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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15/1/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 9465/2024 r.g.l., vertente,
TRA
, con l'avv. CORDUA GIOVANNA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. FILOGRANA CARLA
RESISTENTE
E
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. TELLI GIOIA RITA
RESISTENTE
1 OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo in materia previdenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 7.3.2024, ha Parte_1 proposto, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso il preavviso di fermo dell'autovettura CP_3
200 KOMP. CABRI targata FY916ZC, preavviso n. 09780202400040223000, notificatogli in data 13.2.2024 da
[...]
; il debito in questione, pari ad € 2.976,21, si riferisce Controparte_1 alla cartella di pagamento n. 09720220190635702000, notificata il 30.1.2023, per conguaglio del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovuti alla per l'anno 2018 oltre a sanzioni ed CP_2 interessi e sanzione per una presunta irregolarità nella comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale per l'anno 2019 oltre ai CP_2 diritti di notifica. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- che, in data 30.1.2023, l' gli ha Controparte_1 notificato la cartella di pagamento n. 09720220190635702000 per un asserito debito contributivo meglio descritto nell'atto introduttivo;
- avverso tale cartella, egli ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, “rilevato che la cartella… risultava essere nulla per un insanabile errore compiuto nella notifica del suo atto prodromico”; in particolare, si eccepiva la mancata preventiva contestazione da parte della CP_2 dell'addebito in ossequio alle previsioni della L. 689/1981, artt. 13 e 14;
- nelle more della decisione, l' gli ha notificato Controparte_4
l'odierno preavviso di fermo;
- il Tribunale di Roma, poi, con sentenza n. 1976/2024 depositata in data 4.3.2024, ha dichiarato la “insussistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09720220190635702000, relativa ad asseriti omessi versamenti del contributo soggettivo ed integrativo relativo all'anno 2018”. Ciò dedotto, parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, sospendersi l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, nel merito, dichiararsi il preavviso illegittimo, nullo, indebito e infondato.
2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' Controparte_5
e la si
[...] Controparte_2 sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda. L' ha fatto rilevare, in special modo: Controparte_1
- il difetto della propria legittimazione passiva in quanto “unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'ufficio impositore”;
- la correttezza della notifica del preavviso di fermo amministrativo che è avvenuta il “13.02.2024 e cioè in data precedente alla pronuncia del Tribunale di Roma che ha annullato soltanto il 4.03.2024 la cartella sottesa al preavviso di fermo il 13.02.2024”. Ciò rilevato e tenuto conto dell'intervenuto annullamento della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo, l' ha CP_1 chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in ragione della propria legittima condotta. La ha fatto rilevare Controparte_2 quanto segue:
- in via preliminare, il ricorso è inammissibile perché “inerente la sola pretesa illegittimità dell'atto impugnato, in virtù della tardività dell'opposizione proposta, in quanto, ex art. 617 c.p.c., le opposizioni in ordine alle regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo”, termine che nel caso di specie risulta decorso
“considerato che il provvedimento impugnato è stato notificato,…, in data 13/02/2024 e il ricorso è stato depositato successivamente al 07/03/2024, data di redazione dell'atto, e, pertanto, oltre il sopra citato termine di 20 giorni”;
- la sentenza che ha dichiarato illegittima la cartella esattoriale è stata impugnata e “pende, allo stato, il giudizio d'appello rubricato al n. R.G. 956/2024 la cui prima udienza è stata fissata al 26/11/2024”;
- successivamente al deposito della sentenza, si è provveduto, in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza, a sospendere il ruolo in contestazione cui è seguita da parte del concessionario della riscossione la sospensione di ogni procedura esecutiva.
Per questi motivi
, la ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del CP_2 ricorso per decadenza dai termini di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero rigettarsi il ricorso o, in subordine, sospendersi il giudizio fino alla pronuncia della Corte di Appello. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 2.5.2023, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che “a seguito di istanza in autotutela, la
3 comunicazione è stata annullata e, pertanto, nessuna iscrizione sarà eseguita”. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
L'opposizione al preavviso di fermo si fonda, come si è visto, sull'avvenuta declaratoria giudiziale di insussistenza del debito di cui alla cartella di pagamento ad esso sottesa, cartella n. 09720220190635702000, relativa, come si è visto, a conguaglio del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovuti dal sig. alla Pt_1 per l'anno 2018 oltre a sanzioni ed interessi e sanzione per CP_2 una presunta irregolarità nella comunicazione alla dell'ammontare CP_2 del reddito professionale per l'anno 2019 oltre ai diritti di notifica.
1. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, così come può iscrivere ipoteca sui beni immobili ex art. 77 del medesimo Decreto. Ai sensi del comma 2 dell'art. 86 cit., così sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. m-bis), D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” (vd., per l'ipoteca, l'art. 2bis dell'art. 77, aggiunto dall'art. 7, comma 2, lettera u-bis), D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011). Riguardo al preavviso di fermo, si è chiarito che l'impugnazione del preavviso “è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto” e che, pertanto, ad essa si applicano le regole del processo di cognizione ordinario mentre non è ad essa applicabile il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (Cass., Sez. 6, ord. 18041/2019).
4 2. Ciò premesso, parte ricorrente ha prodotto la sentenza n. 1976/2024 emessa dal Tribunale di Roma e depositata in data 4.3.2024 con la quale è stata dichiarata la “insussistenza della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09720220190635702000, relativa ad asseriti omessi versamenti del contributo soggettivo ed integrativo relativo all'anno 2018” (all. 4 al fasc. di parte). La pronuncia, tuttavia, è stata fatta oggetto di gravame e il procedimento è attualmente pendente (vd. il ricorso presentato dalla Cassa forense, il decreto depositato in data 26.4.2024 con il quale la Corte d'Appello di Roma ha fissato udienza di discussione per il giorno 26.11.2024 e le ricevute di avvenuta consegna dell'atto in data 29.4.2024 sia al procuratore del sig. , avv. Cordua Giovanna, sia Pt_1 all' , in all. 6 al fasc. Cassa forense). Controparte_1
Ne consegue, non essendo passata in giudicato la pronuncia in questione, che la domanda di accertamento della illegittimità, nullità e infondatezza del preavviso di fermo per il venir meno dell'atto presupposto non possa allo stato essere accolta. L'eventuale giudicato di segno favorevole al sig. esplicherà i suoi Pt_1 effetti direttamente sulla cartella di pagamento e indirettamente sul preavviso di fermo qui impugnato e, del resto, il ruolo di cui si tratta è stato sospeso come risulta dall'“Estratto Ruolo” del 26.3.2024 in all. 3 al fasc. Agenzia e dal documento di dettaglio della cartella prodotto in all. 5 al fasc. cosicché il ricorrente è messo al riparo da ogni CP_2 eventuale iniziativa esecutiva. La condotta tanto dell'ente impositore quanto dell' che ha CP_1 provveduto a notificare al debitore la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in data 13.2.2024 (vd. la ricevuta di avvenuta consegna in all. senza numero al fasc. ), antecedentemente al deposito CP_1 della sentenza del Tribunale prima citata (4.3.2024; il Tribunale, peraltro, come si legge in ricorso, nulla aveva disposto in ordine alla richiesta avanzata dal sig. di “sospensione del titolo”) e la condotta Pt_1 successiva con la quale, in conformità alla statuizione giudiziale di primo grado, è stato sospeso il ruolo, è esente da censure.
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Per i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate in complessivi € 1.769,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in favore di entrambi i convenuti, in parti eguali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...]
e della Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in € 1.769,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in parti eguali.
Così deciso in Roma il 15/1/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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