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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4564 del R.G. 2022, avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Fasano Pietro, come da mandato Parte_1
in atti, RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Casavola Donato Maria, come da CP_1
mandato in atti, RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio concordatario il 12.12.1970 in Martina Franca (TA) con e che CP_1
dalla loro unione era nata la figlia il 07.12.1971, chiedeva pronunziarsi la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, esponendo tuttavia di non essere in grado di produrre prova documentale circa l'intervenuta separazione dalla moglie;
deduceva comunque che il rapporto coniugale era cessato subito dopo la nascita della figlia e di non avere alcun rapporto con la da oltre 50 anni. CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta a mezzo dell'amministratrice di sostegno, avv. Grazia
Caroli, chiedendo in via preliminare dichiararsi inammissibile ed improcedibile il ricorso non avendo l'attore documentato lo stato di separazione legale;
nel merito, chiedeva stabilirsi un congruo assegno per sé stessa e per la figlia disabile a causa della loro CP_1
gravissima situazione economica e di salute.
Con memoria depositata in data 10.12.2024, il procuratore di parte ricorrente documentava il decesso del proprio assistito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.02.2025, il procuratore di parte resistente prendeva atto dell'intervenuto decesso del e chiedeva anch'egli Pt_1
dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva quindi riservata per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il collegio che debba dichiararsi nella fattispecie la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla originaria domanda di divorzio a causa della morte del ricorrente, , avvenuta l'08.12.2024. Parte_1
Difatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte con orientamento condiviso anche da questo collegio, alla luce del disposto dell'art 149 c.c. “in ordine al caso della morte di una
delle parti nel corso del giudizio di separazione e di quello di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si è ripetutamente affermato che essa determina la
2 cessazione della materia del contendere, con conseguente nullità di tutte le pronunce
emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, relative all'oggetto
della causa non più sussistente (ex pluribus, si vedano Cass. Civ. 29 febbraio 2008, n.
5441, 27 aprile 2006 n. 9689)”
Di conseguenza, ed alla luce di tale assorbente declaratoria, in presenza di un giudizio a parti necessarie quale quello di separazione o di divorzio, non potrà esservi spazio per alcuna prosecuzione volontaria da parte degli eredi, se è vero che: “l'art. 110 c.p.c.,
secondo il quale in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore
universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si
estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale, esclusa dalla specifica
disciplina del rapporto in contestazione. Ne deriva che, in tema di divorzio, dove il decesso
di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento
del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita
richiesta in via giudiziale, detta norma non vale a radicare la “legitimatio ad processum”
del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi
alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca intrasmissibilità della
situazione soggettiva correlativa” (Cass. Civ. 25 giugno 2003 n. 10065).
La materia del contendere giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 CP_1
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per morte del coniuge , avvenuta in corso Parte_1
di causa in data 8.12.2024.
3 2) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto,
in data 28.02.2025
Il Presidente est.
dott. Martino Casavola
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