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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA RI AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2742 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
Tra
n.q. di madre del minore elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Benevento, via Salvator Rosa, 75, presso lo studio dell'avv. Giampiero Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Benevento, via Michele Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 21/06/2024 la ricorrente in epigrafe, in qualità di madre del minore ha convenuto in giudizio l' , contestando Persona_1 CP_1 le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
(R.G. 5294/2023) e chiedendo al Tribunale di “dichiarare il minore, con decorrenza dalla revoca amministrativa o eventuale epoca successiva:
1. invalido con necessità di assistenza continua
(indennità di accompagnamento);
2. portatore di handicap in situazione di gravità ex L. 104 art. 3 co. 3; 3. invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 DPR 495/92; 4. persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni art. 30 co. 7 L. 388/2000”; con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione.
A seguito di rinotifica del ricorso introduttivo si è ritualmente costituito in giudizio l' , CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il minore già beneficiario di indennità di accompagnamento e portatore di Persona_1 handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 a partire dal primo riconoscimento in via amministrativa nel 2019, in data 10/11/2023 è stato sottoposto a un'ulteriore visita di revisione, all'esito della quale è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i
1 compiti e le funzioni proprie della sua età (indennità di frequenza) e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 104/92.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per ATPO;
il CTU nominato nella prima fase ha concluso che il bambino è affetto da “Esiti di intervento per atresia esofagea III grado con fistola tracheoesofagea, paziente con disfagia per i solidi e frequenti infezioni respiratorie, in fisioterapia respiratoria con sistema PEP (macchina a pressione positiva espiratoria), in buone condizioni cliniche. - Anemia sideropenica. - Piede piatto bilaterale in paziente con deambulazione e passaggi posturali autonomi”, patologie a causa delle quali è da ritenersi minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con i benefici della legge 104/92, art. 3, comma 1.
Nella perizia, il CTU ha dato atto di avere osservato: “Paziente in condizioni discrete, buona espressione linguistica, congrua nelle risposte. Vigile, cosciente, collaborante. Eloquio comprensibile, ordinato e non sconnesso con le domande. No deficit attentivi. … Deambulazione
e passaggi posturali autonomi. Tono dell'umore conservato. Ben orientato nello spazio e nel tempo. … Piede piatto lievemente valgo pronato bilaterale;
indossa plantari ortopedici”.
La ricorrente contesta tali conclusioni lamentando che l'ausiliare non abbia tenuto in considerazione l'esigenza di praticare, con cadenza quotidiana e anzi più volte al giorno, fisioterapia respiratoria con maschera PEP, come da prescrizioni dell'ospedale Santobono di
Napoli, così omettendo di valutare l'incapacità del minore di compiere in autonomia un atto della vita che ha cadenza quotidiana, necessaria alla cura della propria patologia respiratoria e che necessita dell'aiuto ed assistenza da parte di terzi.
Giova premettere, in diritto, che i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez.
L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame, è caratterizzata dalla permanenza (la natura "permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del 2 bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508). In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina (quale propria risonanza) la permanenza del bisogno.
Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto. Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza. La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
13362 del 11/09/2003; nella specie, la S.C. ha giudicato corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a favore di soggetto affetto da infermità agli arti superiori e inferiori nonché retinopatia senile degenerativa e poliartrosi, ritenendo che la necessità di aiuto per "i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l'igiene personale" determinasse una situazione di non autosufficienza).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15303).
Si è inoltre precisato che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Sez. L,
Sentenza n. 24980 del 19/08/2022).
Ancora, “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità – per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito
è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) – d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del
1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7032 del 09/03/2023; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente – una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina – conduceva "una vita normale compatibile con la sua età"). 3 L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Tenuto conto della cadenza quotidiana della fisioterapia respiratoria attraverso la PEP mask, da utilizzarsi da parte del bambino con l'assistenza del genitore, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
L'ausiliare nominato nella presente fase, medico legale, ha concluso conformemente al primo CTU, confermando l'esito della fase amministrativa. Nella perizia ha, in particolare, rilevato quanto segue: “Nel 2023 ha praticato una Broncoscopia ed i test di funzionalità respiratoria, che hanno evidenziato un deficit ventilatorio di tipo misto.
Veniva quindi consigliato l'uso di una maschera a pressione positiva espiratoria, per la pratica quotidiana di fisioterapia respiratoria. In definitiva, al fine di rimuovere le secrezioni bronchiali in eccesso e prevenire le infezioni respiratorie il minore pratica fisioterapia respiratoria disostruente mediante l'utilizzo di un sistema Pep, cioè di maschera a pressione positiva espiratoria da utilizzare più volte al giorno al proprio domicilio. La maschera a pressione espiratoria positiva, consiste di una maschera a cui è applicata una resistenza espiratoria, che consente di attivare la ventilazione collaterale e favorire la rimozione delle secrezioni bronchiali.
Il minore presenta anche piede piatto bilaterale per cui è stato prescritto l'uso di plantari su misura, senza alcuna incidenza sulla deambulazione, che risulta essere autonoma e regolare. … il complesso menomativo accertato può sintetizzarsi come segue: “Esiti di intervento per atresia esofagea III grado con fistola tracheoesofagea, paziente con disfagia per i solidi e frequenti infezioni respiratorie in fisioterapia respiratoria con maschera a pressione positiva espiratoria, in buone condizioni cliniche. Piede piatto bilaterale corretto da plantari”. … La menomazione accertata non integra i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, perché le funzioni della vita vegetativa e di relazione non sono menomate in modo tale da rendere il minore abbisognevole di assistenza continua, perché impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita, né sono presenti patologie che determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Né ricorrono i requisiti per riconoscere il minore Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 DPR 495/92 o persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazione art. 30 co 7 L. 388/2000 … Avuto riguardo al complesso menomativo accertato il ricorrente deve considerarsi persona handicappata ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n° 104, perché presenta una minorazione fisica, causa di difficoltà di apprendimento e di relazione, tale da determinare un processo di svantaggio sociale, senza tuttavia connotazione di gravità, poiché il complesso patologico accertato non rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”.
Nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente l'ausiliare ha altresì evidenziato che “La riabilitazione con PEP mask (maschera a pressione espiratoria positiva), prescritta in sede specialistica è una tecnica di fisioterapia respiratoria che utilizza una maschera dotata di una 4 valvola che crea una resistenza durante l'espirazione, generando una pressione positiva nelle vie aeree. Questa pressione aiuta a mobilizzare le secrezioni bronchiali, prevenire il collasso delle vie aeree e migliorare la ventilazione polmonare, nel quadro di una metodica riabilitativa della fisioterapia respiratoria, di semplice esecuzione e non assimilabile alla ventilazione polmonare meccanica con respiratore, che invece è una tecnica che supporta o sostituisce la respirazione naturale, assistendo il paziente nell'inspirazione ed espirazione” – ragione per cui ha escluso che la pratica quotidiana della stessa possa di per sé sola dar luogo al presupposto sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento o configurare una necessità di assistenza permanente, continuativa e globale.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una congrua motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Ne discende, in presenza di due consulenze che hanno motivatamente escluso il possesso dei requisiti sanitari in capo al minore, il rigetto del ricorso.
Le spese si compensano in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., mentre quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
EC LA RI AR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA RI AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2742 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
Tra
n.q. di madre del minore elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Benevento, via Salvator Rosa, 75, presso lo studio dell'avv. Giampiero Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Benevento, via Michele Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 21/06/2024 la ricorrente in epigrafe, in qualità di madre del minore ha convenuto in giudizio l' , contestando Persona_1 CP_1 le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
(R.G. 5294/2023) e chiedendo al Tribunale di “dichiarare il minore, con decorrenza dalla revoca amministrativa o eventuale epoca successiva:
1. invalido con necessità di assistenza continua
(indennità di accompagnamento);
2. portatore di handicap in situazione di gravità ex L. 104 art. 3 co. 3; 3. invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 DPR 495/92; 4. persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni art. 30 co. 7 L. 388/2000”; con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione.
A seguito di rinotifica del ricorso introduttivo si è ritualmente costituito in giudizio l' , CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il minore già beneficiario di indennità di accompagnamento e portatore di Persona_1 handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 a partire dal primo riconoscimento in via amministrativa nel 2019, in data 10/11/2023 è stato sottoposto a un'ulteriore visita di revisione, all'esito della quale è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i
1 compiti e le funzioni proprie della sua età (indennità di frequenza) e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, l. 104/92.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per ATPO;
il CTU nominato nella prima fase ha concluso che il bambino è affetto da “Esiti di intervento per atresia esofagea III grado con fistola tracheoesofagea, paziente con disfagia per i solidi e frequenti infezioni respiratorie, in fisioterapia respiratoria con sistema PEP (macchina a pressione positiva espiratoria), in buone condizioni cliniche. - Anemia sideropenica. - Piede piatto bilaterale in paziente con deambulazione e passaggi posturali autonomi”, patologie a causa delle quali è da ritenersi minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con i benefici della legge 104/92, art. 3, comma 1.
Nella perizia, il CTU ha dato atto di avere osservato: “Paziente in condizioni discrete, buona espressione linguistica, congrua nelle risposte. Vigile, cosciente, collaborante. Eloquio comprensibile, ordinato e non sconnesso con le domande. No deficit attentivi. … Deambulazione
e passaggi posturali autonomi. Tono dell'umore conservato. Ben orientato nello spazio e nel tempo. … Piede piatto lievemente valgo pronato bilaterale;
indossa plantari ortopedici”.
La ricorrente contesta tali conclusioni lamentando che l'ausiliare non abbia tenuto in considerazione l'esigenza di praticare, con cadenza quotidiana e anzi più volte al giorno, fisioterapia respiratoria con maschera PEP, come da prescrizioni dell'ospedale Santobono di
Napoli, così omettendo di valutare l'incapacità del minore di compiere in autonomia un atto della vita che ha cadenza quotidiana, necessaria alla cura della propria patologia respiratoria e che necessita dell'aiuto ed assistenza da parte di terzi.
Giova premettere, in diritto, che i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità precisa che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15882 del 28/07/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6091 del 17/03/2014; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010).
Si tratta, chiaramente, di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di “continuità” della necessità dell'assistenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011, Sez.
L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009). Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., “La situazione di non autosufficienza, che è alla base del diritto in esame, è caratterizzata dalla permanenza (la natura "permanente" dell'aiuto fornito dall'accompagnatore, la natura "quotidiana" degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente, la natura "continua" del 2 bisogno di assistenza: art. 1 secondo comma lettera "b" della legge 21 novembre 1988 n. 508). In questo quadro, la quotidianità è la cadenza che l'atto assume, per la propria natura, in quanto (pur eventualmente di breve durata) parte necessaria della vita quotidiana. E la continuità, che è della cadenza quotidiana degli atti, determina (quale propria risonanza) la permanenza del bisogno.
Questa permanenza, inscritta nella lettera della norma, è la stessa ragione del diritto. Da ciò discende che, nell'ambito degli atti che il soggetto non sia in grado di compiere, anche un'ampia pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determinano la non autosufficienza prevista dalla norma. E, simmetricamente, anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina la non autosufficienza. La valutazione della cadenza quotidiana dell'atto (e pertanto della sua idoneità a determinare la non autosufficienza) è apprezzamento di fatto, che, ove sia privo di vizi logici e giuridici, è estraneo allo spazio del giudizio di legittimità” (così Cass. Sez. L, Sentenza n.
13362 del 11/09/2003; nella specie, la S.C. ha giudicato corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a favore di soggetto affetto da infermità agli arti superiori e inferiori nonché retinopatia senile degenerativa e poliartrosi, ritenendo che la necessità di aiuto per "i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l'igiene personale" determinasse una situazione di non autosufficienza).
La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15303).
Si è inoltre precisato che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Sez. L,
Sentenza n. 24980 del 19/08/2022).
Ancora, “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità – per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito
è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) – d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del
1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7032 del 09/03/2023; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente – una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina – conduceva "una vita normale compatibile con la sua età"). 3 L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Tenuto conto della cadenza quotidiana della fisioterapia respiratoria attraverso la PEP mask, da utilizzarsi da parte del bambino con l'assistenza del genitore, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali.
L'ausiliare nominato nella presente fase, medico legale, ha concluso conformemente al primo CTU, confermando l'esito della fase amministrativa. Nella perizia ha, in particolare, rilevato quanto segue: “Nel 2023 ha praticato una Broncoscopia ed i test di funzionalità respiratoria, che hanno evidenziato un deficit ventilatorio di tipo misto.
Veniva quindi consigliato l'uso di una maschera a pressione positiva espiratoria, per la pratica quotidiana di fisioterapia respiratoria. In definitiva, al fine di rimuovere le secrezioni bronchiali in eccesso e prevenire le infezioni respiratorie il minore pratica fisioterapia respiratoria disostruente mediante l'utilizzo di un sistema Pep, cioè di maschera a pressione positiva espiratoria da utilizzare più volte al giorno al proprio domicilio. La maschera a pressione espiratoria positiva, consiste di una maschera a cui è applicata una resistenza espiratoria, che consente di attivare la ventilazione collaterale e favorire la rimozione delle secrezioni bronchiali.
Il minore presenta anche piede piatto bilaterale per cui è stato prescritto l'uso di plantari su misura, senza alcuna incidenza sulla deambulazione, che risulta essere autonoma e regolare. … il complesso menomativo accertato può sintetizzarsi come segue: “Esiti di intervento per atresia esofagea III grado con fistola tracheoesofagea, paziente con disfagia per i solidi e frequenti infezioni respiratorie in fisioterapia respiratoria con maschera a pressione positiva espiratoria, in buone condizioni cliniche. Piede piatto bilaterale corretto da plantari”. … La menomazione accertata non integra i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, perché le funzioni della vita vegetativa e di relazione non sono menomate in modo tale da rendere il minore abbisognevole di assistenza continua, perché impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita, né sono presenti patologie che determinano l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Né ricorrono i requisiti per riconoscere il minore Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 DPR 495/92 o persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazione art. 30 co 7 L. 388/2000 … Avuto riguardo al complesso menomativo accertato il ricorrente deve considerarsi persona handicappata ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n° 104, perché presenta una minorazione fisica, causa di difficoltà di apprendimento e di relazione, tale da determinare un processo di svantaggio sociale, senza tuttavia connotazione di gravità, poiché il complesso patologico accertato non rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”.
Nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente l'ausiliare ha altresì evidenziato che “La riabilitazione con PEP mask (maschera a pressione espiratoria positiva), prescritta in sede specialistica è una tecnica di fisioterapia respiratoria che utilizza una maschera dotata di una 4 valvola che crea una resistenza durante l'espirazione, generando una pressione positiva nelle vie aeree. Questa pressione aiuta a mobilizzare le secrezioni bronchiali, prevenire il collasso delle vie aeree e migliorare la ventilazione polmonare, nel quadro di una metodica riabilitativa della fisioterapia respiratoria, di semplice esecuzione e non assimilabile alla ventilazione polmonare meccanica con respiratore, che invece è una tecnica che supporta o sostituisce la respirazione naturale, assistendo il paziente nell'inspirazione ed espirazione” – ragione per cui ha escluso che la pratica quotidiana della stessa possa di per sé sola dar luogo al presupposto sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento o configurare una necessità di assistenza permanente, continuativa e globale.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una congrua motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Ne discende, in presenza di due consulenze che hanno motivatamente escluso il possesso dei requisiti sanitari in capo al minore, il rigetto del ricorso.
Le spese si compensano in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., mentre quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
EC LA RI AR
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