Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2023, proposto da
GI NN, AM RT, CA De NT, LU Di LI, NC DD, VI FA, NT FE, IS IS, OL ED, LU CC, NI SO, AT CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo AR, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. IE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno esposto:
- di essere militari, con sede di servizio nella regione SA, appartenenti all’Esercito, alla Marina Militare e all’Aeronautica Militare con inquadramento nel ruolo dei AR, che svolgono da anni nell’ambito della Forza armata di appartenenza la professione infermieristica;
- che, per il personale impiegato nell’ambito del Servizio Sanitario Militare, ove, sebbene anche in tale ambito l’amministrazione difesa ha previsto per lo svolgimento della professione sanitaria in questione gli stessi titoli di studio richiesti in ambito civile (nel caso di specie diploma di laurea triennale in infermieristica ovvero del titolo equipollente ai sensi dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguito in ambito militare), l’inquadramento professionale è rimasto invariato nel ruolo dei Sottoufficiali con il grado di maresciallo;
- come risulta anche dall’art. 212 del d.lgs. n. 66 del 2010 (COM), se è vero che l’immissione nel ruolo AR del ruolo ordinario avviene a seguito del completamento di un percorso formativo che porta al conseguimento della laurea triennale (es. scienze strategiche), tuttavia, a differenza di quello che avviene per i SC che esercitano la professione infermieristica, non comporta mai l’espletamento della funzione propria del titolo conseguito, nonché la responsabilità e autonomia degli infermieri;
- ciò trova conferma sia nella Tabella di corrispondenza per i transiti del personale militare nei ruoli del personale civile della Pubblica Amministrazione, sia in quella estratta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 recante “ Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale ”, da cui si desume come sia irragionevole l’aver inquadrato nel ruolo AR gli esercenti la professione infermieristica dal momento che gli stessi in ambito civile sarebbero stati inquadrati nella categoria D o DS del comparto sanità che corrisponde all’Area III^ delle funzioni centrali, mentre i SC qualora transitassero in ambito civile sarebbero inquadrati nella categoria C del comparto sanità corrispondente all’Area II^ nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- nell’ambito militare quindi gli infermieri si trovano in un regime di completa subordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre professioni sanitarie militari, con la preclusione di un successivo transito nel Corpo sanitario degli Ufficiali ed in ogni caso nel ruolo degli ufficiali se non attraverso un concorso per titoli ed esami ex artt. 655 e 655 bis del COM che prevede nel primo caso stringenti limiti di età e, nel secondo, limiti numerici che, di fatto, impediscono alla maggior parte di loro l’accesso al ruolo Ufficiale a cui tutti dovrebbero, invece, sin dal principio essere inquadrati;
- peraltro, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare, transitando nei ruoli civili andrebbero loro applicate le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M del 26.06.2015 e verrebbero inquadrati, nonostante il titolo di studio e la professione svolta, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, come Operatori socio sanitari (OSS/OTA).
2. Su tali basi, i ricorrenti hanno formulato istanza di transito nel ruolo Ufficiali, in categoria diversa dai medici, dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del Codice dell’Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e l’ attribuzione, quindi, del grado di spettanza in ragione del titoli di studio posseduti e della diversa anzianità di servizio maturata nello svolgimento della professione infermieristica unitamente; ciò unitamente al riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere, fuori l’orario di servizio la professione infermieristica senza carattere di esclusività.
3. Con la nota epigrafata ed oggetto dell’impugnativa odierna, il Ministero della Difesa ha denegato l’istanza in quanto “ In ragione del sistema giuridico compiutamente delineato dalle norme sopra richiamate, si esclude che il possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica (diploma di laurea triennale in infermieristica o titolo equipollente ex art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42), possa determinare di per sé l’automatico riconoscimento di mansioni superiori o l’inquadramento in un diverso ruolo. La specificità dell’Ordinamento Militare ed il peculiare status di “militare” dei ricorrenti, valgono poi a destituire di fondamento logico-giuridico le specifiche doglianze fondate sulla disciplina contrattuale contenuta nei contratti collettivi -succedutisi nel tempo- del comparto sanità, che non possono costituire un parametro normativo di riferimento per il caso di specie ”, aggiungendo che “ non v’è spazio per accogliere la richiesta di poter svolgere, fuori dall’orario di servizio, la professione infermieristica senza carattere di esclusività, motivata dagli istanti sul presupposto di un’illegittima disparità di trattamento rispetto agli Ufficiali medici, a cui invece viene accordata tale facoltà ”.
Ha poi richiamato alcuni precedenti resi in materia dalla giurisprudenza dei T.a.r., sia in relazione al primo che al secondo profilo.
4. Avverso tale atto i ricorrenti deducono:
- I Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, irragionevolezza, incongruità, illogicità manifesta, ingiustizia e difetto di motivazione in relazione agli articoli 646, 679, 682 in tema di requisiti per il reclutamento degli ufficiali e dei SC e 212 sui requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche del Codice dell’ordinamento militare , ritenendo, oltre a quanto sopra esposto, in sintesi che le differenze tra SSN e SSM “ non possono comunque continuare a giustificare le numerose contraddizioni e ingiustizie che riguardano la cd. categoria degli infermieri militari, poiché il tutto appare in aperto contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in contraddizione con le stesse norne di fonte primaria; in quanto (…) tanto gli infermieri del SSN che quelli del SSM condividono lo stesso datore di lavoro ossia la pubblica amministrazione che impone per lo svolgimento della professione il possesso dei medesimi requisiti (titolo di studio e iscrizione all’albo) ” (p. 21).
Richiamano poi le numerose e peculiari attività e responsabilità che caratterizzano l’attività degli infermieri nel SSM (pp. 23-27).
5. Resiste in giudizio il Ministero della Difesa, che ha eccepito:
- l’incompetenza territoriale del T.a.r. per la SA, in favore di quella del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, “ atteso che gli interessati rivendicano un nuovo e diverso status giuridico destinato ad impattare sul piano nazionale, in ragione della centralità e dell’assetto unitario del ruolo dei sottufficiali ”;
- l’inammissibilità del ricorso collettivo, per il diverso grado rivestito, all’appartenenza a diverse Forze Armate ed ai diversi ruoli ricoperti;
- l’intervenuta prescrizione quinquennale e subordinatamente decennale di ogni avversa domanda, pretesa e diritto, anche con riferimento al richiesto inquadramento giuridico ed ai conseguenti precipitati economici;
- l’infondatezza nel merito.
6. In data 24 giugno 2025 i ricorrenti RT AM, Di LI LU, FE NT, IS IS, CC LU, hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In primo luogo, deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, in quanto, posto che il criterio di determinazione della competenza territoriale del giudice amministrativo ex art. 13, comma 3 c.p.a. ha valore subordinato rispetto a quello già fissato in materia di pubblico impiego dalla specifica disposizione di cui al comma 2 dell’art. 13 cit. e che tutti i ricorrenti risultano svolgere le loro mansioni di servizio nella circoscrizione di questo Tribunale, correttamente l’odierna controversia è stata incardinata dinanzi al T.A.R. SA (cfr. in fattispecie analoga T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. III, 31 gennaio 2025, n. 273).
9. Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito e deve essere rigettato, potendosi perciò prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale, salve le posizioni dei ricorrenti RT AM, Di LI LU, FE NT, IS IS, CC LU, per i quali il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
10. Il Collegio infatti condivide le conclusioni già raggiunte dall’unanime giurisprudenza su ricorsi di identico tenore (e patrocinati dal medesimo difensore), come ben evidenziato dalla difesa erariale.
In particolare, quanto al diritto al transito nel ruolo Ufficiali, tutte le prospettazioni fatte valere dai ricorrenti sono già state respinte dalla giurisprudenza, che si richiama anche a valere quale precedente conforme ex artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a.
A tal fine, richiama in particolare il Collegio la sentenza T.r.g.a. Bolzano, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 406, per l’ampiezza e completezza della motivazione, anche in relazione agli specifici profili sollevati dagli odierni ricorrenti:
“ 3. La normativa di riferimento, rappresentata dal D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare, di seguito “c.o.m.”), prevede la suddivisione del personale in ruoli distinti e separati, consentendo il passaggio di ruolo esclusivamente in casi eccezionali, espressamente e tassativamente tipizzati e predeterminati.
Con specifico riferimento al personale sanitario, l’art. 208 comma 1 c.o.m. prevede che “1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate; b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni”.
Il successivo art. 209 contempla la specifica figura degli Ufficiali medici, dettando specifiche previsioni relative alla formazione, alle peculiari doti professionali, all’aggiornamento professionale nonché ai compiti cui sono abilitati nella loro qualità di medici militari.
L’art. 212 (rubricato “Requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”) prende in esame, in modo separato, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, indicando al comma 1 come lo stesso svolga “con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43”. Il successivo comma 3 prevede inoltre che: “Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni”.
L’ordinamento, dunque, distingue espressamente la figura del medico – definito come ufficiale – dalle ulteriori professioni sanitarie, tra le quali quella infermieristica oggetto di specifica disamina nella presente sede.
Sulla scorta di tale netta differenziazione, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare come non sia ravvisabile un generale obbligo dell’Amministrazione di inquadrare nel ruolo degli ufficiali i militari reclutati per un profilo professionale che richieda un diploma di laurea. Ciò in quanto il ruolo da riconnettersi alla qualifica di ufficiale non può essere attribuito in base al solo titolo di studio, richiedendo imprescindibilmente ulteriori e molteplici fattori quali la funzione svolta nonché la posizione assunta nell’ambito dell’organizzazione militare, in relazione alla quale il titolo di studio costituisce solo uno dei presupposti per l’assegnazione di tale funzione. Con specifico riferimento al personale infermieristico, dunque, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: “La pretesa fatta valere dall’associazione rappresentativa degli infermieri che i concorsi per il reclutamento di personale infermieristico prevedano l’inquadramento dei vincitori come ufficiali non può che passare per una riconsiderazione sostanziale del ruolo dell’infermiere nell’organizzazione militare che allo stato risulta essere per una valutazione de iure condendo. Né può dirsi che l’inquadramento come ufficiale dovrebbe derivare di per sé dai profili di autonomia e dalle responsabilità connesse alla figura di infermiere, derivanti dal suo status e dal profilo professionale di quest’ultima figura delineato dalla normativa professionale generale di settore, quali il decreto del Ministro della sanità, 14 settembre 1994, n. 739 o l’art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 251. Anche la posizione di maresciallo comporta, infatti, margini di autonomia e responsabilità, nonché funzioni di comando. Al riguardo basti indicare come l’art. 627 del Codice dell’ordinamento militare preveda per i SC funzioni di comando, coordinamento e controllo su unità poste alle loro dipendenze” (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 6850 del 19.06.2018).
Di tutta evidenza, pertanto, il mero possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non può implicare automaticamente un inquadramento superiore nel ruolo degli ufficiali, tenuto conto delle finalità e delle giustificazioni che vanno oltre il profilo economico, attenendo a profili funzionali.
Tanto doverosamente precisato, coglie nel segno l’analogia prospettata dalla difesa dell’Amministrazione resistente con il contenzioso avente ad oggetto l’inquadramento relativo ai sottoufficiali orchestrali della banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. Invero, a fronte delle modifiche normative tese a riconoscere l’equipollenza tra i diplomi finali rilasciati dai Conservatori di musica e i diplomi di laurea magistrale rilasciati dagli istituti universitari, la giurisprudenza amministrativa ne ha escluso la riconducibilità al ruolo degli Ufficiali, statuendo nello specifico che: “corrisponde ad una precisa scelta del legislatore militare l’avere attribuito esclusivamente ai sottoufficiali (per l’Arma dei Carabinieri così come per le altre forze armate) il ruolo dei musicisti, riservando ad ufficiali esclusivamente le due posizioni apicali di maestro direttore e di maestro vicedirettore. Tale scelta è stata pienamente confermata (e non certo superata) dal d.lgs. n. 94 del 2017 di riordino delle carriere, impropriamente invocato dai ricorrenti a sostegno della loro tesi” (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 12773 di data 09.12.2021).
Del tutto inconferenti si profilano inoltre i riferimenti alla disciplina negoziale contenuta nei contratti collettivi del comparto sanitario, trattandosi di settore contrattualizzato distinto dall’ambito militare, materia quest’ultima disciplinata esclusivamente dal regime pubblicistico ex art. 3 D. Lgs. 165/2001.
Né i ricorrenti possono utilmente censurare il diniego alla possibilità di svolgimento dell’attività infermieristica, al di fuori dall’orario di servizio, senza carattere di esclusività, analogamente a quanto previsto per il personale riconducibile al ruolo degli ufficiali medici. A tal proposito il Consiglio di Stato, nell’analizzare gli artt. 1 e 2, comma 1, della legge n. 43 del 2006 (recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”), ha precisato che il citato testo normativo: “non reca alcun elemento suscettibile di consentire l’equiparazione, ancorché in via ermeneutica (esclusa, al riguardo, la praticabilità di un’opzione interpretativa estensiva o anche solo analogica, in ragione della chiara inassimilabilità dei profili professionali di che trattasi), della professione medica a quelle dalla disposizione sopra citata indicate: piuttosto, dovendosi escludere che, ancorché ai limitati fini per cui è controversia (possibilità di “libero” svolgimento di attività professionale extraistituzionale da parte del personale infermieristico), siano ravvisabili elementi di sovrapponibilità fra le anzidette categorie di personale. Si ha, quindi, motivo di escludere che la sopravvenienza normativa integrata dalla legge n. 43 del 2006, abbia determinato una vis abrogans, quanto alle disposizioni in tema di incompatibilità dettate dall’art. 16 della legge n. 113 del 1954; e, conseguentemente, rispetto alle previsioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 53 (recante obbligo di previa autorizzazione al fine dello svolgimento di compiti ed incarichi non compresi nei doveri di ufficio), attuate in ambito militare con circolare n. 301 del 1999” (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 3745 di data 12.05.2021).
Del resto, già in precedenza la giurisprudenza amministrativa aveva avuto modo di affermare che: “Tale posizione di privilegio, riconosciuta dall’ordinamento militare al personale medico, non è estesa né ad altre professioni intellettuali (avvocati, ingegneri, commercialisti) né ad altre categorie del personale militare sanitario (psicologi, odontoiatri, infermieri). Il ricorrente pone quindi in rilievo la disparità di trattamento tra la professione di medico e tutte le altre figure professionali impiegate nell’Amministrazione, in quanto agli appartenenti alla prima sarebbe consentita una maggiore libertà di esercizio extraprofessionale. In tal modo, nell’ambito dell’invocato giudizio di ragionevolezza costituzionale, il ricorrente mira ad estendere al caso personale non la disciplina generale di incompatibilità vigente ma la norma derogatoria o eccezionale prevista per i medici, individuata come cd. tertium comparationis. In tale prospettiva la questione di costituzionalità sollevata non supera il vaglio preliminare di non manifesta infondatezza posto che, per orientamento consolidato della Corte Costituzionale in presenza di norme generali e norme derogatorie può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza solo quando si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio. Viceversa, “quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima” (cfr. in termini ex pluribus Corte Cost. 298/1994, 418/2004, 344/2008). Risultano peraltro evidenti caratteri di disomogeneità, in termini di qualificazione, responsabilità, posizione, che distinguono la professione di infermiere da quella di medico, nonostante che la L. 43/2006 abbia introdotto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale di iscrizione all’albo professionale. Tali differenze portano comunque ad escludere che vi sia un trattamento difforme per posizione di natura identica” (T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza n. 1157 di data 02.07.2012; in termini analoghi T.A.R. Marche – Ancona, sentenza n. 105 di data 07.02.2013).
I citati caratteri di disomogeneità – in termini di qualificazione, responsabilità e posizione – che distinguono la professione di infermiere da quella di medico, consentono di escludere che i ricorrenti possano invocare la recente pronuncia di incostituzionalità sancita dalla sentenza n. 98/2023 della Corte Costituzionale in relazione all’art. 210 c.o.m. Invero, la declaratoria di illegittimità costituzionale anzidetta risulta essenzialmente fondata sulla omogeneità della situazione professionale dei medici rispetto a quella degli psicologi militari, pacificamente esclusa dalla citata giurisprudenza amministrativa in relazione alla posizione del personale infermieristico.
Destituite di fondamento si profilano altresì le doglianze concernenti il contrasto con il D.P.C.M. 26 giugno 2015 a seguito della dedotta sperequazione asseritamente intercorrente tra infermieri militari e personale del S.S.N., rispettivamente inquadrati nella categoria corrispondente all’area II e all’area III. La questione è invero già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa nella citata sentenza n. 6850 pronunciata dal T.A.R. Lazio – Roma in data 19.06.2018, che, nell’escludere il prospettato contrasto D.P.C.M. 26 giugno 2015, ha al riguardo espressamente precisato che: “Si tratta di due posizioni differenti, disciplinate in modo autonomo, tra inquadramenti che hanno status autonomi e peculiari, quello militare e quello “civile”, e pertanto la semplice evidenziazione di tale peculiare distonia non può fondare, di per sé, la pretesa azionata che il bando di concorso per il reclutamento di personale da impiegare in funzioni infermieristiche preveda un inquadramento ab origine come ufficiale e non come maresciallo”.
Da ultimo, il Collegio evidenzia come il transito dal ruolo dei sottoufficiali a quello degli ufficiali assuma la valenza di passaggio a un inquadramento superiore, tale da implicare la costituzione novativa di un nuovo rapporto lavorativo. La pretesa dei ricorrenti, di tutta evidenza, si pone in termini di insanabile contrasto con il principio della pubblica selezione contemplato dall’art. 97 della Costituzione, nell’interpretazione fornita dal granitico orientamento giurisprudenziale sancito da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, secondo cui: “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009) ”.
Nella giurisprudenza più recente poi, anche la già citata T.a.r. Palermo, n. 273 del 2025, pur ritenendo fondata anche l’eccezione preliminare di prescrizione, ha nel merito anche ribadito che “ Invero, sulla base di quanto disposto dall’art. 208 Cod. Ord. Mil. l’organigramma del Corpo Sanitario delle FF.AA. risulta suddiviso nelle posizioni lavorative seguenti: a) Ufficiali e Sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi Sanitari delle Forze armate; b) Graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; c) Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di truppa delle varie Armi e Corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; d) Cappellani militari, Religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. Gli odierni ricorrenti, lo si ricorda, AR abilitati all’esercizio di una professione sanitaria, quella d’infermiere, rientrano allo stato nel novero dei Sottoufficiali di cui alla precedente lett. a) ed ambiscono a rientrare nell’ambito degli Ufficiali di cui alla medesima lettera.
Tuttavia ed in senso assolutamente ostativo all’accoglimento della domanda di parte ricorrente, le mansioni al cui adempimento sono chiamati gli Ufficiali (ivi inclusi i Sottotenenti) del Servizio Sanitario militare, differiscono profondamente da quelle peculiari dei AR “infermieri”.
Infatti ai sensi di quanto disposto degli artt. 209 e 756 Cod. Ord. Mil. le funzioni di Ufficiale Medico (attribuibili esclusivamente al personale in servizio permanente nelle FF.AA.) richiedono l’iscrizione in corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati a quanti siano già in possesso di una laurea in medicina e chirurgia, nonché abilitati all’esercizio professionale necessario per l’attività di medico chirurgo di medicina generale; preparazione professionale, quella in discorso, che non è richiesta per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche (cfr. art. 212 Cod. Ord. Mil.). Di talché non è dato ravvisare alcuna irrazionalità nella determinazione gravata (ed a monte nella stessa disciplina di settore) nel mantenere ben distinti i ruoli dei AR “infermieri” da quelli degli Ufficiali dei Corpi Sanitari delle FF.AA. Per la verità, i ricorrenti hanno prospettato che quanto sin qui considerato non impedirebbe il loro accesso alla carriera di Ufficiali, dato che dovrebbero essere inquadrati come Sottotenenti in una categoria diversa da quella degli Ufficiali medici. Senonché nell’organigramma del personale militare esercente professioni medico/sanitarie (quello di cui alla precedente lettera a) corrispondente alla disposizione dell’art. 208, comma 1, lett. a), Cod. Ord. Mil.) una tale figura professionale non è affatto prevista ” (in materia anche T.A.R. Friuli Venezia IA, sez. I, 28 maggio 2024, n. 185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 15 ottobre 2024, n. 17838).
11. Quanto al diritto di svolgere attività professionale fuori dall’orario di servizio senza carattere di esclusività, ha specificamente ben chiarito la giurisprudenza che “ Per quanto attiene, infine, all’impossibilità di svolgimento dell’attività infermieristica al di fuori dall’orario di servizio senza carattere di esclusività – in analogia a quanto previsto per il personale riconducibile al ruolo degli ufficiali medici – basti ricordare che il Consiglio di Stato, nell’analizzare gli artt. 1 e 2, comma 1, della legge n. 43 del 2006 (recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”), ha precisato che il citato testo normativo «non reca alcun elemento suscettibile di consentire l’equiparazione, ancorché in via ermeneutica (esclusa, al riguardo, la praticabilità di un’opzione interpretativa estensiva o anche solo analogica, in ragione della chiara inassimilabilità dei profili professionali di che trattasi), della professione medica a quelle dalla disposizione sopra citata indicate: piuttosto, dovendosi escludere che, ancorché ai limitati fini per cui è controversia (possibilità di “libero” svolgimento di attività professionale extraistituzionale da parte del personale infermieristico), siano ravvisabili elementi di sovrapponibilità fra le anzidette categorie di personale. Si ha, quindi, motivo di escludere che la sopravvenienza normativa integrata dalla legge n. 43 del 2006, abbia determinato una vis abrogans, quanto alle disposizioni in tema di incompatibilità dettate dall’art. 16 della legge n. 113 del 1954; e, conseguentemente, rispetto alle previsioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 53 (recante obbligo di previa autorizzazione al fine dello svolgimento di compiti ed incarichi non compresi nei doveri di ufficio), attuate in ambito militare con circolare n. 301 del 1999» (C.d.S., sez. II, 12 maggio 2021, n. 3745; cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 2 luglio 2012, n. 1157; T.A.R. Marche, 7 febbraio 2013, n. 105) ” (T.a.r. Umbria, sez. I, 17 luglio 2025, n. 609).
12. Tutte le argomentazioni ora richiamate sono state evidenziate anche nella memoria conclusionale dell’Avvocatura dello Stato, alla quale i ricorrenti non hanno offerto alcuna argomentazione in replica atta a confutare i consolidati orientamenti ormai maturati in materia dalla giurisprudenza.
13. In conclusione, previa declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione ai ricorrenti RT AM, Di LI LU, FE NT, IS IS, CC LU, il ricorso deve, per gli altri ricorrenti, essere rigettato siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, potendosi compensare nei confronti dei ricorrenti RT AM, Di LI LU, FE NT, IS IS, CC LU.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione ai ricorrenti RT AM, Di LI LU, FE NT, IS IS, CC LU;
- nel resto lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio, in favore del Ministero della Difesa, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, compensandole per i soli ricorrenti RT AM, Di LI LU, FE NT, IS IS, CC LU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA, Presidente
NI Plaisant, Consigliere
IE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RR | IA RA |
IL SEGRETARIO