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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
LE RA, Relatore
PASQUETTAZ ENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Regione Valle D'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Aosta - Regione Borgnalle, 12 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Aosta - Viale Federico Chabod, 4 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_5 Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti, 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo, spese compensate
Resistente/Appellato: ADE dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto,
l'estinzione del processo, spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 00520259001662368/00, di euro 37.748,08, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Valle d'Aosta e Riscossione, dalla Camera
Valdostana-Ufficio Diritto Camerale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
L'intimazione di pagamento in questione riguarda diverse cartelle, in relazione a diritti camerali, IRPEF, contravvenzioni codice della strada, IVA e addizionale regionale, sanzioni e interessi.
Il ricorso deduce l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento in relazione ai diritti camerali e alle contravvenzioni al codice della strada;
delle cartelle di pagamento in relazione ad IRPEF, IVA e addizionale regionale;
delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Valle d'Aosta, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera Valdostana, sollevando eccezioni in ordine al difetto di giurisdizione della Corte adita e al difetto di legittimazione passiva, e chiedendo, per il resto, nel merito, il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, con ordinanza n. 62/2025 è stata rigettata la domanda di sospensione ex art. 47 D. lgs. n. 546/1992.
In data 13 febbraio 2026 è stata depositata agli atti del giudizio la dichiarazione di parte ricorrente, datata
5 febbraio 2026, di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite;
la rinuncia è motivata dall'intenzione del ricorrente di presentare, per molte delle cartelle impugnate, la richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione-quinquies, prevista dalla l. n. 199/2025 art. 1, co. 82-101), la quale prevede che non vi siano giudizi pendenti o che si assuma l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti.
Le controparti costituite in giudizio (Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale Valle d'Aosta, Agenzia delle Entrate Riscossione e Camera Valdostana) hanno sottoscritto tale dichiarazione per accettazione della rinuncia e della compensazione integrale delle spese processuali.
All'udienza del 17 febbraio 2026 le parti presenti hanno richiamato l'accordo intervenuto, concernente la rinuncia e l'accettazione della stessa a spese di lite compensate.
Il dispositivo è stato letto alle parti ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 546/1992 il processo si estingue per rinuncia al ricorso;
la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo;
la rinuncia e l'accettazione sono sottoscritte dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali o difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria;
il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro;
la Corte di giustizia tributaria se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Alla luce di tale disciplina, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la rinuncia e l'accettazione - come risultanti dalla sopra menzionata documentazione versata in atti (nota datata 5 febbraio 2026, depositata in data 13 febbraio 2026) - siano regolari.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo a spese processuali compensate, stante l'accordo delle parti anche su quest'ultimo profilo.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, li 17 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
LE RA, Relatore
PASQUETTAZ ENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Regione Valle D'Aosta - Piazza Deffeyes, 1 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Aosta - Regione Borgnalle, 12 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Aosta - Viale Federico Chabod, 4 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso Email_5 Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta - Piazza Innocenzo Manzetti, 2 11100 Aosta AO
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00520259001662368 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo, spese compensate
Resistente/Appellato: ADE dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto,
l'estinzione del processo, spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento nr. 00520259001662368/00, di euro 37.748,08, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Valle d'Aosta e Riscossione, dalla Camera
Valdostana-Ufficio Diritto Camerale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
L'intimazione di pagamento in questione riguarda diverse cartelle, in relazione a diritti camerali, IRPEF, contravvenzioni codice della strada, IVA e addizionale regionale, sanzioni e interessi.
Il ricorso deduce l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento in relazione ai diritti camerali e alle contravvenzioni al codice della strada;
delle cartelle di pagamento in relazione ad IRPEF, IVA e addizionale regionale;
delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Valle d'Aosta, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera Valdostana, sollevando eccezioni in ordine al difetto di giurisdizione della Corte adita e al difetto di legittimazione passiva, e chiedendo, per il resto, nel merito, il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, con ordinanza n. 62/2025 è stata rigettata la domanda di sospensione ex art. 47 D. lgs. n. 546/1992.
In data 13 febbraio 2026 è stata depositata agli atti del giudizio la dichiarazione di parte ricorrente, datata
5 febbraio 2026, di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite;
la rinuncia è motivata dall'intenzione del ricorrente di presentare, per molte delle cartelle impugnate, la richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione-quinquies, prevista dalla l. n. 199/2025 art. 1, co. 82-101), la quale prevede che non vi siano giudizi pendenti o che si assuma l'impegno di rinunciare ai giudizi pendenti.
Le controparti costituite in giudizio (Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale Valle d'Aosta, Agenzia delle Entrate Riscossione e Camera Valdostana) hanno sottoscritto tale dichiarazione per accettazione della rinuncia e della compensazione integrale delle spese processuali.
All'udienza del 17 febbraio 2026 le parti presenti hanno richiamato l'accordo intervenuto, concernente la rinuncia e l'accettazione della stessa a spese di lite compensate.
Il dispositivo è stato letto alle parti ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 546/1992 il processo si estingue per rinuncia al ricorso;
la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo;
la rinuncia e l'accettazione sono sottoscritte dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali o difensori e si depositano nella segreteria della Corte di giustizia tributaria;
il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro;
la Corte di giustizia tributaria se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Alla luce di tale disciplina, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la rinuncia e l'accettazione - come risultanti dalla sopra menzionata documentazione versata in atti (nota datata 5 febbraio 2026, depositata in data 13 febbraio 2026) - siano regolari.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo a spese processuali compensate, stante l'accordo delle parti anche su quest'ultimo profilo.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali.
Aosta, li 17 febbraio 2026