Articolo 1915 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1914Articolo 1916
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2023
Art. 1915. Assegno speciale 1. Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, e' corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', oltre all'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
2. L'assegno speciale:
a) e' soppresso in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione;
b) e' ridotto a meta' durante il periodo di sospensione dal grado;
c) non e' reversibile.
(( 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 )) ((99)) 3. Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilita' finanziarie della pertinente gestione.
-------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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