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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Valentina
Gigante, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6424/2016 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulio Russo, con quest'ultimo elettivamente domiciliato nel suo studio in Santa Maria a
Vico (CE), alla Via Appia 329;
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona dell'amministratore suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Steve Fucci e Tiziana Fucci, elettivamente domiciliato nel loro studio in S. Maria a Vico (CE), alla Via Appia n. 349;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il sito in Santa Maria a Vico, alla Via Parte_1 CP_1
Nazionale Appia 367, in persona dell'amm.re p.t., esponendo:
1) di essere condomino del predetto stabile, in quanto proprietario di una unità immobiliare sita al piano primo della palazzina B (identificata al f. 7, p.lla 5127 sub 17), di alcuni vani cantinola ubicati al piano interrato della stessa palazzina B (identificati al f. p.lla 5127 sub 65, 68, 69, 51, 75, 76, 77, 78 e 79) nonché dell'unità immobiliare posta al piano terra della palazzina C (identificata al f. 7, p.lla
5127, sub 36);
2) di aver ricevuto, in data 23.06.16, la comunicazione del verbale dell'assemblea condominiale n. 8 tenutasi in data 18.06.16;
3) che le precedenti sette delibere erano state impugnate mediante la proposizione di separati giudizi ancora in corso, nei quali si era evidenziato, tra l'altro, che le deliberazioni assunte nelle prime sei assemblee erano nulle per mancanza del quorum costitutivo e che una delle predette delibere era stata sospesa;
4) che, alla luce di siffatta evidente nullità, l'amministratore aveva convocato un'ennesima assemblea condominiale, nella quale chiedeva ai condomini di approvare nuovamente le precedenti delibere;
5) che, quindi, la delibera assunta all'assemblea del 18.06.2016 è inevitabilmente inficiata dall'invalidità delle delibere condominiali in precedenza assunte, le quali hanno avuto ad oggetto, tra l'altro: la costituzione stessa del , l'approvazione del regolamento e delle tabelle CP_1 condominiali, la nomina ed il rinnovo dell'amministratore, la decisione di eseguire dei lavori di completamento dello stabile condominiale di ingente importo, la nomina di varie figure tecniche per l'espletamento di siffatti lavori, l'incarico ad una impresa di eseguire i lavori, l'approvazione dei bilanci annuali (preventivi e consuntivi), la nomina di legali a difesa del condominio;
6) che, pertanto, appare evidente che l'esito delle impugnative precedenti condiziona la validità anche della delibera qui impugnata;
che se, a voler fare un esempio, venisse dichiarata invalida la delibera di approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali, ne conseguirà l'invalidità anche delle delibere oggi impugnate, atteso che l'assemblea ha deliberato sulla scorta di un regolamento e di tabelle millesimali poi dichiarate invalide;
ancora, per fare un altro esempio, qualora venisse dichiarata invalida la delibera di nomina e rinnovo dell'amministratore, la decisione di eseguire dei lavori di completamento dello stabile condominiale di ingente importo, la nomina di varie figure tecniche per l'espletamento di siffatti lavori, l'incarico ad una impresa di eseguire i lavori,
l'approvazione dei bilanci annuali (preventivi e consuntivi), la nomina di legali a difesa del condominio, tanto comporterà giocoforza l'invalidità anche della delibera oggi impugnata, di approvazione del bilancio consuntivo anno 2015, dell'anno 2016 -gennaio maggio- e di quello preventivo 2016 -giugno dicembre-.
Sulla scorta delle esposte circostanze, l'attore ha così concluso: “Voglia l'Illustrissimo Giudicante adito, contrariis reiectis, annullare in toto le delibere assunte nell'assemblea del 18.6.2016 per le ragioni innanzi esposte, con vittoria di spese del presente giudizio”.
Si è costituito in giudizio il il quale ha dal proprio canto dedotto ed eccepito: CP_1 a) in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnativa, per non avere l'attore contestato nello specifico, ex art. 1137 c.c., le deliberazioni assunte in data 18.06.2016, dolendosi solo genericamente dell'invalidità delle deliberazioni precedentemente assunte ed omettendo di indicare, in modo specifico, le argomentazioni per le quali il verbale assembleare impugnato sia da annullare;
b) l'improcedibilità della domanda stante la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, attesa la mancata esposizione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e/o comunque la loro assoluta incertezza con conseguente pregiudizio del diritto di difesa del CP_1
c) nel merito, l'infondatezza della pretesa annullabilità della delibera impugnata, sia perché l'attore si è limitato a contestare genericamente il deliberato sia perché, in ogni caso, i precedenti deliberati non risultavano affatto annullabili stante il raggiungimento del quorum costitutivo;
d) che, peraltro, l'unico provvedimento di sospensione concesso all'attore nel giudizio n. 6567/2013
r.g.a.c. era stato revocato in sede di reclamo.
Alla prima udienza del 21.12.16, il Giudice precedente assegnatario del fascicolo, rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha concesso termine per la sua introduzione. Alla successiva udienza del 6.04.17, il Giudice, preso atto dell'esito negativo della mediazione, ha assegnato termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dato atto del contenuto delle precedenti delibere e dei motivi posti a fondamento delle impugnazioni intraprese (R.G. 6567/13 – 454/14 –
238/15 – 1985/16 – 2916/16 – 6005/16), ribadendo che, stante l'invalidità delle precedenti deliberazioni, la delibera oggetto di causa risulta conseguentemente invalida, in quanto gli effetti dell'annullamento delle delibere precedenti si estenderebbero alle situazioni giuridiche geneticamente o funzionalmente dipendenti.
All'udienza del 20.06.18, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.01.20. A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze del ruolo, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 27.2.25, in trattazione scritta e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
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Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda proposta giacché preceduta da regolare svolgimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta per quanto di ragione.
L'attore afferma che la delibera in tal sede impugnata sarebbe inficiata delle invalidità delle precedenti deliberazioni assunte dall'assemblea dei condomini, giacché annullabili o, comunque, nulle per difetto del quorum costitutivo. L'istante, tuttavia, omette di specificare, se non in via del tutto generica ed ipotetica, in che modo l'invalidità delle delibere precedenti, pur quando se ne volesse appurare la nullità incidenter tantum o, comunque, prendere atto dell'intervenuto annullamento, si ripercuoterebbe sulla validità della delibera qui opposta (nell'atto introduttivo infatti si legge: “se infatti – giusto per fare un esempio - viene accolta la domanda secondo cui è invalida l'approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali, ne conseguirà l'invalidità anche delle delibere oggi impugnate, atteso che l'assemblea ha deliberato sulla scorta di un regolamento e di tabelle millesimali poi dichiarate invalide. Così come, sempre per fare un altro esempio, l'accoglimento della domanda secondo cui sono invalide la nomina ed il rinnovo dell'amministratore, la decisione di eseguire dei lavori di completamento dello stabile condominiale di ingente importo, la nomina di varie figure tecniche per l'espletamento di siffatti lavori, l'incarico ad una impresa di eseguire i lavori, l'approvazione dei bilanci annuali (preventivi e consuntivi), la nomina di legali a difesa del
, comporterà giocoforza l'invalidità anche della delibera, oggi impugnata, con cui si CP_1
approva il bilancio consuntivo anno 2015, il bilancio consuntivo Gennaio – Maggio 2016 e quello preventivo Giugno – Dicembre 2016”.”).
Nemmeno alla luce delle precisazioni formulate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. è dato comprendere il nesso tra le vicende dedotte. Detta memoria, pur contenendo infatti un'articolata narrazione della storia condominiale, si limita a riferire, in ordine al profilo che qui più interessa:
“Delibere queste impugnate ed oggetto del presente giudizio, in quanto, essendo invalide le precedenti deliberazioni, per tutte le ragioni illustrate, sopra e dettagliatamente nei giudizi ad esse relative, le deliberazioni oggi impugnate saranno conseguentemente invalide, in quanto gli effetti dell'annullamento delle delibere precedenti si estendono alle situazioni giuridiche geneticamente o funzionalmente dipendenti, come le delibere del 18.06.2016”.
Né può tenersi conto delle deduzioni successivamente formulate, trattandosi, naturalmente, di deduzioni tardive.
Tale genericità impedisce alla scrivente di verificare se, nel concreto, le statuizioni contenute nella delibera qui impugnata siano inficiate dall'intervenuto annullamento delle pregresse delibere, alcune delle quali, peraltro, ancora sub iudice.
In altri termini, l'istante avrebbe quanto meno dovuto indicare, oltre alle ragioni di annullabilità e di nullità delle precedenti delibere, in che modo le delibere contenenti la nomina dell'amministratore,
l'approvazione dei lavori di completamento dello stabile condominiale, la nomina dell'impresa, delle varie figure tecniche per l'espletamento di siffatti lavori nonché dei legali a difesa del CP_1
(delibere peraltro nemmeno indicate in modo specifico) abbiano concretamente inciso sulla delibera del 18.06.16 e perché, dunque, quest'ultima debba nel dettaglio ritenersi “geneticamente e funzionalmente dipendente” rispetto alle prime, non avendo l'istante nemmeno indicato le voci di spesa oggetto del bilancio approvato con la predetta delibera. Lo stesso a dirsi per le delibere di approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali, essendosi il condomino limitato a riferire: “se infatti – giusto per fare un esempio - viene accolta la domanda secondo cui è invalida l'approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali, ne conseguirà l'invalidità anche delle delibere oggi impugnate, atteso che l'assemblea ha deliberato sulla scorta di un regolamento e di tabelle millesimali poi dichiarate invalide”. Tra
l'altro, a tutto voler concedere, le delibere di costituzione del e di approvazione delle CP_1
tabelle millesimali risultano allo stato valide ed efficaci (trattasi, infatti, delle delibere del 18.5.2013
e del 5.12.15, le cui impugnative sono state rispettivamente respinte con sentenze n. 3254/2019 e
4469/2024 rese dal Tribunale in epigrafe).
Tali deduzioni, in conclusione, risultano tanto generiche da dover essere disattese, non avendo peraltro consentito al convenuto di difendersi debitamente. CP_1
Chi formula una domanda in giudizio ha infatti l'onere di descrivere in modo concreto i fatti che vi pone a fondamento, non risultando l'onere assertivo soddisfatto da formule vuote e generiche. Deve infatti ritenersi che domande di tal fatta, quando non ne sia stata dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere (arg. da Cass. civ. n. 13328/2015).
Va da ultimo disattesa la dedotta nullità della delibera del 18.6.2016 asseritamente contraria all'art. 1135 co. 1 n. 4 c.c., che sancisce l'obbligatorietà della costituzione del fondo speciale allorquando il condominio autorizzi delle opere di manutenzione straordinarie.
In disparte la tardività del motivo (sollevato solo con note del 7.11.23), si osserva che l'unico punto della predetta delibera attinente all'approvazione dei lavori è il n. 3, ove l'assemblea si è limitata ad approvare il completamento dell'ingresso pedonale. Ebbene, l'istante in primo luogo non fornisce elementi utili a comprendere se si tratti o meno di lavori di manutenzione straordinaria;
in secondo luogo, la delibera in commento non ha approvato i lavori a monte ma soltanto il relativo completamento per cui, salvo che i condomini non avessero stabilito di costituire un fondo in relazione ai singoli pagamenti dovuti ex art. 1135 co. 1 n. 4 c.c. (circostanza per vero mai dedotta), la delibera anche sotto tale profilo deve reputarsi valida;
di talché non può procedersi ad alcun rilievo officioso della nullità.
Per tali assorbenti ragioni, l'impugnativa va respinta.
Le spese di lite, in ragione della natura della decisione adottata, nonché della controvertibilità della vicenda dedotta, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 22 marzo 2025
Il Giudice
(dr.ssa Valentina Gigante)