Articolo 7 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 dicembre 1949
Art. 7.
Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro il termine perentorio del 31 dicembre 1949.
E' prorogato alla stessa data il termine della presentazione delle domande di sussidio di cui alla. Legge 14 febbraio 1949, n. 39 , recante provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal terremoto del 18-23 agosto 1948 delle Puglie.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949