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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RR GI, Presidente BRUNI CRISTIANA, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1. -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il signor ricorre avverso avviso di accertamento TARI 2025 riferito a diverse annualità per un totale di € 16.997,13. L'avviso si riferisce alla società Società_1 sas di Ricorrente_1 & c., ora cessata, e subentrata bel 2015 nei locali siti a Tirrenia, in Indirizzo_1, per la gestione di un locale adibito a ristorante-pizzeria. Sostiene di non aver ricevuto precedenti notifiche e che la superficie utile da considerare, ai fini della tassazione, è di 121 metri quadrati, per un periodo di circa sette mesi l'anno. Ne conseguirebbe che l'importo da corrispondere non sarebbe quello richiesto, bensì € 9.5011,22. Si costituisce la Resistente_1 che dichiara che per il calcolo dell'imposta si è tenuto conto della misurazione planimetrica dell'immobile. Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere per l'anno 2019 e che per il resto il ricorso venga rigettato, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara cessata la materia del contendere per l'anno 2019. Nel caso di specie il primo anno suscettibile di recupero tributario sarebbe risultato il 2019, posto che, retroagendo di cinque anni e considerando che la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione/possesso/detenzione, la denuncia avrebbe potuto e dovuto, per sanare la violazione dell'obbligazione tributaria, essere presentata entro il 20/01/2020 con riferimento all'anno 2019. Nel caso di specie non è stata acquisita tale dichiarazione, conseguentemente a seguito di cessazione dell'attività e di relativa comunicazione, regolarmente acquisita, non risultando mai effettuato alcun versamento dal 2015, per quanto la Società abbia goduto del servizio, è stato emesso l'accertamento considerando omessa la dichiarazione. Preso atto, però, a seguito della presentazione dell'istanza e del pressoché contestuale ricorso, del fatto che la denuncia d'inizio attività non è mai pervenuta per causa non imputabile alla Società ricorrente, la Resistente_1, in aderenza con le previsioni del Regolamento comunale, ha rettificato la pretesa impositiva recuperando le annualità non cadute in prescrizione, anni 2020-2024, risultando l'accertamento notificato nel corso del 2025, senza applicazione di sanzioni. Per le altre annualità di cui si tratta, 2020-2024, appunto, il ricorso è infondato. Per il computo della superficie tassabile (individuata in 144 mq.) è stata effettuata una misurazione planimetrica dell'immobile che era stato indicato nella denuncia Suap (UI fg. 94/part. 86/sub. 18 – Cat C1). Nella misurazione è stata incluso anche il vano denominato “veranda”; quindi, superficie totale 144 mq, di cui 62 mq. di veranda: questa ha, infatti, tutti i requisiti per essere considerato un locale utilizzabile per lo svolgimento dell'attività di ristorazione per tutto l'anno. Ha un'altezza di 2,80 m ed è completamente chiuso da vetrate. Anche nelle immagini reperite sul motore di ricerca Google maps e datate settembre 2016, agosto 2017, giugno 2018 e febbraio 2022, la veranda appare completamente chiusa a costituire parte integrante del locale ristorante/pizzeria. Anche in planimetria le due zone sono indicate unitamente. Ne consegue che la zona verandata, per le sue caratteristiche e la sua collocazione, risulta fruibile e utilizzabile per l'intero anno e non soltanto per un uso stagionale. La Corte ritiene sussistere fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per il 2019. Respinge nel resto e compensa le spese di lite.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RR GI, Presidente BRUNI CRISTIANA, Relatore BERTOCCHI STEFANO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1. -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il signor ricorre avverso avviso di accertamento TARI 2025 riferito a diverse annualità per un totale di € 16.997,13. L'avviso si riferisce alla società Società_1 sas di Ricorrente_1 & c., ora cessata, e subentrata bel 2015 nei locali siti a Tirrenia, in Indirizzo_1, per la gestione di un locale adibito a ristorante-pizzeria. Sostiene di non aver ricevuto precedenti notifiche e che la superficie utile da considerare, ai fini della tassazione, è di 121 metri quadrati, per un periodo di circa sette mesi l'anno. Ne conseguirebbe che l'importo da corrispondere non sarebbe quello richiesto, bensì € 9.5011,22. Si costituisce la Resistente_1 che dichiara che per il calcolo dell'imposta si è tenuto conto della misurazione planimetrica dell'immobile. Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere per l'anno 2019 e che per il resto il ricorso venga rigettato, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara cessata la materia del contendere per l'anno 2019. Nel caso di specie il primo anno suscettibile di recupero tributario sarebbe risultato il 2019, posto che, retroagendo di cinque anni e considerando che la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione/possesso/detenzione, la denuncia avrebbe potuto e dovuto, per sanare la violazione dell'obbligazione tributaria, essere presentata entro il 20/01/2020 con riferimento all'anno 2019. Nel caso di specie non è stata acquisita tale dichiarazione, conseguentemente a seguito di cessazione dell'attività e di relativa comunicazione, regolarmente acquisita, non risultando mai effettuato alcun versamento dal 2015, per quanto la Società abbia goduto del servizio, è stato emesso l'accertamento considerando omessa la dichiarazione. Preso atto, però, a seguito della presentazione dell'istanza e del pressoché contestuale ricorso, del fatto che la denuncia d'inizio attività non è mai pervenuta per causa non imputabile alla Società ricorrente, la Resistente_1, in aderenza con le previsioni del Regolamento comunale, ha rettificato la pretesa impositiva recuperando le annualità non cadute in prescrizione, anni 2020-2024, risultando l'accertamento notificato nel corso del 2025, senza applicazione di sanzioni. Per le altre annualità di cui si tratta, 2020-2024, appunto, il ricorso è infondato. Per il computo della superficie tassabile (individuata in 144 mq.) è stata effettuata una misurazione planimetrica dell'immobile che era stato indicato nella denuncia Suap (UI fg. 94/part. 86/sub. 18 – Cat C1). Nella misurazione è stata incluso anche il vano denominato “veranda”; quindi, superficie totale 144 mq, di cui 62 mq. di veranda: questa ha, infatti, tutti i requisiti per essere considerato un locale utilizzabile per lo svolgimento dell'attività di ristorazione per tutto l'anno. Ha un'altezza di 2,80 m ed è completamente chiuso da vetrate. Anche nelle immagini reperite sul motore di ricerca Google maps e datate settembre 2016, agosto 2017, giugno 2018 e febbraio 2022, la veranda appare completamente chiusa a costituire parte integrante del locale ristorante/pizzeria. Anche in planimetria le due zone sono indicate unitamente. Ne consegue che la zona verandata, per le sue caratteristiche e la sua collocazione, risulta fruibile e utilizzabile per l'intero anno e non soltanto per un uso stagionale. La Corte ritiene sussistere fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per il 2019. Respinge nel resto e compensa le spese di lite.