. 546/92,
l'inammissibilità della opposizione, perchè proposta avverso la cartella ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dal menzionato articolo, decorrenti dalla documentata notifica. Essendo definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione, la Intimazione non Banca_1 autonomo atto impositivo, ma resta sindacabile solo per vizi propri. Il termine di prescrizione, peraltro, è di tipo triennale, e non è maturato alla data di notifica della successiva Intimazione, richiamando anche la sospensione dell'attività di riscossione dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dai vari provvedimento governativi a seguito della emergenza epidemiologica da Covid 19 (non in specie rilevanti, stante la data di notifica della cartella il 27.01.23). Deduceva pertanto la legittimità dell'azione esecutiva ed il difetto di legittimazione a contraddire sui profili del merito della pretesa tributaria e sulla eventuale estinzione della stessa in epoca precedente la notifica dell'atto opposto.
Veniva fissata l'udienza del 12.12.25 per la trattazione del ricorso.
Con memoria illustrativa di udienza del 02.12.25, la difesa della ricorrente rilevava la contumacia di Regione
Sicilia; evidenziava la omessa prova di notifica di atti di accertamento trattandosi di Tassa Auto 2016, la omessa prova da parte dell'agente della riscossione della riconducibilità alla destinataria dell'indirizzo Pec Email_5 e la mancanza della allegazione della cartella veicolata, peraltro richiamata come “pdf” e non in formato “p7m”, cartella presupposta di un'assunta “comunicazione di iscrizione ipotecaria” (rectius, intimazione), deducendo comunque la prescrizione del debito tributario anteriormente la notifica della cartella di pagamento. Solo in data 10.12.25, tardivamente per l'udienza del 12.12.25, si costituiva la Regione Sicilia, che produceva per l'anno 2016 copia degli accertamenti n. 651012830476/2016 per il veicolo Targa_1 notificato a mani di Ricorrente_1 in data 24.10.19 e n. 651092883162/2016 per il veicolo Targa_2 notificato a mani di Ricorrente_1 in data 05.12.19.
Solo dopo la trattazione e decisione della causa, in cui erano assenti le parti costituite, si acquisiva al processo telematico nota 12.12.25 di contestazione della difesa della ricorrente, con cui eccepiva la tardività della produzione di Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.
Venendo al merito, si evidenzia, preliminarmente, il pacifico avviso giurisprudenziale per cui (v. Commissione
Tributaria Regionale Roma Sez. 22, Sent. n. 00040 del 17/02/2012 e da ultimo Cass. n. 6436 del 11.03.25)
l'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato, per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa. Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata e non impugnata.
Come da avviso pacifico di legittimità, (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011 Rv. 617837) il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, a seguito di verifica della legittimità di un atto successivo della sequenza procedimentale fatto oggetto di gravame, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale, affatto diversi da quelli, come in specie, relativi alla esecuzione esattoriale.
A tal riguardo si osserva tuttavia che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, «è pienamente legittimo impugnare l'atto presupposto unitamente all'atto successivo». Infatti, «in materia tributaria, la nullità dell'atto consequenziale notificato (nella specie, avviso di mora) per l'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, cartella di pagamento) può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria» (ex multis, Cass. Civ, S.U., 25.07.2007 n. 16412).
Inoltre, «la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto... determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato)» (Cass. Civ., S.U., 04.03.2008 n. 5791).
La cartella di pagamento 29320210128563721 000 relativa a Tassa Auto 2016 (come da referto allegato all'atto di costituzione di Ader) è stata notificata via Pec alla destinataria all'indirizzo Ricorrente_1. Email_4 in data 27.01.23 ed alcuna prescrizione è maturata prima della notifica della Intimazione del 15.10.24.
Sulle eccezioni della difesa sul punto, basta ricordare che (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30922 del
03/12/2024 La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
La cartella di pagamento 29320210128563721 000 e richiamata nella relata e allegata come daticert.xml.
Peraltro, e sempre sul punto, (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022) In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).
La ricorrente nulla ha dedotto o eccepito sul punto, salvo generiche eccezioni di mancata ricezione a quell'indirizzo di posta elettronica.
Il termine di prescrizione per il recupero di crediti erariali, specie in dipendenza della notifica della cartella non seguìta da opposizione, e cui ha fatto seguito la “irretrattabilità del credito”, è di tipo triennale, non maturato tra la notifica della cartella e della successiva intimazione appena l'anno successivo.
Anche a prescindere la tardività della produzione di Regione Sicilia, che pure ha prodotto gli accertamenti notificati a mani della ricorrente, ma prodotti in violazione del termine perentorio di deposito ex art. 32 D.
Lvo 546/92, resta il fatto che alcuna impugnazione della successiva cartella è stata documentata e provata dalla difesa della ricorrente.
Né la stessa può invocare, a seguito della successiva notifica della Intimazione di pagamento, una ipotetica prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella, tuttavia non impugnata.
Stima difatti Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 che In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate).
E neppure sussistente, in dipendenza della notifica degli atti presupposti, è l'assunto difetto di motivazione della Intimazione di pagamento, in aderenza al pacifico avviso di legittimità, per cui (v. Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024) L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, gravando su parte ricorrente in ragione di € 150,00 in favore di Agenzia
Entrate Riscossione ed € 100,00 in favore di Regione Sicilia Assessorato Economia, Dip. Finanze e Credito comprensivi di accessori ed oltre IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 150,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 100,00 in favore di Regione Sicilia, Assessorato
Economia, Dip. Finanze e Credito, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania in data 12.12.25
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO IN, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8911/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249034072323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4391/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Inammissibilità e comunque infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tramite PEC certificata, consegnata in data 12.11.24 a Regione Sicilia Dipartimento
Finanze ed al soggetto esattore di imposta, AGENZIA delle Entrate RISCOSSIONE, ricorso poi depositato il 20.11.24, Ricorrente_1 nata a [...] e residente in [...], come in atti rappresentata e difesa, impugnava innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria, l'intimazione di pagamento n. 29320249034072323 000, notificata in data 15.10.24, avente quale atto presupposto e del pari ivi richiamato, la cartella di pagamento n. 29320210128563721 000 asseritamente notificata in data
27.01.23 relativa ad omesso versamento Tassa Auto Anno 2016, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 595,66.
A sostegno del ricorso, la ricorrente adduce:
1) la mancata notifica della sottostante cartella di pagamento;
2) la mancata notifica dei previ atti di accertamento;
3) la decadenza e comunque prescrizione;
4) il difetto di motivazione.
Si costituiva successivamente in data 18.06.25, e nel rispetto del termine di produzione documentale di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/92, Agenzia delle Entrate Riscossione.
Eccepiva la inammissibilità del ricorso per avvenuta notifica della cartella, ed in particolare documentava che la cartella di pagamento 29320210128563721 000 relativa a Tassa Auto 2016 (come da referto allegato all'atto di costituzione) è stata notificata via Pec alla destinataria all'indirizzo Ricorrente_1 . Email_4 in data 27.01.23 (in comparsa diffondendosi sulla giurisprudenza su art. 140 c.p.c., non rilevante nella fattispecie). Da ciò derivava, in ossequio al citato art. 21 D. lgs. 546/92,
l'inammissibilità della opposizione, perchè proposta avverso la cartella ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dal menzionato articolo, decorrenti dalla documentata notifica. Essendo definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione, la Intimazione non Banca_1 autonomo atto impositivo, ma resta sindacabile solo per vizi propri. Il termine di prescrizione, peraltro, è di tipo triennale, e non è maturato alla data di notifica della successiva Intimazione, richiamando anche la sospensione dell'attività di riscossione dal 08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dai vari provvedimento governativi a seguito della emergenza epidemiologica da Covid 19 (non in specie rilevanti, stante la data di notifica della cartella il 27.01.23). Deduceva pertanto la legittimità dell'azione esecutiva ed il difetto di legittimazione a contraddire sui profili del merito della pretesa tributaria e sulla eventuale estinzione della stessa in epoca precedente la notifica dell'atto opposto.
Veniva fissata l'udienza del 12.12.25 per la trattazione del ricorso.
Con memoria illustrativa di udienza del 02.12.25, la difesa della ricorrente rilevava la contumacia di Regione
Sicilia; evidenziava la omessa prova di notifica di atti di accertamento trattandosi di Tassa Auto 2016, la omessa prova da parte dell'agente della riscossione della riconducibilità alla destinataria dell'indirizzo Pec Email_5 e la mancanza della allegazione della cartella veicolata, peraltro richiamata come “pdf” e non in formato “p7m”, cartella presupposta di un'assunta “comunicazione di iscrizione ipotecaria” (rectius, intimazione), deducendo comunque la prescrizione del debito tributario anteriormente la notifica della cartella di pagamento. Solo in data 10.12.25, tardivamente per l'udienza del 12.12.25, si costituiva la Regione Sicilia, che produceva per l'anno 2016 copia degli accertamenti n. 651012830476/2016 per il veicolo Targa_1 notificato a mani di Ricorrente_1 in data 24.10.19 e n. 651092883162/2016 per il veicolo Targa_2 notificato a mani di Ricorrente_1 in data 05.12.19.
Solo dopo la trattazione e decisione della causa, in cui erano assenti le parti costituite, si acquisiva al processo telematico nota 12.12.25 di contestazione della difesa della ricorrente, con cui eccepiva la tardività della produzione di Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.
Venendo al merito, si evidenzia, preliminarmente, il pacifico avviso giurisprudenziale per cui (v. Commissione
Tributaria Regionale Roma Sez. 22, Sent. n. 00040 del 17/02/2012 e da ultimo Cass. n. 6436 del 11.03.25)
l'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato, per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa. Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata e non impugnata.
Come da avviso pacifico di legittimità, (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011 Rv. 617837) il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, a seguito di verifica della legittimità di un atto successivo della sequenza procedimentale fatto oggetto di gravame, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale, affatto diversi da quelli, come in specie, relativi alla esecuzione esattoriale.
A tal riguardo si osserva tuttavia che, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, «è pienamente legittimo impugnare l'atto presupposto unitamente all'atto successivo». Infatti, «in materia tributaria, la nullità dell'atto consequenziale notificato (nella specie, avviso di mora) per l'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, cartella di pagamento) può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria» (ex multis, Cass. Civ, S.U., 25.07.2007 n. 16412).
Inoltre, «la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto... determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato)» (Cass. Civ., S.U., 04.03.2008 n. 5791).
La cartella di pagamento 29320210128563721 000 relativa a Tassa Auto 2016 (come da referto allegato all'atto di costituzione di Ader) è stata notificata via Pec alla destinataria all'indirizzo Ricorrente_1. Email_4 in data 27.01.23 ed alcuna prescrizione è maturata prima della notifica della Intimazione del 15.10.24.
Sulle eccezioni della difesa sul punto, basta ricordare che (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30922 del
03/12/2024 La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
La cartella di pagamento 29320210128563721 000 e richiamata nella relata e allegata come daticert.xml.
Peraltro, e sempre sul punto, (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022) In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).
La ricorrente nulla ha dedotto o eccepito sul punto, salvo generiche eccezioni di mancata ricezione a quell'indirizzo di posta elettronica.
Il termine di prescrizione per il recupero di crediti erariali, specie in dipendenza della notifica della cartella non seguìta da opposizione, e cui ha fatto seguito la “irretrattabilità del credito”, è di tipo triennale, non maturato tra la notifica della cartella e della successiva intimazione appena l'anno successivo.
Anche a prescindere la tardività della produzione di Regione Sicilia, che pure ha prodotto gli accertamenti notificati a mani della ricorrente, ma prodotti in violazione del termine perentorio di deposito ex art. 32 D.
Lvo 546/92, resta il fatto che alcuna impugnazione della successiva cartella è stata documentata e provata dalla difesa della ricorrente.
Né la stessa può invocare, a seguito della successiva notifica della Intimazione di pagamento, una ipotetica prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella, tuttavia non impugnata.
Stima difatti Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024 che In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate).
E neppure sussistente, in dipendenza della notifica degli atti presupposti, è l'assunto difetto di motivazione della Intimazione di pagamento, in aderenza al pacifico avviso di legittimità, per cui (v. Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024) L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, gravando su parte ricorrente in ragione di € 150,00 in favore di Agenzia
Entrate Riscossione ed € 100,00 in favore di Regione Sicilia Assessorato Economia, Dip. Finanze e Credito comprensivi di accessori ed oltre IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 150,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ed € 100,00 in favore di Regione Sicilia, Assessorato
Economia, Dip. Finanze e Credito, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania in data 12.12.25
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino