Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
R.G. 4114/1 ggetto RPEG e ILOR0 37 30/ 01 Jdi hza del 24.1.2001 REPUBBLICA ITALIANA A 5 I I NOME DEL POPOLO ITALIANO 8 R N A / O - 4 T / CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R B 6 U . 2 B L E . I L T R . A R S SEZIONE TRIBUTARIA P I . . T G B D E A L T R 4 4.7786 Conto sigg.ri Magistrati: E A D 1 I A I 3 R S 1 D N E Presidente . Dott. Alfio Finocchiaro E E T N S T I A N A E Dott. Giovanni Paolini Consigliere _ M S E Dott. Giulio Graziadei Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari ConsigliereDott. Giuseppe Falcone ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla RIS.ALM - Ristorazione Alberghi e Mense s.r.l., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, via Italo Carlo Falbo 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Colucci, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 38, n. 362/38/1997, del 25.11/3.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.1.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per la contribuente l'avv. Colucci;
1 0 2 2 - 94 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il suo rigetto. Svolgimento del processo La s.r.l. RIS.ALM. Ristorazione Alberghi e Mense proponeva ricorso avverso l'avviso dell'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Roma con cui, in rettifica della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1989, venivano accertate maggiori imposte pari a lire 5.880.000 a titolo di IRPEG e a lire 3.526.000 a titolo di Ilor. Osservava la contribuente di aver svolto attività di fornitura all'Hotel Pulman Boston di Roma con servizi di: a) gestione ristorante, 2) gestione bar, 3) servizi ai piani;
che in bilancio erano stati indicati i ricavi di ciascuna categoria, appostando però gli acquisti e le rimanenze in base alle due categorie di merci "alimentari" e "cantina"; che i ricavi dei vari servizi, le rimanenze iniziali e quelle finali erano stati ben contabilizzati;
che, nondimeno, nell'avviso di accertamento era stata recuperata a tassazione la somma di lire £ 347.000 per spese diverse con il rilievo che non erano né dettagliate né documentate;
che era stata altresì recuperata a tassazione la spesa per alberghi e ristoranti di £ 1.415.000 perché non inerente alla produzione del reddito di impresa;
che infine erano stati recuperati a tassazione ricavi non contabilizzati per l'importo di lire 20.000.000 con il rilievo che il ricarico sulla merce della voce "cantina” non era attendibile perché troppo modesto. Senonché, precisava la contribuente, le spese diverse si riferivano in effetti ad acquisto di chiavi e generi diversi di costo unitario minimo;
le spese per soggiorno in altra città si riferivano alla partecipazione a corso di aggiornamento del personale;
i ricarichi delle merci "cantina" erano maggiori di quelli risultanti dalla gestione del bar in quanto le merci medesime venivano comprese anche nei ricavi dei ristorante per i generi della cantina forniti unitamente ai pasti. Assumeva quindi la società che la rettifica non era stata fatta in base a determinazione analitica, ma con procedimento induttivo, di cui però non ricorrevano i presupposti. 2 La Commissione tributaria di 1° grado di Roma, con decisione n. 64/33/1997, rigettava il ricorso assumendo che mancava la prova della fondatezza delle deduzioni relative alle spese diverse e per soggiorno del personale. Per quanto concerneva i ricarichi delle merci "cantina", l'accertamento era basato su dati storici e su presunzioni, mentre la contribuente non aveva provato che il costo delle merci della "cantina" riguardava anche l'attività di gestione del ristorante. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla società e compensava le spese del giudizio. Osservava il giudice di appello che doveva considerarsi analitico l'operato dell'Ufficio di maggiorare di una certa entità, in via presuntiva, i ricavi indicati dalla società in una specifica posta di bilancio. Del tutto logica e fondata su nozioni di comune esperienza era la maggiorazione dei ricavi operata dall'Ufficio per riportare i dati della gestione cantina a verosimiglianza;
contrario invece ad ogni logica e presunzione era l'assunto della contribuente secondo cui parte dei ricavi della cantina dovevano essere ricercati - e non si diceva con quale metodo - nei ricavi del ristorante. La documentazione prodotta non provava che parte dei ricavi della cantina era stata erroneamente appostata tra quelli del ristorante, ma soltanto il fatto irrilevante che normalmente il servizio di ristorazione comprendeva la somministrazione di bevande. Quanto alle spese di sistemazione di due persone in un albergo di Venezia द non era sufficiente la relativa fattura per provare che le persone medesime, che si ignorava perfino se fossero dipendenti della società, avessero soggiornato a Venezia per aggiornamento professionale o piuttosto per diporto. Privo di prova era altresì l'assunto secondo cui la spesa di £ 347.000 riguardava l'acquisto di beni minuti inerenti all'attività produttiva della contribuente, in difetto della loro specifica indicazione. 3 Propone ricorso per cassazione la società contribuente denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che quanto emerso dall'accertamento dell'Ufficio era il frutto di una verifica basata non su documenti, peraltro mai richiesti, ma sul semplice svolgimento dei conti patrimoniali ed economici;
che la Commissione tributaria "Provinciale” non aveva raggiunto un completo convincimento riguardo la validità dell'atto impugnato;
che la documentazione richiesta era stata allegata ed era illegittimo il ricorso alle presunzioni. La società chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con ogni provvedimento consequenziale. Il ricorso non merita accoglimento. E' onere probatorio del contribuente dimostrare e documentare i costi deducibili dal reddito d'impresa. I giudici di merito hanno ritenuto che la soc. RIS.AL.M non ha assolto a questo onere mancando la prova dell'inerenza alla produzione del reddito di impresa di spese "diverse" perché non dettagliate né documentate, nonché di quelle di sistemazione di due persone in albergo a Venezia delle quali si ignorava perfino se fossero dipendenti della società. Per quanto concerne la maggiorazione dei ricavi della gestione del bar, effettuata dall'Ufficio in via presuntiva sulla base dei costi delle merci della "cantina", i giudici di merito hanno evidenziato che l'assunto difensivo della contribuente secondo cui detti costi riguardavano anche l'attività di gestione del ristorante era privo di qualunque riscontro probatorio e comunque appariva del tutto inverosimile. I giudici di merito, osserva il Collegio, hanno fatto legittima applicazione dei principi in materia di onere della prova. Riguardo al ricorso alle presunzioni il contribuente non chiarisce in che cosa sarebbe consistito l'errore contenuto nella sentenza impugnata, avendo egli implicitamente riconosciuto che il ricarico delle spese di merci relative alla "cantina" in rapporto ai ricavi della gestione bar era maggiore del 30% risultante dalla contabilità; anche se poi, per riequilibrare il rapporto tra costi e ricavi della gestione del bar, ha sostenuto, senza offrirne la dimostrazione (cfr. sentenza impugnata), che le merci della “cantina” erano utilizzate anche per la gestione del ristorante. Le censure avanzate dal ricorrente riguardano, a volte in modo confuso e non agevolmente comprensibile, più che una violazione di legge, genericamente indicata nelle norme in materia di presunzioni, valutazioni di fatto ai quali i giudici di merito sono pervenuti con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'Amministrazione intimata attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. CORT E Roma, 24.1.2001 N O I Z residente Il Consigliere est. A Ечищэжи E N O I Z A R T Aparo Casano صمتها S IL C A N C ELLIE R E C 1 I G E R R DEPOSITATO IN CANCELLERIA E T Oggi_ JAK 2001 N E IL CANCELLIEA S E Amaldo Gasano new 5