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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 21801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 21801/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Mirco De Zotti Parte_1
ricorrente contro
contumace; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'appalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“1) Accertarsi e dichiararsi, per i fatti e le ragioni tutte di cui all'esposto, il grave inadempimento contrattuale di (C.F. e P. IVA: Controparte_1
; dichiararsi conseguentemente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, P.IVA_1
disporsi ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto concluso tra la predetta
1 e la concludente ed avente ad oggetto le operazioni di retrofitting/rigenerazione CP_1
dell'avvolgitrice BS-120 matricola n. 1820.
2) Condannarsi conseguentemente (C.F. e P. IVA: di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a restituire alla concludente a) il macchinario, completo di accessori, denominato CP_1
Avvolgitrice BS120, matricola 1820, completo di n. 1 Aspo Svolgitore, n. 1 motore asse rulli di trascinamento Schneider e n. 2 Azionamenti Schneider, nonché b) il corrispettivo versato a
pari ad € 48.800,00 iva inclusa, corrisposto alla convenuta per l'esecuzione degli CP_1
interventi di rigenerazione come da fattura n. 50/20, oltre interessi al saggio CP_1
legale dalla data del pagamento alla data di instaurazione del presente giudizio, ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3) Condannarsi, in ogni caso, (C.F. e P. IVA: di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a risarcire alla concludente i danni tutti, subiti e subendi, per le causali di cui in CP_1
esposto, quantificati nell'importo di € 77.429,00 ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, o di equità ex art. 1226 c.c., con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale al saldo;
In ogni caso:
Spese, incluse quelle generali nella misura del 15% dell'onorario, e competenze del giudizio interamente rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver
[...] Controparte_1
commissionato alla convenuta, nel giugno 2020, l'esecuzione di vari interventi di rigenerazione (c.d. retrofitting), volti anche alla predisposizione della configurazione
“Industria 4.0”, del macchinario prodotto dalla medesima convenuta e denominato avvolgitrice industriale BS-120, matricola 1820, completo di n. 1 Aspo Svolgitore, n. 1 motore asse rulli di trascinamento Schneider e n. 2 Azionamenti Schneider;
2) di aver integralmente versato, in via anticipata rispetto all'esecuzione dei suddetti interventi, il corrispettivo pattuito pari ad € 48.800,00 iva inclusa;
3) di aver successivamente venduto il macchinario, che avrebbe dovuto essere sottoposto a completa revisione entro marzo 2021, alla società FI MM s.r.l. dalla quale aveva ricevuto, in data 22.12.2020, il
2 pagamento della somma di € 56.700,00 quale quota parte del prezzo di vendita;
4) di non aver ottenuto l'esecuzione degli interventi di manutenzione e retrofitting da parte di né la restituzione del macchinario;
5) di aver intimato a Controparte_1 Controparte_1
il completamento degli interventi pattuiti e la consegna del macchinario perfettamente funzionante al nuovo proprietario FI MM s.r.l., pena la risoluzione del contratto, tramite comunicazione pec in data 15.11.2022 senza mai ottenere alcun riscontro dalla convenuta;
6) di aver richiesto, con ulteriore diffida tramite pec del 27.02.2023, la restituzione del macchinario e del corrispettivo versato, nonché il risarcimento dei danni subiti. Anche tali richieste non venivano adempiute dalla convenuta;
7) di non aver mai conseguito l'esecuzione dell'opera di manutenzione e rigenerazione commissionata alla convenuta che, ad oggi, continua a detenere senza titolo i beni oggetto del contratto nonostante la risoluzione dello stesso;
8) di aver subito, a causa dell'inadempimento di un notevole danno. Infatti, in seguito alla mancata consegna del Controparte_1
macchinario, non ha potuto adempiere alle obbligazioni che aveva assunto nel contratto di compravendita stipulato con FI MM s.r.l. in data 22.12.2020. Tale ultima società, dopo averle inviato formale diffida ad adempiere tramite pec, ha instaurato un giudizio nei suoi confronti chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato nonché il risarcimento dei danni;
9) di aver chiesto, nell'ambito del procedimento avviato da
FI MM s.r.l. avanti al Tribunale di Treviso R.G. 4758/2023, di chiamare in causa per essere manlevata dalla stessa in caso di accoglimento delle domande Controparte_1
di FI MM s.r.l., ma il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 10.01.2024, ha rigettato la domanda di manleva per esigenze di economia processuale, trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di si basava infatti su un contratto diverso e antecedente Controparte_1
rispetto a quello oggetto di causa); 10) di aver sottoscritto assieme a FI MM s.r.l., nel corso dell'udienza del 28.03.2024, il verbale di conciliazione con cui veniva definita la vertenza giudiziale. In tale sede le parti prevedendo la risoluzione consensuale del contratto di compravendita, la restituzione dell'acconto versato e il versamento, da parte di
[...]
in favore di FI MM s.r.l., dell'importo di € 18.300,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni;
11) di voler pertanto ottenere, nell'odierno giudizio instaurato contro
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi Controparte_1
3 dell'art. 1454 c.c., la restituzione del macchinario, completo di accessori, oggetto del contratto, la restituzione del corrispettivo versato alla convenuta pari ad € 48.800,00 oltre gli interessi legali, il risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 77.429,00 con maggiorazione di rivalutazione monetaria oltre gli interessi di mora;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 10.12.2024, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con ordinanza del 21.02.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 21.02.2025 la ricorrente rinunciava all'istanza di Ctu, alle altre istanze istruttorie ed alla seguente domanda: “condannarsi altresì
[...]
(C.F. e P. IVA: a risarcire alla concludente il danno Controparte_1 P.IVA_1
derivante dalla svalutazione economica/perdita di valore di mercato subita dall'avvolgitrice BS-
120 matricola n. 1820 dal 10.6.2020 ad oggi, come risulterà di giustizia eventualmente disponendo CTU, ovvero di equità ex art. 1226 c.c.”. All'esito della discussione orale il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che in via preliminare, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda rinunciata nel corso dell'udienza di discussione in quanto “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2011, n. 23749; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2002, n. 1439 Trib. Salerno,
09/02/2009; Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953; Tribunale Catania, sez. fallimentare, 19/05/2016, n. 79; Tribunale Lucca, 06/04/2016, n. 772), ragion per cui deve procedersi d'ufficio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronuncia che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567);
4 - che, nel merito, parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato: 1) di aver commissionato alla convenuta gli interventi di rigenerazione dell'avvolgitrice industriale BS-120, matricola 1820, completa di accessori, come emerge dalla fattura n. 50/20 emessa da in data 31.12.2020 (doc. 3 ricorso Controparte_1
introduttivo); 2) di aver spedito il macchinario completo di accessori a per Controparte_1
consentirle l'esecuzione degli interventi pattuiti, come risulta dal Ddt del 10.06.2020 (doc.
1); 3) di aver pagato alla convenuta il corrispettivo pattuito per i suddetti lavori, come si evince dai numerosi RiBa prodotti (doc. 16); 4) di aver intimato a Controparte_1
l'esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione del contratto (comunicazioni pec del 15.11.2022 e del 27.02.2023 - doc. 14 e 15); 5) di aver pure allegato l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte (per una gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e ss.);
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nella fattispecie in esame la convenuta non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di aver eseguito gli interventi di rigenerazione contestati dalla ricorrente né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato adempimento;
- che, per quanto riguarda la diffida ad adempiere, va detto che secondo il disposto dell'art. 1454 c.c., la diffida è l'atto scritto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto (qualora l'inadempimento sia di non scarsa importanza, come nel caso di specie essendo l'inadempimento totale ed in essere da diversi anni);
5 - che, trascorso inutilmente il termine fissato nella diffida, la risoluzione del contratto opera automaticamente, non essendo previsto in capo al creditore alcun ulteriore obbligo da assolvere: “In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, poiché la "ratio" della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento” (Cass. 30.12.2016 n. 27530; Cass.
6.3.2012 n. 3477; Cass. 9.9.1998
n.8910);
- che nel caso in esame la ricorrente ha intimato per ben due volte a Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto, pena la risoluzione dello stesso, rispettando in entrambi i casi il termine minimo di quindici giorni previsti dalla legge, sicché la risoluzione si considera pienamente avverata a partire dal 14.03.2023, data di perfezionamento del termine previsto dall'ultima diffida: “In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo di essi, sicché lo
"spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida;
tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l'inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l'effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida” (Cass.
3.3.2016 n. 4205; Cass.
6.7.2011 n.
14877);
- che, quindi, a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto intimata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 1454 c.c. la società convenuta deve essere condannata alla restituzione dei beni mobili oggetto del contratto in quanto, a seguito dell'intervenuta risoluzione dello stesso, da essa detenuti sine titulo;
- che in seguito all'intervenuta risoluzione la società convenuta deve essere condannata anche alla restituzione del corrispettivo, versato dalla ricorrente e ormai detenuto senza giusta causa dalla società convenuta, pari ad € 48.800,00 oltre gli interessi, come espressamente richiesti dalla ricorrente, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, dalla
6 data di messa in mora avvenuta con la prima diffida ad adempiere notificata via pec in data
15.11.2022 (doc. 14) alla data della domanda, ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
- che, infatti, la decorrenza degli interessi non può essere individuata con la data dei pagamenti in quanto per pacifica giurisprudenza “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa”:
Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013);
- che, quindi, l'art. 2033 c.c. prevede che gli stessi sono dovuti dal giorno della domanda se chi li ha ricevuti era in buona fede oppure, se questi era in male fede, dal giorno del pagamento;
- che all'indebito si applica il principio generale in base al quale la buona fede del ricevente è presunta fino a prova contraria;
costante giurisprudenza afferma infatti che “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta” (Cass., 8.5.2013 n. 10815; Cass., 30.6.2015 n. 13424);
- che nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova della malafede della resistente al momento della recezione del pagamento, sicché gli interessi decorrono dalla data della messa in mora stragiudiziale come stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15895 del 21 maggio 2019, con cui la Suprema Corte ha superato il proprio precedente orientamento avendo affermato che “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi
7 valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cfr. Cass., 1.4.2011 n. 7586; Cass.,
9.11.2015 n. 22852);
- che la somma richiesta dalla ricorrente per il risarcimento del danno è pari a complessivi €
77.429,00 e deve essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che la mancata consegna del macchinario da parte della convenuta ha causato notevoli danni a Parte_1
;
[...]
- che, infatti, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta la ricorrente ha patito i seguenti danni: 1) € 28.304,00 di mancato profitto per il venir meno della rivendita del macchinario a FI MM (detto danno è documentalmente provato dai prezzi pattuiti dalla ricorrente per l'acquisto e la rivendita del macchinario al netto dei costi di retrofitting); 2) € 18.300,00, pari al danno risarcito sempre a FI MM in considerazione dell'inadempimento della ricorrente determinato dall'inadempimento della resistente;
3) € 1.125,00, pari alla tassa di registro del verbale di conciliazione giudiziale che ha posto termine alla causa con FI MM;
4) € 29.700,00, pari all'Iva fatturata a
FI MM per la vendita, posto che la suddetta Iva, a seguito della risoluzione del contratto intervenuta dopo un anno dalla fatturazione e conseguente nota di credito emessa dalla ricorrente, non è stato possibile portarla in detrazione, divenendo pertanto un costo effettivo a carico della ricorrente stessa;
- che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione di valore, vanno poi riconosciuti interessi e rivalutazione anche d'ufficio in quanto in caso di risarcimento del danno, ancorché di natura contrattuale (Cass., Sez. II,
04/10/1999, n. 11021), detti accessori “costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., Sez. III, 07/07/2009, n. 15928);
- che la rivalutazione, infatti, non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666;
Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-
1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396), mentre gli interessi compensativi maturano
8 automaticamente sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno essendo il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito (Cass. 10884/2007), con spiccata funzione equitativa;
- che il tasso degli interessi compensativi viene equitativamente (Cass. 17-2-1995 n. 1712) determinato in quello legale (art. 1284 c.c., comma primo, non essendo applicabile quello di cui al quarto comma trattandosi di obbligazione di valore), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
- che quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, invece, va rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito.
Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. civ.,
27/01/1996, n. 637) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ., 25/09/1997, n. 9415). Nel caso di specie, quindi, il primo atto idoneo alla costituzione in mora di è costituito dalla prima Controparte_1
diffida ad adempiere notificata via pec in data 15.11.2022 (doc. 14), sicché gli interessi e la rivalutazione decorreranno da tale data;
- che successivamente alla presente sentenza, il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno solamente gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo;
- che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta, venendo liquidate in misura conforme ai parametri medi (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) per la fase di studio e quella introduttiva, e pari ai parametri minimi per quella decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi espletata, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
9 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla seguente domanda:
“condannarsi altresì (C.F. e P. IVA: a Controparte_1 P.IVA_1
risarcire alla concludente il danno derivante dalla svalutazione economica/perdita di valore di mercato subita dall'avvolgitrice BS-120 matricola n. 1820 dal 10.6.2020 ad oggi, come risulterà di giustizia eventualmente disponendo CTU, ovvero di equità ex art. 1226 c.c.”.
ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa.
CONDANNA a restituire immediatamente a favore Controparte_1
di l'avvolgitrice industriale BS-120, matricola 1820, completa di n. 1 Parte_1
Aspo Svolgitore, n. 1 motore asse rulli di trascinamento Schneider e n. 2 Azionamenti
Schneider.
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la Controparte_1
somma di € 48.800,00 oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, dal
15.11.2022 alla data di instaurazione del presente giudizio, ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a far data dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la Controparte_1
somma di € 77.429,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat delle famiglie di operai ed impiegati ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 15.11.2022 e sino alla data della presente sentenza, da quando, sulla somma così ottenuta, decorreranno gli interessi ex art. 1284 c.c., comma primo, sino alla data del saldo effettivo;
CONDANNA a rimborsare le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, spese liquidate in € 6.307,00 per compensi ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 28.02.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 21801/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Mirco De Zotti Parte_1
ricorrente contro
contumace; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto d'appalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“1) Accertarsi e dichiararsi, per i fatti e le ragioni tutte di cui all'esposto, il grave inadempimento contrattuale di (C.F. e P. IVA: Controparte_1
; dichiararsi conseguentemente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, P.IVA_1
disporsi ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto concluso tra la predetta
1 e la concludente ed avente ad oggetto le operazioni di retrofitting/rigenerazione CP_1
dell'avvolgitrice BS-120 matricola n. 1820.
2) Condannarsi conseguentemente (C.F. e P. IVA: di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a restituire alla concludente a) il macchinario, completo di accessori, denominato CP_1
Avvolgitrice BS120, matricola 1820, completo di n. 1 Aspo Svolgitore, n. 1 motore asse rulli di trascinamento Schneider e n. 2 Azionamenti Schneider, nonché b) il corrispettivo versato a
pari ad € 48.800,00 iva inclusa, corrisposto alla convenuta per l'esecuzione degli CP_1
interventi di rigenerazione come da fattura n. 50/20, oltre interessi al saggio CP_1
legale dalla data del pagamento alla data di instaurazione del presente giudizio, ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
3) Condannarsi, in ogni caso, (C.F. e P. IVA: di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a risarcire alla concludente i danni tutti, subiti e subendi, per le causali di cui in CP_1
esposto, quantificati nell'importo di € 77.429,00 ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, o di equità ex art. 1226 c.c., con maggiorazione di rivalutazione monetaria e di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale al saldo;
In ogni caso:
Spese, incluse quelle generali nella misura del 15% dell'onorario, e competenze del giudizio interamente rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver
[...] Controparte_1
commissionato alla convenuta, nel giugno 2020, l'esecuzione di vari interventi di rigenerazione (c.d. retrofitting), volti anche alla predisposizione della configurazione
“Industria 4.0”, del macchinario prodotto dalla medesima convenuta e denominato avvolgitrice industriale BS-120, matricola 1820, completo di n. 1 Aspo Svolgitore, n. 1 motore asse rulli di trascinamento Schneider e n. 2 Azionamenti Schneider;
2) di aver integralmente versato, in via anticipata rispetto all'esecuzione dei suddetti interventi, il corrispettivo pattuito pari ad € 48.800,00 iva inclusa;
3) di aver successivamente venduto il macchinario, che avrebbe dovuto essere sottoposto a completa revisione entro marzo 2021, alla società FI MM s.r.l. dalla quale aveva ricevuto, in data 22.12.2020, il
2 pagamento della somma di € 56.700,00 quale quota parte del prezzo di vendita;
4) di non aver ottenuto l'esecuzione degli interventi di manutenzione e retrofitting da parte di né la restituzione del macchinario;
5) di aver intimato a Controparte_1 Controparte_1
il completamento degli interventi pattuiti e la consegna del macchinario perfettamente funzionante al nuovo proprietario FI MM s.r.l., pena la risoluzione del contratto, tramite comunicazione pec in data 15.11.2022 senza mai ottenere alcun riscontro dalla convenuta;
6) di aver richiesto, con ulteriore diffida tramite pec del 27.02.2023, la restituzione del macchinario e del corrispettivo versato, nonché il risarcimento dei danni subiti. Anche tali richieste non venivano adempiute dalla convenuta;
7) di non aver mai conseguito l'esecuzione dell'opera di manutenzione e rigenerazione commissionata alla convenuta che, ad oggi, continua a detenere senza titolo i beni oggetto del contratto nonostante la risoluzione dello stesso;
8) di aver subito, a causa dell'inadempimento di un notevole danno. Infatti, in seguito alla mancata consegna del Controparte_1
macchinario, non ha potuto adempiere alle obbligazioni che aveva assunto nel contratto di compravendita stipulato con FI MM s.r.l. in data 22.12.2020. Tale ultima società, dopo averle inviato formale diffida ad adempiere tramite pec, ha instaurato un giudizio nei suoi confronti chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato nonché il risarcimento dei danni;
9) di aver chiesto, nell'ambito del procedimento avviato da
FI MM s.r.l. avanti al Tribunale di Treviso R.G. 4758/2023, di chiamare in causa per essere manlevata dalla stessa in caso di accoglimento delle domande Controparte_1
di FI MM s.r.l., ma il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 10.01.2024, ha rigettato la domanda di manleva per esigenze di economia processuale, trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di si basava infatti su un contratto diverso e antecedente Controparte_1
rispetto a quello oggetto di causa); 10) di aver sottoscritto assieme a FI MM s.r.l., nel corso dell'udienza del 28.03.2024, il verbale di conciliazione con cui veniva definita la vertenza giudiziale. In tale sede le parti prevedendo la risoluzione consensuale del contratto di compravendita, la restituzione dell'acconto versato e il versamento, da parte di
[...]
in favore di FI MM s.r.l., dell'importo di € 18.300,00 a titolo di Parte_1
risarcimento danni;
11) di voler pertanto ottenere, nell'odierno giudizio instaurato contro
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi Controparte_1
3 dell'art. 1454 c.c., la restituzione del macchinario, completo di accessori, oggetto del contratto, la restituzione del corrispettivo versato alla convenuta pari ad € 48.800,00 oltre gli interessi legali, il risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 77.429,00 con maggiorazione di rivalutazione monetaria oltre gli interessi di mora;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della notifica perfezionata a mezzo pec in data 10.12.2024, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con ordinanza del 21.02.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 21.02.2025 la ricorrente rinunciava all'istanza di Ctu, alle altre istanze istruttorie ed alla seguente domanda: “condannarsi altresì
[...]
(C.F. e P. IVA: a risarcire alla concludente il danno Controparte_1 P.IVA_1
derivante dalla svalutazione economica/perdita di valore di mercato subita dall'avvolgitrice BS-
120 matricola n. 1820 dal 10.6.2020 ad oggi, come risulterà di giustizia eventualmente disponendo CTU, ovvero di equità ex art. 1226 c.c.”. All'esito della discussione orale il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che in via preliminare, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda rinunciata nel corso dell'udienza di discussione in quanto “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2011, n. 23749; Cass. civ., Sez. III, 04/02/2002, n. 1439 Trib. Salerno,
09/02/2009; Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953; Tribunale Catania, sez. fallimentare, 19/05/2016, n. 79; Tribunale Lucca, 06/04/2016, n. 772), ragion per cui deve procedersi d'ufficio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronuncia che “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. civ., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567);
4 - che, nel merito, parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato: 1) di aver commissionato alla convenuta gli interventi di rigenerazione dell'avvolgitrice industriale BS-120, matricola 1820, completa di accessori, come emerge dalla fattura n. 50/20 emessa da in data 31.12.2020 (doc. 3 ricorso Controparte_1
introduttivo); 2) di aver spedito il macchinario completo di accessori a per Controparte_1
consentirle l'esecuzione degli interventi pattuiti, come risulta dal Ddt del 10.06.2020 (doc.
1); 3) di aver pagato alla convenuta il corrispettivo pattuito per i suddetti lavori, come si evince dai numerosi RiBa prodotti (doc. 16); 4) di aver intimato a Controparte_1
l'esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione del contratto (comunicazioni pec del 15.11.2022 e del 27.02.2023 - doc. 14 e 15); 5) di aver pure allegato l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte (per una gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e ss.);
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
- che nella fattispecie in esame la convenuta non ha tuttavia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di aver eseguito gli interventi di rigenerazione contestati dalla ricorrente né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato adempimento;
- che, per quanto riguarda la diffida ad adempiere, va detto che secondo il disposto dell'art. 1454 c.c., la diffida è l'atto scritto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto (qualora l'inadempimento sia di non scarsa importanza, come nel caso di specie essendo l'inadempimento totale ed in essere da diversi anni);
5 - che, trascorso inutilmente il termine fissato nella diffida, la risoluzione del contratto opera automaticamente, non essendo previsto in capo al creditore alcun ulteriore obbligo da assolvere: “In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, poiché la "ratio" della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento” (Cass. 30.12.2016 n. 27530; Cass.
6.3.2012 n. 3477; Cass. 9.9.1998
n.8910);
- che nel caso in esame la ricorrente ha intimato per ben due volte a Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto, pena la risoluzione dello stesso, rispettando in entrambi i casi il termine minimo di quindici giorni previsti dalla legge, sicché la risoluzione si considera pienamente avverata a partire dal 14.03.2023, data di perfezionamento del termine previsto dall'ultima diffida: “In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo di essi, sicché lo
"spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida;
tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l'inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l'effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida” (Cass.
3.3.2016 n. 4205; Cass.
6.7.2011 n.
14877);
- che, quindi, a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto intimata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 1454 c.c. la società convenuta deve essere condannata alla restituzione dei beni mobili oggetto del contratto in quanto, a seguito dell'intervenuta risoluzione dello stesso, da essa detenuti sine titulo;
- che in seguito all'intervenuta risoluzione la società convenuta deve essere condannata anche alla restituzione del corrispettivo, versato dalla ricorrente e ormai detenuto senza giusta causa dalla società convenuta, pari ad € 48.800,00 oltre gli interessi, come espressamente richiesti dalla ricorrente, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, dalla
6 data di messa in mora avvenuta con la prima diffida ad adempiere notificata via pec in data
15.11.2022 (doc. 14) alla data della domanda, ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo;
- che, infatti, la decorrenza degli interessi non può essere individuata con la data dei pagamenti in quanto per pacifica giurisprudenza “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo;
è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto,
l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa”:
Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013);
- che, quindi, l'art. 2033 c.c. prevede che gli stessi sono dovuti dal giorno della domanda se chi li ha ricevuti era in buona fede oppure, se questi era in male fede, dal giorno del pagamento;
- che all'indebito si applica il principio generale in base al quale la buona fede del ricevente è presunta fino a prova contraria;
costante giurisprudenza afferma infatti che “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta” (Cass., 8.5.2013 n. 10815; Cass., 30.6.2015 n. 13424);
- che nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova della malafede della resistente al momento della recezione del pagamento, sicché gli interessi decorrono dalla data della messa in mora stragiudiziale come stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15895 del 21 maggio 2019, con cui la Suprema Corte ha superato il proprio precedente orientamento avendo affermato che “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi
7 valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cfr. Cass., 1.4.2011 n. 7586; Cass.,
9.11.2015 n. 22852);
- che la somma richiesta dalla ricorrente per il risarcimento del danno è pari a complessivi €
77.429,00 e deve essere ritenuta congrua in considerazione del fatto che la mancata consegna del macchinario da parte della convenuta ha causato notevoli danni a Parte_1
;
[...]
- che, infatti, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta la ricorrente ha patito i seguenti danni: 1) € 28.304,00 di mancato profitto per il venir meno della rivendita del macchinario a FI MM (detto danno è documentalmente provato dai prezzi pattuiti dalla ricorrente per l'acquisto e la rivendita del macchinario al netto dei costi di retrofitting); 2) € 18.300,00, pari al danno risarcito sempre a FI MM in considerazione dell'inadempimento della ricorrente determinato dall'inadempimento della resistente;
3) € 1.125,00, pari alla tassa di registro del verbale di conciliazione giudiziale che ha posto termine alla causa con FI MM;
4) € 29.700,00, pari all'Iva fatturata a
FI MM per la vendita, posto che la suddetta Iva, a seguito della risoluzione del contratto intervenuta dopo un anno dalla fatturazione e conseguente nota di credito emessa dalla ricorrente, non è stato possibile portarla in detrazione, divenendo pertanto un costo effettivo a carico della ricorrente stessa;
- che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione di valore, vanno poi riconosciuti interessi e rivalutazione anche d'ufficio in quanto in caso di risarcimento del danno, ancorché di natura contrattuale (Cass., Sez. II,
04/10/1999, n. 11021), detti accessori “costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., Sez. III, 07/07/2009, n. 15928);
- che la rivalutazione, infatti, non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666;
Cass. 18-12-1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-
1998 n. 8364; Cass. 25-9-1997 n. 9396), mentre gli interessi compensativi maturano
8 automaticamente sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno essendo il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito (Cass. 10884/2007), con spiccata funzione equitativa;
- che il tasso degli interessi compensativi viene equitativamente (Cass. 17-2-1995 n. 1712) determinato in quello legale (art. 1284 c.c., comma primo, non essendo applicabile quello di cui al quarto comma trattandosi di obbligazione di valore), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
- che quanto alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione, invece, va rilevato che “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., 2° co., il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito.
Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore” (Cass. civ.,
27/01/1996, n. 637) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ., 25/09/1997, n. 9415). Nel caso di specie, quindi, il primo atto idoneo alla costituzione in mora di è costituito dalla prima Controparte_1
diffida ad adempiere notificata via pec in data 15.11.2022 (doc. 14), sicché gli interessi e la rivalutazione decorreranno da tale data;
- che successivamente alla presente sentenza, il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno solamente gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo;
- che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta, venendo liquidate in misura conforme ai parametri medi (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) per la fase di studio e quella introduttiva, e pari ai parametri minimi per quella decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi espletata, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
9 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla seguente domanda:
“condannarsi altresì (C.F. e P. IVA: a Controparte_1 P.IVA_1
risarcire alla concludente il danno derivante dalla svalutazione economica/perdita di valore di mercato subita dall'avvolgitrice BS-120 matricola n. 1820 dal 10.6.2020 ad oggi, come risulterà di giustizia eventualmente disponendo CTU, ovvero di equità ex art. 1226 c.c.”.
ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa.
CONDANNA a restituire immediatamente a favore Controparte_1
di l'avvolgitrice industriale BS-120, matricola 1820, completa di n. 1 Parte_1
Aspo Svolgitore, n. 1 motore asse rulli di trascinamento Schneider e n. 2 Azionamenti
Schneider.
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la Controparte_1
somma di € 48.800,00 oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, dal
15.11.2022 alla data di instaurazione del presente giudizio, ed al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., a far data dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente la Controparte_1
somma di € 77.429,00 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat delle famiglie di operai ed impiegati ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 15.11.2022 e sino alla data della presente sentenza, da quando, sulla somma così ottenuta, decorreranno gli interessi ex art. 1284 c.c., comma primo, sino alla data del saldo effettivo;
CONDANNA a rimborsare le Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, spese liquidate in € 6.307,00 per compensi ed in € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 28.02.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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