Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 53. (Amministrazione straordinaria della Regione)
La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.
La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/07/2013, n. 219Provvedimento: […] Secondo la ricorrente, la disposizione è illegittima per violazione dell'art. 76 Cost., perché, in assenza di un'autorizzazione nella legge di delega, sostituisce il meccanismo di nomina commissariale previsto dall'art. 53 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) – che era più garantista perché basato su designazioni parlamentari e sulla nomina degli amministratori straordinari da parte del Presidente della Repubblica – con una nomina governativa che viola l'autonomia costituzionale della NE. […]Leggi di più...
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