Sentenza 24 novembre 2022
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l'art. 20 legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di esclusione della natura precaria di un ampliamento realizzato su una terrazza mediante la demolizione di una porzione del preesistente muro di tamponatura, la sopraelevazione dei muri del parapetto con pannelli di alluminio e, in parte, con pareti vetrate, e l'apposizione di copertura inclinata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2022, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2022 |
Testo completo
0 8734-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1860 - Presidente - Elisabetta Rosi Claudio Cerroni UP - 24/11/2022 Emanuela Gi R.G.N. 24118/2022 Ubalda Macr Alessandro Maria Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'RD FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonino Reina. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 luglio 2020, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la penale responsabilità di D'RD FR per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, o comunque avere fatto realizzare, nella qualità di proprietario dell'immobile e committente dei lavori, nella terrazza di pertinenza di quest'ultimo, un ampliamento di circa 35 m², previa An demolizione di una porzione del preesistente muro di tamponatura, sopraelevando i muri di parapetto della terrazza con pannelli di alluminio verniciato interamente rifiniti in cartongesso, con copertura leggermente inclinata e chiusura sul lato terrazza con parte vetrata, in assenza del prescritto permesso di costruire e, comunque, in totale difformità dall'autorizzazione comunale (capo A); all'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere edificato, o comunque avere fatto edificare, la costruzione di cui al capo precedente in zona sismica, senza darne preavviso alle autorità preposte (capo B). Riconosciuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito abbreviato, l'imputato è stato condannato a 3 mesi e 10 giorni di arresto ed euro 6.078,00 di ammenda, con subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla preventiva demolizione delle opere. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha rideterminato la pena inflitta in 2 mesi e 15 giorni di arresto e euro 4.558,00 di ammenda, confermandolo nel resto le statuizioni di primo grado.
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, lamenta la violazione degli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 20 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2003, anche con riferimento all'art. 5 cod. pen. Infatti la Corte non avrebbe tenuto in debita considerazione il disposto normativo dell'art. 20 della citata legge reg., che consentirebbe la realizzazione, senza previo permesso, di coperture di terrazze non superiori a 50 m². Non si potrebbe neanche dubitare della vigenza di tale disposizione come modificata ed integrata dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2006, nonostante il recepimento da parte del legislatore siciliano, con la legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, del d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti, l'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 non menziona l'art. 20 della legge reg. n. 4 del 2003 tra le norme espressamente abrogate;
quindi, in applicazione dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., se ne dovrebbe affermare la vigenza, né tantomeno si potrebbe ravvisarne l'abrogazione implicita o per nuova integrale disciplina della materia. A conferma di questa interpretazione, il ricorrente adduce che, dopo l'avvenuto recepimento in Sicilia del d.P.R. n. 380 del 2001, alla luce dei dubbi sulla vigenza delle norme pregresse, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con la circolare n. 1 del 4 novembre 2016, avrebbe affermato la vigenza dell'art. 20 della legge reg. n. 4 del 2003, poiché le norme ivi contenute rivestirebbero indubbio carattere di specialità, anche con riferimento alla corretta applicazione del concetto di opera precaria, quale quella realizzata in modo tale da essere suscettibile di facile rimozione, che andrebbe ravvisata anche nel caso di chiusure 2 Al di terrazze e verande di superficie inferiore a 50 m², non necessitando di autorizzazione o di concessione, purché venga rispettata la procedura dettata dalla norma stessa. Tali requisiti sussisterebbero nel caso di specie essendosi verificata la costruzione di una veranda di 36 m² con struttura leggera in acciaio. Il ricorrente ha cura di aggiungere, ulteriormente, che tale situazione andrebbe a riverberare i propri effetti sulla sussistenza dell'elemento soggettivo degli illeciti. Infatti - sulla scorta della richiamata circolare 4 novembre 2016 nonché delle pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che avrebbero chiarito come il concetto di precarietà dell'opera non possa consistere nella mancanza di idonei meccanismi di ancoraggio atti a garantire la stabilità delle strutture in situazioni di sicurezza · lo stesso avrebbe fatto affidamento su una condotta concludente della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giurisdizionale, essendo certo della liceità della propria condotta, che ne avrebbe determinato l'agire in buona fede, presentando le istanze richieste dall'art. 20 della legge reg. Sicilia n. 4 del 2003 e depositando gli elaborati al Genio Civile, nonché facendo il possibile per osservare la legge con la corretta diligenza.
2.2. Con una seconda doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 32 della legge reg. Sicilia n. 7 del 2003. Più nel dettaglio, l'imputato in data 30 maggio 2016 avrebbe provveduto alla presentazione del progetto per la realizzazione del manufatto al Genio Civile, senza che quest'ultimo emettesse un provvedimento di diniego nei 60 giorni successivi, in piena conformità con l'art. 32 della legge reg. Siciliana n. 7 del 2003, il quale prevede espressamente l'avvio delle opere dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto, nel caso in esame rilasciata lo stesso 30 maggio 2016 dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 17 della legge n. 64 del 1974. 2.3. In terzo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 81 e 132 cod. pen. e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti, a fronte di una fattispecie contravvenzionale quale quella di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 punita con la sola pena dell'ammenda, in sede di aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen., sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado nella parziale riforma avrebbero aumentato la pena base per il reato di abusivismo edilizio punito con l'arresto e l'ammenda con l'ulteriore arresto e ammenda per il reato contravvenzionale in esame, punito invece con la sola ammenda;
mancherebbe inoltre ogni motivazione sull'aumento di pena operato per il reato satellite.
2.4. Con una quarta censura, si contesta la violazione dell'art. 165, primo comma, cod. pen. Nel caso di specie, infatti, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che si sarebbe in presenza della realizzazione di una veranda di soli 36 m², qualificata come precaria dalla legislazione regionale e realizzata da soggetto incensurato, sulla scorta della presentazione di tutta la documentazione tecnica 3 Al prevista dalla normativa di settore, ma si sarebbe semplicemente limitata a confermare apoditticamente la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva. Non si sarebbe considerato il principio di diritto per il quale non è sufficiente affermare che l'ordine di demolizione si impone per la tipologia degli interventi abusivi realizzati, ma è necessario spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164 cod. pen., si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione degli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 20 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2003 è - inammissibile. In primo luogo, occorre evidenziare, in punto di diritto, che, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in analoghe fattispecie relative alla realizzazione di una tettoia, come risultasse indubbiamente necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo tali disposizioni destinate a prevalere su una interpretazione letterale della disciplina dettata dall'art. 20 della legge reg. Sicilia n. 4 del 2003, secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie (ex plurimis, Sez. F., n. 46500 del 30/08/2018, Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 2008, Rv. 238555). In particolare, si è precisato che, in tema di reati edilizi, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Rv. 261156). Ciò posto, nel caso di specie la Corte di appello ha correttamente dato conto di come non sia possibile neanche rinvenire gli estremi di quella che la legislazione 4 regionale definisce opera precaria, come si evince dei rilievi fotografici dove è evidenziata la presenza di laminati fissati con bulloni;
trattasi, invero, della realizzazione, nella terrazza di pertinenza dell'immobile di proprietà dell'imputato, di un ampliamento di circa 35 m², sopraelevando i muri di parapetto della terrazza con pannelli di alluminio verniciato interamente rifiniti in cartongesso, con copertura leggermente inclinata e chiusa sul lato terrazza, con parte vetrata, in assenza dei prescritti permessi di costruire e di ogni comunicazione alle autorità preposte. Pertanto, contrariamente a quanto assunto nell'impugnazione, correttamente si è ritenuto di essere in presenza dell'integrazione di un reato e non di un mero illecito amministrativo, atteso che non ricorrono in concreto le caratteristiche della struttura precaria né secondo la legislazione regionale né secondo quella statale. -1.2. La seconda censura con cui ci si duole della violazione degli artt. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 32 della legge reg. Siciliana n. 7 del 2003 è inammissibile per genericità. Dalla mera lettura del capo B) di imputazione, ove viene richiamato l'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, si evince come la condotta incriminata coincida con l'omissione del dovuto preavviso alle autorità preposte prima di edificare o di far edificare la costruzione de qua. Da ciò discende che tutte le vicende relative al rilascio di non meglio precisati provvedimenti o alla formazione di un potenziale silenzio-assenso sono irrilevanti, essendo mancata la presentazione del preavviso. A quest'affermazione del giudice di secondo grado la difesa contrappone la produzione di una comunicazione del 30 maggio 2016 di cui, però, non specifica quale sia l'esatto contenuto;
proprio questa mancanza di specificazione rende generico il ricorso per cassazione e, in ogni caso, dall'esame dell'atto richiamato emerge, già ad una prima lettura, che l'oggetto del preavviso che la difesa sostiene di aver presentato non è la struttura effettivamente costruita - ossia l'ampliamento di circa 35 m², con sopraelevazione dei muri di parapetto della terrazza con pannelli di alluminio verniciato interamente rifiniti in cartongesso, con copertura leggermente inclinata e chiusa sul lato terrazza, con parte vetrata ma un diverso manufatto genericamente qualificato come chiusura - di parte di una terrazza con una struttura leggera in acciaio.
1.3. Il terzo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione degli artt. 81 e 132 cod. pen. e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 - è fondato. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena 5 Ал detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (ex multis, Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Rv. 275881; Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751; Sez. 5, n. 46695 del 03/10/2016, Rv. 268638). Nel caso in esame, in primo grado, in presenza di reati contravvenzionali - puniti rispettivamente, quello più grave con pena congiunta, quello satellite con la sola pena dell'ammenda - il giudice ha determinato la pena come segue: pena base sei mesi di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda, ridotta per la concessione di attenuanti generiche a quattro mesi di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda, aumentata a cinque mesi di arresto ed euro 9.117,00 per continuazione con il reato di cui al capo B) di imputazione, ridotta infine di un terzo, in ragione del rito prescelto, a tre mesi e dieci giorni di arresto e euro 6.078,00 di ammenda. La Corte di appello, poi, rilevata l'illegalità della pena, ha proceduto alla sua rideterminazione in due mesi e quindici giorni di arresto ed euro 4.558,00 di ammenda, poiché, trattandosi di contravvenzione, la riduzione, per effetto della scelta del rito, non è pari ad un terzo, bensì alla metà. Tuttavia, facendo applicazione dei principi enunciati, l'aumento operato sulla pena detentiva, pari a giorni quindici di arresto, deve essere ragguagliato, per rispettare il genere di pena previsto per il reato satellite, a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. Alla rideterminazione della pena può provvedersi in questa sede ex art. 620, comma 1, lettera /), cod. proc. pen., fissandola nella misura di due mesi di arresto ed euro 8.308,00 di ammenda, così calcolata: pena base sei mesi di arresto ed euro 7.000,00 di ammenda, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a quattro mesi di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda, aumentata a cinque mesi di arresto ed euro 9.117,00 per la continuazione con il reato di cui al capo B) dell'imputazione, ridotta infine a due mesi e quindici giorni di arresto ed euro 4.558,00 di ammenda per effetto della scelta del rito, secondo quanto statuito dal giudice di merito, con ragguaglio, tuttavia, dell'aumento di giorni quindici di arresto alla pena di euro 3.750,00 di ammenda, ottenuta calcolando, per ciascuno dei quindici giorni, euro 250,00 di pena pecuniaria, essendo tale criterio di ragguaglio già in vigore all'epoca dei fatti. Si giunge così alla pena complessiva di due mesi di arresto ed euro 8308,00 di ammenda.
1.4. La quarta doglianza - con cui si contesta la violazione dell'art. 165, primo comma, cod. pen. · è inammissibile per genericità. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. La motivazione della sentenza impugnata risulta, al contrario, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove specifica che non può trovare accoglimento la richiesta di eliminazione della 6 Al subordinazione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena alla demolizione del manufatto abusivo avuto riguardo alla tipologia degli interventi abusivi effettuati e alle loro rilevanti dimensioni, tali da non potere ritenere integrati gli estremi di quella che la legislazione regionale, e precisamente l'art. 20 della legge reg. Sicilia n. 4 del 2003, definisce come opera precaria.
2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che viene in questa sede rideterminato in due mesi di arresto ed euro 8.308,00 di ammenda. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in due mesi di arresto ed euro 8.308,00 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 24/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Alessandro Maria AndronioА лм DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 MAR 2023 IL FUZIONARIO GIUDIZIARIO LUANA MARIANI 7