Decreto cautelare 20 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 22/09/2023, n. 14131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14131 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 14131/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Angelo Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- del provvedimento della Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento reso in data 24 novembre 2021 nel corso del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri indetto con Determinazione del Comandante Generale n. 245926 del 3 settembre 2021, recante la non idoneità del ricorrente a seguito di accertamento dell’idoneità psico-fisica;
- del successivo provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2021 reso dalla Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento, recante non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 26 febbraio 2022:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2021, già impugnato nel ricorso introduttivo, reso dalla Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento, recante non accoglimento della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, ed ove occorra dell’art. 13, comma 8 del Bando per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri indetto con Determinazione del Comandante Generale n. 245926 del 3 settembre 2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti, depositati l’11 maggio 2022:
- dell’Avviso del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Reclutamento e Addestramento, nella sola parte lesìva, pubblicato in data 21 marzo 2022 sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it ai sensi dell’art. 20, comma 8, del Bando per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri indetto con Determinazione del Comandante Generale n. 245926 del 03.09.2021, recante comunicazione delle “graduatorie finali approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 83361, datata 21 marzo 2022, in corso di registrazione”;
- della suddetta determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 83361 del 21 marzo 2022 di approvazione delle graduatorie finali, in corso di registrazione, nella sola parte lesiva;
- della Graduatoria finale di merito, Contingente Ordinario, Cittadini Italiani, Specializzazione A.T.P.I. di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 2), sub a), del Bando, allegata e parte integrante della suddetta determinazione;
- dell’Avviso del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Reclutamento e addestramento, pubblicato l’11 marzo 2022 sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, recante articolazione del corso di formazione ex art. 21 del Bando cui saranno avviati i relativi vincitori nell’ordine delle relative graduatorie finali di merito, nella sola parte lesiva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se ignoto ed in quanto lesivo;
quanto agli ulteriori motivi aggiunti, depositati in atti alla data del 30 settembre 2022:
- della determinazione n. 203603 del 12 luglio 2022, pubblicata il 13 luglio 2022 sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it ex art. 20, comma 8 del Bando di reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri indetto con Determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021, resa dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento, nella parte in cui dichiara vincitore del Concorso, nell’ordine delle graduatorie finali di merito, il candidato -OMISSIS- al n. 148, per i posti destinati ai cittadini italiani da 2 avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se ignoto ed in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Generale e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver preso parte al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri.
Sottoposto all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, con atto del 24 novembre 2021 la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento ne dichiarava la non idoneità con la seguente motivazione:
“Microcitosi costituzionale associata a significativa splenomegalia”, di cui al Titolo IV Lettera a) n. 39 dell’Allegato 1 al Decreto n. 61722 del 25 febbraio 2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza.
Il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza respingeva, successivamente, la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, in quanto l’odierno ricorrente aveva fatto “pervenire copia della documentazione sanitaria in mera scansione mediante la casella di posta elettronica certificata e non in originale o attestata con firma digitale dal responsabile della struttura sanitaria”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Illegittimità del provvedimento di non idoneità reso in data 24 novembre 2021 dalla Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, per violazione ed errata applicazione dell’art. 13 del Bando - lex specialis, approvato con Determinazione n. 245926 del 3 settembre 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza. Violazione ed errata applicazione del D.M. 17 maggio 2000, n.155. Violazione ed errata applicazione del Decreto n. 61722 del 25 febbraio 2016 del Comando Generale della Guardia di Finanza. Violazione ed omessa applicazione degli artt. 3 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n.241. Eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, arbitrarietà.
Nel rilevare di aver fornito prova, in ordine alla insussistenza di alcuna delle caratteristiche associabili alla “microcitosi costituzionale”, assume la parte l’erroneità dell’avversato giudizio di non idoneità, chiedendone, per l’effetto, l’annullamento.
2.2) Illegittimità in via derivata del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2021 reso dalla Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento, recante rigetto della richiesta di ammissione alla visita medica di revisione.
L’annullamento dell’impugnato giudizio di non idoneità del 24 novembre 2021, in accoglimento del precedente motivo di ricorso, inficia per illegittimità derivata il sopravvenuto provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2021, pure impugnato, dipendente dal presupposto giudizio di non idoneità.
Con motivi aggiunti, depositati in atti alla data del 26 febbraio 2022, parte ricorrente ha, ulteriormente, articolato i seguenti motivi di doglianza:
2.3) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 6, c. 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi generali di soccorso istruttorio, buon andamento, buona fede e correttezza, adeguatezza, proporzionalità.
In ragione del possesso di documentazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o accreditate con il S.S.N., lamenta parte ricorrente l’omessa attivazione, da parte della procedente Amministrazione, del soccorso istruttorio.
Con ulteriori motivi aggiunti, depositati l’11 maggio 2022, parte ricorrente ha impugnato:
- l’Avviso del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Reclutamento e Addestramento, nella sola parte lesiva, pubblicato in data 21 marzo 2022 sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it ai sensi dell’art. 20, comma 8 del Bando per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri indetto con Determinazione del Comandante Generale n. 245926 del 3 settembre 2021, recante comunicazione delle “graduatorie finali approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 83361, datata 21 marzo 2022, in corso di registrazione”;
- la suddetta determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 83361 del 21 marzo 2022 di approvazione delle graduatorie finali, in corso di registrazione, nella sola parte lesiva;
- la Graduatoria finale di merito, Contingente Ordinario, Cittadini Italiani, Specializzazione A.T.P.I. di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 2), sub a), del Bando, allegata e parte integrante della suddetta determinazione;
- l’Avviso del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Reclutamento e addestramento, pubblicato l’11 marzo 2022 sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, recante articolazione del corso di formazione ex art. 21 del Bando cui saranno avviati i relativi vincitori nell’ordine delle relative graduatorie finali di merito, nella sola parte lesiva;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
assumendo l’illegittimità derivata degli atti di approvazione della graduatoria, per effetto della illegittimità degli atti avversati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
Omogeneamente, le censure articolate con gli ultimi motivi aggiunti, depositati il 30 settembre 2022 (e rivolte avverso a Determinazione n. 203603 del 12 luglio 2022, nella parte in cui dichiara vincitore del concorso, nell’ordine delle graduatorie finali di merito, il candidato -OMISSIS- al n. 148, per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego”), hanno carattere derivato, rispetto alle doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti come sopra impugnati.
4. In data 31 gennaio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
5. Si è, inoltre, costituito in giudizio il controinteressato sig. -OMISSIS-; il quale, con memoria depositata in atti alla data del 19 luglio 2023, ha confutato la fondatezza delle argomentazioni dedotte dalla parte ricorrente, chiedendo la reiezione del proposto mezzo di tutela.
6. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione di questo Tribunale, n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022.
7. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 settembre 2023.
8. Rileva, in primo luogo, il Collegio come parte ricorrente, con documentazione depositata in atti alla data del 21 giugno 2023, abbia fornito prova di aver adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio processuale, di cui all’ordinanza di questa Sezione, n. -OMISSIS- del 25 maggio 2023.
9. Giova, in primo luogo, osservare che, con ordinanza 10 febbraio 2022, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha disposto la sottoposizione del ricorrente a visita da parte della Sottocommissione per la visita medica di revisione (VMR).
In esito a tale accertamento, in data 22 marzo 2022 il ricorrente veniva sottoposto a rinnovato accertamento, all’esito del quale la Sottocommissione per la Visita Medica di Primo Accertamento lo giudicava idoneo.
Tale sopravvenuto elemento integra univoco fondamento di accoglibilità del gravame, atteso che il giudizio di inidoneità dalla parte avversato ha, come si è constatato, formato oggetto di rimeditazione ad opera dello stesso organismo sanitario competente per la selezione concorsuale di che trattasi, pervenendosi ad una valutazione di idoneità del sig. -OMISSIS-.
8. Se, dunque, in accoglimento del gravame, vanno annullati – per quanto di interesse – gli atti gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti successivamente proposti, dispone il Collegio che le spese di lite vengano poste, con liquidazione come da dispositivo, a carico della soccombente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione; e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna la Guardia di Finanza, nella persona del Comandante Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, sig. -OMISSIS-, delle spese di lite, complessivamente liquidate nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate fra le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.