Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
Il termine processuale del quale sia prevista la scadenza "ad horas" non può essere prorogato al giorno feriale successivo, qualora venga a scadere in giorno festivo. (Fattispecie in tema di reclamo avverso diniego di permesso premio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2009, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 05/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 940
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 040599/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA IT N. IL 13/04/1976;
avverso ORDINANZA del 18/09/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18.09.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile il reclamo proposto da HA TA avverso l'ordinanza 23.04.2008 con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio in ragione dei titoli di reato in espiazione, ostativi. Rilevava detto Tribunale come il reclamo fosse tardivo in quanto, essendogli stato notificata la prima ordinanza in data 26.04.2008, il reclamo stesso era stato proposto il successivo giorno 28, cioè oltre le 24 ore previste dall'art. 30 bis Ord. Pen..
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto detenuto che deduceva come l'ordinanza gli fosse stata notificata in giorno di sabato (tale essendo il 26 aprile 2008) e come la domenica l'ufficio matricola del carcere non ricevesse istanze dei detenuti.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
Ed invero è principio costantemente ribadito da questa Corte di legittimità secondo cui, ove un termine sia previsto ad horas - come nel caso di reclamo avverso il diniego di permessi premio, stabilito in 24 ore L. n. 354 del 1975, ex art. 30 bis, comma 3, - esso non possa essere prorogato al giorno feriale successivo, ove venga a scadenza in un giorno festivo (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 11298 in data 21.12.2000, Rv. 218580, Tallarita). Tale principio, che qui va ribadito, impone di considerare tardivo il reclamo proposto dal HA TA, come correttamente ebbe a rilevare il Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Il proposto ricorso è quindi infondato. Segue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009