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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 16.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 (C.F. difeso dall'Avv. Salvatore Santaera e dall'Avv. Giuseppe Cannata del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Iozzia del Foro Torino n. 65, C.F. C.F. 1 "
di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2021 il Parte_1 ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 782/2020 notificatogli il 12.01.2021, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 16.12.2020, su ricorso della dipendente Controparte_1 per il pagamento della complessiva somma di € 1.326,65, pretesa a titolo di indennità di risultato riconosciutale con determina sindacale n. 73 del 06.11.2017 in misura pari al 10% della retribuzione di posizione annua. Pt_1 ha eccepito la nullitàA sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione il ex art. 1418 c.c. dell'anzidetta determina per violazione delle prescrizioni procedimentali di cui al D.Lvo n. 150/2009, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. 31.03.1999 e alla delibera di G.M. n. 135/2014, l'indennità essendo stata liquidata in difetto della previa necessaria adozione per gli anni 2013/2017, da parte della Pt 2 del piano della performance finalizzato alla valutazione degli obiettivi, come già riconosciuto dalla Corte dei Conti nella sentenza n. 134 emessa in data 03.02.2021 a definizione del giudizio di responsabilità erariale promosso nei confronti del CP_2, ivi condannato al pagamento, in favore del Pt_1 dell'importo risarcitorio di € 36.151,99 per avere “disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato in assenza dei presupposti di legge", atteso "il nesso causale con il danno derivato dall'indebito esborso delle relative somme"; ha perciò chiesto volersi “ritenere e dichiarare non dovuta la somma oggetto del D.I. opposto, in accoglimento delle eccezioni formulate nella presente opposizione, previa disapplicazione di tutti gli atti posti a fondamento dell'ingiunzione o loro dichiarazione di nullità ex art. 1418 CC. Con conseguente revoca" o "in subordine, ove l'Adito Tribunale intendesse dichiarare la legittimità contabile delle somme pretese, ritenere e dichiarare errati i prospetti di calcolo allegati al D.I. opposto e rideterminare la minor somma dovuta".
CP_1Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la perdurante validità della giammai annullata determina sindacale, non provvista di natura privatistica e avente consistenza di atto amministrativo non disapplicabile da parte del G.O. ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 all. E, siccome non emessa in carenza di potere;
ha inoltre dedotto l'irrilevanza della richiamata e peraltro appellata decisione della Corte dei Conti e lamentato l'ingiustificata disparità di trattamento di essa opposta a fronte del pagamento dell'indennità per cui è causa, da parte del Pt_1 a tutti gli altri dipendenti che avevano ricoperto incarichi di posizione organizzativa nel periodo compreso tra il luglio 2013 e il giugno 2017.
Ordinata la sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 16.04.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Va utilmente premesso che a mezzo della determina posta a fondamento dell'avversato credito monitorio l'allora Sindaco del opponente ha riconosciuto al personale che nel periodo Pt_1 compreso tra il luglio 2013 e il giugno 2017 aveva ricoperto incarichi di P.O. la retribuzione annua di risultato, nella misura minima del 10% della retribuzione di posizione annua lorda attribuita, sul rilievo che "pur in assenza di PEG o di Piano dettagliato degli obiettivi, gli uffici comunali hanno comunque raggiunto e perseguito le finalità gestionali richieste dall'Amministrazione comunale" e ritenendo configurabile “la responsabilità, anche in termini risarcitori, in capo all'Ente datore di lavoro allorché, anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi, ed addirittura, anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l'incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell'Amministrazione, il Comune non abbia proceduto nella misura minima prevista dall'art. 10 del CCNL 1999". In altri termini, come ben lumeggiato dalla Corte dei Conti nella richiamata sentenza n. 134/2021 (in atti) - riformata in appello solo nel quantum risarcitorio, dimidiato nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (cfr. sentenza n. 138/2021, in atti) -, il Sindaco si è determinato alla liquidazione dell'indennità di risultato in commento ancorché consapevole dell'inosservanza della sequenza procedimentale descritta e prescritta dal regolamento comunale attuativo del D.Lvo n. 150/2009 (i.e. il c.d. ciclo della performance, del quale difettava financo l'atto di abbrivio, ovvero la trasmissione delle relazioni dei capi settore in materia di pianificazione degli obiettivi e dei risultati finali) e della conseguente illegittimità della determina, del resto chiaramente rappresentatagli dall'O.I.V. con la nota prot. N. 27247 del 16.10.2017; la Corte ha invero concluso che “appare non discrezionale, ma del tutto arbitraria e irragionevole, la decisione di parte appellante di conferire alle già menzionate posizioni organizzative, per così dire
"a pioggia", la retribuzione di risultato per le annualità in esame, pur se in misura minima". Ciò detto in disparte il generale potere del G.O. di disapplicare i provvedimenti amministrativi
-
illegittimi e l'inidoneità del mancato annullamento dei medesimi a fondarne la validità
-, Va
opportunamente rammentato che, vertendosi in materia di pubblico impiego contrattualizzato, a mente degli artt. 5, comma secondo, e 63, comma primo, T.U.P.I. "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" e "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, (...) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi". Con la determina sindacale per cui è causa attributiva di trattamento economico premiale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego intercorrente con i dipendenti titolari di P.O., come l'odierna opposta - il Pt_1 non ha dunque esercitato potere autoritativo alcuno, bensì posto in essere un mero atto di gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale la P.A. opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ancorché nella perdurante
-
soggezione ai soli principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e al quale
-
trovano perciò applicazione anche le categorie civilistiche dell'invalidità.
Attesane per quanto sopra la nullità per violazione di norme imperative e difetto dei presupposti richiesti ai fini dell'attribuzione del trattamento e posto che "nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva" (cfr. CASS. n. 25018/2018) e “il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo" (cfr. CASS. n. 13479/2018), deve conseguentemente ritenersi l'infondatezza della domanda monitoria per difetto del fatto costitutivo del vantato credito.
In accoglimento della proposta opposizione l'impugnata ingiunzione va perciò revocata, con conseguente condanna della lavoratrice opposta al pagamento, in favore del Parte 1
[...] delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 360/2021 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 782/2020 emesso da questo Tribunale nei confronti del Parte_1
[...] in data 16.12.2020 su ricorso della dipendente Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore del Parte_1condanna delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.363,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.314,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa 1'8 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 16.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
P.IVA_1 ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 (C.F. difeso dall'Avv. Salvatore Santaera e dall'Avv. Giuseppe Cannata del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Iozzia del Foro Torino n. 65, C.F. C.F. 1 "
di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.02.2021 il Parte_1 ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 782/2020 notificatogli il 12.01.2021, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 16.12.2020, su ricorso della dipendente Controparte_1 per il pagamento della complessiva somma di € 1.326,65, pretesa a titolo di indennità di risultato riconosciutale con determina sindacale n. 73 del 06.11.2017 in misura pari al 10% della retribuzione di posizione annua. Pt_1 ha eccepito la nullitàA sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione il ex art. 1418 c.c. dell'anzidetta determina per violazione delle prescrizioni procedimentali di cui al D.Lvo n. 150/2009, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. 31.03.1999 e alla delibera di G.M. n. 135/2014, l'indennità essendo stata liquidata in difetto della previa necessaria adozione per gli anni 2013/2017, da parte della Pt 2 del piano della performance finalizzato alla valutazione degli obiettivi, come già riconosciuto dalla Corte dei Conti nella sentenza n. 134 emessa in data 03.02.2021 a definizione del giudizio di responsabilità erariale promosso nei confronti del CP_2, ivi condannato al pagamento, in favore del Pt_1 dell'importo risarcitorio di € 36.151,99 per avere “disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato in assenza dei presupposti di legge", atteso "il nesso causale con il danno derivato dall'indebito esborso delle relative somme"; ha perciò chiesto volersi “ritenere e dichiarare non dovuta la somma oggetto del D.I. opposto, in accoglimento delle eccezioni formulate nella presente opposizione, previa disapplicazione di tutti gli atti posti a fondamento dell'ingiunzione o loro dichiarazione di nullità ex art. 1418 CC. Con conseguente revoca" o "in subordine, ove l'Adito Tribunale intendesse dichiarare la legittimità contabile delle somme pretese, ritenere e dichiarare errati i prospetti di calcolo allegati al D.I. opposto e rideterminare la minor somma dovuta".
CP_1Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la perdurante validità della giammai annullata determina sindacale, non provvista di natura privatistica e avente consistenza di atto amministrativo non disapplicabile da parte del G.O. ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865 all. E, siccome non emessa in carenza di potere;
ha inoltre dedotto l'irrilevanza della richiamata e peraltro appellata decisione della Corte dei Conti e lamentato l'ingiustificata disparità di trattamento di essa opposta a fronte del pagamento dell'indennità per cui è causa, da parte del Pt_1 a tutti gli altri dipendenti che avevano ricoperto incarichi di posizione organizzativa nel periodo compreso tra il luglio 2013 e il giugno 2017.
Ordinata la sospensione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 16.04.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. Va utilmente premesso che a mezzo della determina posta a fondamento dell'avversato credito monitorio l'allora Sindaco del opponente ha riconosciuto al personale che nel periodo Pt_1 compreso tra il luglio 2013 e il giugno 2017 aveva ricoperto incarichi di P.O. la retribuzione annua di risultato, nella misura minima del 10% della retribuzione di posizione annua lorda attribuita, sul rilievo che "pur in assenza di PEG o di Piano dettagliato degli obiettivi, gli uffici comunali hanno comunque raggiunto e perseguito le finalità gestionali richieste dall'Amministrazione comunale" e ritenendo configurabile “la responsabilità, anche in termini risarcitori, in capo all'Ente datore di lavoro allorché, anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi, ed addirittura, anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l'incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell'Amministrazione, il Comune non abbia proceduto nella misura minima prevista dall'art. 10 del CCNL 1999". In altri termini, come ben lumeggiato dalla Corte dei Conti nella richiamata sentenza n. 134/2021 (in atti) - riformata in appello solo nel quantum risarcitorio, dimidiato nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito (cfr. sentenza n. 138/2021, in atti) -, il Sindaco si è determinato alla liquidazione dell'indennità di risultato in commento ancorché consapevole dell'inosservanza della sequenza procedimentale descritta e prescritta dal regolamento comunale attuativo del D.Lvo n. 150/2009 (i.e. il c.d. ciclo della performance, del quale difettava financo l'atto di abbrivio, ovvero la trasmissione delle relazioni dei capi settore in materia di pianificazione degli obiettivi e dei risultati finali) e della conseguente illegittimità della determina, del resto chiaramente rappresentatagli dall'O.I.V. con la nota prot. N. 27247 del 16.10.2017; la Corte ha invero concluso che “appare non discrezionale, ma del tutto arbitraria e irragionevole, la decisione di parte appellante di conferire alle già menzionate posizioni organizzative, per così dire
"a pioggia", la retribuzione di risultato per le annualità in esame, pur se in misura minima". Ciò detto in disparte il generale potere del G.O. di disapplicare i provvedimenti amministrativi
-
illegittimi e l'inidoneità del mancato annullamento dei medesimi a fondarne la validità
-, Va
opportunamente rammentato che, vertendosi in materia di pubblico impiego contrattualizzato, a mente degli artt. 5, comma secondo, e 63, comma primo, T.U.P.I. "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" e "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, (...) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi". Con la determina sindacale per cui è causa attributiva di trattamento economico premiale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego intercorrente con i dipendenti titolari di P.O., come l'odierna opposta - il Pt_1 non ha dunque esercitato potere autoritativo alcuno, bensì posto in essere un mero atto di gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, rispetto al quale la P.A. opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ancorché nella perdurante
-
soggezione ai soli principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e al quale
-
trovano perciò applicazione anche le categorie civilistiche dell'invalidità.
Attesane per quanto sopra la nullità per violazione di norme imperative e difetto dei presupposti richiesti ai fini dell'attribuzione del trattamento e posto che "nel pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva" (cfr. CASS. n. 25018/2018) e “il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la P.A., anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo" (cfr. CASS. n. 13479/2018), deve conseguentemente ritenersi l'infondatezza della domanda monitoria per difetto del fatto costitutivo del vantato credito.
In accoglimento della proposta opposizione l'impugnata ingiunzione va perciò revocata, con conseguente condanna della lavoratrice opposta al pagamento, in favore del Parte 1
[...] delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 360/2021 R.G., in accoglimento della proposta opposizione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 782/2020 emesso da questo Tribunale nei confronti del Parte_1
[...] in data 16.12.2020 su ricorso della dipendente Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore del Parte_1condanna delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.363,00, di cui € 49,00 per esborsi ed € 1.314,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa 1'8 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella