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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI IM pronunzia la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorsi depositati in data 14.11.2023 e in data 8.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
e
pagina 1 di 15
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E OD pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e
l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 412 2023
00001467 65 000 opposto e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia;
in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Controparte_1
“1) in via preliminare:
pagina 2 di 15 accertata la sopravvenuta dichiarazione di regolarità da parte dell' dichiararsi la CP_2
revoca, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento e /o comunque l'inefficacia dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000;
2) in via principale: accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000 e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia; in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_2
nel procedimento n. 421/2023
“In via preliminare: dichiarare l'opposizione inammissibile limitatamente alla sollevata eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto, perché tardivamente proposta;
Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata con conferma dell'avviso di addebito opposto, ovvero con condanna della società al pagamento della diversa somma che sarà accertata come dovuta per i titoli cui all'avviso di addebito opposto.
Spese e competenza di causa rifuse” nel procedimento n. 63/2024
pagina 3 di 15 “Conclude per il rigetto della domanda giudiziale per la pretesa di annullamento del debito contributivo perché infondata in fatto e in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto.
In subordine, comunque salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co.
1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 129/2025 del 28.10.2026 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI IM, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società convenuta CP_3
[...]
2. Rigetta le eccezioni, sollevate dalle società opponenti e Parte_1
di “nullità” Controparte_1 Controparte_1
dell'avviso di addebito rispettivamente opposto.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società opponente
[...]
di “sopravvenuta mancanza Controparte_1
di contestazione da parte dell' . CP_2
4. Accerta che , e Parte_2 Controparte_4 CP_5
hanno effettivamente partecipato ai lavori di “pulizia Controparte_6
e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” 2017, sia del ristorante “Sei pagina 4 di 15 ”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata Parte_1
ammessa anche dalle società ricorrenti), ma lo hanno fatto per un tempo complessivo di una settimana, dal lunedì al venerdì, in epoca precedente all'apertura delle due strutture, avvenuta il 2 dicembre 2017 (come attestato dai registri dei corrispettivi sub doc. 12 fasc. ric. sub doc. Parte_1
15 fasc. ric. , per Controparte_1
un numero di ore di lavoro svolte da ciascuno dei quattro lavoratori pari a 35
e un numero di ore di lavoro complessivo pari a 140, di cui 70 da imputarsi alla società e 70 alla società Parte_1 [...]
, con riconduzione delle prestazioni svolte alle Controparte_1
mansioni di tuttofare di settimo livello CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.
5. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 Parte_2
ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla Parte_1
settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 7.
6. Accerta che nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018 ha Parte_2
svolto prestazioni di lavoro in favore della società presso Parte_1
il ristorante “Sei Sottozero” da questa gestito, con le medesime modalità con cui l'ha fatto nel precedente periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018, come statuito sub 5.
7. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha Parte_2
svolto mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da osservando un Controparte_1
pagina 5 di 15 orario di quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 7.
8. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo
[...] Parte_2
settimanale in dieci settimane.
9. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato Controparte_4
presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 11 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 10.
10. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto Controparte_4
mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da osservando un Controparte_1
orario di quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 10.
11. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo settimanale in
[...] Controparte_4
dieci settimane.
12. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato CP_5
presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 9 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 12. pagina 6 di 15 13. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
non ha fruito del riposo settimanale in dieci Parte_1 Parte_3
settimane.
14. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha Controparte_6
lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 8 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 16,00 alle 22,30, con pausa cena dalle 18,00 alle 18,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 12.
15. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società non ha fruito del riposo Parte_1 Controparte_6
settimanale in dieci settimane.
16. Accerta che nel periodo dal 13.12.2081 al 15.2.2019 Controparte_6
ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente quanto meno per 40 ore alla settimana. Parte_1
17. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
18. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod. proc. civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti contributivi scaturenti in favore dell' dalle statuizioni dell'odierna sentenza, CP_2
pagina 7 di 15 ritenuto, per ragioni di economia non solo processuale, opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum
A S S E G N A
➢ all termine fino al 24 novembre 2025 per il deposito in giudizio dei CP_2
conteggi;
➢ alle parti ricorrenti termine fino al 9 dicembre 2025 per il deposito di eventuali note di replica.
F I S S A per la discussione l'udienza del 18 dicembre 2025, ore 9,00”.
§2
i conteggi depositati dall' CP_2
In data 22.11.2025 l' ha depositato note con allegati conteggi, secondo cui i CP_2
crediti previdenziali, scaturenti in suo favore dalla predetta sentenza non definitiva, ammontano:
❖ nei confronti della società a € 5.747,60, oltre a sanzioni civili per Parte_1
evasione;
❖ nei confronti della società a € 1.834,84, oltre a Parte_4
sanzioni civili per evasione.
§3 le repliche delle società opponenti
In data 9.12.2025 le società opponenti e Parte_1 Parte_4
hanno depositato note di replica nelle quali, da un lato, hanno dichiarato che: “Sul
[...] pagina 8 di 15 CP_ piano meramente contabile non si ravvisano errori rispetto ai conteggi elaborati da quanto alle ore di lavoro straordinario e supplementare quantificate in sentenza”.
Dall'altro lato, però, contestano:
1) la debenza di contributi previdenziali in ordine alla prestazioni eseguite, secondo la sentenza non definitiva, in luogo della fruizione dei riposi settimanali, atteso che dal loro svolgimento sorgerebbe, in favore dei lavoratori, soltanto “il diritto al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica subita”; quindi, ad avviso delle società opponenti, “si tratta di somme per loro natura non imponibili ai fini fiscali e contributivi”;
2) la debenza delle sanzioni civili previste nell'ipotesi di evasione contributiva, la quale,
a detta delle società opponenti, non si sarebbe realizzata poiché esse hanno omesso
“altresì il pagamento delle relative retribuzioni e non esclusivamente il versamento dei contributi”.
§4 le ragioni della decisione
Le difese svolte dalle società opponenti nelle note finali non possono essere condivise.
a 1)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 18.5.2023, n. 13727;
Cass. 25.2.2019, n. 5482; Cass. 29.5.2018, n. 13473; Cass. 28.3.2017, n. 8020),
l'indennità sostitutiva del riposo settimanale (al pari dell'indennità per ferie non godute) ha carattere retributivo (e quindi è soggetta sia imposta diretta qual reddito da lavoro dipendente, sia a contribuzione previdenziale), “stante il rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che, invece, avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Alla stessa conclusione si giunge laddove si attribuisse a tale pagina 9 di 15 indennità natura risarcitoria, costituendo la stessa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione”, di cui all'art. 51 TUIR.
E' opportuno evidenziare che l'indennità sostitutiva del riposo settimanale non deve essere confusa con il risarcimento del danno alla salute (questo sì, ovviamente, privo di natura retributiva), il quale consiste nell'alterazione all'integrità psico-fisica del lavoratore determinata dal mancato godimento del riposo settimanale, che è rimasto estraneo al presente giudizio, trattandosi di diritto che può essere azionato soltanto dai lavoratori e non già dall' CP_2
2)
Non è fondato il presupposto, da cui le società opponenti fanno derivare l'insussistenza dell'evasione contributiva, ossia che esse non hanno corrisposto ai lavoratori la retribuzione.
Infatti costituisce ius receptum (ex plurimis, di recente, Cass. 14.5.2025, n. 12974; Cass.
9.6.2023, n. 16416) che l'imponibile contributivo si determina sul “dovuto” e non su quanto “di fatto erogato”, come, è chiaramente desumibile dall'art. 12 co, 1 L. 30.4.1969,
n. 153 (secondo cui: “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”).
Questa regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro generale. pagina 10 di 15 Un'ulteriore conferma deriva dal disposto ex art. 1 D.L. 9.10.1989, n. 338 conv. in L.
7.12.1989, n. 389, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d.
“minimale contributivo”, ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ex multis
Cass. S.U. 29.72002, n. 11199; Cass. 12974/2025 cit.; Cass. 8.6.2023, n. 16260).
Da ultimo è opportuno ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte (Cass. 24.6.2022, n. 20446; Cass. 2.5.2018, n. 10427; Cass. 13.3.2017, n.
6405; Cass. 25.8.2015, n. 17119; Cass. 25.6.2012, n. 10509; Cass. 27.12.2011, n.
28966;), il quid pluris, che caratterizza la fattispecie della cd. evasione contributiva ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 23.12.2000, n. 388, rispetto a quella della cd. omissione contributiva ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000, consiste in due elementi:
1)
l'uno di carattere oggettivo, rappresentato dall'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate e comunque del presupposto contributivo;
secondo la Suprema Corte questo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale (in particolare delle obbligatorie denunce da presentarsi mensilmente attraverso i modelli DM/10), che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o della retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria (o richiesta di iscrizione o versamento di contributi o compilazione di prospetti paga e modelli CUD con le stesse caratteristiche di incompletezza o infedeltà), mediante la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali della contribuzione;
pagina 11 di 15 a quest'ultimo proposito non rileva che grazie alla presentazione della denuncia, anche se incompleta o in veritiera, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva;
infatti si tratterebbe di una conoscenza meramente eventuale, in quanto subordinata a un accertamento altrettanto eventuale, e, quindi, inidonea a far venir meno con certezza l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni;
d'altronde, se si escludessero dalla fattispecie di “evasione” (così sussumendole in quella di “omissione”) tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo,
o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, ne conseguirebbe un aggravamento dell'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria, imponendogli un'incessante attività ispettiva, mentre il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati (così già Cass. S.U. 7.3.2005, n. 4808;);
2)
l'altro di natura soggettiva, rappresentato dal fatto che tale occultamento è stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Secondo la Suprema Corte, stante il collegamento funzionale tra obblighi formali e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà dell'obbligatoria denuncia mensile mediante i modelli DM/10 è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare il presupposto contributivo al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal debitore infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della pagina 12 di 15 contribuzione in misura inferiore al dovuto;
d'altra parte non potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine, l'omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il debitore è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati.
Ne deriva che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
Una siffatta interpretazione non conduce ad un' interpretatio abrogans della novella introdotta dalla L. 388/2000 in quanto, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, atteso che la suddetta presunzione, proprio perché non assoluta, può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti); il relativo accertamento, tipicamente di merito, resta, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Orbene, è pacifico che le società opponenti abbiano omesso di registrare nel libro unico del lavoro le ore di lavoro svolte dai prestatori, cui si riferiscono gli accertamenti condotti dagli ispettori, e abbiano presentato all' attraverso i modelli DM 10, le prescritte CP_2
denunce mensili per le stesse ragioni inesatte.
Sorge così la presunzione che esse hanno inteso occultare lo svolgimento di quelle ore di lavoro al fine di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
pagina 13 di 15 Tale presunzione non risulta essere stata superata dalle società opponenti, le quali non hanno assolto l'onere di allegare e provare circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.
- - -
In definitiva:
❖ la società opponente va condannata a pagare, in favore Parte_1
dell' a titolo i contributi previdenziali, la somma di € 5.747,60, da CP_2
maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a) L.
388/2000;
❖ la società opponente va condannata a pagare, in Parte_4
favore dell' a titolo i contributi previdenziali, la somma di € 1.834,84, da CP_2
maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a) L.
388/2000.
Stante la parziale soccombenza reciproca, appare congruo disporre la compensazione delle spese nella misura di metà.
Le parti opponenti vanno condannate alla rifusione, in favore dell' della residua CP_2
metà.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI IM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna:
❖ la società opponente a pagare, in favore dell' a titolo Parte_1 CP_2
di contributi previdenziali, la somma di € 5.747,60, da maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 23.12.2000, n. 388; pagina 14 di 15 ❖ la società opponente a pagare, in favore Parte_4
dell' a titolo di contributi previdenziali, la somma di € 1.834,84, da CP_2
maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a)
L. 388/2000.
2. Dispone la compensazione delle spese nella misura di metà.
3. Condanna le società opponenti alla rifusione, in favore dell' convenuto, della CP_7
residua metà, liquidata nella somma di € 2.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA.
Trento, 18 dicembre 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI IM
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI IM pronunzia la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promosse con ricorsi depositati in data 14.11.2023 e in data 8.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
e
pagina 1 di 15
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dalla Pietra pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E OD pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Parte_1
“Accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e
l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'avviso di addebito n. 412 2023
00001467 65 000 opposto e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia;
in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Controparte_1
“1) in via preliminare:
pagina 2 di 15 accertata la sopravvenuta dichiarazione di regolarità da parte dell' dichiararsi la CP_2
revoca, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'annullamento e /o comunque l'inefficacia dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000;
2) in via principale: accertare per le ragioni esposte in narrativa la nullità, l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa oggetto dell'Avviso di addebito n. 412 2023 00010139 88 000 e dichiararsi per l'effetto non dovute le somme ivi indicate, con conseguente sua revoca, dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o annullamento e /o comunque di inefficacia; in ogni caso: vittoria di compensi professionali e di spese”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
CP_2
nel procedimento n. 421/2023
“In via preliminare: dichiarare l'opposizione inammissibile limitatamente alla sollevata eccezione di nullità dell'avviso di addebito opposto, perché tardivamente proposta;
Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata con conferma dell'avviso di addebito opposto, ovvero con condanna della società al pagamento della diversa somma che sarà accertata come dovuta per i titoli cui all'avviso di addebito opposto.
Spese e competenza di causa rifuse” nel procedimento n. 63/2024
pagina 3 di 15 “Conclude per il rigetto della domanda giudiziale per la pretesa di annullamento del debito contributivo perché infondata in fatto e in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto.
In subordine, comunque salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co.
1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 129/2025 del 28.10.2026 questo giudice ha così statuito:
“Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI IM, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società convenuta CP_3
[...]
2. Rigetta le eccezioni, sollevate dalle società opponenti e Parte_1
di “nullità” Controparte_1 Controparte_1
dell'avviso di addebito rispettivamente opposto.
3. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla società opponente
[...]
di “sopravvenuta mancanza Controparte_1
di contestazione da parte dell' . CP_2
4. Accerta che , e Parte_2 Controparte_4 CP_5
hanno effettivamente partecipato ai lavori di “pulizia Controparte_6
e sistemazione in vista dell'apertura di dicembre” 2017, sia del ristorante “Sei pagina 4 di 15 ”, sia dell'albergo “Hotel Cristallo” (la cui necessità è stata Parte_1
ammessa anche dalle società ricorrenti), ma lo hanno fatto per un tempo complessivo di una settimana, dal lunedì al venerdì, in epoca precedente all'apertura delle due strutture, avvenuta il 2 dicembre 2017 (come attestato dai registri dei corrispettivi sub doc. 12 fasc. ric. sub doc. Parte_1
15 fasc. ric. , per Controparte_1
un numero di ore di lavoro svolte da ciascuno dei quattro lavoratori pari a 35
e un numero di ore di lavoro complessivo pari a 140, di cui 70 da imputarsi alla società e 70 alla società Parte_1 [...]
, con riconduzione delle prestazioni svolte alle Controparte_1
mansioni di tuttofare di settimo livello CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo.
5. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018 Parte_2
ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 12 alle ore 15,30, per sei giorni alla Parte_1
settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 7.
6. Accerta che nel periodo dal 21.3. al 3.4.2018 ha Parte_2
svolto prestazioni di lavoro in favore della società presso Parte_1
il ristorante “Sei Sottozero” da questa gestito, con le medesime modalità con cui l'ha fatto nel precedente periodo dal 2.12.2017 al 20.3.2018, come statuito sub 5.
7. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha Parte_2
svolto mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da osservando un Controparte_1
pagina 5 di 15 orario di quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 7.
8. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo
[...] Parte_2
settimanale in dieci settimane.
9. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato Controparte_4
presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 11 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 10.
10. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, ha svolto Controparte_4
mansioni di cameriera ai piani presso l'albergo “Hotel Cristallo” gestito da osservando un Controparte_1
orario di quattro ore al giorno per sei giorni in settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 10.
11. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
e della società Parte_1 Controparte_1
non ha fruito del riposo settimanale in
[...] Controparte_4
dieci settimane.
12. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha lavorato CP_5
presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 9 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 12. pagina 6 di 15 13. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società
non ha fruito del riposo settimanale in dieci Parte_1 Parte_3
settimane.
14. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018 ha Controparte_6
lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente dalle ore 8 alle ore 15,30, con pausa pranzo dalle 11,30 Parte_1
alle 12, e dalle 16,00 alle 22,30, con pausa cena dalle 18,00 alle 18,30, per sei giorni alla settimana, fatto salvo quanto sarà statuito sub 12.
15. Accerta che nel periodo dal 2.12.2017 al 3.4.2018, alle dipendenze della società non ha fruito del riposo Parte_1 Controparte_6
settimanale in dieci settimane.
16. Accerta che nel periodo dal 13.12.2081 al 15.2.2019 Controparte_6
ha lavorato presso il ristorante “Sei Sottozero”, gestito dalla società ricorrente quanto meno per 40 ore alla settimana. Parte_1
17. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
18. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod. proc. civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. ai fini della quantificazione dei crediti contributivi scaturenti in favore dell' dalle statuizioni dell'odierna sentenza, CP_2
pagina 7 di 15 ritenuto, per ragioni di economia non solo processuale, opportuno, in luogo di disporre subito una c.t.u., consentire alle parti, fermi restando i contrasti in punto an, di pervenire a una liquidazione concordata del quantum
A S S E G N A
➢ all termine fino al 24 novembre 2025 per il deposito in giudizio dei CP_2
conteggi;
➢ alle parti ricorrenti termine fino al 9 dicembre 2025 per il deposito di eventuali note di replica.
F I S S A per la discussione l'udienza del 18 dicembre 2025, ore 9,00”.
§2
i conteggi depositati dall' CP_2
In data 22.11.2025 l' ha depositato note con allegati conteggi, secondo cui i CP_2
crediti previdenziali, scaturenti in suo favore dalla predetta sentenza non definitiva, ammontano:
❖ nei confronti della società a € 5.747,60, oltre a sanzioni civili per Parte_1
evasione;
❖ nei confronti della società a € 1.834,84, oltre a Parte_4
sanzioni civili per evasione.
§3 le repliche delle società opponenti
In data 9.12.2025 le società opponenti e Parte_1 Parte_4
hanno depositato note di replica nelle quali, da un lato, hanno dichiarato che: “Sul
[...] pagina 8 di 15 CP_ piano meramente contabile non si ravvisano errori rispetto ai conteggi elaborati da quanto alle ore di lavoro straordinario e supplementare quantificate in sentenza”.
Dall'altro lato, però, contestano:
1) la debenza di contributi previdenziali in ordine alla prestazioni eseguite, secondo la sentenza non definitiva, in luogo della fruizione dei riposi settimanali, atteso che dal loro svolgimento sorgerebbe, in favore dei lavoratori, soltanto “il diritto al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica subita”; quindi, ad avviso delle società opponenti, “si tratta di somme per loro natura non imponibili ai fini fiscali e contributivi”;
2) la debenza delle sanzioni civili previste nell'ipotesi di evasione contributiva, la quale,
a detta delle società opponenti, non si sarebbe realizzata poiché esse hanno omesso
“altresì il pagamento delle relative retribuzioni e non esclusivamente il versamento dei contributi”.
§4 le ragioni della decisione
Le difese svolte dalle società opponenti nelle note finali non possono essere condivise.
a 1)
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 18.5.2023, n. 13727;
Cass. 25.2.2019, n. 5482; Cass. 29.5.2018, n. 13473; Cass. 28.3.2017, n. 8020),
l'indennità sostitutiva del riposo settimanale (al pari dell'indennità per ferie non godute) ha carattere retributivo (e quindi è soggetta sia imposta diretta qual reddito da lavoro dipendente, sia a contribuzione previdenziale), “stante il rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che, invece, avrebbe dovuto essere dedicato al riposo. Alla stessa conclusione si giunge laddove si attribuisse a tale pagina 9 di 15 indennità natura risarcitoria, costituendo la stessa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione”, di cui all'art. 51 TUIR.
E' opportuno evidenziare che l'indennità sostitutiva del riposo settimanale non deve essere confusa con il risarcimento del danno alla salute (questo sì, ovviamente, privo di natura retributiva), il quale consiste nell'alterazione all'integrità psico-fisica del lavoratore determinata dal mancato godimento del riposo settimanale, che è rimasto estraneo al presente giudizio, trattandosi di diritto che può essere azionato soltanto dai lavoratori e non già dall' CP_2
2)
Non è fondato il presupposto, da cui le società opponenti fanno derivare l'insussistenza dell'evasione contributiva, ossia che esse non hanno corrisposto ai lavoratori la retribuzione.
Infatti costituisce ius receptum (ex plurimis, di recente, Cass. 14.5.2025, n. 12974; Cass.
9.6.2023, n. 16416) che l'imponibile contributivo si determina sul “dovuto” e non su quanto “di fatto erogato”, come, è chiaramente desumibile dall'art. 12 co, 1 L. 30.4.1969,
n. 153 (secondo cui: “Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”).
Questa regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro generale. pagina 10 di 15 Un'ulteriore conferma deriva dal disposto ex art. 1 D.L. 9.10.1989, n. 338 conv. in L.
7.12.1989, n. 389, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d.
“minimale contributivo”, ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ex multis
Cass. S.U. 29.72002, n. 11199; Cass. 12974/2025 cit.; Cass. 8.6.2023, n. 16260).
Da ultimo è opportuno ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte (Cass. 24.6.2022, n. 20446; Cass. 2.5.2018, n. 10427; Cass. 13.3.2017, n.
6405; Cass. 25.8.2015, n. 17119; Cass. 25.6.2012, n. 10509; Cass. 27.12.2011, n.
28966;), il quid pluris, che caratterizza la fattispecie della cd. evasione contributiva ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 23.12.2000, n. 388, rispetto a quella della cd. omissione contributiva ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/2000, consiste in due elementi:
1)
l'uno di carattere oggettivo, rappresentato dall'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate e comunque del presupposto contributivo;
secondo la Suprema Corte questo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale (in particolare delle obbligatorie denunce da presentarsi mensilmente attraverso i modelli DM/10), che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o della retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria (o richiesta di iscrizione o versamento di contributi o compilazione di prospetti paga e modelli CUD con le stesse caratteristiche di incompletezza o infedeltà), mediante la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali della contribuzione;
pagina 11 di 15 a quest'ultimo proposito non rileva che grazie alla presentazione della denuncia, anche se incompleta o in veritiera, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva;
infatti si tratterebbe di una conoscenza meramente eventuale, in quanto subordinata a un accertamento altrettanto eventuale, e, quindi, inidonea a far venir meno con certezza l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni;
d'altronde, se si escludessero dalla fattispecie di “evasione” (così sussumendole in quella di “omissione”) tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'ente previdenziale l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo,
o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge, ne conseguirebbe un aggravamento dell'Istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria, imponendogli un'incessante attività ispettiva, mentre il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati (così già Cass. S.U. 7.3.2005, n. 4808;);
2)
l'altro di natura soggettiva, rappresentato dal fatto che tale occultamento è stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Secondo la Suprema Corte, stante il collegamento funzionale tra obblighi formali e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà dell'obbligatoria denuncia mensile mediante i modelli DM/10 è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare il presupposto contributivo al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal debitore infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per di più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della pagina 12 di 15 contribuzione in misura inferiore al dovuto;
d'altra parte non potrebbe altrimenti comprendersi, se non appunto ove dettata da tale fine, l'omissione nelle denunce obbligatorie di dati di cui comunque il debitore è evidentemente a conoscenza, per averli, in tesi, già altrimenti registrati.
Ne deriva che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
Una siffatta interpretazione non conduce ad un' interpretatio abrogans della novella introdotta dalla L. 388/2000 in quanto, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, atteso che la suddetta presunzione, proprio perché non assoluta, può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti); il relativo accertamento, tipicamente di merito, resta, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Orbene, è pacifico che le società opponenti abbiano omesso di registrare nel libro unico del lavoro le ore di lavoro svolte dai prestatori, cui si riferiscono gli accertamenti condotti dagli ispettori, e abbiano presentato all' attraverso i modelli DM 10, le prescritte CP_2
denunce mensili per le stesse ragioni inesatte.
Sorge così la presunzione che esse hanno inteso occultare lo svolgimento di quelle ore di lavoro al fine di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
pagina 13 di 15 Tale presunzione non risulta essere stata superata dalle società opponenti, le quali non hanno assolto l'onere di allegare e provare circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento.
- - -
In definitiva:
❖ la società opponente va condannata a pagare, in favore Parte_1
dell' a titolo i contributi previdenziali, la somma di € 5.747,60, da CP_2
maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a) L.
388/2000;
❖ la società opponente va condannata a pagare, in Parte_4
favore dell' a titolo i contributi previdenziali, la somma di € 1.834,84, da CP_2
maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a) L.
388/2000.
Stante la parziale soccombenza reciproca, appare congruo disporre la compensazione delle spese nella misura di metà.
Le parti opponenti vanno condannate alla rifusione, in favore dell' della residua CP_2
metà.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI IM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna:
❖ la società opponente a pagare, in favore dell' a titolo Parte_1 CP_2
di contributi previdenziali, la somma di € 5.747,60, da maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 23.12.2000, n. 388; pagina 14 di 15 ❖ la società opponente a pagare, in favore Parte_4
dell' a titolo di contributi previdenziali, la somma di € 1.834,84, da CP_2
maggiorarsi con le sanzioni civili previste per l'evasione ex art. 116 co. 8 lett. a)
L. 388/2000.
2. Dispone la compensazione delle spese nella misura di metà.
3. Condanna le società opponenti alla rifusione, in favore dell' convenuto, della CP_7
residua metà, liquidata nella somma di € 2.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA.
Trento, 18 dicembre 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI IM
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