Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1033/2023 R.G., avente per oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
NATO A CATANIA IL 26.2.1950 (COD.FISC. Parte_1 [...]
) C.F._1
NATA A CATANIA IL 18.10.1952 (COD.FISC. Parte_2
), CodiceFiscale_2
NATO A CATANIA IL 19.03.1981 (COD.FISC. Parte_3 [...]
), C.F._3
tutti rappr. e difesi dall'Avv. ANTONIO FALLANCA
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. CodiceFiscale_5 Controparte_3 C.F._6
),
[...]
1
(c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_7
rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO NUNZIO VALERIO;
(c.f. e Parte_5 CodiceFiscale_8 Pt_6
(c.f. ,
[...] CodiceFiscale_9
rappresentati e difesi dall'avv. Manuel PEPI e dall'avv. Gianluca GULINO;
c.f. ) Parte_7 C.F._10
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano SALLEMI;
(c.f. , Parte_8 C.F._11
rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia D'AMATO, giusta procura in atti;
APPELLATI e CONTRO
(c.f. ), Controparte_4 CodiceFiscale_12
(c.f. ); Controparte_5 CodiceFiscale_13
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza di discussione del 26.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1011/2023, pubblicata il 23 giugno 2023, il Tribunale di Ragusa ha rigettato le domande formulate da , e Parte_1 Parte_9 [...]
, di condanna dei convenuti ( , , Pt_3 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_5 _4
, alla
[...] Controparte_3 Parte_7 Parte_8
restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme da ciascuno di essi incassate in forza di assegni bancari emessi dagli attori, e da loro consegnati a;
ha Controparte_4
quindi condannato gli attori al pagamento delle spese processuali.
2 Avverso detta sentenza hanno proposto appello tutti gli originari attori, e hanno chiesto, in riforma della stessa per i motivi di seguito esaminati (cinque),
l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e coi rispettivi procuratori, e hanno chiesto il rigetto
[...] Parte_8
dell'appello.
e non si sono costituiti. Controparte_4 Controparte_5
A seguito di ricorso ex art. 351 c.p.c., veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Indi, alla udienza di discussione del 26.11.2024, la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^
Contumacia
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_4 [...]
che non si sono costituiti in giudizio benché regolarmente citati. CP_5
Sentenza appellata
Il Tribunale ha accertato: a) che gli assegni in questione, tratti sui conti correnti degli attori, furono emessi, privi della indicazione della data e del nome del beneficiario, affinchè (consulente e promotore finanziario con cui Controparte_4
gli attori avevano sin dal 2004 un rapporto di consulenza), dopo averli riempiti secondo gli accordi intestandoli ad una società di cui era amministratore (la
Technical & Trend Global Financial Service s.r.l.), impiegasse le relative somme in operazioni di investimento;
b) che il invece di adempiere al mandato, _4
consegnò la gran parte di tali assegni agli altri convenuti, in alcuni casi, dopo averli lui stesso compilati a loro favore, e in altri, lasciando che fossero costoro a compilarli, e compilò a proprio favore, e a favore della propria madre,
[...]
, i restanti titoli;
c) che la banca trattaria, vistasi presentare tali assegni CP_5
3 per l'incasso completi in ogni parte, li pagò addebitandone gli importi sui relativi conti di traenza.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, infondate le azioni di ripetizione d'indebito spiegate ai sensi dell'art. 2033 c.c., sul rilievo che non potesse ravvisarsi alcun pagamento, immediato o mediato, da parte degli attori e a favore dei convenuti.
Ha, al riguardo, argomentato il primo giudice che “la prestazione che dovrebbe
integrare il pagamento ripetibile è stata effettuata a favore dei convenuti non dagli
attori, bensì dalla Banca trattaria. Né può ritenersi che il pagamento diretto da
parte della costituisca pagamento mediato da parte degli attori in virtù della CP_6
delegazione di pagamento contenuta nei moduli di assegno, la quale legittimerebbe
il delegante a ripetere il pagamento indebito dal delegatario in caso di inesistenza
del rapporto di valuta.
Infatti, si ha delegazione di pagamento quando “il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo” (art. 1269 c.c.): se la delegazione è tale nella misura in cui sia diretta ad adempiere un'obbligazione, essa non può che essere sin dall'origine rivolta a favore di un soggetto determinato, ossia del creditore del rapporto di valuta. In altri termini, l'indicazione del delegatario è un elemento essenziale della delegazione di pagamento, perché questa deve essere finalizzata ad
nel caso di specie, non avendo gli attori indicato nei moduli di assegno il nome dei convenuti, non è ravvisabile alcuna delegazione di pagamento e l'incasso degli assegni non integra pagamento da parte dei primi a favore dei secondi.”
Motivi di appello e ragioni della decisione
Gli appellanti criticano siffatte argomentazioni, sostenendo: 1) che il Tribunale
ha travisato la domanda, non tenendo conto che era un dato incontroverso che i convenuti avessero ricevuto gli assegni privi degli elementi essenziali per l'incasso e che avessero incassato somme provenienti da conti correnti di soggetti con i quali non avevano avuto alcun rapporto;
2) che, in base alle norme che regolano l'assegno bancario, l'assegno in bianco, successivamente riempito in maniera
4 difforme dagli accordi di riempimento, si considera nullo;
3) che il giudice non aveva tenuto conto della corposa produzione documentale effettuata (sub specie degli atti del procedimento penale avviato contro il ed altri soggetti a _4
seguito della denunzia presentata da essi appellanti), nonché delle emergenze delle prove espletate in primo grado, che dimostravano la natura indebita dei pagamenti ricevuti dagli appellati;
4) l'erronea e/o omessa applicazione dell'art. 2033 c.c., considerato che dalle emergenze istruttorie acquisite in giudizio – e segnatamente i risultati delle indagini penali – era emerso che i pagamenti non erano sorretti da alcuna causa negoziale perché non esisteva alcun rapporto sottostante tra gli attori e i soggetti beneficiari degli assegni;
5) erroneo riferimento all'art. 1269 c.c..
L'appello può essere accolto.
Corretta appare, anzitutto, la qualificazione operata dal primo giudice che ha ricondotto la domanda all'ambito dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c., con la precisazione tuttavia che, nei confronti di , l'azione Controparte_4
vada piuttosto ricondotta all'ambito del rimedio contrattuale dell'actio mandati, stante il rapporto con quest'ultimo intercorso, per inadempimento degli obblighi a carico del mandatario.
Tanto premesso, giova premettere che la circostanza dell'abusivo riempimento degli assegni emessi senza indicare il nome del beneficiario risulta incontestata e,
comunque, comprovata dalla corposa produzione documentale, e segnatamente dagli atti del procedimento penale svoltosi sui fatti oggetto di causa in seguito alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di tale procedimento risulta Pt_6
definito nei confronti di e di (madre del Controparte_4 Controparte_5
e di altri sodali, con la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Ragusa (n. _4
283/19) di applicazione di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., anche confermata in cassazione quanto all'applicazione della pena principale, per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e falso.
Alla stregua di detti atti (vedasi in particolare la CNR del Nucleo di Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Ragusa), è rimasto accertato che _4
5 Termini, unitamente ad altri soggetti, svolgeva un'apparente attività di intermediazione e consulenza finanziaria, consistente nel proporre a numerosi clienti complessi investimenti finanziari inducendoli, tra le altre modalità, a farsi consegnare assegni bancari, privi della data di emissione e del nominativo del beneficiario, per poi compilarli opportunamente distraendo le somme in proprio favore oppure di soggetti a sé vicini, o destinandole ad altri clienti della consulenza finanziaria, facendo loro apparire tali accrediti quali plusvalenze provenienti dagli investimenti in realtà mai effettuati o quali rimborsi.
E' evidente che tale abusivo riempimento, in contrasto con la finalità e la volontà sottese al rilascio, costituisce un inadempimento grave, da parte di _4
, degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato intrattenuto con i clienti-
[...]
emittenti, rilevante anche penalmente, che certamente lo obbliga alla restituzione delle somme da lui indebitamente incassate, in violazione dell'incarico ricevuto.
Il riempimento contra pacta non è invece opponibile ai portatori di buona fede in applicazione analogica dell'art. 14 L. camb.
Con riferimento alla posizione degli altri convenuti, odierni appellati, osserva la
Corte che gli assegni emessi senza indicare il nome del prenditore non vanno considerati invalidi, e dunque nulli come affermato dagli appellanti, atteso che tale mancanza incide in realtà soltanto sulla legge di circolazione del titolo nel senso che, in questo caso, il titolo, ai sensi dell'art. 5 L. ass., “vale come assegno bancario al portatore”.
Tanto premesso, non può condividersi l'argomentazione del primo giudice che, proprio in ragione della mancata indicazione originaria del beneficiario, ha
(erroneamente) escluso la ricorrenza di una delegazione di pagamento, e da ciò ha fatto derivare che in questo caso l'incasso non costituisce un pagamento proveniente dagli attori, ma piuttosto dalla banca trattaria.
Al riguardo va, anzitutto, rilevato che è circostanza pacifica, nonché accertata dagli esiti delle indagini eseguite nel procedimento penale (e segnatamente degli accertamenti bancari), che gli assegni in questione, al momento della presentazione
6 in banca per il pagamento, risultavano completi e compilati in ogni parte e, dunque,
sono stati legittimamente pagati dalla banca ai soggetti indicati come beneficiari.
Orbene, tenuto conto della specificità della disciplina dell'assegno bancario, come detto, l'emissione di un assegno senza indicazione del nome del beneficiario non lo rende invalido, ma incide soltanto sulla legge di circolazione del titolo, lasciando inalterata la struttura dell'assegno bancario che, com'è noto, costituisce un esempio tipico di delegazione di pagamento: con esso, sulla base di una convenzione di assegno, il cliente/emittente (traente) dà alla banca (trattaria)
l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicata nel titolo, al legittimo portatore di esso (beneficiario).
Anche nella fattispecie in esame deve ritenersi che la banca trattaria, secondo questo schema, abbia pagato sulla scorta del rapporto, cd. di provvista, esistente col cliente traente.
Ne consegue che i traenti (deleganti), odierni appellanti, hanno certamente diritto a far valere nei confronti di chi risulti essere il primo prenditore dei titoli la mancanza del rapporto fondamentale sottostante, cd. di valuta.
Dal canto loro, gli odierni appellati, originari convenuti, hanno riconosciuto di non aver avuto alcun rapporto di debito-credito con gli attori, emittenti dei titoli, riferendo (eccetto il di aver ricevuto gli assegni dal – che aveva Pt_7 _4
affermato fossero riconducibili ai propri soci- quali utili di investimenti fatti o quali disinvestimenti.
Deve pertanto riconoscersi che i trasferimenti di ricchezza dai componenti del nucleo familiare agli appellati sono privi di una giustificazione Parte_10
causale e, in quanto tali, sono ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Non coglie nel segno il richiamo fatto dai difensori di alcuni degli appellati ad un precedente della Corte di Cassazione (sent. n. 25276/2009) che si riferisce ad un caso apparentemente simile.
Con l'invocata pronunzia, la Suprema Corte ha effettivamente escluso la ricorrenza dello schema dell'indebito oggettivo in un'ipotesi in cui i soggetti
7 coinvolti nella vicenda erano tre: in particolare, i prenditori degli assegni avevano dedotto di averli ricevuti da un terzo soggetto in pagamento di crediti vantati nei confronti di questo;
epperò, dalla lettura integrale della sentenza, emerge che, nella fattispecie presa in esame dalla Cassazione, i titoli che gli attori (vittime di una truffa) avevano consegnato al terzo erano assegni circolari, e non bancari, intestati a persone che non conoscevano. In quel caso, la S.C. ha ritenuto che il pagamento non fosse ripetibile in quanto i convenuti-prenditori si erano limitati a ricevere assegni circolari – a loro intestati- direttamente dalla loro debitrice, senza sapere che la provvista presso la banca traente degli assegni era stata costituita dai vari attori.
Diverso è il caso che occupa questa Corte, in cui i titoli in questione sono invece assegni bancari e, dunque, i convenuti-prenditori (odierni appellati) li hanno ricevuti ben consapevoli che l'emittente, titolare della provvista, era soggetto diverso dal loro debitore, e che con esso non avevano alcun rapporto.
Del pari, appare infondata e va disattesa l'eccezione sollevata da alcuni degli appellati che hanno dedotto che, essendosi gli appellanti insinuati per gli stessi crediti al passivo del fallimento della società “Tecnical & Trend” amministrata da vi sarebbe una duplicazione di domande. Controparte_4
Si osserva in proposito che i creditori hanno interesse e sono legittimati ad agire per il recupero dei loro crediti in diverse sedi, ovviamente fino a quando non intervenga un pagamento con effetto estintivo, sicchè la contemporanea richiesta avanzata in più sedi non rende la stessa inammissibile.
In conclusione, allora tutti i pagamenti effettuati a mezzo degli assegni bancari versati in atti (docc. 2- 26 del fascicolo attoreo del primo grado) di cui all'elenco che segue, devono ritenersi privi di una causa giustificativa, e va conseguentemente riconosciuto il diritto degli attori a ripetere da ciascuno dei convenuti le somme da questi indebitamente incassate.
Più precisamente, gli assegni risultano incassati dai seguenti soggetti:
- assegno n.243261518 da in data 22.9.2008 (doc.2), Controparte_1
- assegno n.243261519 da in data 22.9.2008 (doc.3), Controparte_1
8 - assegno n.245402253 da il 6.11.2008 (doc.4), Controparte_2
- assegno n.245402254 da in data 7.11.2008 (doc.5), Parte_4
- assegno n.245402252 da il 7.11.2008 (doc.6) Controparte_2
- assegno n.245840013 da in data 9.2.2009 (doc.7) Controparte_1
- assegno n.245840012 da in data 10.2.2009 (doc.8) Parte_4
- assegno n.246130842 da il 28.4.2009 (doc.9) Parte_5
- assegno n.246130841 da il 29.4.2009 (doc.10) Parte_5
- assegno n.245840020 da in data 30.4.2009 (doc.11) Parte_6
- assegno n.246130843 da il 30.4.2009 (doc.12) Controparte_5
- assegno n.246307295 da il 24.6.2009 (doc.13) Controparte_4
- assegno n.246307294 da il 25.6.2009 (doc.14) Controparte_4
- assegno n.246918631 da il 2.11.2009 (doc.15) Controparte_3
- assegno n.246918632 da in data 10.11.2009 (doc.16) Persona_1
- assegno n.246918633 da in data 11.11.2009 (doc.17) Persona_2
- assegno n.243105999 da l 7.11.2008 (doc.18), Parte_7
- assegno n.246514758 da il 5.2.2009 (doc.19), Parte_5
- assegno n.245514759 da il 5.2.2009 (doc.20), Controparte_5
- assegno n.246021503 da il 24.6.2009 (doc.21), Controparte_4
- assegno n.243106000 da il 7.10.2009 (doc.22). Controparte_2
- assegno n.239084108 da il 22.9.2008 (doc.23), Controparte_1
- assegno n.239084109 da il 6.11.2008 (doc.24), Controparte_1
- assegno n.245622201 da in data 6.2.2009 (doc.25), Parte_4
- assegno n.245622202 da in data 23.2.2009 (doc.26). Parte_8
I prenditori vanno dunque condannati a restituire le somme da ciascuno di esse incassate, nei seguenti termini: la restituzione della somma di €.50.000,00 a favore di Controparte_1
e di €.45.000,00 a favore di Parte_3 Parte_1
la restituzione della somma di €.20.000,00 a favore di Controparte_2
e di €.40.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
9 la restituzione di €.50.000,00 a favore di Parte_4 Parte_1
la restituzione della somma di €.30.000,00 a favore di Parte_5
e di €.40.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
la restituzione della somma di €.15.000,00 a favore di Parte_6
Parte_1
la restituzione della somma di €.30.000,00 a favore di Controparte_5
e di €.20.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
la restituzione della somma di €.10.000,00 a favore di Controparte_4
e di €.10.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
la restituzione della somma di €.20.000,00 a favore di Controparte_3
Parte_1
la restituzione della somma di €.20.000,00 a favore di Parte_7
Parte_2
la restituzione della somma di €.30.000,00 a favore di Parte_8
Parte_1
Su tali somme sono altresì dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale, non essendovi prova della mala fede degli accipiens
(considerato che in materia di indebito la buona fede si presume), ad eccezione di nei cui confronti gli interessi vanno invece fatti decorrere dal Controparte_4
giorno del pagamento, tenuto conto della natura contrattuale dell'azione esperita nei suoi confronti (e dell'accertato suo inadempimento agli obblighi del mandatario) e, in ogni caso, dell'acclarata mala fede dello stesso, risultato il deus ex machina della complessiva attività delittuosa posta in essere in danno degli appellanti.
Domande di rivalsa
A questo punto devono esaminarsi le domande di rivalsa, dichiarate assorbite dal giudice di primo grado, e riproposte dagli appellati in questo giudizio di appello.
Vanno accolte le domande formulate da , Controparte_1 Parte_11
, , , e Controparte_2 Parte_6 Parte_5 Parte_8 [...]
nei confronti di , essendo emerso che i predetti hanno Pt_4 Controparte_4
10 tutti ricevuto da quest'ultimo in pagamento gli assegni in parola, e non essendo stata accertata l'esistenza di una collusione tra loro e il _4
va dunque condannato a tenere indenni gli appellati istanti di Controparte_4
quanto da essi dovuto agli appellanti per effetto della presente pronuncia, anche a titolo di spese processuali.
Non può invece essere accolta la domanda di rivalsa proposta da Parte_7
nei confronti di .
[...] Controparte_2
A sostegno di tale domanda, il ha dedotto di avere ricevuto l'assegno Pt_7
n. 243105999 dell'importo di € 20.000,00 da , a tacitazione delle Controparte_2
proprie ragioni di credito nei confronti di quest'ultimo; di tale consegna, contestata dal , non è stata però fornita alcuna prova, così come non è stata provata CP_2
l'esistenza di un rapporto tra i due.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese vanno poste solidalmente a carico degli appellati per il principio della soccombenza.
Invece, tenuto conto dell'accoglimento delle azioni di rivalsa, va Controparte_4
condannato alla refusione delle spese in favore di , Controparte_1 Parte_11
,
[...] Controparte_2 Parte_6 Parte_5 Pt_8
e
[...] Parte_4
Dette spese si liquidano, siccome in dispositivo, vista le note-spese e in base al DM
55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del
11 valore del maggior credito fatto valere dagli appellanti (fascia 52.000,01-
120,000,00), ed applicando i parametri minimi in ragione della non particolare complessità della controversia. In favore del procuratore degli appellanti va applicato il chiesto aumento previsto dall'art. 4 del cit. DM per la difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (nella specie, due oltre il primo), nella misura del 30% per ognuno.
Invece, nei rapporti tra e , ricorrono Parte_7 Controparte_2
giustificati motivi per compensare le spese, stante la limitata rilevanza, quantitativa e qualitativa, della domanda di rivalsa (rigettata) esperita dal primo nei confronti del secondo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1033/2023 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_9
e avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.
[...] Parte_3
1011/2023 del 23.6.2023, e in riforma di detta sentenza, così statuisce:
-condanna alla restituzione della somma di € 50.000,00 a favore di Controparte_1
e di € 45.000,00 a favore di Parte_3 Parte_1
alla restituzione della somma di €.20.000,00 a favore di Controparte_2
e di €.40.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
alla restituzione di €.50.000,00 a favore di Parte_4 Pt_1
;
[...]
alla restituzione della somma di €.30.000,00 a favore di Parte_5
e di €.40.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
alla restituzione della somma di €.15.000,00 a favore di Parte_6
Parte_1
alla restituzione della somma di €.30.000,00 a favore di Controparte_5
e di €.20.000,00 a favore di Parte_2 Parte_1
12 alla restituzione della somma di €.20.000,00 a favore Controparte_3
di Parte_1
lla restituzione della somma di €.20.000,00 a favore di Parte_7
Parte_2
alla restituzione della somma di €.30.000,00 a favore di Parte_8
Parte_1
il tutto oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna altresì alla restituzione della somma di € 10.000,00 a favore di Controparte_4
e di €.10.000,00 a favore di oltre Parte_2 Parte_1
interessi legali dalla data dell'incasso e sino al soddisfo;
-accoglie le domande di rivalsa avanzate nei confronti di e, Controparte_4
per l'effetto, condanna a tenere indenni , Controparte_4 Controparte_1
, Parte_11 Controparte_2 Parte_6 Parte_5
e di quanto gli stessi saranno costretti a pagare Parte_8 Parte_4
agli appellanti per il presente titolo, sia a titolo di sorte capitale che di spese di lite;
- condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore di , Parte_1
e , delle spese processuali di entrambi i Parte_9 Parte_3
gradi di giudizio, spese che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi euro
2376,12 per spese vive ed euro 11.283,330 per compensi (di cui euro 1276,00 per fase di studio della controversia, euro 814,00 per fase introduttiva del giudizio, euro
2835,00 per fase istruttoria ed euro 2127,00 per fase decisoria, e € 4231,20 per l'aumento ex art. 4, co. 2 DM 55/2014), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA;
b) quanto al secondo grado, in complessivi euro 2063,15 per spese vive (non afferendo le spese di registrazione della sentenza al giudizio di appello) ed euro 11.456,00 per compensi (di cui euro 1489,00 per fase di studio della controversia, euro 956,00 per fase introduttiva del giudizio, €
2163,00 fase di trattazione, euro 2552,00 per fase decisoria, ed € 4296,00 per
13 aumento ex art. 4 co. 2 DM 55/2014), oltre alle spese forfettarie del 15% IVA e
CPA;
-condanna alla refusione in favore degli appellati Controparte_4 [...]
, , CP_1 Parte_11 Controparte_2 Parte_6 Parte_5
, e delle spese processuali, spese che
[...] Parte_8 Parte_4
liquida, a) quanto al primo grado, in complessivi euro 7052,00 per compensi in favore di , e in complessivi Controparte_1 Controparte_2 Parte_11
euro 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di Parte_5
e ; in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre
[...] Parte_6
accessori di legge, per ciascuno, in favore di e di Parte_4 Pt_8
b) quanto al secondo grado, in complessivi euro 7.160,00 per compensi,
[...]
oltre accessori di legge, in favore di e Controparte_1 Controparte_2
in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre accessori di Parte_11
legge, in favore di e;
in complessivi euro Parte_5 Parte_6
7.160,00 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuno, in favore di
[...]
e di Pt_4 Parte_8
compensa le spese nei rapporti tra e . Parte_7 Controparte_2
Così deciso in Catania il 23.1.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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