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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7657 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3710/2023
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , residente in [...], Santa Parte_1 C.F._1
Lucia- Fonte Nuova in Roma, ivi elettivamente domiciliato alla Via Conca
d'oro n. 378, presso lo studio dell'avv. Angelo GIORDANO
( , giusta procura rilasciata in primo grado p.e.c. C.F._2
, ; Ricorrente - Email_1 appellante e
( , residente in [...] C.F._3
Tor Sant'Antonio n. 22 in Roma ed ivi elett.te domiciliato alla Via Salaria
332, presso lo studio dell'Avv. Gabriele de Majo ( ) che C.F._4 lo rappresenta e difende per delega allegata alla Memoria di Costituzione;
p.e.c.: ; Resistente - appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle formulate nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 30/2023, nel procedimento Rg. 576/2022 avente ad oggetto risoluzione locazione e restituzione immobile, il Tribunale di Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Tivoli, in persona del
Giudice ……….., definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 447 bis cpc inoltrato da nei confronti di nonché sulla domanda CP_1 Parte_1 riconvenzionale da quest'ultimo spiegata nei confronti della parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede: 1)
Accerta e dichiara che il contratto di locazione inter partes del 31.3.2015, regolarmente registrato il 27.4.2015 presso Agenzia delle Entrate Roma 3 al n° 6643 – serie 3T, è cessato alla data del 26.10.2021; 2) Per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di , Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Fonte Nuova, via Tor Sant'Antonio n° 4M (Catasto foglio 3, particella 4893, sub 3), libero da persone e cose;
3) Respinge la domanda riconvenzionale;
4) Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese di giudizio che liquida nella misura di €. 274,65 CP_1 per esborsi e di €. 2.120,00 per onorari, oltre spese forfettarie, C.P.A. e IVA se dovuta. Tivoli, 16.1.2023 “.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: “ ….
deduceva: di aver stipulato con il resistente, in data CP_1
31.3.2015, contratto di locazione abitativa, regolarmente registrato il
27.4.2015 presso Agenzia delle Entrate Roma 3 al n° 6643 – serie 3T, dell'immobile sito in Fonte Nuova, via Tor Sant'Antonio n° 4M (Catasto foglio 3, particella 4893, sub 3); di aver ricevuto dal medesimo la lettera datata 26.4.2021, anticipata via pec, con la quale il conduttore comunicava la propria volontà di recesso anticipato ai sensi dell'art. 2 del contratto, assicurando la liberazione del bene;
che la volontà espressa dal conduttore era stata peraltro dal medesimo ribadita nel corso di altro giudizio RG
2333/2021, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo immobile, ove egli aveva espressamente richiamato la lettera di recesso suddetta confermando la propria volontà di rilascio per la data del
25.10.2021, cioè a distanza di 6 mesi dalla comunicazione in questione;
che pag. 2/6 il rilascio non era avvenuto. Su tali basi, chiedeva, per effetto del recesso, la riconsegna del bene.
Si costituiva il deducendo l'avvenuto tacito rinnovo del contratto per Pt_1 fatti concludenti, posto che egli aveva continuato a corrispondere il canone anche per i mesi successivi al 25.10.2021, e chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale il risarcimento del danno di € 4.000,00 per l'avvenuto cambio, da parte del , del lucchetto di accesso al CP_1 vialetto che conduce al box auto, facente parte dell'immobile locato, che
,nel periodo 30.3. e 4.4.2021, non gli era stato consentito di utilizzare.
La parte ricorrente depositava memoria di replica alla domanda riconvenzionale di cui chiedeva il rigetto secondo le argomentazioni ivi illustrate e formulando, in via subordinata, altre richieste come in atto riportate”.
All'udienza del 16.1.2023, in modalità cartolare, la causa veniva decisa con pubblicazione della sentenza alla stessa udienza.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso del 17.07.2023, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 ricorso in appello avverso tale sentenza contestandola sotto vari profili.
Si costituiva che impugnava il ricorso perché inammissibile ed CP_1 infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 24.07.2023 veniva fissata l'udienza di discussione del
13.12.23 e successivamente l'udienza di conclusione e discussione del
10.12.2025, ai sensi degli artt. 437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata, ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
1) L'appellante si duole per non aver il Tribunale accertato l'omesso esperimento, nel corso del giudizio di primo grado, della procedura di mediazione, prevista dalla D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, quale pag. 3/6 condizione di procedibilità dell'azione; tale omissione era stata ritualmente eccepita in comparsa di costituzione.
2) Con il secondo motivo il si duole che il Tribunale non avrebbe Pt_1 considerato che nel contratto di locazione fosse compreso anche il box auto.L'appellante ha esposto che, nel ricorso di primo grado del presente giudizio e nella precedente domanda di sfratto per morosità, lo stesso aveva fatto riferimento a detto box, che, pur CP_1 non essendo indicato in contratto, veniva ricompreso nel verbale di riconsegna.
3) Con il terzo motivo l'appellante si duole per non aver il Tribunale ammesso i capitoli di prova per testi articolati in primo grado, rilevando che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che lo stesso nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe chiesto di Pt_1 provare che il box di cui sopra fosse compreso nel contratto di locazione e che la sostituzione del relativo lucchetto fosse da ascriversi all' né l'esatta quantificazione del danno subito a seguito della CP_1 lamentata sostituzione;
laddove i capitoli di prova per testi articolati in primo grado e non ammessi avrebbero invece consentito la prova di dette circostanze.
4) Con il quarto motivo l'appellante si duole per l'errata attribuzione della condanna alle spese di lite.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va esaminato il primo motivo d'appello circa l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4.3.2010
n.28, per non essere stato esperito, nel corso del giudizio di primo grado, il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Risulta agli atti che nonostante il Tribunale, in motivazione, abbia dichiarato l'avvenuto svolgimento del tentativo obbligatorio di pag. 4/6 mediazione, lo stesso non sarebbe mai stato svolto;
infatti sull'eccezione ritualmente effettuata in primo grado, il ricorrente , tenuto al CP_1 preventivo esperimento ai sensi dell'art. 5 dell'indicato decreto, dichiarava di essere disponibile ad effettuarla, ma la mediazione non risulta espletata.
Il Tribunale non provvedeva a fissare un'udienza successiva per l'esperi- mento della mediazione, ma alla prima udienza del 09.06.2022 rinviava per le conclusioni all'udienza di discussione del 16.01.2023 concedendo quindi in ogni caso al ricorrente, , a ciò tenuto, il tempo CP_1 necessario all'esperimento della mediazione, non espletata.
Va quindi dichiarata, in riforma della gravata sentenza, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'indicata normativa, art.5 D.lgs.
4.3.2010 n.28.
Questo Collegio ritiene di non poterla discrezionalmente disporla ritenendo che non sussistano le condizioni di possibilità di un esperimento positivo della stessa;
in tal senso Cassazione , Ordinanza n. 5474/2025, il cui arresto dispone: “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma
1, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art.
5-quater”.
I rimanenti motivi rimangono assorbiti.
Le spese del grado del giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda, della serietà delle argomentazioni proposte dal ricorrente e della pag. 5/6 non sempre pacifica univocità degli orientamenti della giurisprudenza, vanno compensate tra le parti per entrambe i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Tivoli n. 30/2023, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda formulata in primo grado da per violazione dell'art.5 D. Lgs. 28/2010. CP_1
2) Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
10/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3710/2023
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , residente in [...], Santa Parte_1 C.F._1
Lucia- Fonte Nuova in Roma, ivi elettivamente domiciliato alla Via Conca
d'oro n. 378, presso lo studio dell'avv. Angelo GIORDANO
( , giusta procura rilasciata in primo grado p.e.c. C.F._2
, ; Ricorrente - Email_1 appellante e
( , residente in [...] C.F._3
Tor Sant'Antonio n. 22 in Roma ed ivi elett.te domiciliato alla Via Salaria
332, presso lo studio dell'Avv. Gabriele de Majo ( ) che C.F._4 lo rappresenta e difende per delega allegata alla Memoria di Costituzione;
p.e.c.: ; Resistente - appellato Email_2
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso introduttivo e per parte appellata quelle formulate nella memoria di costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 30/2023, nel procedimento Rg. 576/2022 avente ad oggetto risoluzione locazione e restituzione immobile, il Tribunale di Tivoli ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Tivoli, in persona del
Giudice ……….., definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 447 bis cpc inoltrato da nei confronti di nonché sulla domanda CP_1 Parte_1 riconvenzionale da quest'ultimo spiegata nei confronti della parte ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede: 1)
Accerta e dichiara che il contratto di locazione inter partes del 31.3.2015, regolarmente registrato il 27.4.2015 presso Agenzia delle Entrate Roma 3 al n° 6643 – serie 3T, è cessato alla data del 26.10.2021; 2) Per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di , Parte_1 CP_1 dell'immobile sito in Fonte Nuova, via Tor Sant'Antonio n° 4M (Catasto foglio 3, particella 4893, sub 3), libero da persone e cose;
3) Respinge la domanda riconvenzionale;
4) Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese di giudizio che liquida nella misura di €. 274,65 CP_1 per esborsi e di €. 2.120,00 per onorari, oltre spese forfettarie, C.P.A. e IVA se dovuta. Tivoli, 16.1.2023 “.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: “ ….
deduceva: di aver stipulato con il resistente, in data CP_1
31.3.2015, contratto di locazione abitativa, regolarmente registrato il
27.4.2015 presso Agenzia delle Entrate Roma 3 al n° 6643 – serie 3T, dell'immobile sito in Fonte Nuova, via Tor Sant'Antonio n° 4M (Catasto foglio 3, particella 4893, sub 3); di aver ricevuto dal medesimo la lettera datata 26.4.2021, anticipata via pec, con la quale il conduttore comunicava la propria volontà di recesso anticipato ai sensi dell'art. 2 del contratto, assicurando la liberazione del bene;
che la volontà espressa dal conduttore era stata peraltro dal medesimo ribadita nel corso di altro giudizio RG
2333/2021, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo immobile, ove egli aveva espressamente richiamato la lettera di recesso suddetta confermando la propria volontà di rilascio per la data del
25.10.2021, cioè a distanza di 6 mesi dalla comunicazione in questione;
che pag. 2/6 il rilascio non era avvenuto. Su tali basi, chiedeva, per effetto del recesso, la riconsegna del bene.
Si costituiva il deducendo l'avvenuto tacito rinnovo del contratto per Pt_1 fatti concludenti, posto che egli aveva continuato a corrispondere il canone anche per i mesi successivi al 25.10.2021, e chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale il risarcimento del danno di € 4.000,00 per l'avvenuto cambio, da parte del , del lucchetto di accesso al CP_1 vialetto che conduce al box auto, facente parte dell'immobile locato, che
,nel periodo 30.3. e 4.4.2021, non gli era stato consentito di utilizzare.
La parte ricorrente depositava memoria di replica alla domanda riconvenzionale di cui chiedeva il rigetto secondo le argomentazioni ivi illustrate e formulando, in via subordinata, altre richieste come in atto riportate”.
All'udienza del 16.1.2023, in modalità cartolare, la causa veniva decisa con pubblicazione della sentenza alla stessa udienza.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso del 17.07.2023, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 ricorso in appello avverso tale sentenza contestandola sotto vari profili.
Si costituiva che impugnava il ricorso perché inammissibile ed CP_1 infondato in fatto e diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 24.07.2023 veniva fissata l'udienza di discussione del
13.12.23 e successivamente l'udienza di conclusione e discussione del
10.12.2025, ai sensi degli artt. 437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata, ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
1) L'appellante si duole per non aver il Tribunale accertato l'omesso esperimento, nel corso del giudizio di primo grado, della procedura di mediazione, prevista dalla D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, quale pag. 3/6 condizione di procedibilità dell'azione; tale omissione era stata ritualmente eccepita in comparsa di costituzione.
2) Con il secondo motivo il si duole che il Tribunale non avrebbe Pt_1 considerato che nel contratto di locazione fosse compreso anche il box auto.L'appellante ha esposto che, nel ricorso di primo grado del presente giudizio e nella precedente domanda di sfratto per morosità, lo stesso aveva fatto riferimento a detto box, che, pur CP_1 non essendo indicato in contratto, veniva ricompreso nel verbale di riconsegna.
3) Con il terzo motivo l'appellante si duole per non aver il Tribunale ammesso i capitoli di prova per testi articolati in primo grado, rilevando che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che lo stesso nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe chiesto di Pt_1 provare che il box di cui sopra fosse compreso nel contratto di locazione e che la sostituzione del relativo lucchetto fosse da ascriversi all' né l'esatta quantificazione del danno subito a seguito della CP_1 lamentata sostituzione;
laddove i capitoli di prova per testi articolati in primo grado e non ammessi avrebbero invece consentito la prova di dette circostanze.
4) Con il quarto motivo l'appellante si duole per l'errata attribuzione della condanna alle spese di lite.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va esaminato il primo motivo d'appello circa l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4.3.2010
n.28, per non essere stato esperito, nel corso del giudizio di primo grado, il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Risulta agli atti che nonostante il Tribunale, in motivazione, abbia dichiarato l'avvenuto svolgimento del tentativo obbligatorio di pag. 4/6 mediazione, lo stesso non sarebbe mai stato svolto;
infatti sull'eccezione ritualmente effettuata in primo grado, il ricorrente , tenuto al CP_1 preventivo esperimento ai sensi dell'art. 5 dell'indicato decreto, dichiarava di essere disponibile ad effettuarla, ma la mediazione non risulta espletata.
Il Tribunale non provvedeva a fissare un'udienza successiva per l'esperi- mento della mediazione, ma alla prima udienza del 09.06.2022 rinviava per le conclusioni all'udienza di discussione del 16.01.2023 concedendo quindi in ogni caso al ricorrente, , a ciò tenuto, il tempo CP_1 necessario all'esperimento della mediazione, non espletata.
Va quindi dichiarata, in riforma della gravata sentenza, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'indicata normativa, art.5 D.lgs.
4.3.2010 n.28.
Questo Collegio ritiene di non poterla discrezionalmente disporla ritenendo che non sussistano le condizioni di possibilità di un esperimento positivo della stessa;
in tal senso Cassazione , Ordinanza n. 5474/2025, il cui arresto dispone: “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma
1, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art.
5-quater”.
I rimanenti motivi rimangono assorbiti.
Le spese del grado del giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda, della serietà delle argomentazioni proposte dal ricorrente e della pag. 5/6 non sempre pacifica univocità degli orientamenti della giurisprudenza, vanno compensate tra le parti per entrambe i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Tivoli n. 30/2023, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità della domanda formulata in primo grado da per violazione dell'art.5 D. Lgs. 28/2010. CP_1
2) Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
10/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6