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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Gianluca Gelso Presidente
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 130 del registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni, 30, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alfredo Floccari, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 16.01.2025. Ricorrente E
; CP_1
Resistente – interdicenda E
, , e CP_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3
Resistenti E
PM in Sede. Resistente
Oggetto: dichiarazione di interdizione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15.04.2025. ***
1. Nel merito
– con ricorso presentato il 16.01.2025 ex artt. 473 bis. 52 e segg. c.p.c. – ha Parte_1 domandato l'interdizione della moglie , nata a [...] il [...]. CP_1
risulta affetta da tetraparesi spasitica e sindrome psico – organica severa in CP_1 esito a ESA risultante da verbale di accertamento dell'invalidità civile del 21.04.2017, valutazione confermata il 25.05.2022 dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile con riconoscimento della stessa non soggetta a revisione.
Diagnosi che trovava conferma anche nelle condizioni funzionali della beneficiaria all'ingresso per il periodo di ricovero dal 19.06.2023 al 11.08.2023 presso la fondazione Don Carlo Gnocchi, che dava conto che la stessa presentava “severo deficit espressivo con produzione limitata a ripetizione di parole semplici” e “uno stato di inerzia di base, riduzione dell'iniziativa comunicativa che compromotte anche le capacità attentive e verbali” e dalla diagnosi riporta di
“tetraplegia – tetraparesi, epilessia” da certificato medico del 13.11.2023 della dott.ssa Per_4 medico in Ladispoli.
[...]
La critica situazione personale e sanitaria di trova riscontro anche da quanto CP_1 relazionato dal Servizio Sociale del Comune di Ladispoli che ha confermato che la stessa è stata riconosciuta invalida civile al 100% con l'indennità di accompagno e che percepisce da circa tre anni un contributo economico da parte del Comune per il sostegno alla disabilità gravissima quale contributo al caregiver.
Il Servizio Sociale ha rappresentato che si sposta solo attraverso l'ausilio di CP_1 una carozzina, che riesce a muovere solo la mano sinistra, che appare impossibilitata all'eloquio, che è apparsa critica la capacità della stessa – durante il colluquio svolto dagli operatori del Servizio Sociale – di comprendere quanto le venisse riferito sul significato del presente procedimento e che è il marito che si occupa di , posto Parte_1 CP_1 che la stessa risulta nell'impossibilità di occuparsi in autonomia dei suoi interessi.
L'esame di – eseguito all'udienza del 15.04.2025 – ha dato un riscontro CP_1 coerente alla documentazione sanitaria e sociale acqusita nell'istruttoria, posto che CP_1
è apparsa non in grado di comprendere ove fosse e cosa stesse succendo intorno a lei, evidenza questa rilevabile dal fatto che non è stata in grado di rispondere alle CP_1 semplici domande fatte dal Giudice relatore – dove si trovasse, se riconoscesse i soggetti presenti in udienza, dove abitasse – posto che la stessa ha articolato – in modo non coerente
– risposte “siii” e poi “no” e emettendo vocalizzazioni non articolate e non comprensibili e assumendo un atteggiamento alienato rispetto al contesto relazionale che si svolgeva in udienza.
All'udienza del 15.04.2025 erano presenti e , figli di CP_2 Persona_1 CP_1
che hanno dichiarato di aderire alla domanda di interdizione presentata dal padre
[...]
e con la nomina dello stesso a tutore. Parte_1 Alla stessa udienza erano presenti anche e fratelli di Persona_2 Persona_3 CP_1
che hanno dichiarato di aderire alla domanda di interdizione presentata dal padre
[...]
e con la nomina dello stesso a tutore. Parte_1
Pertanto, risulta confermato che non risulta in grado di provvedere in CP_1 autonomia ai suoi interessi a cagione della gravissimia situazione psico – patologica che l'affligge, che risulta di rilevante effetto ingravescente tanto da eliminare una capacità espressiva – salvo verosimilmente piccolissime cose del quotidiano – di una volontà propria, autonoma e concreta.
Ne discende che l'alternativa misura dell'amministrazione di sostegno risulta strumento non adeguato alla protezione di proprio a fronte dell'assenza di un pur CP_1 larvato margine di autonomia – ex artt. 409 e 410, I co., c.c. – da preservare a fronte del fatto che la patologia che affligge ha svuotato ogni spazio di autonomia e cura autonoma CP_1 dei suoi interessi.
Questo Tribunale rileva che con decreto reso all'udienza del 15.04.2025 il Giudice relatore – rilevata la gravità della situazione personale e sanitaria di e l'impossibilità CP_1 della stessa a occuparsi dei suoi interessi – nominava il ricorrente tutore Parte_1 provvisorio della moglie.
Peraltro, pur rilevando che la nomina del tutore – definitivo – è attribuita alla competenza del Giudice Tutelare deve darsi atto che con la detta relazione il Servizio Sociale ha rilevato che “Nel 2016 la Sig.ra è stata ricoverata in terapia intensiva respiratoria, successivamente presso la clinica riabilitativa Santa Lucia di Roma in regime residenziale dove effettuava una fisioterapia intensiva e poi presso una struttura ex art. 26 in regime semiresidenziale. Sucessivamente la Pt_2
4.2 ha autorizzato una struttura semiresidenziale per soli 60 giorni per effettaure una fisiote
[...] di mantenimento. Il Sig. dichiara di non aver portato la moglie, in quanto solo per 2 mesi non Pt_1 valeva la pena di impegnarsi nei vari accompagni a Roma” e che “Il Sig. dichiara che la moglie Pt_1
è peggiorata leggermente da quando non fa più fisioterapia presso delle strutture, ma che preferisce fare lui la fisioterapia alla moglie e di non volere attivare il CAD per una fisioterapia a domicilio in quanto farebbe solo fatica ad organizzarsi negli orari e per poche ore”.
Allo stato – a fronte dell'assenza di altri parenti idonei e/o disponibili all'incarico e a fronte della grave situazione psico – patologica che affligge – deve disporsi la CP_1 conferma della nomina del ricorrente a tutore provvisorio. Parte_1
Nondimeno, le criticità riferite dal Servizio Sociale dovranno essere attentamente valutate e vagliate dal Giudice Tutelare per l'individuazione del soggetto idoneo all'ufficio di tutore di , che dovrà essere soggetto in grado di comprendere le criticità che CP_1 affliggono la stessa e dovrà essere collaborativo con gli interventi che saranno ritenuti utili
– anche eventualmente disposti ex artt. 344 c.c. e 44 disp. att. c.c. – dal Giudice Tutelare.
Con nota presentata il 17.04.2025 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. Sulle spese Questo Tribunale ritiene che nulla deve essere disposto sulle spese di lite a fronte del fatto che la presente decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...]; CP_1
- conferma , nato a [...] il [...], tutore provvisorio;
Parte_1
- manda la cancelleria di trasmettere copia del dispositivo del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile per le annotazioni di legge;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della sentenza e copia della relazione del Servizio Sociale del Comune di Ladispoli presentata il 02.04.2025 al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per i provvedimenti di competenza ex artt. 343 e segg. c.c.;
- nulla sulle spese.
Si comunichi a parte ricorrente e al PM in Sede. Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 02.05.2025
Il Presidente
dott. Gianluca Gelso
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti