Art. 53. (Amministrazione straordinaria della Regione)
La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.
La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione.
A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, e' attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennita' nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'art. 29.