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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 02/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 831/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
POMPONIO DOMENICA, presso il cui studio, con sede in San VO (CH),
alla via Fedro n. 16, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. DI VAIRA LORETTA, presso il cui studio, con sede in San VO
(CH), alla Via Ponchielli 9/A, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
1 FATTO
1. Con ricorso depositato in data 29/10/2024, ha citato in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, chiedendo la CP_1
pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici più
dettagliatamente indicate nel ricorso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10/02/2025, si è costituita in giudizio , la quale, pur non CP_1
opponendosi all'accoglimento della domanda di divorzio, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento della richiesta di divorzio, concludendo per il rigetto delle stesse.
3. All''udienza del 12/03/2025, le parti, personalmente presenti, hanno concordemente rappresentato di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata nella scrittura privata del
12/03/2025, depositata telematicamente in pari data, la quale prevede,
tra le varie condizioni, l'assegnazione della casa coniugale, sita in San
VO (CH), alla Via San Domenico Savio n. 55, di esclusiva proprietà del a , che continuerà ad abitarla unitamente ai figli Pt_1 CP_1
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, la contribuzione al mantenimento diretto dei figli mediante il versamento della somma di € 650,00 mensili (“€ 400,00 per la figlia
, studentessa universitaria, ed € 250,00 per il figlio , che allo Per_1 Per_2
stato svolge lavori saltuari”), rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
2 4. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
5. In data 31.03.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio.
DIRITTO
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. A conferma della ricorrenza dei presupposti della domanda, sono stati prodotti in giudizio i certificati anagrafici delle parti ed il certificato attestante il matrimonio, nonché la copia della sentenza di separazione.
Ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 890, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (entrata in vigore il 26.05.2015 ed applicabile ai procedimenti in corso a tale data, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data). I coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale (o ad un suo delegato), nel giudizio di separazione, in data sicuramente anteriore al 13.11.2018 (data di pubblicazione della sentenza di separazione). Da tale data, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo superiore a dodici mesi, durante i quali, per pacifica ammissione delle parti, la separazione si è protratta ininterrottamente e la convivenza non è mai ripresa. La persistenza di uno stato di separazione da oltre dodici mesi, la conduzione di vite del tutto autonome, l'assenza di qualsivoglia rapporto,
3 la proposizione del giudizio di divorzio, la dichiarazione resa dalle parti di non volersi riconciliare, costituiscono certamente, a parere del collegio giudicante, evidenti manifestazioni della indisponibilità dei coniugi ad una riconciliazione e della completa impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi Parte_2
.
[...]
2. Per quanto riguarda le condizioni del divorzio, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter recepire gli accordi intervenuti tra le parti, non essendo gli stessi in contrasto con gli interessi dei figli.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
4. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti, esse vanno integralmente compensate.
5. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
4 dello Stato Civile del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti in merito alle condizioni del divorzio contenute nell'atto depositato il 12/03/2025 e che qui si intendono espressamente richiamate e trascritte;
DICHIARA che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montenero
di Bisaccia (CB) per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d),
D.P.R. 3-11-2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 25, parte II, serie A, anno 1997), al momento del suo passaggio in giudicato;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 28.04.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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