Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2026, proposto da
SA OL NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Vincenzo Ricci, Edoardo Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell'ingiunzione alla demolizione n. 10, prot. n. 4776 del 25.03.2026, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Montecorvino Pugliano ha disposto la demolizione di una “struttura in legno lamellare (Pergolato)” realizzato alla via Veneto civ. 50, su area catastalmente identificata al foglio 13 part. 796 sub.2;
b – della relazione di sopralluogo prot. n. 18591 del 19.11.2025 richiamata nel provvedimento sub a e non conosciuta;
c - ove e per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 18955 del 26.11.2025;
d – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorvino Pugliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. OL UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 10, prot. n. 4776 del 25.03.2026, con cui il Comune di Montecorvino Pugliano ha ingiunto la demolizione di una “struttura in legno lamellare (pergolato)” priva di permesso di costruire, delle dimensioni di m. 5,90 x 5,90, aperta su tutti i lati, priva di copertura ed infissa al suolo mediante piastre in acciaio bullonate, adiacente ad un fabbricato civile sito alla via Veneto n. 50.
Resiste il Comune di Montecorvino Pugliano.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.
Può prescindersi dalla questione se rientri nella nozione di ristrutturazione edilizia leggera di cui agli artt. 3 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, soggetta a scia, l’aggiunta ad un fabbricato esistente di un portico interamente aperto che non origina maggiore volumetria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23/07/2025, n. 6516, §9.5; T.A.R. Toscana, sez. III, 02/01/2020, n. 1), almeno nell’ipotesi un cui le piastre di fissaggio non risultino ancorate ad una platea in cemento armato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27/09/2022, n. 8320).
Infatti, per il portico realizzato con pilastri in legno in aderenza a un fabbricato principale vale l’obbligo del rispetto della distanza di m. 1,5 dal confine (fissata dall’art. 27 del regolamento edilizio comunale), secondo la regola del “vuoto per pieno”, atteso che, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione soggetta alla disciplina sulle distanze (cfr. Cass. civ., sez. II, 06/05/2014, n. 9679; C.G.A, sez. riun., 02/05/2017, n. 339; T.A.R. Toscana, sez. III, 23/12/2014, n. 2153 e 09/01/2017, n. 2).
La particolarità della questione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL UR, Presidente, Estensore
AE NA, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL UR |
IL SEGRETARIO