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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1809/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SALVADOR NICOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to FAVERO RICCARDO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CA (VE), in data 14/10/2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 99/2024 pubblicata il
22/08/2024 e passata in giudicato il 01/03/2025 – R.G. 1809/2024 – Tribunale
1 Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...]à di Piave (VE) il Persona_1
19/12/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...]à di Piave (VE) il 06/12/2009; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 04/04/2025 e cioè “
1. Pronunciarsi Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto da e in CA (VE) ed Parte_1 CP_1
annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di CA (VE) al n. 9 parte
II Serie A dell'anno 2000, ed ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della Sentenza alle medesime condizioni, ad eccezione di quella al punto 9, richieste per la separazione personale, che qui si riportano:
2. L'abitazione familiare unitamente ai mobili ed agli arredi e pertinenze, è
assegnata alla sig.ra , visto che la figlia minorenne conserverà Parte_1 Per_2
Per_ lì la propria residenza ed il figlio , maggiorenne, si è trasferito con il padre.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno
congiuntamente la responsabilità genitoriale, obbligandosi reciprocamente,
qualora per sopravvenute necessità o
urgenze non possano stare con lei, a verificare preliminarmente la
disponibilità dell'altro genitore o del figlio maggiore d'età. Le altre decisioni di ordinaria amministrazione, nel momento in cui occorreranno, potranno essere prese dal genitore con cui la figlia si trova.
4. rimarrà residente con la madre nell'abitazione familiare e starà con il Per_2
padre settimanalmente ed ordinariamente:
2 - il martedì dalle ore 17.30 fino alla mattina del mercoledì quando la mamma la andrà a prendere per accompagnarla a scuola;
- il giovedì dalle ore 17.30 fino alla mattina del venerdì quando la mamma la andrà a prendere per accompagnarla a scuola;
- il sabato mattina dalle ore 13.00 fino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio.
Durante le vacanze natalizie i giorni di vacanza verranno suddivisi in due parti uguali: la prima parte starà con e dal papà, mentre la seconda starà Per_2
con e dalla mamma, fatta salva l'alternanza tra i genitori e per anno di Natale
con TO NO e Capodanno con IF (nel 2024 Natale ed IF con mamma e S. NO e Capodanno con papà, l'anno successivo il contrario e così via);
Durante le vacanze pasquali la collocazione seguirà il calendario settimanale salvo che i genitori staranno con alternando tra loro Pasqua e Pasquetta;
Per_2
Durante le vacanze estive verrà mantenuto il calendario settimanale ad eccezione del periodo in cui il padre potrà godere delle ferie estive, che comunicherà entro il 30 giugno di ogni anno: per tale periodo i coniugi concorderanno entro il 10 luglio di ogni anno quale settimana intera Per_2
starà con il padre e quale con la madre.
In ogni caso sono fatti salvi diversi e previ accordi tra le parti.
5. In virtù della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza di con Per_2
ciascuno dei genitori, che si riconoscono reciprocamente l'equivalenza dei compiti domestici e di cura della figlia minore, il padre e la madre provvederanno al suo mantenimento ordinario esclusivamente in via diretta,
senza corresponsione a tale titolo di somme da un genitore all'altro; anche per
Per_ il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, i genitori concordano che provvederanno ciascuno al suo mantenimento ordinario in via diretta senza corresponsione a tale titolo di somme da un
3 genitore all'altro;
6. Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di
Pordenone;
Altre condizioni economiche, debiti e/o crediti reciproci
8. Ciascuna delle parti è economicamente autosufficiente e dichiara di non aver diritto e comunque di rinunciare a qualsivoglia somma a titolo di mantenimento o assegno divorzile nei confronti dell'altra.
9. Le parti concordano e reciprocamente si obbligano a che sino ad estinzione del finanziamento n. 18148089 sopra citato (attualmente prevista al dicembre
2027) verrà mantenuto il conto corrente comune n. 723817 presso Unicredit
Banca e che nello stesso verrà accreditata integralmente la somma a titolo di assegno unico per i figli e/o la figlia, ovvero ogni diversa e futura provvidenza di analoga natura, e rimarrà l'addebito della rata del succitato finanziamento.
Le parti si obbligano reciprocamente ad evitare qualsiasi prelievo da tale conto e nel caso l'accredito o gli accrediti futuri siano inferiori all'addebito, le parti si obbligano a coprire la differenza, entro venti giorni dall'addebito, nella misura paritaria del 50% ciascuno. All'integrale pagamento del finanziamento le parti,
entro 15 giorni, si obbligano ad estinguere il suddetto conto corrente ed a dividere nella giusta metà l'eventuale saldo attivo.
10. Le parti concordano che tutte le deduzioni di legge e fiscali previste “per i figli a carico” saranno interamente a favore del sig. . CP_1
11. Spese interamente compensate tra le parti ed in merito i legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
4 Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 99/2024 pubblicata il 22/08/2024 e passata in giudicato il 01/03/2025 – R.G. 1809/2024 – Tribunale Ordinario di Pordenone, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 07 febbraio 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni. Termine
successivamente differito al 04/04/2025.
Con successive note scritte depositate in data 06/02/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle
5 dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in CA (VE) in data 14/10/2000; Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 9, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1809/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SALVADOR NICOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to FAVERO RICCARDO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CA (VE), in data 14/10/2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 99/2024 pubblicata il
22/08/2024 e passata in giudicato il 01/03/2025 – R.G. 1809/2024 – Tribunale
1 Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...]à di Piave (VE) il Persona_1
19/12/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nata a [...]à di Piave (VE) il 06/12/2009; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 04/04/2025 e cioè “
1. Pronunciarsi Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto da e in CA (VE) ed Parte_1 CP_1
annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di CA (VE) al n. 9 parte
II Serie A dell'anno 2000, ed ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della Sentenza alle medesime condizioni, ad eccezione di quella al punto 9, richieste per la separazione personale, che qui si riportano:
2. L'abitazione familiare unitamente ai mobili ed agli arredi e pertinenze, è
assegnata alla sig.ra , visto che la figlia minorenne conserverà Parte_1 Per_2
Per_ lì la propria residenza ed il figlio , maggiorenne, si è trasferito con il padre.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno
congiuntamente la responsabilità genitoriale, obbligandosi reciprocamente,
qualora per sopravvenute necessità o
urgenze non possano stare con lei, a verificare preliminarmente la
disponibilità dell'altro genitore o del figlio maggiore d'età. Le altre decisioni di ordinaria amministrazione, nel momento in cui occorreranno, potranno essere prese dal genitore con cui la figlia si trova.
4. rimarrà residente con la madre nell'abitazione familiare e starà con il Per_2
padre settimanalmente ed ordinariamente:
2 - il martedì dalle ore 17.30 fino alla mattina del mercoledì quando la mamma la andrà a prendere per accompagnarla a scuola;
- il giovedì dalle ore 17.30 fino alla mattina del venerdì quando la mamma la andrà a prendere per accompagnarla a scuola;
- il sabato mattina dalle ore 13.00 fino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio.
Durante le vacanze natalizie i giorni di vacanza verranno suddivisi in due parti uguali: la prima parte starà con e dal papà, mentre la seconda starà Per_2
con e dalla mamma, fatta salva l'alternanza tra i genitori e per anno di Natale
con TO NO e Capodanno con IF (nel 2024 Natale ed IF con mamma e S. NO e Capodanno con papà, l'anno successivo il contrario e così via);
Durante le vacanze pasquali la collocazione seguirà il calendario settimanale salvo che i genitori staranno con alternando tra loro Pasqua e Pasquetta;
Per_2
Durante le vacanze estive verrà mantenuto il calendario settimanale ad eccezione del periodo in cui il padre potrà godere delle ferie estive, che comunicherà entro il 30 giugno di ogni anno: per tale periodo i coniugi concorderanno entro il 10 luglio di ogni anno quale settimana intera Per_2
starà con il padre e quale con la madre.
In ogni caso sono fatti salvi diversi e previ accordi tra le parti.
5. In virtù della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza di con Per_2
ciascuno dei genitori, che si riconoscono reciprocamente l'equivalenza dei compiti domestici e di cura della figlia minore, il padre e la madre provvederanno al suo mantenimento ordinario esclusivamente in via diretta,
senza corresponsione a tale titolo di somme da un genitore all'altro; anche per
Per_ il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, i genitori concordano che provvederanno ciascuno al suo mantenimento ordinario in via diretta senza corresponsione a tale titolo di somme da un
3 genitore all'altro;
6. Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di
Pordenone;
Altre condizioni economiche, debiti e/o crediti reciproci
8. Ciascuna delle parti è economicamente autosufficiente e dichiara di non aver diritto e comunque di rinunciare a qualsivoglia somma a titolo di mantenimento o assegno divorzile nei confronti dell'altra.
9. Le parti concordano e reciprocamente si obbligano a che sino ad estinzione del finanziamento n. 18148089 sopra citato (attualmente prevista al dicembre
2027) verrà mantenuto il conto corrente comune n. 723817 presso Unicredit
Banca e che nello stesso verrà accreditata integralmente la somma a titolo di assegno unico per i figli e/o la figlia, ovvero ogni diversa e futura provvidenza di analoga natura, e rimarrà l'addebito della rata del succitato finanziamento.
Le parti si obbligano reciprocamente ad evitare qualsiasi prelievo da tale conto e nel caso l'accredito o gli accrediti futuri siano inferiori all'addebito, le parti si obbligano a coprire la differenza, entro venti giorni dall'addebito, nella misura paritaria del 50% ciascuno. All'integrale pagamento del finanziamento le parti,
entro 15 giorni, si obbligano ad estinguere il suddetto conto corrente ed a dividere nella giusta metà l'eventuale saldo attivo.
10. Le parti concordano che tutte le deduzioni di legge e fiscali previste “per i figli a carico” saranno interamente a favore del sig. . CP_1
11. Spese interamente compensate tra le parti ed in merito i legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
4 Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 99/2024 pubblicata il 22/08/2024 e passata in giudicato il 01/03/2025 – R.G. 1809/2024 – Tribunale Ordinario di Pordenone, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio,
concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 07 febbraio 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni. Termine
successivamente differito al 04/04/2025.
Con successive note scritte depositate in data 06/02/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle
5 dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in CA (VE) in data 14/10/2000; Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 9, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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