Articolo 53 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 52Articolo 54
Versione
18 marzo 1953
Art. 53. (Amministrazione straordinaria della Regione)

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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